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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28393/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTINA ANGUILLA, elettivamente domiciliato in VIA G. CATALANO, 15 73100 LECCE presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO MARIO GUFFANTI e CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CECHOV 20151 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è Pt_1 Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 7879/24 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Present s.p.a. eccependo l'infondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio per insussistenza delle prestazioni in relazione alle quali era stato richiesto il pagamento ed evidenziando l'inconferenza delle fatture prodotte a sostegno del monitorio delle quali neanche si comprenderebbe la causale. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha evidenziato di essere stata creditrice della società
[...]
(P.IVA – già - e della società Parte_1 P.IVA_3 Controparte_2 [...]
(P.IVA ) in solido tra loro, della complessiva Controparte_3 P.IVA_4 somma di euro 248.852,52, tale importo avrebbe rappresentato il corrispettivo per i servizi prestati in adempimento del contratto di subappalto servizi del 09/02/2023 sottoscritto tra e la CP_1 società avente ad oggetto le attività di supporto consulenziale per analisi Controparte_2 funzionale e attività di QA come descritte da pag. 1 a pag. 3 del medesimo contratto (cfr. fascicolo monitorio), tale contratto sarebbe stato collegato al contratto di appalto n. 167/23 CIG 9149917E5C tra la società e Controparte_4 sottoscritto all'esito dell'aggiudicazione, da parte di Controparte_2 Controparte_2 della “Gara 2021_711 – Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza tecnica per la Piattaforma di e-Procurement di
Regione Lombardia”, parte dei servizi oggetto del contratto di appalto sarebbero stati affidati in subappalto da ad essa, come da espressa autorizzazione di Controparte_2 Controparte_5
023.0031115 del 14/04/2023 e sarebbero stati svolti a regola d'arte e mai oggetto di alcuna
[...] contestazione da parte della società appaltante. Ha anche rappresentato che il rapporto contrattuale aveva interessato anche una terza società, la invero, in data 20/11/2023 Controparte_6 Parte_1 aveva concesso in locazione a il ramo di azienda operativo nelle attività dell'
[...] Controparte_6 [...]
, con conseguente subentro di nel contratto di subappalto Controparte_7 Controparte_6 servizi del 09.02.2023 sottoscritto con Pertanto, in difetto di pagamento del corrispettivo CP_1 pattuito l'opposta aveva agito in via monitoria anche per il recupero del credito verso la citata società, sempre in solido con e pertanto aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 7879/2024, R.G. n. CP_3
17881/2024 opposto in questa sede. Medio tempore, in data 6.8.2024 era stato sottoscritto accordo in forza del quale la società si era impegnata a corrispondere direttamente al subappaltatore CP_3
l'importo complessivo di € 418.982,36, per le prestazioni dallo stesso eseguite nei CP_1 confronti di e in adempimento del predetto accordo, in data Parte_1 Controparte_6
20/08/2024, la società aveva provveduto a versare a mediante n. 2 bonifici CP_3 CP_1 bancari, l'importo suddetto risultando, con ciò, soddisfatta la pretesa creditoria contenuta nelle ingiunzioni notificate. Ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
La causa è andata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3c., c.p.c. all'udienza del 29 maggio
2025. pagina 2 di 3 La convenuta opposta ha sostanzialmente rinunciato alla propria pretesa creditoria essendo stato interamente soddisfatto il suo credito per l'avvenuto integrale pagamento del debito da parte di una società terza, cui pure era stato notificato il decreto ingiuntivo, avente il medesimo titolo di cui al presente giudizio. Pertanto la pretesa creditoria allo stato si è svuotata di attualità e, dal momento che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposta è attrice sostanziale, appare del tutto evidente che il
Giudice non è chiamato a pronunciarsi sul merito della causa, come invece richiesto da parte dell'opponente.
In tale contesto infatti deve intendersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad agire e a contraddire, essendo cessata ogni posizione di contrasto tra le stesse, ciò impone una pronuncia che pur senza entrare nel merito delle questioni, revochi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in relazione ad una pretesa creditoria non più attuale.
Con riguardo alle spese di lite, tuttavia, appare conforme al dettame della norma di cui all'art. 91 ess. c.p.c. liquidarle in favore dell'opponente, giacchè la scelta dell'opposta di procedere verso due parti, ritenute obbligate in via solidale, con autonomi decreti ingiuntivi inerenti alla medesima pretesa monitoria, in difetto di accertamento del merito della causa, non può ricadere sull'opponente, chiamata in giudizio a difendersi per una scelta processuale dell'opposta.
Pertanto le spese di lite devono ricadere sull'opposta come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi effettivamente svolte, alla relativa semplicità della controversia e al tenore delle difese in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 2.500 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28393/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTINA ANGUILLA, elettivamente domiciliato in VIA G. CATALANO, 15 73100 LECCE presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO MARIO GUFFANTI e CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CECHOV 20151 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è Pt_1 Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 7879/24 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Present s.p.a. eccependo l'infondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio per insussistenza delle prestazioni in relazione alle quali era stato richiesto il pagamento ed evidenziando l'inconferenza delle fatture prodotte a sostegno del monitorio delle quali neanche si comprenderebbe la causale. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha evidenziato di essere stata creditrice della società
[...]
(P.IVA – già - e della società Parte_1 P.IVA_3 Controparte_2 [...]
(P.IVA ) in solido tra loro, della complessiva Controparte_3 P.IVA_4 somma di euro 248.852,52, tale importo avrebbe rappresentato il corrispettivo per i servizi prestati in adempimento del contratto di subappalto servizi del 09/02/2023 sottoscritto tra e la CP_1 società avente ad oggetto le attività di supporto consulenziale per analisi Controparte_2 funzionale e attività di QA come descritte da pag. 1 a pag. 3 del medesimo contratto (cfr. fascicolo monitorio), tale contratto sarebbe stato collegato al contratto di appalto n. 167/23 CIG 9149917E5C tra la società e Controparte_4 sottoscritto all'esito dell'aggiudicazione, da parte di Controparte_2 Controparte_2 della “Gara 2021_711 – Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza tecnica per la Piattaforma di e-Procurement di
Regione Lombardia”, parte dei servizi oggetto del contratto di appalto sarebbero stati affidati in subappalto da ad essa, come da espressa autorizzazione di Controparte_2 Controparte_5
023.0031115 del 14/04/2023 e sarebbero stati svolti a regola d'arte e mai oggetto di alcuna
[...] contestazione da parte della società appaltante. Ha anche rappresentato che il rapporto contrattuale aveva interessato anche una terza società, la invero, in data 20/11/2023 Controparte_6 Parte_1 aveva concesso in locazione a il ramo di azienda operativo nelle attività dell'
[...] Controparte_6 [...]
, con conseguente subentro di nel contratto di subappalto Controparte_7 Controparte_6 servizi del 09.02.2023 sottoscritto con Pertanto, in difetto di pagamento del corrispettivo CP_1 pattuito l'opposta aveva agito in via monitoria anche per il recupero del credito verso la citata società, sempre in solido con e pertanto aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 7879/2024, R.G. n. CP_3
17881/2024 opposto in questa sede. Medio tempore, in data 6.8.2024 era stato sottoscritto accordo in forza del quale la società si era impegnata a corrispondere direttamente al subappaltatore CP_3
l'importo complessivo di € 418.982,36, per le prestazioni dallo stesso eseguite nei CP_1 confronti di e in adempimento del predetto accordo, in data Parte_1 Controparte_6
20/08/2024, la società aveva provveduto a versare a mediante n. 2 bonifici CP_3 CP_1 bancari, l'importo suddetto risultando, con ciò, soddisfatta la pretesa creditoria contenuta nelle ingiunzioni notificate. Ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
La causa è andata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3c., c.p.c. all'udienza del 29 maggio
2025. pagina 2 di 3 La convenuta opposta ha sostanzialmente rinunciato alla propria pretesa creditoria essendo stato interamente soddisfatto il suo credito per l'avvenuto integrale pagamento del debito da parte di una società terza, cui pure era stato notificato il decreto ingiuntivo, avente il medesimo titolo di cui al presente giudizio. Pertanto la pretesa creditoria allo stato si è svuotata di attualità e, dal momento che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposta è attrice sostanziale, appare del tutto evidente che il
Giudice non è chiamato a pronunciarsi sul merito della causa, come invece richiesto da parte dell'opponente.
In tale contesto infatti deve intendersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad agire e a contraddire, essendo cessata ogni posizione di contrasto tra le stesse, ciò impone una pronuncia che pur senza entrare nel merito delle questioni, revochi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in relazione ad una pretesa creditoria non più attuale.
Con riguardo alle spese di lite, tuttavia, appare conforme al dettame della norma di cui all'art. 91 ess. c.p.c. liquidarle in favore dell'opponente, giacchè la scelta dell'opposta di procedere verso due parti, ritenute obbligate in via solidale, con autonomi decreti ingiuntivi inerenti alla medesima pretesa monitoria, in difetto di accertamento del merito della causa, non può ricadere sull'opponente, chiamata in giudizio a difendersi per una scelta processuale dell'opposta.
Pertanto le spese di lite devono ricadere sull'opposta come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi effettivamente svolte, alla relativa semplicità della controversia e al tenore delle difese in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 2.500 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3