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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 278/ 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Raul Benassi appellante contro
CP_1
Avv. Massimiliano Minicucci, Marco Fallaci, Silvano Imbriaci
Controparte_2
Avv. Luigi Marotti appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 14 marzo 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 11 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Sulla base di verbale della Guardia di Finanza di Portoferraio nei confronti della attiva nella produzione CP_3 di prodotti freschi di panetteria in Capoliveri (LI), l' di Livorno aveva emesso avvisi di Controparte_2 accertamento per gli anni di imposta dal 2010 al 2012, rettificando i redditi dichiarati dalla stessa società, e di conseguenza anche le dichiarazioni dei singoli soci (fra i quali, . Parte_1
pagina 1 di 10 Nel settembre 2015, gli avvisi di accertamento dell' erano stati impugnati in sede giudiziaria dagli Controparte_2 interessati.
Con sentenza n. 252/2016, la Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva accolto nel merito il ricorso, annullando gli avvisi di accertamento (doc. 3 ric. 1°).
Con sentenza n. 412/2017, la commissione tributaria regionale di Firenze aveva respinto l'impugnazione della
[...]
(doc. 4 ric. 1°). CP_2
Il 31 maggio 2019, in pendenza del ricorso per Cassazione, aveva chiesto e ottenuto la definizione agevolata Parte_1 della pretesa tributaria con ai sensi del DL n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 (doc. 5 ric. Controparte_2
1°).
Nel frattempo, sulla base degli originari avvisi di accertamento tributari, aveva emesso nei confronti di CP_1 Parte_1
i seguenti 3 avvisi di addebito, relativi a contribuzione IVS degli stessi anni 2010 /2012, oltre sanzioni interessi
[...]
e oneri accessori:
* n. 361 2016 002114338000 per €. 22.087,26
* n. 361 2016 002115040000 per €. 21.831,94
* n. 361 2016 002115343000 per €. 12.990,61.
Il 13 dicembre 2016, con raccomandata con avviso di ricevimento, l' aveva notificato gli avvisi di addebito presso CP_1 la residenza di in Capoliveri (LI), ove erano ricevuti da tale la quale, ogni volta, aveva ricevuto il Parte_1 Persona_1 plico e sottoscritto per conto del destinatario (vedi cartoline postali, docc. 1, 2 e 3 res. 1°). CP_1
Il 27 luglio 2022, aveva notificato ad l'intimazione di pagamento n. 06 1 2022 900 222592700 che CP_4 Parte_1 includeva gli stessi 3 avvisi di addebito (doc. 1 ric. 1°), oltre ad altri titoli. CP_1
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Livorno del 5 ottobre 2022, aveva convenuto ed opponendo Parte_1 CP_1 CP_4
l'intimazione di pagamento.
In via preliminare, aveva inquadrato la propria opposizione trattando i seguenti profili:
* condono fiscale ed effetti sui contributi CP_1
* giurisdizione del giudice civile
* competenza del giudice del lavoro di Livorno
* interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento
* qualificazione della domanda come opposizione all'iscrizione a ruolo
Nel merito, aveva fondato la propria opposizione all'intimazione di pagamento sulle seguenti eccezioni:
* inesistenza della notifica degli avvisi di addebito quale atto presupposto CP_1
* nullità e/o inesistenza della notifica degli stessi avvisi di addebito poiché gli atti di accertamento dell'Agenzia delle
Entrati su cui si fondavano erano stati prima sospesi, e poi annullati, dal giudice tributario
* condono fiscale e contributi CP_1
pagina 2 di 10 * omessa indicazione delle metodologie di calcolo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione;
violazione del diritto di difesa;
carenza di motivazione
* invalidità degli atti di per violazione dell'art. 97 Cost. CP_4
In conclusione, aveva chiesto di dichiarare nulla, invalida o illegittima l'intimazione di pagamento di riflesso alla illegittimità degli avvisi di addebito, quali atti presupposti, e/o carenza della loro notifica, nonché per la violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione, o comunque per la violazione dell'art. 97 Cost, dichiarando di conseguenza non dovuta alla pretesa contributiva oggetto dell'intimazione e degli avvisi di addebito.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Livorno aveva respinto l'opposizione così motivando:
- le eccezioni dell'opponente erano infondate quanto alla nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti Parte_1 presupposti per carenza di motivazione o indeterminatezza del contenuto, e quanto alla violazione del diritto di difesa, dal momento che gli avvisi di addebito erano coerenti con i requisiti richiesti allo scopo dall'art. 30 DL 78/2010 convertito in L. 122/2010
- le eccezioni dell'opponente erano infondate anche quanto alla mancata notifica degli avvisi di addebito inclusi nell'intimazione di pagamento;
al contrario, era documentato che il 13 dicembre 2016 gli stessi avvisi erano stati notificati dall' al ricorrente con raccomandata con avviso di ricevimento (modalità ammessa dall'art. 30 comma 4 CP_1
DL n. 78/2010), ed erano stati ricevuti da nella residenza del destinatario nel Comune di Capoliveri in Loc. Persona_1
Vignola n. 5; in replica a tali produzioni delle controparti, all'udienza del 16 maggio 2023, aveva eccepito che Parte_1 tale notifica non sarebbe valida perché la consegna del plico postale era stata effettuata a soggetto diverso da sé stesso quale destinatario, seppur al suo indirizzo;
ma tale argomento era irrilevante poiché, in fatto, la notifica si era perfezionata presso la stessa residenza del ricorrente, ove i plichi erano stati ricevuti effettivamente;
in diritto, non vi era necessità di provare alcuna qualità della persona ricevente che la collegasse al destinatario della notifica postale, dovendosi piuttosto presumere che egli fosse venuto a conoscenza degli atti consegnati per raccomandata alla sua residenza, in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc;
piuttosto, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova contraria, in concreto mancata
- in conclusione, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 D. Lgvo 46/1999 era inammissibile per tardività poiché era svolto nell'anno 2022 sul presupposto di vizi della notifica degli avvisi di addebito a base dell'intimazione di pagamento, mentre tale notifica era avvenuta validamente già nell'anno 2016, e quindi da tale momento erano decorsi i termini perentori dell'art 29 D. Lgvo n. 46/1999, 40 giorni per opporre l'avviso di addebito nel merito, o 20 giorni per le opposizioni agli atti esecutivi;
di conseguenza, il ricorrente non poteva più contestare l'esistenza e l'ammontare della pretesa contributiva, in origine portata nei medesimi titoli e poi ribadita nell'intimazione di pagamento
- era infondata anche l'eccezione relativa alla mancata indicazione del metodo di calcolo di interessi, sanzioni ed accessori
- era infondata pure l'eccezione di invalidità degli atti dell per violazione dell'art. 97 Cost. Controparte_2
- gli argomenti finora sviluppati rappresentavano questione più liquida, in base alla quale doveva essere respinta l'intera opposizione pagina 3 di 10 - le spese di lite seguivano la soccombenza, liquidate in €. 1.698,50 in favore di ed €. 1.698,50 in favore di CP_1 [...]
[...] aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con accoglimento Controparte_5 dell'opposizione proposta in primo grado, e dichiarazione di invalidità dell'intimazione di pagamento notificata nel luglio 2002 di riflesso alla invalidità della notifica degli avvisi di addebito nel dicembre 2016, ritenendo di conseguenza altresì prescritta la pretesa contributiva per il decorso del termine quinquennale.
ed si erano costituiti con separate memorie, chiedendo di respingere l'appello. CP_1 CP_4
Inoltre, l'appellante aveva chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata che questo
Collegio, con ordinanza 9 luglio 2024, aveva dichiarato inammissibile per la parte relativa al rigetto della opposizione ed infondata per la parte relativa alla condanna alle spese di lite.
§§§
Motivo 1) Difetto di notifica e/o nullità della notifica degli avvisi di addebito
L'appello sosteneva che il Tribunale avrebbe errato sotto due profili nel ritenere valida la notifica per posta degli avvisi di addebito avvenuta nel dicembre 2016 presso la residenza dell'appellante in Capoliveri.
1.A) Inesistenza giuridica della notifica effettuata direttamente dall attraverso il servizio postale CP_1
Prima di tutto, secondo l'appellante, la notifica per posta degli avvisi di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento era nulla per violazione dell'art. 30 DL 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 il quale stabiliva che gli avvisi di addebito potevano essere notificati in via prioritaria tramite PEC, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale norma doveva essere interpretata nel senso che era comunque imposto di effettuare le notifiche attraverso i soggetti legittimati indicati dalla stessa norma, ovvero i messi comunali previa eventuale convenzione fra comune ed , CP_1 oppure gli agenti della polizia municipale.
Il servizio postale poteva essere utilizzato solo da tali agenti notificatori, trattandosi per legge degli unici soggetti abilitati ad effettuare la notifica, che altrimenti non sarebbe stata valida qualora disposta dall'amministrazione creditrice che sia avvalesse direttamente del servizio postale.
In conclusione, poiché nel caso in esame era invece pacifico che la notifica per posta fosse stata disposta direttamente dagli uffici amministrativi dell , era inevitabile concludere per la sua inesistenza giuridica. CP_1
1.B) Inoperatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc
Dall'altro lato, sempre secondo l'appellante, era documentato che presso la sua residenza dell'appellante la notifica si era conclusa con consegna del plico a persona diversa dal destinatario e dalla moglie, poiché tale che aveva Persona_1 sottoscritto l'avviso di ricevimento né apparteneva al nucleo familiare né era autorizzata a ritirare la posta dello stesso appellante.
Di conseguenza, la presunzione dell'art. 1335 cc, erroneamente invocata dal Tribunale, non poteva operare per essere stata superata dalla prova contraria, fornita dall'appellante con la produzione del certificato storico di stato di famiglia, dal quale si ricava che la coniuge dell'appellante si chiamava invece Persona_2
In conclusione, poiché il plico era stato ricevuto da persona sconosciuta, se ne doveva ricavare che al momento del suo pagina 4 di 10 arrivo l'appellante non si trovava in casa, e che quindi nemmeno in seguito sarebbe potuto più entrarne in possesso del medesimo plico.
In proposito, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare per quale motivo doveva continuare ad operare la presunzione di cui all'art 1335 cc, nonostante che il destinatario della notifica avesse prodotto il proprio stato di famiglia, da cui risultava l'estraneità della persona che aveva ricevuto il plico.
Per di più, nella ricostruzione normativa del Tribunale, la notifica in esame non era soggetta alla L. 890/1982, bensì alle regole ordinarie del servizio postale. Quindi l'agente notificatore che aveva operato era un incaricato di pubblico servizio, e non invece un pubblico ufficiale (come invece nell'ambito di notifiche di atti giudiziari ai sensi della stessa L.
890/1982, quando l'agente postale opera su delega dell'ufficiale giudiziario o dei messi legittimati ad effettuano le notifiche).
Di conseguenza, nel caso in esame, l'avviso che l'agente postale aveva compilato quale incaricato di pubblico servizio rappresentava una semplice prova documentale, e non un atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cc come nel caso in cui si fosse trattato di un pubblico ufficiale.
Da ciò discendeva la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 cpc per l'incertezza assoluta sulla persona del consegnatario, circostanza che a sua volta poneva l'appellante nella condizione di materiale impossibilità di provare il difetto di legittimazione dello stesso consegnatario a ricevere il plico (se non tramite la documentazione già fornita che non si trattava di persona appartenente al nucleo familiare).
La nullità della notifica degli avvisi di addebito nell'anno 2016, come effetto conseguente e necessario, comportava anche quella dell'intimazione di pagamento dell'anno 2022.
Motivo 2) Nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito in quanto emessi senza titolo
2.A) Carenza di potere dell' alla pretesa contributiva CP_1
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla fondamentale eccezione dedotta nel ricorso in opposizione, a proposito del fatto che gli avvisi di addebito notificati nel dicembre 2016 si fondavano su CP_1 accertamenti tributari che, nel frattempo, erano stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Livorno con la sentenza n. 252/2016 del febbraio 2016, poi confermata dalla sentenza n. 412/2017 della Commissione tributaria di
Firenze.
Così procedendo, l aveva violato l'art 24 comma 3 D. Lgvo 46/1999 in base al quale, se l'accertamento viene CP_1 impugnato in giudizio, l'iscrizione a ruolo con conseguente emissione del titolo cartolare esige un provvedimento esecutivo del giudice.
Peraltro, già con provvedimento del dicembre 2015, il giudice tributario aveva anche sospeso la efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento dell , e quindi l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva era avvenuta in Controparte_2 violazione anche tale disposizione.
Il Tribunale avrebbe addirittura trascurato che la pretesa contributiva si basava su un “abuso del diritto” alla riscossione contributiva da parte dell' , poiché era svolta con riferimento a pretese tributarie già impugnate in giudizio, la cui CP_1 efficacia era stata sospesa dal giudice tributario e che in seguito quest'ultimo aveva annullato con sentenza resa nel pagina 5 di 10 Febbraio 2016, ovvero mesi prima della notifica degli avvisi di addebito del successivo dicembre 2016.
Si trattava di una ipotesi di nullità e/o inesistenza degli stessi avvisi di addebito per carenza assoluta di potere da parte dell , che quindi consentiva di impugnare tali titoli insieme alla successiva intimazione di pagamento, atto CP_1 consequenziale, secondo il principio generale per cui l'omessa notifica di un atto presupposto rappresenta vizio procedurale che si riflette sull'atto successivo.
La sentenza appellata non aveva valutato tale carattere abusivo della condotta dell'istituto, arrivando al contrario ad imputare all'appellante di avere impugnato in modo tardivo gli avvisi di addebito (dopo l'intimazione di pagamento del
2022 invece che dopo la notifica degli stessi avvisi nel 2016).
2.B) Prescrizione della pretesa contributiva
Secondo l'appellante, l'insieme dei profili di illegittimità della condotta dell oggetto dei precedenti motivi 1.A), CP_1
1.B) e 2.A) aveva reso nulli gli avvisi di addebito e la relativa notifica, facendo di conseguenza venire meno tali atti interruttivi della prescrizione quinquennale decorrente dalla maturazione dei pretesi contributi relativi agli anni 2010 /
2012. In materia contributiva la prescrizione era rilevabile d'ufficio, e quindi poteva essere recepita anche per la prima volta in secondo grado.
Motivo 3) Violazione del principio dell'onere della prova
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato anche l'ulteriore fondamentale motivo di opposizione all'intimazione di pagamento, secondo il quale la pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito era stata formulata dall sulla base di atti di accertamento tributario che, dopo essere stati annullati in sede giudiziaria dal giudice CP_1 tributario (come da motivo 2), erano poi stati travolti dalla definizione agevolata che lo stesso appellante aveva concluso con l . Controparte_2
Di conseguenza, nel presente giudizio l avrebbe dovuto fornire ex novo la prova della propria pretesa contributiva, CP_1 superando le radicali contestazioni nel merito che invece il giudice tributario aveva accolto annullando gli atti di accertamento dell sui maggiori ricavi da parte della Controparte_2 CP_3
Nel presente giudizio era l che avrebbe dovuto fornire fin dall'origine la prova degli elementi costitutivi della CP_1 pretesa contributiva, ovvero l'esistenza dei maggiori oneri su cui si era basato il ricalcolo del contributo, ma a tal fine non poteva invocare l'accertamento tributario il quale ormai, nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, era stato vanificato dall'annullamento da parte del giudice tributario.
Non era possibile sostenere l'ingente pretesa di oltre €. 50.000,00 di contributi oggetto dell'intimazione di pagamento sull'assunto che, negli anni di imposta dal 2010 al 2012, si sarebbero verificati maggiori ricavi, presupposto che al contrario era ormai inevitabile ritenere inesistente.
Motivo 4) Violazione del principio della ragione più liquida
Infine, l'appellante censurava l'affermazione conclusiva del Tribunale, che aveva ritenuto assorbita ogni altra questione controversa per avere appurato la validità della notifica degli avvisi di addebito nel dicembre 2016.
Per contro, per quanto già detto nei motivi precedenti, la questione relativa al fatto che gli avvisi di addebito erano stati pagina 6 di 10 emessi dall in carenza totale di potere (qui oggetto del motivo 2) non poteva essere assorbita in quella preliminare CP_1 relativa alla validità delle notifiche in quanto effettuate a persona diversa dal destinatario (qui oggetto del motivo 1).
Al contrario, secondo l'appellante, la questione relativa alla carenza di potere (motivo 2) rendeva inesistenti sia agli avvisi di addebito che la relativa notifica, e quindi fondamentale per l'intero giudizio, ed avrebbe dovuto essere ritenuta ragione più liquida rispetto al tema relativo a chi aveva ricevuto il plico postale (motivo 1).
Insomma, il Tribunale aveva errato radicalmente nell'individuare quale questione ne assorbisse un'altra, sopravvalutando il tema relativo alla correttezza del procedimento di notifica (motivo 1), rispetto al ben più importante tema relativo all'esistenza sostanziale del potere (motivo 2), che invece avrebbe dovuto mettere al centro dell'intero ragionamento.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto.
In estrema sintesi, la vicenda in esame riguarda la pretesa contributiva per oltre €. 50.000 che l aveva svolto nei CP_1 confronti dell'appellante prima con tre avvisi di addebito notificati nel 2016, e poi con una Parte_1 intimazione di pagamento notificata nel 2022.
Tale pretesa contributiva a sua volta originava da un verbale di accertamento dell' relativo a Controparte_2 maggiori ricavi della società di cui egli era stato socio per gli anni dal 2010 al 2012.
La vicenda tributaria si era conclusa con una definizione agevolata concordata fra e l' nel Parte_1 Controparte_2
2019, dopo che negli anni precedenti il giudice tributario di primo e di secondo grado aveva annullato il verbale di accertamento ritenendo non dimostrati i maggiori ricavi.
Con riferimento alle questioni devolute in appello, rileva che aveva introdotto il presente giudizio nel 2022, Parte_1 opponendo l'intimazione di pagamento quale atto conseguenziale agli avvisi di addebito, sul presupposto che la pretesa contributiva, oggetto prima degli avvisi e poi dell'intimazione, dovesse essere ritenuta inesistente dal Tribunale per notifica mancata (motivo 1) o radicalmente viziata (motivo 2) degli avvisi di addebito, e per mancata dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (motivo 3).
Al contrario, il Tribunale aveva ritenuto che gli avvisi di addebito fossero stati notificati in modo regolare, e che quindi ogni altra eccezione sostanziale o processuale inerente la pretesa contributiva avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio del D. Lgvo n. 46/1999 per l'opposizione nel merito o agli atti esecutivi, ed aveva quindi concluso che la validità della notifica degli avvisi di addebito fosse questione più liquida per definire l'intero giudizio.
Per contrastare quest'ultima affermazione, aveva censurato la sentenza anche con il motivo 4) secondo il quale Parte_1 era errato ritenere più liquida la questione relativa alla notifica degli avvisi (motivo 1), trattandosi di rilievo esclusivamente procedimentale, mentre più liquidi dovevano ritenersi i rilievi sostanziali relativi alla mancanza di un titolo (motivo 2).
Motivo 4) Questione più liquida
Secondo il Collegio, l'infondatezza dell'appello parte dal superare il motivo 4) relativo alla questione più liquida nel merito, confermando quanto già stabilito dal Tribunale che invece aveva ritenuto più liquida la questione relativa alla notifica.
Infatti, la questione più liquida è quella che assorbe in sé ogni altro tema controverso, e che può improntare l'intera pagina 7 di 10 decisione, rendendo superfluo esaminare tutte le altre.
Nel caso in esame, tale caratteristica riguardava senz'altro il tema della validità della notifica da parte dell degli CP_1 avvisi di addebito nel dicembre 2016 presso la residenza dell'appellante in Capoliveri (motivo 1).
Infatti, una volta respinta tale eccezione, per i motivi già detti dal Tribunale e qui confermati, tutte le altre contestazioni nei confronti della pretesa contributiva portata dai medesimi avvisi inevitabilmente avrebbero dovuto essere oggetto di tempestiva opposizione contro tali titoli, da proporre nei termini perentori decorrenti dalla stessa notifica ai sensi del D.
Lgvo n. 46/1999.
Non poteva quindi convenirsi con l'appellante il quale nel 2022 pretendeva di essere ancora in termini per far valere vizi sostanziali della pretesa contributiva, come:
- la notifica degli avvisi di addebito da parte di soggetto non legittimato (motivo 1.A)
- l'emissione degli avvisi di addebito senza potere da parte dell (motivo 2.A) CP_1
- la prescrizione a monte degli avvisi di addebito (motivo 2.B).
- la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa contributiva in relazione ai maggiori ricavi (motivo 3)
Motivo 1.B) Notifica degli avvisi di addebito
E' pacifico che tale notifica fosse avvenuta per posta raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo di residenza dell'appellante in Capoliveri (LI), ove il plico era stato consegnato alla sig.ra presente Persona_1 nell'abitazione, la quale aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento.
E' pacifico altresì che non fosse la moglie dell'appellante, né altra persona del nucleo familiare con lui Persona_1 convivente.
Sulla base di tale circostanze, va confermata la conclusione del Tribunale, secondo il quale la notifica è valida perché non essendo regolata dalla disciplina delle notifiche degli atti giudiziari per posta (L. n. 890/1982), bensì dalle regole relative all'ordinario sistema postale, non è necessaria alcuna relata che individui la relazione fra la persona a cui è consegnato il plico e il destinatario del medesimo, operando piuttosto la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, superabile soltanto se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di avere conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo.
A sostegno di questa conclusione, il Tribunale aveva richiamato nutrita giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
4160/2022, n. 20131/2020, n. 8293/2018, n. 15973/2014), in relazione alla quale l'appellante nemmeno aveva preso posizione.
Si tratta di soluzione che il Collegio condivide, come da consolidato orientamento di questa Corte d'appello.
In aggiunta, fra le tante pronunce della Corte di Cassazione in materia, possono essere citate anche:
- la n. 21972/2024, secondo la quale la notifica attraverso il sistema postale consentita dal DL n. 78/2010 (ovvero quella utilizzata in concreto dall ), dal punto di vista normativo rappresenta una modalità diversa ed autonoma rispetto alla CP_1 notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. 890/1982
- la n. 29642/2019, secondo la quale la notifica a mezzo posta del titolo impositivo, eseguita direttamente dall'amministrazione creditrice, segue le regole del servizio postale ordinario per la consegna del plico raccomandato, e non quelle della notifica per posta degli atti giudiziari;
quindi, non è richiesta alcuna relata di notifica o specifica pagina 8 di 10 annotazione sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona a cui il plico è consegnato;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi consegnato regolarmente a quest'ultimo per la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 cc, superabile solo dalla prova contraria a carico dello stesso destinatario sulla sua impossibilità incolpevole di avere conoscenza dello stesso atto.
Così ricostruita la regola di giudizio, il Collegio dissente anche dall'appellante a proposito del fatto che egli avrebbe fornito la prova contraria per superare la presunzione di conoscenza, semplicemente documentando il proprio stato di famiglia a proposito del fatto che non fosse sua moglie convivente, e quindi per ciò solo si trattasse di Persona_1 persona priva di ogni autorizzazione a ricevere posta per suo conto.
Quest'ultima affermazione, invece, non è affatto in grado di assolvere l'onere della prova richiesto dalla giurisprudenza sull'art. 1335 cc, che deve invece essere riferita non solo al fatto di non essere coniuge, parente o convivente della persona che ha ricevuto il plico bensì al fatto, ben più pregnante, che il destinatario della notifica pur comportandosi con diligenza non poteva comunque venire a conoscenza dello stesso plico ricevuto da altra persona.
In proposito, l'appello non argomentava alcuna circostanza significativa, poiché non è tale l'assunto apodittico che - per il solo fatto che, al momento dell'arrivo dell'agente postale, la raccomandata era stata ricevuta da una terza persona, presente nella sua abitazione - egli sarebbe stato assente dalla stessa abitazione, e di conseguenza impossibilitato anche in seguito ad entrare in possesso del plico.
Per concludere, come evidenziato nelle difese dell , la validità della notifica degli avvisi di addebito (oltre che per la CP_1 presunzione di cui all'art. 1335 cc, in assenza di prova contraria) discende anche dal raggiungimento dello scopo.
In proposito, infatti, va richiamato lo scambio di corrispondenza e-mail con uffici , prodotta dallo stesso appellante CP_1
(doc. 6 ric. 1°), dalla quale si ricava che nell'anno 2017 il professionista che seguiva gli interessi dei soci della CP_3
e quindi anche dell'appellante era puntualmente a conoscenza dell'avvenuta notifica degli
[...] Parte_1 avvisi di addebito per contributi IVS, in relazione ai quali chiedeva appunto all'istituto di sospendere la procedura di riflesso alla parallela vicenda tributaria.
Motivo 1.A), motivi 2.A e 2.B), motivo 3) Altre questioni assorbite
Ciò premesso, gli avvisi di addebito, regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio stabilito dal D. Lgvo n.
46/1999 divengono irretrattabili, e non consentono di mettere in discussione la pretesa contributiva contenuta in ciascuno di loro da nessun punto di vista, procedurale o sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione agli avvisi di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgvo. n. 46/1999, determina la decadenza dalla possibilità di opporre lo stesso titolo, con l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo (Cass.
Sez. Un. n. 23397/2016, conforme n. 12200/2018).
Tutte le eccezioni che l'appellante aveva fatto oggetto dei motivi 2) e 3) riguardavano l'intimazione notificata nel 2022 solo di riflesso agli avvisi di addebito già notificati nel 2016, e quindi si trattava di altrettante eccezioni che l'appellante avrebbe dovuto introdurre in una tempestiva opposizione agli avvisi di addebito.
L'argomento vale anche per le eccezioni relative alla emissione dei titoli esattoriali senza potere (motivo 2.A).
pagina 9 di 10 Infatti, la circostanza che la pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito si fondava su un atto di CP_1 accertamento dell' , già annullato nel merito dal giudice tributario, avrebbe dovuto essere oggetto di Controparte_2 opposizione all'avviso di addebito, come anche avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione la circostanza che l'iscrizione a ruolo da parte dell era avvenuta in pendenza dell'effetto sospensivo prodotto dal giudizio tributario. CP_1
Lo stesso argomento vale per l'eccezione di prescrizione anteriore alla emissione degli avvisi di addebito (motivo 2.B),
anch'esso motivo da far valere con tempestiva opposizione ai medesimi.
Di nuovo, lo stesso si può dire del motivo 1.A) che il vizio di notifica degli avvisi di addebito perché eseguita per posta direttamente da parte dell invece che tramite messi comunali o agenti di polizia municipali, poiché anche in questo CP_1 caso la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una tempestiva opposizione agli stessi titoli.
Al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza appellata non contiene alcun macroscopico vizio nella interpretazione ed applicazione del diritto al caso in esame, dal momento che il giudice della pretesa contributiva non poteva che arrestarsi di fronte alla constatazione che questa era diventata irretrattabile, per essere contenuta in titoli cartolari regolarmente notificati e non opposti nei termini perentori.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alla domanda (52 mila/260 mila), considerata la semplicità delle questioni controverse sia nella fase di sospensiva conclusa con ordinanza 9 luglio 2024, sia nella presente fase di merito, ed esclusa la fase istruttoria.
Le spese di lite liquidate in favore di sono distratte in favore dell'avv. Luigi Marotti, che si è dichiarato CP_4 antistatario.
Nei confronti dell'appellante, integralmente soccombente, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 4.997,00 in Parte_1 favore di ciascuna delle parti appellate e , oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge dovuti a CP_4 CP_1 ciascuna di loro. distratte in favore dell'avv. Luigi Marotti, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite liquidate in favore di CP_4
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 10 di 10
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 278/ 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Raul Benassi appellante contro
CP_1
Avv. Massimiliano Minicucci, Marco Fallaci, Silvano Imbriaci
Controparte_2
Avv. Luigi Marotti appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 14 marzo 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 11 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Sulla base di verbale della Guardia di Finanza di Portoferraio nei confronti della attiva nella produzione CP_3 di prodotti freschi di panetteria in Capoliveri (LI), l' di Livorno aveva emesso avvisi di Controparte_2 accertamento per gli anni di imposta dal 2010 al 2012, rettificando i redditi dichiarati dalla stessa società, e di conseguenza anche le dichiarazioni dei singoli soci (fra i quali, . Parte_1
pagina 1 di 10 Nel settembre 2015, gli avvisi di accertamento dell' erano stati impugnati in sede giudiziaria dagli Controparte_2 interessati.
Con sentenza n. 252/2016, la Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva accolto nel merito il ricorso, annullando gli avvisi di accertamento (doc. 3 ric. 1°).
Con sentenza n. 412/2017, la commissione tributaria regionale di Firenze aveva respinto l'impugnazione della
[...]
(doc. 4 ric. 1°). CP_2
Il 31 maggio 2019, in pendenza del ricorso per Cassazione, aveva chiesto e ottenuto la definizione agevolata Parte_1 della pretesa tributaria con ai sensi del DL n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 (doc. 5 ric. Controparte_2
1°).
Nel frattempo, sulla base degli originari avvisi di accertamento tributari, aveva emesso nei confronti di CP_1 Parte_1
i seguenti 3 avvisi di addebito, relativi a contribuzione IVS degli stessi anni 2010 /2012, oltre sanzioni interessi
[...]
e oneri accessori:
* n. 361 2016 002114338000 per €. 22.087,26
* n. 361 2016 002115040000 per €. 21.831,94
* n. 361 2016 002115343000 per €. 12.990,61.
Il 13 dicembre 2016, con raccomandata con avviso di ricevimento, l' aveva notificato gli avvisi di addebito presso CP_1 la residenza di in Capoliveri (LI), ove erano ricevuti da tale la quale, ogni volta, aveva ricevuto il Parte_1 Persona_1 plico e sottoscritto per conto del destinatario (vedi cartoline postali, docc. 1, 2 e 3 res. 1°). CP_1
Il 27 luglio 2022, aveva notificato ad l'intimazione di pagamento n. 06 1 2022 900 222592700 che CP_4 Parte_1 includeva gli stessi 3 avvisi di addebito (doc. 1 ric. 1°), oltre ad altri titoli. CP_1
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Livorno del 5 ottobre 2022, aveva convenuto ed opponendo Parte_1 CP_1 CP_4
l'intimazione di pagamento.
In via preliminare, aveva inquadrato la propria opposizione trattando i seguenti profili:
* condono fiscale ed effetti sui contributi CP_1
* giurisdizione del giudice civile
* competenza del giudice del lavoro di Livorno
* interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento
* qualificazione della domanda come opposizione all'iscrizione a ruolo
Nel merito, aveva fondato la propria opposizione all'intimazione di pagamento sulle seguenti eccezioni:
* inesistenza della notifica degli avvisi di addebito quale atto presupposto CP_1
* nullità e/o inesistenza della notifica degli stessi avvisi di addebito poiché gli atti di accertamento dell'Agenzia delle
Entrati su cui si fondavano erano stati prima sospesi, e poi annullati, dal giudice tributario
* condono fiscale e contributi CP_1
pagina 2 di 10 * omessa indicazione delle metodologie di calcolo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione;
violazione del diritto di difesa;
carenza di motivazione
* invalidità degli atti di per violazione dell'art. 97 Cost. CP_4
In conclusione, aveva chiesto di dichiarare nulla, invalida o illegittima l'intimazione di pagamento di riflesso alla illegittimità degli avvisi di addebito, quali atti presupposti, e/o carenza della loro notifica, nonché per la violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione, o comunque per la violazione dell'art. 97 Cost, dichiarando di conseguenza non dovuta alla pretesa contributiva oggetto dell'intimazione e degli avvisi di addebito.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Livorno aveva respinto l'opposizione così motivando:
- le eccezioni dell'opponente erano infondate quanto alla nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti Parte_1 presupposti per carenza di motivazione o indeterminatezza del contenuto, e quanto alla violazione del diritto di difesa, dal momento che gli avvisi di addebito erano coerenti con i requisiti richiesti allo scopo dall'art. 30 DL 78/2010 convertito in L. 122/2010
- le eccezioni dell'opponente erano infondate anche quanto alla mancata notifica degli avvisi di addebito inclusi nell'intimazione di pagamento;
al contrario, era documentato che il 13 dicembre 2016 gli stessi avvisi erano stati notificati dall' al ricorrente con raccomandata con avviso di ricevimento (modalità ammessa dall'art. 30 comma 4 CP_1
DL n. 78/2010), ed erano stati ricevuti da nella residenza del destinatario nel Comune di Capoliveri in Loc. Persona_1
Vignola n. 5; in replica a tali produzioni delle controparti, all'udienza del 16 maggio 2023, aveva eccepito che Parte_1 tale notifica non sarebbe valida perché la consegna del plico postale era stata effettuata a soggetto diverso da sé stesso quale destinatario, seppur al suo indirizzo;
ma tale argomento era irrilevante poiché, in fatto, la notifica si era perfezionata presso la stessa residenza del ricorrente, ove i plichi erano stati ricevuti effettivamente;
in diritto, non vi era necessità di provare alcuna qualità della persona ricevente che la collegasse al destinatario della notifica postale, dovendosi piuttosto presumere che egli fosse venuto a conoscenza degli atti consegnati per raccomandata alla sua residenza, in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc;
piuttosto, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova contraria, in concreto mancata
- in conclusione, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 D. Lgvo 46/1999 era inammissibile per tardività poiché era svolto nell'anno 2022 sul presupposto di vizi della notifica degli avvisi di addebito a base dell'intimazione di pagamento, mentre tale notifica era avvenuta validamente già nell'anno 2016, e quindi da tale momento erano decorsi i termini perentori dell'art 29 D. Lgvo n. 46/1999, 40 giorni per opporre l'avviso di addebito nel merito, o 20 giorni per le opposizioni agli atti esecutivi;
di conseguenza, il ricorrente non poteva più contestare l'esistenza e l'ammontare della pretesa contributiva, in origine portata nei medesimi titoli e poi ribadita nell'intimazione di pagamento
- era infondata anche l'eccezione relativa alla mancata indicazione del metodo di calcolo di interessi, sanzioni ed accessori
- era infondata pure l'eccezione di invalidità degli atti dell per violazione dell'art. 97 Cost. Controparte_2
- gli argomenti finora sviluppati rappresentavano questione più liquida, in base alla quale doveva essere respinta l'intera opposizione pagina 3 di 10 - le spese di lite seguivano la soccombenza, liquidate in €. 1.698,50 in favore di ed €. 1.698,50 in favore di CP_1 [...]
[...] aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con accoglimento Controparte_5 dell'opposizione proposta in primo grado, e dichiarazione di invalidità dell'intimazione di pagamento notificata nel luglio 2002 di riflesso alla invalidità della notifica degli avvisi di addebito nel dicembre 2016, ritenendo di conseguenza altresì prescritta la pretesa contributiva per il decorso del termine quinquennale.
ed si erano costituiti con separate memorie, chiedendo di respingere l'appello. CP_1 CP_4
Inoltre, l'appellante aveva chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata che questo
Collegio, con ordinanza 9 luglio 2024, aveva dichiarato inammissibile per la parte relativa al rigetto della opposizione ed infondata per la parte relativa alla condanna alle spese di lite.
§§§
Motivo 1) Difetto di notifica e/o nullità della notifica degli avvisi di addebito
L'appello sosteneva che il Tribunale avrebbe errato sotto due profili nel ritenere valida la notifica per posta degli avvisi di addebito avvenuta nel dicembre 2016 presso la residenza dell'appellante in Capoliveri.
1.A) Inesistenza giuridica della notifica effettuata direttamente dall attraverso il servizio postale CP_1
Prima di tutto, secondo l'appellante, la notifica per posta degli avvisi di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento era nulla per violazione dell'art. 30 DL 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 il quale stabiliva che gli avvisi di addebito potevano essere notificati in via prioritaria tramite PEC, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale norma doveva essere interpretata nel senso che era comunque imposto di effettuare le notifiche attraverso i soggetti legittimati indicati dalla stessa norma, ovvero i messi comunali previa eventuale convenzione fra comune ed , CP_1 oppure gli agenti della polizia municipale.
Il servizio postale poteva essere utilizzato solo da tali agenti notificatori, trattandosi per legge degli unici soggetti abilitati ad effettuare la notifica, che altrimenti non sarebbe stata valida qualora disposta dall'amministrazione creditrice che sia avvalesse direttamente del servizio postale.
In conclusione, poiché nel caso in esame era invece pacifico che la notifica per posta fosse stata disposta direttamente dagli uffici amministrativi dell , era inevitabile concludere per la sua inesistenza giuridica. CP_1
1.B) Inoperatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc
Dall'altro lato, sempre secondo l'appellante, era documentato che presso la sua residenza dell'appellante la notifica si era conclusa con consegna del plico a persona diversa dal destinatario e dalla moglie, poiché tale che aveva Persona_1 sottoscritto l'avviso di ricevimento né apparteneva al nucleo familiare né era autorizzata a ritirare la posta dello stesso appellante.
Di conseguenza, la presunzione dell'art. 1335 cc, erroneamente invocata dal Tribunale, non poteva operare per essere stata superata dalla prova contraria, fornita dall'appellante con la produzione del certificato storico di stato di famiglia, dal quale si ricava che la coniuge dell'appellante si chiamava invece Persona_2
In conclusione, poiché il plico era stato ricevuto da persona sconosciuta, se ne doveva ricavare che al momento del suo pagina 4 di 10 arrivo l'appellante non si trovava in casa, e che quindi nemmeno in seguito sarebbe potuto più entrarne in possesso del medesimo plico.
In proposito, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare per quale motivo doveva continuare ad operare la presunzione di cui all'art 1335 cc, nonostante che il destinatario della notifica avesse prodotto il proprio stato di famiglia, da cui risultava l'estraneità della persona che aveva ricevuto il plico.
Per di più, nella ricostruzione normativa del Tribunale, la notifica in esame non era soggetta alla L. 890/1982, bensì alle regole ordinarie del servizio postale. Quindi l'agente notificatore che aveva operato era un incaricato di pubblico servizio, e non invece un pubblico ufficiale (come invece nell'ambito di notifiche di atti giudiziari ai sensi della stessa L.
890/1982, quando l'agente postale opera su delega dell'ufficiale giudiziario o dei messi legittimati ad effettuano le notifiche).
Di conseguenza, nel caso in esame, l'avviso che l'agente postale aveva compilato quale incaricato di pubblico servizio rappresentava una semplice prova documentale, e non un atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cc come nel caso in cui si fosse trattato di un pubblico ufficiale.
Da ciò discendeva la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 cpc per l'incertezza assoluta sulla persona del consegnatario, circostanza che a sua volta poneva l'appellante nella condizione di materiale impossibilità di provare il difetto di legittimazione dello stesso consegnatario a ricevere il plico (se non tramite la documentazione già fornita che non si trattava di persona appartenente al nucleo familiare).
La nullità della notifica degli avvisi di addebito nell'anno 2016, come effetto conseguente e necessario, comportava anche quella dell'intimazione di pagamento dell'anno 2022.
Motivo 2) Nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito in quanto emessi senza titolo
2.A) Carenza di potere dell' alla pretesa contributiva CP_1
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla fondamentale eccezione dedotta nel ricorso in opposizione, a proposito del fatto che gli avvisi di addebito notificati nel dicembre 2016 si fondavano su CP_1 accertamenti tributari che, nel frattempo, erano stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Livorno con la sentenza n. 252/2016 del febbraio 2016, poi confermata dalla sentenza n. 412/2017 della Commissione tributaria di
Firenze.
Così procedendo, l aveva violato l'art 24 comma 3 D. Lgvo 46/1999 in base al quale, se l'accertamento viene CP_1 impugnato in giudizio, l'iscrizione a ruolo con conseguente emissione del titolo cartolare esige un provvedimento esecutivo del giudice.
Peraltro, già con provvedimento del dicembre 2015, il giudice tributario aveva anche sospeso la efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento dell , e quindi l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva era avvenuta in Controparte_2 violazione anche tale disposizione.
Il Tribunale avrebbe addirittura trascurato che la pretesa contributiva si basava su un “abuso del diritto” alla riscossione contributiva da parte dell' , poiché era svolta con riferimento a pretese tributarie già impugnate in giudizio, la cui CP_1 efficacia era stata sospesa dal giudice tributario e che in seguito quest'ultimo aveva annullato con sentenza resa nel pagina 5 di 10 Febbraio 2016, ovvero mesi prima della notifica degli avvisi di addebito del successivo dicembre 2016.
Si trattava di una ipotesi di nullità e/o inesistenza degli stessi avvisi di addebito per carenza assoluta di potere da parte dell , che quindi consentiva di impugnare tali titoli insieme alla successiva intimazione di pagamento, atto CP_1 consequenziale, secondo il principio generale per cui l'omessa notifica di un atto presupposto rappresenta vizio procedurale che si riflette sull'atto successivo.
La sentenza appellata non aveva valutato tale carattere abusivo della condotta dell'istituto, arrivando al contrario ad imputare all'appellante di avere impugnato in modo tardivo gli avvisi di addebito (dopo l'intimazione di pagamento del
2022 invece che dopo la notifica degli stessi avvisi nel 2016).
2.B) Prescrizione della pretesa contributiva
Secondo l'appellante, l'insieme dei profili di illegittimità della condotta dell oggetto dei precedenti motivi 1.A), CP_1
1.B) e 2.A) aveva reso nulli gli avvisi di addebito e la relativa notifica, facendo di conseguenza venire meno tali atti interruttivi della prescrizione quinquennale decorrente dalla maturazione dei pretesi contributi relativi agli anni 2010 /
2012. In materia contributiva la prescrizione era rilevabile d'ufficio, e quindi poteva essere recepita anche per la prima volta in secondo grado.
Motivo 3) Violazione del principio dell'onere della prova
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato anche l'ulteriore fondamentale motivo di opposizione all'intimazione di pagamento, secondo il quale la pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito era stata formulata dall sulla base di atti di accertamento tributario che, dopo essere stati annullati in sede giudiziaria dal giudice CP_1 tributario (come da motivo 2), erano poi stati travolti dalla definizione agevolata che lo stesso appellante aveva concluso con l . Controparte_2
Di conseguenza, nel presente giudizio l avrebbe dovuto fornire ex novo la prova della propria pretesa contributiva, CP_1 superando le radicali contestazioni nel merito che invece il giudice tributario aveva accolto annullando gli atti di accertamento dell sui maggiori ricavi da parte della Controparte_2 CP_3
Nel presente giudizio era l che avrebbe dovuto fornire fin dall'origine la prova degli elementi costitutivi della CP_1 pretesa contributiva, ovvero l'esistenza dei maggiori oneri su cui si era basato il ricalcolo del contributo, ma a tal fine non poteva invocare l'accertamento tributario il quale ormai, nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, era stato vanificato dall'annullamento da parte del giudice tributario.
Non era possibile sostenere l'ingente pretesa di oltre €. 50.000,00 di contributi oggetto dell'intimazione di pagamento sull'assunto che, negli anni di imposta dal 2010 al 2012, si sarebbero verificati maggiori ricavi, presupposto che al contrario era ormai inevitabile ritenere inesistente.
Motivo 4) Violazione del principio della ragione più liquida
Infine, l'appellante censurava l'affermazione conclusiva del Tribunale, che aveva ritenuto assorbita ogni altra questione controversa per avere appurato la validità della notifica degli avvisi di addebito nel dicembre 2016.
Per contro, per quanto già detto nei motivi precedenti, la questione relativa al fatto che gli avvisi di addebito erano stati pagina 6 di 10 emessi dall in carenza totale di potere (qui oggetto del motivo 2) non poteva essere assorbita in quella preliminare CP_1 relativa alla validità delle notifiche in quanto effettuate a persona diversa dal destinatario (qui oggetto del motivo 1).
Al contrario, secondo l'appellante, la questione relativa alla carenza di potere (motivo 2) rendeva inesistenti sia agli avvisi di addebito che la relativa notifica, e quindi fondamentale per l'intero giudizio, ed avrebbe dovuto essere ritenuta ragione più liquida rispetto al tema relativo a chi aveva ricevuto il plico postale (motivo 1).
Insomma, il Tribunale aveva errato radicalmente nell'individuare quale questione ne assorbisse un'altra, sopravvalutando il tema relativo alla correttezza del procedimento di notifica (motivo 1), rispetto al ben più importante tema relativo all'esistenza sostanziale del potere (motivo 2), che invece avrebbe dovuto mettere al centro dell'intero ragionamento.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto.
In estrema sintesi, la vicenda in esame riguarda la pretesa contributiva per oltre €. 50.000 che l aveva svolto nei CP_1 confronti dell'appellante prima con tre avvisi di addebito notificati nel 2016, e poi con una Parte_1 intimazione di pagamento notificata nel 2022.
Tale pretesa contributiva a sua volta originava da un verbale di accertamento dell' relativo a Controparte_2 maggiori ricavi della società di cui egli era stato socio per gli anni dal 2010 al 2012.
La vicenda tributaria si era conclusa con una definizione agevolata concordata fra e l' nel Parte_1 Controparte_2
2019, dopo che negli anni precedenti il giudice tributario di primo e di secondo grado aveva annullato il verbale di accertamento ritenendo non dimostrati i maggiori ricavi.
Con riferimento alle questioni devolute in appello, rileva che aveva introdotto il presente giudizio nel 2022, Parte_1 opponendo l'intimazione di pagamento quale atto conseguenziale agli avvisi di addebito, sul presupposto che la pretesa contributiva, oggetto prima degli avvisi e poi dell'intimazione, dovesse essere ritenuta inesistente dal Tribunale per notifica mancata (motivo 1) o radicalmente viziata (motivo 2) degli avvisi di addebito, e per mancata dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (motivo 3).
Al contrario, il Tribunale aveva ritenuto che gli avvisi di addebito fossero stati notificati in modo regolare, e che quindi ogni altra eccezione sostanziale o processuale inerente la pretesa contributiva avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio del D. Lgvo n. 46/1999 per l'opposizione nel merito o agli atti esecutivi, ed aveva quindi concluso che la validità della notifica degli avvisi di addebito fosse questione più liquida per definire l'intero giudizio.
Per contrastare quest'ultima affermazione, aveva censurato la sentenza anche con il motivo 4) secondo il quale Parte_1 era errato ritenere più liquida la questione relativa alla notifica degli avvisi (motivo 1), trattandosi di rilievo esclusivamente procedimentale, mentre più liquidi dovevano ritenersi i rilievi sostanziali relativi alla mancanza di un titolo (motivo 2).
Motivo 4) Questione più liquida
Secondo il Collegio, l'infondatezza dell'appello parte dal superare il motivo 4) relativo alla questione più liquida nel merito, confermando quanto già stabilito dal Tribunale che invece aveva ritenuto più liquida la questione relativa alla notifica.
Infatti, la questione più liquida è quella che assorbe in sé ogni altro tema controverso, e che può improntare l'intera pagina 7 di 10 decisione, rendendo superfluo esaminare tutte le altre.
Nel caso in esame, tale caratteristica riguardava senz'altro il tema della validità della notifica da parte dell degli CP_1 avvisi di addebito nel dicembre 2016 presso la residenza dell'appellante in Capoliveri (motivo 1).
Infatti, una volta respinta tale eccezione, per i motivi già detti dal Tribunale e qui confermati, tutte le altre contestazioni nei confronti della pretesa contributiva portata dai medesimi avvisi inevitabilmente avrebbero dovuto essere oggetto di tempestiva opposizione contro tali titoli, da proporre nei termini perentori decorrenti dalla stessa notifica ai sensi del D.
Lgvo n. 46/1999.
Non poteva quindi convenirsi con l'appellante il quale nel 2022 pretendeva di essere ancora in termini per far valere vizi sostanziali della pretesa contributiva, come:
- la notifica degli avvisi di addebito da parte di soggetto non legittimato (motivo 1.A)
- l'emissione degli avvisi di addebito senza potere da parte dell (motivo 2.A) CP_1
- la prescrizione a monte degli avvisi di addebito (motivo 2.B).
- la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa contributiva in relazione ai maggiori ricavi (motivo 3)
Motivo 1.B) Notifica degli avvisi di addebito
E' pacifico che tale notifica fosse avvenuta per posta raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo di residenza dell'appellante in Capoliveri (LI), ove il plico era stato consegnato alla sig.ra presente Persona_1 nell'abitazione, la quale aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento.
E' pacifico altresì che non fosse la moglie dell'appellante, né altra persona del nucleo familiare con lui Persona_1 convivente.
Sulla base di tale circostanze, va confermata la conclusione del Tribunale, secondo il quale la notifica è valida perché non essendo regolata dalla disciplina delle notifiche degli atti giudiziari per posta (L. n. 890/1982), bensì dalle regole relative all'ordinario sistema postale, non è necessaria alcuna relata che individui la relazione fra la persona a cui è consegnato il plico e il destinatario del medesimo, operando piuttosto la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, superabile soltanto se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di avere conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo.
A sostegno di questa conclusione, il Tribunale aveva richiamato nutrita giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
4160/2022, n. 20131/2020, n. 8293/2018, n. 15973/2014), in relazione alla quale l'appellante nemmeno aveva preso posizione.
Si tratta di soluzione che il Collegio condivide, come da consolidato orientamento di questa Corte d'appello.
In aggiunta, fra le tante pronunce della Corte di Cassazione in materia, possono essere citate anche:
- la n. 21972/2024, secondo la quale la notifica attraverso il sistema postale consentita dal DL n. 78/2010 (ovvero quella utilizzata in concreto dall ), dal punto di vista normativo rappresenta una modalità diversa ed autonoma rispetto alla CP_1 notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. 890/1982
- la n. 29642/2019, secondo la quale la notifica a mezzo posta del titolo impositivo, eseguita direttamente dall'amministrazione creditrice, segue le regole del servizio postale ordinario per la consegna del plico raccomandato, e non quelle della notifica per posta degli atti giudiziari;
quindi, non è richiesta alcuna relata di notifica o specifica pagina 8 di 10 annotazione sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona a cui il plico è consegnato;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi consegnato regolarmente a quest'ultimo per la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 cc, superabile solo dalla prova contraria a carico dello stesso destinatario sulla sua impossibilità incolpevole di avere conoscenza dello stesso atto.
Così ricostruita la regola di giudizio, il Collegio dissente anche dall'appellante a proposito del fatto che egli avrebbe fornito la prova contraria per superare la presunzione di conoscenza, semplicemente documentando il proprio stato di famiglia a proposito del fatto che non fosse sua moglie convivente, e quindi per ciò solo si trattasse di Persona_1 persona priva di ogni autorizzazione a ricevere posta per suo conto.
Quest'ultima affermazione, invece, non è affatto in grado di assolvere l'onere della prova richiesto dalla giurisprudenza sull'art. 1335 cc, che deve invece essere riferita non solo al fatto di non essere coniuge, parente o convivente della persona che ha ricevuto il plico bensì al fatto, ben più pregnante, che il destinatario della notifica pur comportandosi con diligenza non poteva comunque venire a conoscenza dello stesso plico ricevuto da altra persona.
In proposito, l'appello non argomentava alcuna circostanza significativa, poiché non è tale l'assunto apodittico che - per il solo fatto che, al momento dell'arrivo dell'agente postale, la raccomandata era stata ricevuta da una terza persona, presente nella sua abitazione - egli sarebbe stato assente dalla stessa abitazione, e di conseguenza impossibilitato anche in seguito ad entrare in possesso del plico.
Per concludere, come evidenziato nelle difese dell , la validità della notifica degli avvisi di addebito (oltre che per la CP_1 presunzione di cui all'art. 1335 cc, in assenza di prova contraria) discende anche dal raggiungimento dello scopo.
In proposito, infatti, va richiamato lo scambio di corrispondenza e-mail con uffici , prodotta dallo stesso appellante CP_1
(doc. 6 ric. 1°), dalla quale si ricava che nell'anno 2017 il professionista che seguiva gli interessi dei soci della CP_3
e quindi anche dell'appellante era puntualmente a conoscenza dell'avvenuta notifica degli
[...] Parte_1 avvisi di addebito per contributi IVS, in relazione ai quali chiedeva appunto all'istituto di sospendere la procedura di riflesso alla parallela vicenda tributaria.
Motivo 1.A), motivi 2.A e 2.B), motivo 3) Altre questioni assorbite
Ciò premesso, gli avvisi di addebito, regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio stabilito dal D. Lgvo n.
46/1999 divengono irretrattabili, e non consentono di mettere in discussione la pretesa contributiva contenuta in ciascuno di loro da nessun punto di vista, procedurale o sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione agli avvisi di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgvo. n. 46/1999, determina la decadenza dalla possibilità di opporre lo stesso titolo, con l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo (Cass.
Sez. Un. n. 23397/2016, conforme n. 12200/2018).
Tutte le eccezioni che l'appellante aveva fatto oggetto dei motivi 2) e 3) riguardavano l'intimazione notificata nel 2022 solo di riflesso agli avvisi di addebito già notificati nel 2016, e quindi si trattava di altrettante eccezioni che l'appellante avrebbe dovuto introdurre in una tempestiva opposizione agli avvisi di addebito.
L'argomento vale anche per le eccezioni relative alla emissione dei titoli esattoriali senza potere (motivo 2.A).
pagina 9 di 10 Infatti, la circostanza che la pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito si fondava su un atto di CP_1 accertamento dell' , già annullato nel merito dal giudice tributario, avrebbe dovuto essere oggetto di Controparte_2 opposizione all'avviso di addebito, come anche avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione la circostanza che l'iscrizione a ruolo da parte dell era avvenuta in pendenza dell'effetto sospensivo prodotto dal giudizio tributario. CP_1
Lo stesso argomento vale per l'eccezione di prescrizione anteriore alla emissione degli avvisi di addebito (motivo 2.B),
anch'esso motivo da far valere con tempestiva opposizione ai medesimi.
Di nuovo, lo stesso si può dire del motivo 1.A) che il vizio di notifica degli avvisi di addebito perché eseguita per posta direttamente da parte dell invece che tramite messi comunali o agenti di polizia municipali, poiché anche in questo CP_1 caso la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una tempestiva opposizione agli stessi titoli.
Al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza appellata non contiene alcun macroscopico vizio nella interpretazione ed applicazione del diritto al caso in esame, dal momento che il giudice della pretesa contributiva non poteva che arrestarsi di fronte alla constatazione che questa era diventata irretrattabile, per essere contenuta in titoli cartolari regolarmente notificati e non opposti nei termini perentori.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alla domanda (52 mila/260 mila), considerata la semplicità delle questioni controverse sia nella fase di sospensiva conclusa con ordinanza 9 luglio 2024, sia nella presente fase di merito, ed esclusa la fase istruttoria.
Le spese di lite liquidate in favore di sono distratte in favore dell'avv. Luigi Marotti, che si è dichiarato CP_4 antistatario.
Nei confronti dell'appellante, integralmente soccombente, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 4.997,00 in Parte_1 favore di ciascuna delle parti appellate e , oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge dovuti a CP_4 CP_1 ciascuna di loro. distratte in favore dell'avv. Luigi Marotti, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite liquidate in favore di CP_4
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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