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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEPOLI VITO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Molini, n.1, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFRONI Controparte_1 C.F._2
LORENZO ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Circonvallazione Occidentale, n. 39, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...], il [...], e , nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
12/11/1977, contraevano matrimonio civile in Shkoder (Albania), in data 02/12/2002, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di VERUCCHIO, anno 2024, n.8, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]), (in data 07/04/2011) ed Per_1 Per_2
(nato il [...]). Per_3
I coniugi si separavano con sentenza n. 720/2023, emessa dal Tribunale di Rimini in data
18/07/2023, in accoglimento delle condizioni concordate tra le parti.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita del padre secondo quanto indicato in ricorso e il versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento per i figli di euro 750,00 (€ 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e l'obbligo di pagare la rata del mutuo della casa coniugale.
Il resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma rassegnando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis c.p.c., all'udienza del 28/06/2024 innanzi al Giudice relatore, venivano sentite le parti ed i rispettivi difensori, i quali si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni;
all'esito dell'udienza, il
Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviava all'udienza del 25/09/2024 al fine di provvedere all'ascolto della minore Per_2
Terminato l'ascolto della minore all'esito dell'udienza del 25/09/2024, il Giudice ordinava Per_2
l'esibizione dell'estratto contributivo INPS della figlia maggiorenne e rinviava all'udienza Per_1
del 11/12/2024.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti rappresentavano l'intervenuto raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio e, alla successiva udienza del 9/01/2015, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori nata in [...]_4
07/04/2011, nato in data [...], con collocazione presso la madre, nella Persona_5
casa coniugale, con possibilità per il padre di vederli e tenerli presso di sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze dei minori, e comunque a settimane alterne, due pomeriggi a settimana, da determinarsi di comune accordo tra i genitori, e a fine settimana alternati dl venerdì all'uscita da scuola (o alla fine del lavoro del padre) fino alla domenica sera.
Inoltre, i figli trascorreranno con ciascun genitore, i periodi di vacanza relativi alle festività natalizie e pasquali, dividendo i giorni in maniera equivalente, alternandosi nel corso degli anni le giornate. Tali condizioni, potranno considerarsi ampiamente derogabili e liberamente modificabili fra i genitori.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all' educazione anche sportiva ed alla salute, tenendo conto dei loro primari bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé, rilasciando sin da ora il reciproco assenso all'espatrio e alla richiesta o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio;
2) Porre a carico del IG. un contributo per il mantenimento dei due figli minori Controparte_1 ed per una la somma complessiva mensile pari a € 400,00 Persona_4 Persona_5
(quattrocento,00) (per ciascun figlio euro 200,00). con obbligo di bonifico entro il giorno 28 di ogni mese, al seguente IBAN [...], intestato a con Parte_1
rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT;
3) Disporre che il Sig. versi nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie Controparte_1
inerenti i figli: spese mediche specialistiche (pediatriche specialistiche, oculistiche, odontoiatriche), spese scolastiche e le spese regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. La Sig.ra
entro la fine di ogni mese consegnerà al Sig. il prospetto delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie sostenute nel mese per i figli, con allegate le ricevute e le giustificazioni. Il Sig. dovrà provvedere a rimborsare dette spese Controparte_1 unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo, con bonifico nel medesimo IBAN in cui viene versato il mantenimento per i figli.
4) Porre a beneficio della IG.ra l'intero importo dell'assegno unico erogato dalla Parte_1
Stato per tutti e tre i figli a carico.
5) Il IG. si impegna a cedere alla IG.ra che accetta la sua Controparte_1 Parte_1 quota del 50% di proprietà dell'immobile ora in loro comproprietà e adibito a casa coniugale, sito
a Villa Verucchio (RN) in via Cupa n.2 int. 5 con spese per il trasferimento a carico della IG.ra
. La cessione dell'immobile avverrà solo nel momento in cui la IG.ra si Parte_1 Parte_1 accollerà l'intero mutuo, con liberazione totale del IG. . Controparte_1
6) l'autovettura Ford Fiesta, targata DP 844 SK, in uso alla IG.ra ma formalmente Parte_1
intestata al IG. ig. , rimarrà alla IG.ra , la quale, dovrà formalizzare Controparte_1 Parte_1
il passaggio di proprietà a proprio nome ed a proprie spese, entro e non oltre il 28.05.2025. 7) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa alimentare, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiedono le parti ed i figli minori.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del ConIGlio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
2. Nel merito, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Albania deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del
Tribunale di Rimini pubblicata in data 18/07/2023 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al
Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Shkoder (Albania), in data
02/12/2002 tra nata in [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
in ALBANIA, il 12/11/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
VERUCCHIO, anno 2024, n. 8, parte II, serie C, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 30/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEPOLI VITO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Molini, n.1, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFRONI Controparte_1 C.F._2
LORENZO ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Circonvallazione Occidentale, n. 39, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...], il [...], e , nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
12/11/1977, contraevano matrimonio civile in Shkoder (Albania), in data 02/12/2002, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di VERUCCHIO, anno 2024, n.8, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]), (in data 07/04/2011) ed Per_1 Per_2
(nato il [...]). Per_3
I coniugi si separavano con sentenza n. 720/2023, emessa dal Tribunale di Rimini in data
18/07/2023, in accoglimento delle condizioni concordate tra le parti.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita del padre secondo quanto indicato in ricorso e il versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento per i figli di euro 750,00 (€ 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e l'obbligo di pagare la rata del mutuo della casa coniugale.
Il resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma rassegnando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis c.p.c., all'udienza del 28/06/2024 innanzi al Giudice relatore, venivano sentite le parti ed i rispettivi difensori, i quali si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni;
all'esito dell'udienza, il
Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviava all'udienza del 25/09/2024 al fine di provvedere all'ascolto della minore Per_2
Terminato l'ascolto della minore all'esito dell'udienza del 25/09/2024, il Giudice ordinava Per_2
l'esibizione dell'estratto contributivo INPS della figlia maggiorenne e rinviava all'udienza Per_1
del 11/12/2024.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti rappresentavano l'intervenuto raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio e, alla successiva udienza del 9/01/2015, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori nata in [...]_4
07/04/2011, nato in data [...], con collocazione presso la madre, nella Persona_5
casa coniugale, con possibilità per il padre di vederli e tenerli presso di sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze dei minori, e comunque a settimane alterne, due pomeriggi a settimana, da determinarsi di comune accordo tra i genitori, e a fine settimana alternati dl venerdì all'uscita da scuola (o alla fine del lavoro del padre) fino alla domenica sera.
Inoltre, i figli trascorreranno con ciascun genitore, i periodi di vacanza relativi alle festività natalizie e pasquali, dividendo i giorni in maniera equivalente, alternandosi nel corso degli anni le giornate. Tali condizioni, potranno considerarsi ampiamente derogabili e liberamente modificabili fra i genitori.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all' educazione anche sportiva ed alla salute, tenendo conto dei loro primari bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé, rilasciando sin da ora il reciproco assenso all'espatrio e alla richiesta o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio;
2) Porre a carico del IG. un contributo per il mantenimento dei due figli minori Controparte_1 ed per una la somma complessiva mensile pari a € 400,00 Persona_4 Persona_5
(quattrocento,00) (per ciascun figlio euro 200,00). con obbligo di bonifico entro il giorno 28 di ogni mese, al seguente IBAN [...], intestato a con Parte_1
rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT;
3) Disporre che il Sig. versi nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie Controparte_1
inerenti i figli: spese mediche specialistiche (pediatriche specialistiche, oculistiche, odontoiatriche), spese scolastiche e le spese regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. La Sig.ra
entro la fine di ogni mese consegnerà al Sig. il prospetto delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie sostenute nel mese per i figli, con allegate le ricevute e le giustificazioni. Il Sig. dovrà provvedere a rimborsare dette spese Controparte_1 unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo, con bonifico nel medesimo IBAN in cui viene versato il mantenimento per i figli.
4) Porre a beneficio della IG.ra l'intero importo dell'assegno unico erogato dalla Parte_1
Stato per tutti e tre i figli a carico.
5) Il IG. si impegna a cedere alla IG.ra che accetta la sua Controparte_1 Parte_1 quota del 50% di proprietà dell'immobile ora in loro comproprietà e adibito a casa coniugale, sito
a Villa Verucchio (RN) in via Cupa n.2 int. 5 con spese per il trasferimento a carico della IG.ra
. La cessione dell'immobile avverrà solo nel momento in cui la IG.ra si Parte_1 Parte_1 accollerà l'intero mutuo, con liberazione totale del IG. . Controparte_1
6) l'autovettura Ford Fiesta, targata DP 844 SK, in uso alla IG.ra ma formalmente Parte_1
intestata al IG. ig. , rimarrà alla IG.ra , la quale, dovrà formalizzare Controparte_1 Parte_1
il passaggio di proprietà a proprio nome ed a proprie spese, entro e non oltre il 28.05.2025. 7) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa alimentare, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiedono le parti ed i figli minori.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del ConIGlio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
2. Nel merito, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Albania deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del
Tribunale di Rimini pubblicata in data 18/07/2023 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al
Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Shkoder (Albania), in data
02/12/2002 tra nata in [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
in ALBANIA, il 12/11/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
VERUCCHIO, anno 2024, n. 8, parte II, serie C, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 30/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi