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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17670 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56060/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della giudice Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56060 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato il [...], in [...], Parte_1 [...]
, nata il [...], in [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 ALFIERO COSTANTINI e dell'Avv.ta ANA PAULA BEZERRA SANTOS, del Foro di VELLETRI;
;
- attori - E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuto - NONCHE' P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli Controparte_1 venisse riconosciuta la cittadinanza italiana in virtù della discendenza da
[...]
, nato in [...] il [...], cittadino italiano jure sanguinis Persona_1 riconosciuto con sentenza del Tribunale di Venezia. Il si è costituito CP_1 non opponendosi nel merito alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
*** Il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio sulla questione della competenza territoriale del tribunale adito, sul rilievo che la legge 26.11.2021 n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) all'art. 1 comma 36 ha previsto che all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, fosse aggiunto il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Sul punto il resistente nulla ha dedotto mentre parte ricorrente si è CP_1 riportata al ricorso introduttivo, in cui evidenziava che l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, prevede: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”, pertanto dal momento che l'odierno ricorrente è residente all'estero - in Brasile -, e considerando il luogo di nascita del padre dei ricorrenti, era da considerarsi territorialmente competente il Tribunale di Roma.
*** L'art.1 comma 36 L.206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso di ricorrenti che, come nel caso di specie, risiedano fuori dal territorio nazionale. Il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che presiede alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
pertanto il presente procedimento, introdotto con atto depositato il 27.06.2024, rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina. Nel caso in esame il comune di nascita in Italia dell'ascendente italiano, che radica la competenza della sezione specializzata del distretto di riferimento, deve desumersi essere il comune di Melara (Rovigo), nel cui registro, in forza dell'art.17 DPR 396/2000, era stato iscritto il padre degli odierni ricorrenti a seguito del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita). Non può condividersi quanto prospettato da parte ricorrente secondo cui la nascita del padre in un comune estero radicherebbe la competenza innanzi a questo Tribunale;
si ritiene infatti che la modifica al criterio di individuazione della competenza territoriale, con il riferimento al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadino italiano, sottintenda che il comune di riferimento sia quello italiano. Accedere alla tesi di parte ricorrente equivarrebbe a lasciare all'istante la scelta del foro da adire sulla base dell'arbitraria individuazione dell'ascendente da cui far partire la linea di discendenza (l'avo nato in [...] o il genitore nato all'estero); il riconoscimento della cittadinanza italiana infatti, sia che avvenga in sede amministrativa o che avvenga in sede giudiziaria, ha natura meramente dichiarativa di uno status preesistente e non una valenza costitutiva, pertanto il fatto che la cittadinanza italiana del padre fosse stata già accertata dal Tribunale italiano non muta che la trasmissione iure sanguinis sia stata originata dall'ascendente nato in [...] comune italiano, che è quello a venire in rilievo ai fini della competenza territoriale. Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione CP_3 specializzata. Trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. in relazione all'art 70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere competente la sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025
La Giudice Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della giudice Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56060 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato il [...], in [...], Parte_1 [...]
, nata il [...], in [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 ALFIERO COSTANTINI e dell'Avv.ta ANA PAULA BEZERRA SANTOS, del Foro di VELLETRI;
;
- attori - E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuto - NONCHE' P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli Controparte_1 venisse riconosciuta la cittadinanza italiana in virtù della discendenza da
[...]
, nato in [...] il [...], cittadino italiano jure sanguinis Persona_1 riconosciuto con sentenza del Tribunale di Venezia. Il si è costituito CP_1 non opponendosi nel merito alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
*** Il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio sulla questione della competenza territoriale del tribunale adito, sul rilievo che la legge 26.11.2021 n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) all'art. 1 comma 36 ha previsto che all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, fosse aggiunto il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Sul punto il resistente nulla ha dedotto mentre parte ricorrente si è CP_1 riportata al ricorso introduttivo, in cui evidenziava che l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, prevede: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”, pertanto dal momento che l'odierno ricorrente è residente all'estero - in Brasile -, e considerando il luogo di nascita del padre dei ricorrenti, era da considerarsi territorialmente competente il Tribunale di Roma.
*** L'art.1 comma 36 L.206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso di ricorrenti che, come nel caso di specie, risiedano fuori dal territorio nazionale. Il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che presiede alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
pertanto il presente procedimento, introdotto con atto depositato il 27.06.2024, rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina. Nel caso in esame il comune di nascita in Italia dell'ascendente italiano, che radica la competenza della sezione specializzata del distretto di riferimento, deve desumersi essere il comune di Melara (Rovigo), nel cui registro, in forza dell'art.17 DPR 396/2000, era stato iscritto il padre degli odierni ricorrenti a seguito del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita). Non può condividersi quanto prospettato da parte ricorrente secondo cui la nascita del padre in un comune estero radicherebbe la competenza innanzi a questo Tribunale;
si ritiene infatti che la modifica al criterio di individuazione della competenza territoriale, con il riferimento al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadino italiano, sottintenda che il comune di riferimento sia quello italiano. Accedere alla tesi di parte ricorrente equivarrebbe a lasciare all'istante la scelta del foro da adire sulla base dell'arbitraria individuazione dell'ascendente da cui far partire la linea di discendenza (l'avo nato in [...] o il genitore nato all'estero); il riconoscimento della cittadinanza italiana infatti, sia che avvenga in sede amministrativa o che avvenga in sede giudiziaria, ha natura meramente dichiarativa di uno status preesistente e non una valenza costitutiva, pertanto il fatto che la cittadinanza italiana del padre fosse stata già accertata dal Tribunale italiano non muta che la trasmissione iure sanguinis sia stata originata dall'ascendente nato in [...] comune italiano, che è quello a venire in rilievo ai fini della competenza territoriale. Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione CP_3 specializzata. Trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. in relazione all'art 70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere competente la sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025
La Giudice Silvia Albano