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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20872/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESE Parte_1 C.F._1
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCESE FABRIZIO
ATTORE contro
, C.F. , nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 [...]
, residente a [...]. C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7.3.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21.5.2024
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino in data 06/07/2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 6.11.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente con ordinanza in data 26.6.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Eseguita l'istruttoria, precisate le conclusioni come in epigrafe, con ordinanza del 18.12.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando al Pm il termine per le sue conclusioni.
*****
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alla domanda di disporsi un assegno di mantenimento a favore della parte ricorrente, il
Tribunale ritiene che non possa essere accolta non sussistendone i presupposti.
Invero, sebbene nel corso dell'esame testimoniale (delle figlie della parte ricorrente) tutte abbiano confermato l'aiuto fornito alla madre per l'acquisto di generi alimentari, tuttavia, gli episodi riferiti sono generici e non costanti nel tempo;
nell'unico episodio relativo al prestito di denaro, la figlia ha riferito che la madre, successivamente, le ha restituito il denaro ricevuto in prestito.
Per contro, la parte ricorrente è proprietaria della casa coniugale e percepisce una pensione che ammonta a circa euro 640 euro (tenendo conto anche della pensione estera); ella, inoltre, ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di aver disinvestito dei valori finanziari per provvedere alle cure odontoiatriche.
Invece, la parte convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente e, con riferimento alla sua situazione reddituale. La parte ricorrente ha dichiarato che il marito percepisce una pensione di oltre 1100 euro, circostanza però sono affermata ma in alcun modo allegata.
Inoltre, nell'atto introduttivo emerge che parte convenuta già in costanza di matrimonio “non ha mai contribuito economicamente alle esigenze familiari anche più basilari” (pag. 1 ) e dunque non vi è il presupposto del tenore di vita non troppo deteriore rispetto a quello fruito durante la convivenza.
Infine, la vita matrimoniale ha avuto una durata contenuta e cioè di circa 5 anni, considerato che parte convenuta si è allontanato dalla casa coniugale dall'ottobre 2022.
Tanto considerato, dunque, non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di contributo per sé formulata dalla signora Pt_1
pagina 2 di 3 Nulla si dispone sulla casa coniugale, la quale segue il regime ordinario, in mancanza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente non autosufficiente ed essendo la casa di proprietà della casa coniugale.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dalla parte ricorrente.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Torino, 7 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.- Rel.
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20872/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESE Parte_1 C.F._1
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCESE FABRIZIO
ATTORE contro
, C.F. , nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 [...]
, residente a [...]. C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7.3.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21.5.2024
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino in data 06/07/2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 6.11.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente con ordinanza in data 26.6.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Eseguita l'istruttoria, precisate le conclusioni come in epigrafe, con ordinanza del 18.12.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando al Pm il termine per le sue conclusioni.
*****
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alla domanda di disporsi un assegno di mantenimento a favore della parte ricorrente, il
Tribunale ritiene che non possa essere accolta non sussistendone i presupposti.
Invero, sebbene nel corso dell'esame testimoniale (delle figlie della parte ricorrente) tutte abbiano confermato l'aiuto fornito alla madre per l'acquisto di generi alimentari, tuttavia, gli episodi riferiti sono generici e non costanti nel tempo;
nell'unico episodio relativo al prestito di denaro, la figlia ha riferito che la madre, successivamente, le ha restituito il denaro ricevuto in prestito.
Per contro, la parte ricorrente è proprietaria della casa coniugale e percepisce una pensione che ammonta a circa euro 640 euro (tenendo conto anche della pensione estera); ella, inoltre, ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di aver disinvestito dei valori finanziari per provvedere alle cure odontoiatriche.
Invece, la parte convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente e, con riferimento alla sua situazione reddituale. La parte ricorrente ha dichiarato che il marito percepisce una pensione di oltre 1100 euro, circostanza però sono affermata ma in alcun modo allegata.
Inoltre, nell'atto introduttivo emerge che parte convenuta già in costanza di matrimonio “non ha mai contribuito economicamente alle esigenze familiari anche più basilari” (pag. 1 ) e dunque non vi è il presupposto del tenore di vita non troppo deteriore rispetto a quello fruito durante la convivenza.
Infine, la vita matrimoniale ha avuto una durata contenuta e cioè di circa 5 anni, considerato che parte convenuta si è allontanato dalla casa coniugale dall'ottobre 2022.
Tanto considerato, dunque, non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di contributo per sé formulata dalla signora Pt_1
pagina 2 di 3 Nulla si dispone sulla casa coniugale, la quale segue il regime ordinario, in mancanza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente non autosufficiente ed essendo la casa di proprietà della casa coniugale.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dalla parte ricorrente.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Torino, 7 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.- Rel.
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 3 di 3