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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/11/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa AN NO Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi res.te al Vico San Bartolomeo n.2, rapp.ta e difesa dall'avv.to Stanislao De Liguori, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Mazzini, n.18, in forza di mandato in calce al ricorso. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Prot. n° 2023/2747/GP della seduta del 28.11.2023.
RICORRENTE
E
, (CF: nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Na) ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato in
Castellammare di stabia (Na) al Viale Europa n. 184 presso lo studio del proprio difensore avv. Aldo D'Apuzzo giusta procura allegata in calce alla memoria con atto separato. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata Prot. n° 2024/1976/GP della seduta del 10.09.2024.
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: All'udienza del 18.06.2025, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto chiedendone il recepimento.
Il P.M., in data 02.07.2025 rendeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Castellammare Controparte_1 di Stabia in data 28.06.2004, dalla cui unione erano nati 4 figli: , nata a Persona_1
Castellammare di Stabia il 31.01.2006, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , nata a [...] il [...], Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_4
Castellammare di Stabia il 25.09.2008.
La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 13.04.2021, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 2952/2021, a seguito della comparizione degli stessi in data 17.02.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale,
e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il , inoltre, si impegnava a versare CP_1 alla la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre. Inoltre, chiedeva di porre a carico del la CP_1 somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli. Infine, chiedeva di essere autorizzata a percepire nella misura del 100% l'assegno unico per i minori.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo sottoscritto da entrambi, per la regolamentazione delle condizioni del divorzio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.06.2025, il Giudice delegato, disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale. Rimetteva, dunque, la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., in data 03-7-2025 rendeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 5 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (17.02.2021) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol.
2952/2021 del 13.04.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, non contrastando con norme inderogabili e risultando conformi al superiore interesse della prole minore, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.2004 da nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1 il 30.03.1975 a Castellammare di Stabia e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia (NA), dell'Anno 2004 - P.II - S. A -
N. 182;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione di cui agli artt. 134 RD 9-7-1939 n. 1238, 49 lett. G) e 69 lett. F) DPR 3-
11-2000 n. 396 ord. stato civile, in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c, come introdotto dal D.lgs 149/2022 (atto n. 182, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla via Vico San
Bartolomeo,2 alla Sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_1
pagina 3 di 5 d) dispone l'affidamento congiunto e condiviso dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con collocazione e conseguente residenza presso la Per_4 madre;
e) dispone che il padre , avrà la facoltà di avere con sé i figli per due week Controparte_1 end al mese con scadenza alternata dalle ore 09.00 del Sabato sino alle ore 20.00 della domenica, nonchè il Martedì che il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Il padre avrà facoltà di avere con sé i figli durante il periodo estivo almeno per giorni 15 consecutivi;
il padre avrà altresì facoltà di avere con sé i figli, ad anni alterni, durante il periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre ed il periodo di Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché le ulteriori festività quali la Pasqua, il Ferragosto e comunque qualunque altra festività concordando con la madre una alternanza nella frequentazione (a titolo di esemplificazione: venerdì santo, sabato e domenica di Pasqua sino alle 17.00 con il padre – domenica di Pasqua dalle 18.00, lunedì in albis e martedì con la madre). I figli, inoltre trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo anche quando non ricadrà nei giorni prestabiliti. Nel caso in cui i giorni del compleanno e dell'onomastico della madre cadranno nei giorni di visita del padre, tale giorno sarà recuperato dal sig. nel corso della settimana successiva;
Il CP_1 padre in ogni caso, in base alle proprie esigenze lavorative e tenuto conto altresì degli impegni scolastici dei figli, potrà frequentare i figli anche in giorni diversi previo preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente per il Controparte_1 mantenimento dei figli , e ed entro il giorno cinque Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
5 di ogni mese, una somma di euro 620,00 (seicentoventi/00), importo da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal 01-10-2026;
g) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo a partecipare per il 50% ciascuno alle spese di natura scolastica, sanitaria, hobby e sport. Tali spese dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente concordate da entrambi i coniugi, salvi casi di urgenza;
h) Dà atto che le parti rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e, comunque si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi ed ai loro figli, esonerando le competenti
Autorità da qualsiasi responsabilità.
i) Dà atto che ed hanno convenuto che l'importo Parte_1 Controparte_1 dell'assegno unico verrà percepito nella misura del 50 % da entrambi i coniugi;
j) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10-9-2025. pagina 4 di 5 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giovanna Di Meo
Il Presidente
Dott.ssa AN NO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa AN NO Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi res.te al Vico San Bartolomeo n.2, rapp.ta e difesa dall'avv.to Stanislao De Liguori, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Mazzini, n.18, in forza di mandato in calce al ricorso. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Prot. n° 2023/2747/GP della seduta del 28.11.2023.
RICORRENTE
E
, (CF: nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Na) ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato in
Castellammare di stabia (Na) al Viale Europa n. 184 presso lo studio del proprio difensore avv. Aldo D'Apuzzo giusta procura allegata in calce alla memoria con atto separato. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata Prot. n° 2024/1976/GP della seduta del 10.09.2024.
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: All'udienza del 18.06.2025, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto chiedendone il recepimento.
Il P.M., in data 02.07.2025 rendeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Castellammare Controparte_1 di Stabia in data 28.06.2004, dalla cui unione erano nati 4 figli: , nata a Persona_1
Castellammare di Stabia il 31.01.2006, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , nata a [...] il [...], Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_4
Castellammare di Stabia il 25.09.2008.
La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 13.04.2021, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 2952/2021, a seguito della comparizione degli stessi in data 17.02.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale,
e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il , inoltre, si impegnava a versare CP_1 alla la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre. Inoltre, chiedeva di porre a carico del la CP_1 somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli. Infine, chiedeva di essere autorizzata a percepire nella misura del 100% l'assegno unico per i minori.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo sottoscritto da entrambi, per la regolamentazione delle condizioni del divorzio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.06.2025, il Giudice delegato, disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale. Rimetteva, dunque, la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., in data 03-7-2025 rendeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 5 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (17.02.2021) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol.
2952/2021 del 13.04.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, non contrastando con norme inderogabili e risultando conformi al superiore interesse della prole minore, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.2004 da nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1 il 30.03.1975 a Castellammare di Stabia e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia (NA), dell'Anno 2004 - P.II - S. A -
N. 182;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione di cui agli artt. 134 RD 9-7-1939 n. 1238, 49 lett. G) e 69 lett. F) DPR 3-
11-2000 n. 396 ord. stato civile, in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c, come introdotto dal D.lgs 149/2022 (atto n. 182, parte II, serie A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla via Vico San
Bartolomeo,2 alla Sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_1
pagina 3 di 5 d) dispone l'affidamento congiunto e condiviso dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con collocazione e conseguente residenza presso la Per_4 madre;
e) dispone che il padre , avrà la facoltà di avere con sé i figli per due week Controparte_1 end al mese con scadenza alternata dalle ore 09.00 del Sabato sino alle ore 20.00 della domenica, nonchè il Martedì che il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Il padre avrà facoltà di avere con sé i figli durante il periodo estivo almeno per giorni 15 consecutivi;
il padre avrà altresì facoltà di avere con sé i figli, ad anni alterni, durante il periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre ed il periodo di Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché le ulteriori festività quali la Pasqua, il Ferragosto e comunque qualunque altra festività concordando con la madre una alternanza nella frequentazione (a titolo di esemplificazione: venerdì santo, sabato e domenica di Pasqua sino alle 17.00 con il padre – domenica di Pasqua dalle 18.00, lunedì in albis e martedì con la madre). I figli, inoltre trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo anche quando non ricadrà nei giorni prestabiliti. Nel caso in cui i giorni del compleanno e dell'onomastico della madre cadranno nei giorni di visita del padre, tale giorno sarà recuperato dal sig. nel corso della settimana successiva;
Il CP_1 padre in ogni caso, in base alle proprie esigenze lavorative e tenuto conto altresì degli impegni scolastici dei figli, potrà frequentare i figli anche in giorni diversi previo preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente per il Controparte_1 mantenimento dei figli , e ed entro il giorno cinque Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
5 di ogni mese, una somma di euro 620,00 (seicentoventi/00), importo da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal 01-10-2026;
g) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo a partecipare per il 50% ciascuno alle spese di natura scolastica, sanitaria, hobby e sport. Tali spese dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente concordate da entrambi i coniugi, salvi casi di urgenza;
h) Dà atto che le parti rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e, comunque si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi ed ai loro figli, esonerando le competenti
Autorità da qualsiasi responsabilità.
i) Dà atto che ed hanno convenuto che l'importo Parte_1 Controparte_1 dell'assegno unico verrà percepito nella misura del 50 % da entrambi i coniugi;
j) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10-9-2025. pagina 4 di 5 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giovanna Di Meo
Il Presidente
Dott.ssa AN NO
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