Ordinanza cautelare 26 maggio 2017
Sentenza 30 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 12 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Processo amministrativo: sì alla disapplicazione di un regolamento se non conforme alla leggeAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2025REG.PROV.COLL.
N. 05280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2023, proposto da NA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Paola Campione, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1617/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Lorenzo Lentini su delega dichiarata di Michele Bonetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte appellante chiede la riforma della sentenza che ha rigettato il ricorso da lei proposto per l’annullamento del provvedimento dell’1 dicembre 2016 n. 14651, che l’ha esclusa dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 106 del 23 febbraio del 2016, “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado” e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
A supporto del gravame espone che:
ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale per l’ambito disciplinare AD04, che comprende le classi di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) e di aver superato le relative prove;
- l’USR Veneto l’ha esclusa dalla procedura, perché non era in possesso di un titolo abilitante, tra quelli previsti dalla Tabella A del D.P.R. n.19 del 2016;
- a seguito di un supplemento di istruttoria disposto dal Consiglio di Stato in sede cautelare, l’USR Veneto ha incaricato un’apposita commissione per la verifica dei titoli della parte, che si concludeva con esito favorevole, risultando il valore abilitante della laurea da lei posseduta, dal momento che nel relativo percorso, aveva sostenuto ben tre esami di letteratura italiana (oltre alla letteratura italiana, anche quello di letteratura umanistica e quello di letteratura italiana contemporanea), oltre che gli esami di geografia e storia, richiesti per l’insegnamento di materie letterarie di II grado;
- il suo curriculum professionale era dunque idoneo, ai sensi dell’art.3 del Bando, alla partecipazione alla procedura concorsuale;
- di conseguenza veniva reinserita in graduatoria e risultava destinataria di nomina per la classe di concorso A012 presso il Liceo Artistico Statale “Michelangelo Guggheneim di Venezia, e il 12 luglio del 2019 superava l’anno di prova, venendo confermata in ruolo;
- la sentenza impugnata ha, ciò non pertanto, escluso che al predetto titolo di studio possa attribuirsi valore abilitante, pervenendo come detto al rigetto del ricorso, il che, in tesi, produrrebbe la sopravvenuta inefficacia del ridetto contratto.
Tanto premesso deduceva i seguenti motivi di appello:
I ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA. OMESSA PRONUNCIA. ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 97 COSTITUZIONE, CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE. (CAPO DA 1 A 5.2, 6.1, 6.2, 6.3).
II. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 19/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELLA LEGGE N. 107/2015. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZONE AL CONCORSO PREVISTI DAL D.D.G. 106/2016. CARENZA MOTIVAZIONALE. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETÀ. (CAPO 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
III. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA. ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE. SULLA SUSSISTENZA DEI POSTI DISPONIBILI NELLA CLASSE DI CONCORSO PER CUI CONCORREVA PARTE ISTANTE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FABBISOGNO E DELLA CAPIENZA STRUTTURALE. (CAPO 7.1, 7.2)
IV. MANCATA MOTIVAZIONE DELLA CONDANNA ALLE SPESE.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con l’ordinanza resa all’udienza del 12 marzo del 2024 il Collegio, con l’intento di verificare la perdurante esistenza di un interesse alla coltivazione del presente gravame, atteso che, nelle more, la parte ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, superando anche l’anno di prova previsto dalla legge, ha disposto di acquisire copia del relativo contratto di lavoro, onde verificare se, all’atto dell’inserimento in ruolo, l’amministrazione abbia o meno previsto e/o apposto una clausola di riserva, contenente la decadenza dall’impiego della parte nell’ipotesi in cui risultasse soccombente nel presente giudizio, oltre a chiedere alla stessa parte appellata una dettagliata relazione sui fatti di causa con riferimento in particolare alla stabilità del rapporto di lavoro.
4. Tuttavia l’amministrazione non ha ottemperato al detto incombente.
Ritenendola comunque istruita, il Collegio alla data odierna ha spedito la causa in decisione.
DIRITTO
5. Come osservato in fatto, nelle more della pendenza del presente contenzioso, è sopravvenuta una significativa modifica in diritto, individuabile nell’avere la parte appellante stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione appellata.
Quest’ultima, benché onerata in forza della ricordata ordinanza collegiale, non ha trasmesso la documentazione né tanto meno una relazione aggiornata sui fatti di causa, onde non è stato possibile accertare se, all’atto della stipulazione del contratto, sia stata o meno apposta una specifica clausola di riserva, collegata all’esito della presente controversia.
6. Ciò non di meno il Collegio ritiene di poter ragionevolmente escludere, sulla base degli elementi in atti, che l’amministrazione abbia inteso condizionare, in qualsivoglia modo, l’efficacia dell’assunzione a tempo indeterminato della parte appellante, al risultato positivo dell’odierno giudizio.
6.1. Vi sono infatti due elementi che depongono in senso contrario, primo dei quali è il contegno processuale tenuto dalla parte appellata che, non adempiendo alla prescrizione, ha indirettamente dimostrato di non avere interesse a contestare la natura stabile e definitiva del rapporto controverso.
6.2. Il secondo elemento dal quale desumere che l’immissione in ruolo della parte appellante è da intendersi in senso incondizionato è dato dalla constatazione che la stessa amministrazione, così come riferito dalla parte appellante nella memoria conclusiva, non ha applicato alla parte appellante la sanatoria – che pure le era in astratto concedibile - di cui all’art.10 del D.L. n.71/2024 convertito con legge n.106 del 2024 che prevede che “Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106 […] i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo”.
È evidente, infatti, che il non essersi la parte appellata avvalsa della relativa facoltà, considerando che la parte appellante ne aveva diritto, rappresenta un comportamento incompatibile con l’intento di non ritenere che il rapporto de quo, già in precedenza, si era definitivamente stabilizzato; a voler diversamente opinare, il mancato avvio della sanatoria rappresenterebbe un contegno non spiegabile, ingiustificato ed ingiustamente lesivo della posizione giuridica della parte appellante.
6.3. Tanto premesso si deve concludere che entrambi i comportamenti tenuti dalla parte appellata, sia quello processuale che quello sostanziale, depongono univocamente ed inequivocabilmente nel senso di far ritenere che l’amministrazione appellata, sin dal momento della stipulazione del contratto e della sua successiva immissione in ruolo, all’esito dell’anno di prova, abbia considerato definitivamente stabilizzata la posizione della parte appellante.
6.4. E poiché quello alla definitiva stabilizzazione del posto di lavoro rappresentava, indiscutibilmente, il finale bene della vita cui la stessa aspirava, sin dalla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, deve concludersi che, ai sensi del comma 4 dell’art.84 del c.p.a., in ragione di questi fatti sopravvenuti, sia venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
7. L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO