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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1439 del 20/04/2023 Oggetto: neutralizzazione periodi assicurativi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 359/2023 del
Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE contro
con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marcello Raho, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 20.04.2023 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso del 05/03/2019 con cui , titolare di pensione VO n. 10052704 da maggio 2007, aveva chiesto la neutralizzazione, Parte_1
ai fini del calcolo della retribuzione media settimanale pensionabile, dei contributi accreditati negli anni 1993, 1994 e 1995 caratterizzati da una retribuzione inferiore a quella degli anni precedenti, invocando l'art. 3, comma 8, L n. 297/1982, come interpretato dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 264/1994 e n. 388/1995, con riliquidazione del trattamento pensionistico e condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali secondo la decorrenza di legge. CP_1
L' , costituito in quel grado di giudizio, aveva eccepito la decadenza dall'azione, la prescrizione CP_1 del diritto e l'infondatezza nel merito della domanda, evidenziando che, neutralizzando gli anni richiesti, l'eventuale pensione sarebbe risultata di importo più sfavorevole rispetto a quello percepito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto di gravame, ha ritenuto inapplicabile il rimedio della cd. neutralizzazione di cui alle sentenze della Corte Costituzionale richiamate dal ricorrente in quanto riferite al sistema pensionistico previsto dalla L. 297/82, mentre nel caso di specie la pensione, percepita dal maggio 2007, è assoggettata alle regole del D. Lgs. 503/1992. Ha sottolineato che il riferimento alle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni della vita lavorativa, di cui alla L. 297/82, era fondato sul presupposto che tali retribuzioni fossero le più favorevoli per il lavoratore. Di contro, le pensioni liquidate dopo l'1.1.1993 sono determinate in applicazione del D. Lgs. 503/92, alla stregua del quale l'arco temporale utile per il calcolo della retribuzione pensionabile risulta ampliato rispetto a quello indicato dall'art. 3, comma 8, L. n. 297/1982 (le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione) tramite la valorizzazione delle settimane comprese tra il
10.1.1993 e la decorrenza della pensione, con progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile in modo tale da farlo coincidere, a regime, con tutta la vita lavorativa dell'assicurato, come disposto dall'art.
1. Ha, altresì, richiamato il principio espresso dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 28025/2018 (ribadito in Cass. n. 790/2021) ed ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso depositato il 29/05/2023. Ha Parte_1 contestato l'erroneità della decisione di I grado nella parte in cui aveva affermato che la sentenza
28025/2018 della Corte di Cassazione avesse contenuto innovativo, mentre al contrario, ha confermato la facoltà di ottenere la neutralizzazione limitandola all'ultimo quinquennio, all'opposto di quanto oggetto di quella sentenza in cui il ricorrente intendeva ottenere la neutralizzazione del decennio. Secondo il Giudice di prime cure, invece, le decisioni in materia escluderebbero, per i titolari di pensioni liquidate successivamente alla riforma di cui al D. Lgs. 503/92 (tutte le pensioni calcolate con le quote A e B in cui è presente contribuzione successiva al 1992), di poter ottenere ogni tipo di neutralizzazione, sebbene la domanda sia limitata a periodi rientranti nel quinquennio.
L'appellante ha, poi, richiamato il disposto dell'art. 13, lett. A, del D Lgs. 503/92, che continua a riferirsi alla L. 297/82 in relazione al calcolo della Quota A, e Cass. 26442/2021 e 32775/2021 per affermare che può chiedersi la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane lavorative. Ha, anche, richiamato Cassazione 2802/2023 per affermare che i contributi da neutralizzare, rientranti nel quinquennio, ricadono in quota A, liquidata con il sistema retributivo, come documentalmente risultante;
pertanto la sua domanda doveva ritenersi fondata quantomeno in relazione a tale quota. Ha concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi della normativa invocata in conseguenza della neutralizzazione dei contributi accreditati negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto sfavorevoli, riconoscendo un rateo mensile lordo alla decorrenza (maggio 2007) pari ad € 538,88, o altra misura minore o maggiore da determinarsi in corso di causa;
in subordine dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione in godimento in conseguenza della neutralizzazione dei contributi accreditati negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto sfavorevoli, in riferimento alla sola quota A e condannare l' CP_1
al pagamento dei ratei differenziali dovuti con decorrenza di legge, oltre accessori ed oltre spese di lite.
L' , nella memoria di costituzione in appello, ha contestato gli avversi argomenti e concluso per CP_1
il rigetto del gravame insistendo sulla eccezione di decadenza formulata in primo grado.
All'udienza del 23.05.2025, nella quale parte appellante ha limitato la domanda alla neutralizzazione degli anni richiesti per il solo calcolo della quota A della pensione, la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione e, quindi, l'ammissibilità della domanda per i ratei di pensione decorrenti dal 05.03.2016 (triennio precedente l'introduzione del giudizio fatta il 05/03/2019).
Deve, poi, essere accolta la domanda di merito, come limitata all'udienza del 23/05/2025, di ricalcolo della pensione in godimento all'appellante con esclusivo riferimento alla quota A ed al pagamento delle differenze maturate in conseguenza della neutralizzazione delle retribuzioni degli anni 1993-
1994 e 1995 pari a sole tredici settimane in quota B, trattandosi di contributi post 1992.
Va, innanzitutto, osservato che parte appellante ha documentato che la richiesta di neutralizzazione non farebbe venire meno il diritto a pensione di vecchiaia, vantando ben oltre quindici anni di contribuzione sino al 1992 e precisamente n. 1036 settimane pari a circa venti anni di contribuzione.
Il ricalcolo più favorevole della quota A emerge dal confronto fra il mod. , secondo cui la CP_1 pensione alla decorrenza era pari ad € 559,67, e il conteggio allegato dalla ricorrente, odierna appellante, da cui emerge che per effetto della neutralizzazione detta pensione ammonterebbe ad €
627,52.
Il Tribunale ha, poi, correttamente individuato il quadro normativo di riferimento ponendo in evidenza che il rimedio della neutralizzazione risultante dalla pronuncia additiva n. 264/1994 della
Corte Costituzionale deve trovare applicazione limitatamente alle pensioni erogate secondo i criteri di computo dettati dalla L. n. 297/1982.
Tale pronuncia (così come quella n. 307/1989 riguardante la neutralizzazione della contribuzione volontaria se non necessaria per conseguire il diritto a pensione) ha conferito equilibrio in termini di ragionevolezza al sistema normativo che nelle sue applicazioni pratiche risultava pregiudizievole per il lavoratore la cui “retribuzione contributiva” negli ultimi cinque anni di vita lavorativa risultava inferiore rispetto a quella precedente.
Coerentemente, con la successiva sentenza n. 388/1995, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima norma (art. 3, comma 8, L. n. 297/1982) nella parte in cui non prevedeva per il lavoratore che avesse fruito di trattamento di integrazione salariale, ma già conseguito in costanza di rapporto la necessaria anzianità assicurativa e contributiva e per il quale la pensione era stata liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, la liquidazione del trattamento sulla base della contribuzione effettiva.
Ed ancora, la legittimità della medesima norma è stata scrutinata dalla Corte Cost. con sentenza n.
428/1992 che ne dichiarò l'illegittimità nella parte in cui non consentiva- in caso di pensione di anzianità ed al raggiungimento del requisito anagrafico- che il trattamento potesse ricalcolarsi sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora conducesse ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Con tale sentenza la possibilità della neutralizzazione della “retribuzione contributiva” sfavorevole trovò quindi ingresso anche nel caso in cui fosse stata richiesta la trasformazione della pensione di anzianità in quella di vecchiaia.
Più di recente la Consulta con la sentenza n. 82/2017 è intervenuta su detta norma dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui (1) “non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima”, nonché giudicato inammissibile la questione sollevata per la parte in cui la norma (2) “non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio… , in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione”.
Cass. n. 28025/2018 (e di seguito Cass. n. 790/2021) nei passaggi motivazionali richiamati dal
Tribunale ha sottolineato che gli interventi additivi della Corte Costituzionale (sent. nn. 428/1992;
264/94; 388/1995; 82/2017) erano tutti finalizzati alla valorizzazione del maggior livello retributivo raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa esclusivamente per le ipotesi in cui il trattamento fosse stato liquidato nella vigenza della L. n. 287/1982, come già puntualizzato nelle precedenti decisioni n. 22315/2016 e 11649/2018.
Questa Corte che, in precedenza, ha espresso un convincimento analogo a quello del Giudice di primo grado, deve però prendere atto del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29967 del 13.10.2022, secondo cui “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo”.
La sentenza citata ha risposto negativamente al primo problema posto dalla controversia, e cioè se sia neutralizzabile un periodo eccedente il quinquennio dell'ultimo periodo lavorato con contribuzione nella gestione interessata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2017. Ha, invece, ritenuto neutralizzabile il periodo lavorativo anche se non riguardi l'ultimo quinquennio della vita lavorativa, in quanto il lavoratore ha continuato a lavorare con versamenti in altra gestione atteso che l'unicità del regime dell'assicurazione obbligatoria non incide sull'operatività dei principi di neutralizzazione.
Passando alla questione più complessa, ha osservato che “la riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 10 anni;
e - per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra II gennaio 1998 e
l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. In particolare,
l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che
l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite
a decorrere dal 10gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo
n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (arti, d.lgs. n.373 del 1993 cit.)”.
La S.C. ha rilevato che “le menzionate decisioni della Corte costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile. Nello stesso senso, Cass. Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato, in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalli art.3 della legge n.297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo. Successivamente, ancora più netta è stata la sentenza n. 32775 del 9/11/2021, che ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto seccamente la pretesa del pensionato di estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993”. La conclusione è che “Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota a) di pensione, che riguarda
l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993. Il principio di neutralizzazione, dunque, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo”.
Pertanto, in applicazione degli invocati principi, l'appello va accolto e l' condannato al ricalcolo CP_1
della pensione VO in conseguenza della neutralizzazione dei contributi maturati negli anni 1993-
1994-1995 limitatamente alla quota A ed al conseguente pagamento, in favore dell'appellante, delle differenze maturate mensilmente dal 05.03.2016 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Alla soccombenza dell'Ente appellato segue la condanna, in favore dell'appellante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione lavoro,
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29/05/2023 da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza del 20/04/2023 n. 1439 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede: accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' al ricalcolo della pensione VO con decorrenza CP_1
maggio 2007 limitatamente alla quota A ed al conseguente pagamento, in favore di parte appellante, delle differenze maturate mensilmente dal 05.03.2016 in conseguenza della neutralizzazione delle retribuzioni maturate negli anni 1993-1994-1995 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado liquidate quelle del primo grado in euro CP_1
1.863,00 e quelle del secondo grado in euro 1983,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese
(15%). Con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 23.05.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1439 del 20/04/2023 Oggetto: neutralizzazione periodi assicurativi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 359/2023 del
Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE contro
con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marcello Raho, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 20.04.2023 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso del 05/03/2019 con cui , titolare di pensione VO n. 10052704 da maggio 2007, aveva chiesto la neutralizzazione, Parte_1
ai fini del calcolo della retribuzione media settimanale pensionabile, dei contributi accreditati negli anni 1993, 1994 e 1995 caratterizzati da una retribuzione inferiore a quella degli anni precedenti, invocando l'art. 3, comma 8, L n. 297/1982, come interpretato dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 264/1994 e n. 388/1995, con riliquidazione del trattamento pensionistico e condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali secondo la decorrenza di legge. CP_1
L' , costituito in quel grado di giudizio, aveva eccepito la decadenza dall'azione, la prescrizione CP_1 del diritto e l'infondatezza nel merito della domanda, evidenziando che, neutralizzando gli anni richiesti, l'eventuale pensione sarebbe risultata di importo più sfavorevole rispetto a quello percepito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto di gravame, ha ritenuto inapplicabile il rimedio della cd. neutralizzazione di cui alle sentenze della Corte Costituzionale richiamate dal ricorrente in quanto riferite al sistema pensionistico previsto dalla L. 297/82, mentre nel caso di specie la pensione, percepita dal maggio 2007, è assoggettata alle regole del D. Lgs. 503/1992. Ha sottolineato che il riferimento alle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni della vita lavorativa, di cui alla L. 297/82, era fondato sul presupposto che tali retribuzioni fossero le più favorevoli per il lavoratore. Di contro, le pensioni liquidate dopo l'1.1.1993 sono determinate in applicazione del D. Lgs. 503/92, alla stregua del quale l'arco temporale utile per il calcolo della retribuzione pensionabile risulta ampliato rispetto a quello indicato dall'art. 3, comma 8, L. n. 297/1982 (le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione) tramite la valorizzazione delle settimane comprese tra il
10.1.1993 e la decorrenza della pensione, con progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile in modo tale da farlo coincidere, a regime, con tutta la vita lavorativa dell'assicurato, come disposto dall'art.
1. Ha, altresì, richiamato il principio espresso dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 28025/2018 (ribadito in Cass. n. 790/2021) ed ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso depositato il 29/05/2023. Ha Parte_1 contestato l'erroneità della decisione di I grado nella parte in cui aveva affermato che la sentenza
28025/2018 della Corte di Cassazione avesse contenuto innovativo, mentre al contrario, ha confermato la facoltà di ottenere la neutralizzazione limitandola all'ultimo quinquennio, all'opposto di quanto oggetto di quella sentenza in cui il ricorrente intendeva ottenere la neutralizzazione del decennio. Secondo il Giudice di prime cure, invece, le decisioni in materia escluderebbero, per i titolari di pensioni liquidate successivamente alla riforma di cui al D. Lgs. 503/92 (tutte le pensioni calcolate con le quote A e B in cui è presente contribuzione successiva al 1992), di poter ottenere ogni tipo di neutralizzazione, sebbene la domanda sia limitata a periodi rientranti nel quinquennio.
L'appellante ha, poi, richiamato il disposto dell'art. 13, lett. A, del D Lgs. 503/92, che continua a riferirsi alla L. 297/82 in relazione al calcolo della Quota A, e Cass. 26442/2021 e 32775/2021 per affermare che può chiedersi la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane lavorative. Ha, anche, richiamato Cassazione 2802/2023 per affermare che i contributi da neutralizzare, rientranti nel quinquennio, ricadono in quota A, liquidata con il sistema retributivo, come documentalmente risultante;
pertanto la sua domanda doveva ritenersi fondata quantomeno in relazione a tale quota. Ha concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi della normativa invocata in conseguenza della neutralizzazione dei contributi accreditati negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto sfavorevoli, riconoscendo un rateo mensile lordo alla decorrenza (maggio 2007) pari ad € 538,88, o altra misura minore o maggiore da determinarsi in corso di causa;
in subordine dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione in godimento in conseguenza della neutralizzazione dei contributi accreditati negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto sfavorevoli, in riferimento alla sola quota A e condannare l' CP_1
al pagamento dei ratei differenziali dovuti con decorrenza di legge, oltre accessori ed oltre spese di lite.
L' , nella memoria di costituzione in appello, ha contestato gli avversi argomenti e concluso per CP_1
il rigetto del gravame insistendo sulla eccezione di decadenza formulata in primo grado.
All'udienza del 23.05.2025, nella quale parte appellante ha limitato la domanda alla neutralizzazione degli anni richiesti per il solo calcolo della quota A della pensione, la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione e, quindi, l'ammissibilità della domanda per i ratei di pensione decorrenti dal 05.03.2016 (triennio precedente l'introduzione del giudizio fatta il 05/03/2019).
Deve, poi, essere accolta la domanda di merito, come limitata all'udienza del 23/05/2025, di ricalcolo della pensione in godimento all'appellante con esclusivo riferimento alla quota A ed al pagamento delle differenze maturate in conseguenza della neutralizzazione delle retribuzioni degli anni 1993-
1994 e 1995 pari a sole tredici settimane in quota B, trattandosi di contributi post 1992.
Va, innanzitutto, osservato che parte appellante ha documentato che la richiesta di neutralizzazione non farebbe venire meno il diritto a pensione di vecchiaia, vantando ben oltre quindici anni di contribuzione sino al 1992 e precisamente n. 1036 settimane pari a circa venti anni di contribuzione.
Il ricalcolo più favorevole della quota A emerge dal confronto fra il mod. , secondo cui la CP_1 pensione alla decorrenza era pari ad € 559,67, e il conteggio allegato dalla ricorrente, odierna appellante, da cui emerge che per effetto della neutralizzazione detta pensione ammonterebbe ad €
627,52.
Il Tribunale ha, poi, correttamente individuato il quadro normativo di riferimento ponendo in evidenza che il rimedio della neutralizzazione risultante dalla pronuncia additiva n. 264/1994 della
Corte Costituzionale deve trovare applicazione limitatamente alle pensioni erogate secondo i criteri di computo dettati dalla L. n. 297/1982.
Tale pronuncia (così come quella n. 307/1989 riguardante la neutralizzazione della contribuzione volontaria se non necessaria per conseguire il diritto a pensione) ha conferito equilibrio in termini di ragionevolezza al sistema normativo che nelle sue applicazioni pratiche risultava pregiudizievole per il lavoratore la cui “retribuzione contributiva” negli ultimi cinque anni di vita lavorativa risultava inferiore rispetto a quella precedente.
Coerentemente, con la successiva sentenza n. 388/1995, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima norma (art. 3, comma 8, L. n. 297/1982) nella parte in cui non prevedeva per il lavoratore che avesse fruito di trattamento di integrazione salariale, ma già conseguito in costanza di rapporto la necessaria anzianità assicurativa e contributiva e per il quale la pensione era stata liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, la liquidazione del trattamento sulla base della contribuzione effettiva.
Ed ancora, la legittimità della medesima norma è stata scrutinata dalla Corte Cost. con sentenza n.
428/1992 che ne dichiarò l'illegittimità nella parte in cui non consentiva- in caso di pensione di anzianità ed al raggiungimento del requisito anagrafico- che il trattamento potesse ricalcolarsi sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora conducesse ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Con tale sentenza la possibilità della neutralizzazione della “retribuzione contributiva” sfavorevole trovò quindi ingresso anche nel caso in cui fosse stata richiesta la trasformazione della pensione di anzianità in quella di vecchiaia.
Più di recente la Consulta con la sentenza n. 82/2017 è intervenuta su detta norma dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui (1) “non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima”, nonché giudicato inammissibile la questione sollevata per la parte in cui la norma (2) “non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio… , in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione”.
Cass. n. 28025/2018 (e di seguito Cass. n. 790/2021) nei passaggi motivazionali richiamati dal
Tribunale ha sottolineato che gli interventi additivi della Corte Costituzionale (sent. nn. 428/1992;
264/94; 388/1995; 82/2017) erano tutti finalizzati alla valorizzazione del maggior livello retributivo raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa esclusivamente per le ipotesi in cui il trattamento fosse stato liquidato nella vigenza della L. n. 287/1982, come già puntualizzato nelle precedenti decisioni n. 22315/2016 e 11649/2018.
Questa Corte che, in precedenza, ha espresso un convincimento analogo a quello del Giudice di primo grado, deve però prendere atto del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29967 del 13.10.2022, secondo cui “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo”.
La sentenza citata ha risposto negativamente al primo problema posto dalla controversia, e cioè se sia neutralizzabile un periodo eccedente il quinquennio dell'ultimo periodo lavorato con contribuzione nella gestione interessata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2017. Ha, invece, ritenuto neutralizzabile il periodo lavorativo anche se non riguardi l'ultimo quinquennio della vita lavorativa, in quanto il lavoratore ha continuato a lavorare con versamenti in altra gestione atteso che l'unicità del regime dell'assicurazione obbligatoria non incide sull'operatività dei principi di neutralizzazione.
Passando alla questione più complessa, ha osservato che “la riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 10 anni;
e - per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra II gennaio 1998 e
l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. In particolare,
l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che
l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite
a decorrere dal 10gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo
n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (arti, d.lgs. n.373 del 1993 cit.)”.
La S.C. ha rilevato che “le menzionate decisioni della Corte costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile. Nello stesso senso, Cass. Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato, in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalli art.3 della legge n.297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo. Successivamente, ancora più netta è stata la sentenza n. 32775 del 9/11/2021, che ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto seccamente la pretesa del pensionato di estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993”. La conclusione è che “Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota a) di pensione, che riguarda
l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993. Il principio di neutralizzazione, dunque, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo”.
Pertanto, in applicazione degli invocati principi, l'appello va accolto e l' condannato al ricalcolo CP_1
della pensione VO in conseguenza della neutralizzazione dei contributi maturati negli anni 1993-
1994-1995 limitatamente alla quota A ed al conseguente pagamento, in favore dell'appellante, delle differenze maturate mensilmente dal 05.03.2016 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Alla soccombenza dell'Ente appellato segue la condanna, in favore dell'appellante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione lavoro,
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29/05/2023 da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza del 20/04/2023 n. 1439 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede: accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' al ricalcolo della pensione VO con decorrenza CP_1
maggio 2007 limitatamente alla quota A ed al conseguente pagamento, in favore di parte appellante, delle differenze maturate mensilmente dal 05.03.2016 in conseguenza della neutralizzazione delle retribuzioni maturate negli anni 1993-1994-1995 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado liquidate quelle del primo grado in euro CP_1
1.863,00 e quelle del secondo grado in euro 1983,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese
(15%). Con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 23.05.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi