Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04759/2025REG.PROV.COLL.
N. 09573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2022, proposto dalla sig.ra-OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati Massimiliano Cicoria e Gaetano Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio V - Settore Trattamento Economico, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, del 19 maggio 2022, n. 6413, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Francesco Rinaldi, in sostituzione degli avv.ti Gaetano di Martino e Massimiliano Cicoria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra-OMISSIS-, vincitrice del concorso interno a 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria bandito con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con cui, denunciando il grave e colpevole ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, protrattasi per quasi undici anni, aveva domandato la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni cagionati dalla sua ritardata assunzione.
2. – Il Ministero della Giustizia e il soggetto individuato come controinteressato, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
3. – L’appellante ha prodotto una memoria di discussione.
4. – All’udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – L’appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, respingendo le domanda di retrodatazione della promozione a vice ispettore e quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in relazione alla abnorme durata del concorso.
6. – L’appello è infondato.
7. – Le questioni non sono nuove, poiché sono state già affrontate in numerose pronunce di questo Consiglio di Stato ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 16.6.23 n. 5960; 1.8.2023, n. 7471; 14.12.23, n. 10841; 7.10.24 n. 8039; 3.1.25 n. 27; 28.1.25 n. 668).
8. – La Sezione non ravvisa fatti o argomenti tali da consentirle di discostarsi dai suddetti precedenti.
9. – Secondo la richiamata giurisprudenza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e altre).
10. – Non esiste, quindi, “ un diritto alla ricostruzione della carriera ” in quanto “ l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solamente un interesse legittimo e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli per l’interessato ” ( ex aliis , Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. n. 8039/24 cit.,; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2021, n. 3887).
11. – E’ stato, altresì, precisato che il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso formativo, sicché l’accoglimento di una pretesa di retrodatazione darebbe luogo all’anomala inversione logica e cronologica di due momenti distinti che postulano l’esigenza di riconoscere il passaggio di carriera a chi risulti in possesso dei necessari requisiti formativi e professionali (Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. 27/2025; n. 8039/2024; n. 10841/23).
12. – Sono state, invece, giudicate parzialmente fondate le censure afferenti al diritto al risarcimento del danno da ritardo, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 10841/2023 e, da ultimo, con le sentenze n. 668/25 e 27/2025, che hanno in parte accolto censure d’identico tenore proposte da altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale per cui è causa.
13. – Nei menzionati precedenti, infatti, la Sezione ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale de qua , richiamando quanto già in precedenza affermato nel senso che “ le allegazioni a sostegno dell’assenza di colpa del Ministero nel gravissimo ritardo nella definizione della procedura concorsuale non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti […] , dai quali ictu oculi comunque non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile alla medesima Amministrazione che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
14. – In tutti i menzionati precedenti la Sezione ha precisato, inoltre, che “ il bando pubblicato il 15 giugno 2008 metteva a concorso 643 posti (608 uomini; 35 donne) che soltanto nel gennaio 2017 sono stati aumentati a 1232 (con ripartizione interna tra uomini e donne poi corretta nel luglio 2017), così consentendo di nominare allievi vice ispettori un totale di 977 unità (785 uomini e 182 donne), avviandoli al corso di formazione che ha avuto inizio il 10 settembre 2018. Perciò per gli uomini collocatisi oltre la posizione 608 in graduatoria e le donne collocatesi oltre la posizione 35 non può dirsi acquisita la dimostrazione che il ritardo nella conclusione della procedura concorsuale abbia provocato loro il danno lamentato in primo grado, poiché se il concorso si fosse chiuso nei tempi essi non sarebbero risultati vincitori ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
15. – Da ciò se ne è fatto discendere il riconoscimento dell’obbligo del Ministero di provvedere all’invocato risarcimento del danno per equivalente esclusivamente in relazione a coloro che si fossero posizionati in graduatoria entro il n. 608 per gli uomini e il n. 35 per le donne.
16. – Le conclusioni sopra richiamate vanno ribadite anche in questa sede, attesa l’identità della fattispecie in esame.
17. – Di conseguenza, dev’essere respinta, in primo luogo, la censura avverso il capo della sentenza che non ha riconosciuto il diritto alla retrodatazione della promozione a vice ispettore.
18. – Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, l’appellante si è collocata al n. 174 della graduatoria femminile, beneficiando, dunque, dello scorrimento.
19. – Nella memoria conclusiva depositata il 6 marzo 2025, l’appellante ha sostenuto a tale riguardo che, se vi fosse stata un’unica graduatoria senza distinzione di genere, visto il punteggio ottenuto sarebbe rientrata nella graduatoria originaria del 2008.
Pertanto, deducendo l’ingiustizia della distinzione di genere, ha chiesto che questo Consiglio valuti detta circostanza discriminatoria e conceda, anche in via equitativa, il risarcimento dell’ingiusto danno da essa subito, anche alla luce della pronuncia di incostituzionalità del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui distingueva in dotazione organica, secondo il genere i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.
20. – In effetti, la Corte costituzionale, con riferimento al personale incardinato nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, ruolo scandito nelle cinque qualifiche di vice ispettore, di ispettore, di ispettore capo, di ispettore superiore e di sostituto commissario, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguevano in dotazione organica, secondo il genere, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria (cfr. Corte cost. n. 181 del 2024).
Secondo la Corte, difatti, per un verso « Alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento, che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, la più esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, nei termini rigorosi enucleati dall’art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE » e, per altro verso, « le discriminazioni nell’accesso a un ruolo, che prelude al conseguimento degli incarichi più prestigiosi, vìolano il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un’attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società » cosicché « Il sistema censurato, in antitesi con ogni criterio meritocratico, esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione più elevata, sol perché gli uomini sono rappresentati in misura più consistente nella dotazione organica e nei posti messi a concorso » (cfr. punti 16-17 della motivazione).
21. – Sennonché, una volta concluso il concorso l’appellante non ha mai impugnato, anche solo a fini risarcitori, il bando del 2008 che prevedeva la distinzione di genere nei posti messi a concorso, ma unicamente i provvedimenti di approvazione della graduatoria e di inquadramento in ruolo, rispetto ai quali, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha articolato alcuna censura riguardo alla parità di trattamento tra uomo e donna.
Il che segna una differenza sostanziale con la vicenda che ha dato luogo all’incidente di costituzionalità promosso da questo Consiglio (Cons. Stato, sez. I, 16 novembre 2023, n. 1449) e accolto dalla Corte, dove, invece, il bando di concorso del 2020 (per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria) e il decreto ministeriale d’adozione della nuova ripartizione della dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui prevedeva la distinzione tra ruolo maschile e ruolo femminile, erano stati impugnati quali atti presupposti, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria nella quale le ricorrenti non risultavano utilmente collocate (come l’odierna appellante nella graduatoria originaria).
22. – Pertanto non c’è ragione per discostarsi dall’orientamento sopra riassunto ai punti 14 e 15, né si può riconoscere un risarcimento in via equitativa in difetto di un danno risarcibile, con la conseguenza che la domanda risarcitoria dev’essere respinta.
23. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
24. – Nulla deve disporsi per le spese del grado del giudizio, in difetto di costituzione dei soggetti intimati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.