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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 745/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela DE RISI e Parte_1
SS SC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti e domiciliato in Varese, via Volta n. 3, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale - accertamento del diritto al riconoscimento del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e alla retribuzione e contribuzione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 08.05.2025, ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell' , notificatole il CP_1
16.10.2024 (doc. n. 4), di rigetto alla propria istanza di riconoscimento del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n.
151/2001, richiesto al fine di assistere la madre convivente affetta da disabilità grave, per il periodo dal 24.10.2024 al 21.05.2025, rigetto motivato sul presupposto che la ricorrente non rientrava tra i soggetti prioritari per fruire del beneficio, in presenza del coniuge convivente, signor . La ricorrente Parte_2 ha eccepito che, tuttavia, il proprio padre, di 88 anni di età, pur se convivente, è affetto da gravi patologie invalidanti, e non era, pertanto, in grado di fornire assistenza, motivo per il quale, in data 02.12.2024, ha presentato ricorso amministrativo ed il presente ricorso al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire del congedo straordinario retribuito, così come stabilito da costante giurisprudenza nonché da prassi (circ. n. 32/2012) nei casi nei quali il CP_1
soggetto prioritario sia impossibilitato a prestare assistenza, dando atto che, in precedenza, la propria istanza era stata accolta con riferimento al periodo dal
23.10.2023 al 23.10.2024 (doc. n. 3).
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del CP_1
contendere stante il riconoscimento, in via di autotutela, del beneficio richiesto.
All'esito dell'udienza odierna, stante quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l provveduto al CP_1
riconoscimento del diritto richiesto dalla ricorrente.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo l'istituto previdenziale riconosciuto tardivamente il diritto richiesto dalla ricorrente, ampiamente documentato (doc. da n. 1 a n. 5 fasc. ricorrente), ed atteso che la ricorrente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere quanto di spettanza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo consentito al giudice la CP_1
2 compensazione tra le parti delle spese di lite parzialmente o per intero solo quando vi è “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come previsto dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. a seguito della modifica effettuata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa ed oltre C.U. di € 43,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 04.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La RU
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 745/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela DE RISI e Parte_1
SS SC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti e domiciliato in Varese, via Volta n. 3, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale - accertamento del diritto al riconoscimento del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e alla retribuzione e contribuzione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 08.05.2025, ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell' , notificatole il CP_1
16.10.2024 (doc. n. 4), di rigetto alla propria istanza di riconoscimento del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n.
151/2001, richiesto al fine di assistere la madre convivente affetta da disabilità grave, per il periodo dal 24.10.2024 al 21.05.2025, rigetto motivato sul presupposto che la ricorrente non rientrava tra i soggetti prioritari per fruire del beneficio, in presenza del coniuge convivente, signor . La ricorrente Parte_2 ha eccepito che, tuttavia, il proprio padre, di 88 anni di età, pur se convivente, è affetto da gravi patologie invalidanti, e non era, pertanto, in grado di fornire assistenza, motivo per il quale, in data 02.12.2024, ha presentato ricorso amministrativo ed il presente ricorso al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire del congedo straordinario retribuito, così come stabilito da costante giurisprudenza nonché da prassi (circ. n. 32/2012) nei casi nei quali il CP_1
soggetto prioritario sia impossibilitato a prestare assistenza, dando atto che, in precedenza, la propria istanza era stata accolta con riferimento al periodo dal
23.10.2023 al 23.10.2024 (doc. n. 3).
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del CP_1
contendere stante il riconoscimento, in via di autotutela, del beneficio richiesto.
All'esito dell'udienza odierna, stante quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l provveduto al CP_1
riconoscimento del diritto richiesto dalla ricorrente.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo l'istituto previdenziale riconosciuto tardivamente il diritto richiesto dalla ricorrente, ampiamente documentato (doc. da n. 1 a n. 5 fasc. ricorrente), ed atteso che la ricorrente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere quanto di spettanza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo consentito al giudice la CP_1
2 compensazione tra le parti delle spese di lite parzialmente o per intero solo quando vi è “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come previsto dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. a seguito della modifica effettuata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa ed oltre C.U. di € 43,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 04.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La RU
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