Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 801 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del
15.02.2025, promosso da
(C.F.: ), nata in [...]_1 CodiceFiscale_1
Salvo (RC) il 16.11.1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Cristiana Giovannelli presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Gramsci n. 10, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato in [...]_2
Reggio Calabria il 7.06.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Claudia Giuffrè e dall'avv.
Francesca Maria Latella, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Paolo Pellicano n. 26/f, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 25.01.2007;
-considerato che con decreto di anticipazione del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 25.01.2007; b) dal matrimonio sono nati i figli
(5.11.2009) e (29.11.2012), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.05.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.03.2024 da e , così provvede: Controparte_1 Parte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Controparte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Pt_1
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, serie A, n. 1 anno
2007, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i figli minori ed saranno affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori ma coabiteranno con la madre presso la casa coniugale sita in Pellaro al civico 72 della contrada dei Bergamotti;
3. la figlia frequenta il primo anno del Liceo Scientifico Per_1
“Alessandro Volta” di Reggio Calabria ed il figlio frequenta Per_2
il primo anno della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto
Comprensivo Cassiodoro – don Bosco di Pellaro di Reggio Calabria;
4. la sig.ra volturerà a suo nome tutte le utenze della casa coniugale;
Pt_1
5. i mobili che arredano la casa coniugale, nonostante siano in comproprietà tra i coniugi, resteranno nella casa coniugale;
6. il sig. svolge l'attività lavorativa di tecnico riparatore di caldaie CP_1
per conto della Idrotermotecnica srl di Tortorella per cui percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.400,00 mentre la sig.ra usufruisce Pt_1 di una indennità per mobilità in deroga di importo pari ad euro 700,00 circa che viene erogata da INPS;
7. il conto corrente in essere presso Monte dei Paschi di Siena ed il conto corrente BancoPosta, entrambi cointestati, saranno chiusi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei presenti accordi e ciascuna delle parti provvederà ad aprire un proprio conto corrente personale;
8. tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, alla salute e all'istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
9. il padre potrà tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, in caso di contrasti con la madre il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1
due pomeriggi a settimana ed in particolare il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:30 prelevandoli e riaccompagnandoli presso la dimora della mamma, considerato che il sig. lavora tutti i giorni CP_1
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 circa. I minori pernotteranno con il padre, a settimane alterne in particolare il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, la notte tra il sabato e la domenica ed in particolare il sig. preleverà i figli il sabato alle ore 15:00 e li CP_1
accompagnerà dalla madre nella giornata della domenica alle ore 21:00;
10. entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare i figli alle varie attività extrascolastiche alle quali vorranno partecipare;
11. ed trascorreranno con il padre, ad anni alterni, le Per_1 Per_2
festività ed in particolare o il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre tutti i giorni, inclusi i pernottamenti, per cui il padre li preleverà il 23 dicembre alle ore 15:00 e li riaccompagnerà dalla madre alle ore 20:30 del 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 5 gennaio tutti i giorni, inclusi i pernottamenti, per cui il padre li preleverà il 31 dicembre alle ore 15:00
e li riaccompagnerà dalla madre alle ore 20:30 del 5 gennaio e ancora, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua dalle ore 09:00 alle ore 20:30 o il lunedì dell'Angelo dalle ore 09:00 alle ore 20:30, e così, ad anni alterni, trascorreranno con il padre o con la madre tutte le festività dalle ore 09:00 alle ore 20:30 di ciascun giorno di festa;
12. il padre già dalle prossime vacanze estive potrà tenere con sé i minori per sette giorni consecutivamente nel mese di luglio e per sette giorni consecutivamente nel mese di agosto, periodi da comunicare alla madre preventivamente ed in particolare entro il 15 giugno di ciascun anno;
13. l'impossibilità, dovuta a impegni improrogabili del padre o dei minori, di rispettare la turnazione sopra indicata comporterà per il sig. la CP_1
possibilità di sostituire la giornata o il periodo prefissati di permanenza con i figli con altro giorno o periodo previamente concordato tra i genitori;
14. in occasione dei loro compleanni i ragazzi festeggeranno insieme ai genitori, in caso di disaccordo ed trascorreranno, ad Per_1 Per_2
anni al-terni, la prima parte della giornata, incluso il pranzo, con uno dei genitori e la seconda parte della giornata, inclusa la cena, con l'altro genitore;
15. il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei CP_1 Pt_1
minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro
400,00, comprensivo del 50% dell'importo dell'Assegno Unico da lui percepito e incluso l'aggiornamento Istat, vale a dire euro 200,00 per ciascuno dei due figli;
16. il sig. parteciperà in misura pari al 50% a tutte le spese CP_1
straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli come da Protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria;
17. i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
18. la rata mensile del mutuo, pari ad euro 320,00 circa, cointestato ad entrambi i coniugi, contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale, sarà corrisposta interamente dal sig. sino alla estinzione;
CP_1
19. il sig. è proprietario di una vecchia Opel Corsa Controparte_1
dell'anno 1999 che non viene utilizzata, di una Ford Fiesta in uso a sua madre e di una Toyota Yaris a lui in uso mentre la sig.ra è Parte_1
proprietaria di una Opel Corsa a lei in uso.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.02.2025
Il Giudice rel. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi