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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Improta, giusta procura in Parte_1 atti,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, giusta procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06.04.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e Previdenza esponendo:
- che aveva maturato il requisito anagrafico previsto dalla legge di anni 67 ai fini dell'assegno sociale nonché di anni 70 ai fini della maggiorazione ex art. 38 l.448/2001
e di essere priva di redditi tali da impedire integralmente l'erogazione del beneficio;
CP_
- che, pertanto, aveva inoltrato all' in data 15.12.2022 domanda n. 2112948000133, ai fini del riconoscimento di tali prestazioni;
CP_
- che l' le rigettava la domanda amm.va affermando che persistesse un contenzioso in atto;
- tuttavia, alcun contenzioso risultava pendente in relazione alla prestazione indicata ed all'uopo, avverso il rigetto della domanda amministrativa, aveva presentato in data CP_ 05.01.2023 ricorso al Comitato Provinciale
- che erano inutilmente decorsi i termini previsti dall'art 46 co. 6 Legge 88/1989 sicché il ricorso amministrativo doveva intendersi respinto, risultando realizzata la condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria;
Ciò premesso l'istante concludeva affinché fosse accertato il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale ed alla relativa maggiorazione ex art. 38 L.448/2001 a decorrere da Gennaio
2023 (mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 15.12.2022 e che CP_ l' fosse condannato al pagamento dell'importo di €2062,24 a titolo dei ratei di prestazione già maturati per i mesi da Gennaio ad Aprile, oltre alle somme dovute a titolo dei ratei successivi che sarebbero maturati in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari con attribuzione all'avv.to anticipatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' preliminarmente rilevando di aver riconosciuto l'assegno sociale con relativa maggiorazione sin dalla data della domanda amministrativa come rivendicato in ricorso, nonché di aver provveduto alla liquidazione con relativo pagamento dei ratei da
Gennaio a Giugno 2023 per complessivi €2.577,80; nel merito deduceva che tuttavia il ricorso era da rigettare perché il mancato accoglimento della domanda non era ad esso imputabile.
Il Tribunale, quindi, con sentenza n. 5669/2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere, atteso che la ricorrente, nelle more del giudizio, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione e il pagamento, da parte dell' , dei ratei maturati a titolo di CP_1 assegno sociale e relativa maggiorazione, calcolati da gennaio a giugno 2023 per il complessivo importo di € 2.577,80. Rilevava che le spese, in relazione alle quali parte ricorrente aveva chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, andavano poste a carico dell' e dovevano essere liquidate in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali IVA e CP_1
CPA con attribuzione.
Proponeva appello parziale avverso la sentenza in esame che censurava la Parte_1 motivazione in punto di liquidazione delle spese di lite lamentando che il primo giudicante avesse errato nell'individuazione dello scaglione applicabile e che la liquidazione doveva avere ad oggetto le fasi espletate, in particolare la fase di studio, la fase introduttiva e quella decisionale.
Concludeva, quindi, per la parziale riforma della sentenza impugnata in riferimento al capo relativo alle spese di lite e chiedeva, in subordine, nel caso venissero accolte le pretese
Pag. 2 di 6 formulate la maggiorazione ex art. 4 comma 1bis d.m. 55/2014 delle spese relative al presente grado.
Si costituiva l'ente previdenziale che contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 2.4.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
*******
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata quantificazione delle spese di lite.
Il gravame è infondato.
L 'esito di liquidazione risulta del tutto condivisibile ma a tale conclusione la Corte giunge sulla base della integrazione di motivazione di seguito illustrata.
Va premesso che trattasi di una sentenza del Tribunale che, come accennato, ha dichiarato la CP_ cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione da parte di dell'equivalente monetario che la non aveva già ottenuto quale titolare del diritto alla Pt_1 prestazione assistenziale ma solo a seguito del deposito del ricorso in primo grado seguente il mancato pagamento dei ratei della indennità spettante.
Trattasi, dunque, di pronuncia resa a seguito del venire meno di interesse all'accertamento del merito.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il valore della causa, avente ad oggetto una domanda di liquidazione di prestazione assistenziale, è desumibile dall'importo della prestazione liquidata, pari ad euro 2.577,80.
Resta, dunque, da verificare la congruità dell'importo liquidato nella gravata sentenza.
La Corte osserva che il primo giudicante aveva correttamente individuato lo scaglione ex d.m.
55/14 applicabile, segnatamente tra €1101,00 ed €5200,00.
Ebbene, non può essere adottato lo schema di liquidazione proposto dall'appellante, per non essere adeguati i parametri utilizzati.
Il valore economico coinvolto, risultando correlativo al maturare di prestazioni riconnesse all'assegno sociale, consiste nell'importo dei ratei arretrati.
La fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10/03/2014 n. 55 cui occorreva fare riferimento è quella dello scaglione da euro 1101,01 a euro 5200,00: essendo evidente come non sia possibile, a fronte di un valore in concreto chiaramente contenuto, riconoscere l'applicazione della categoria compresa tra euro 5200,00 e 26000,00 e dei più
Pag. 3 di 6 elevati valori liquidativi minimi per essa previsti. Difatti, nella sentenza impugnata si dà atto che l' ha liquidato con comunicazione del 10.05.2023 il complessivo importo di euro CP_1
2.577,80 .
Sul punto è da evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, ratione temporis applicabile alla fattispecie di cui è causa il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,
l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative
o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame
Pag. 4 di 6 di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica., le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Venendo alla fattispecie di cui è causa è da ritenere -in assenza di qualsivoglia attività istruttoria o di discussione della causa e nulla emergendo dall'unico verbale dell'udienza di primo grado- che il compenso spettante per l'attività difensiva non possa che essere limitato con riduzione al
50% degli importi di cui ai parametri forensi.
Pertanto, considerato il valore della causa, la liquidazione dell'attività difensiva per le fasi effettivamente svolte risulta essere per intero pari, nel valore minimo, ad euro 1.215,00 .
Dunque, la somma di euro 1300,00 concretamente liquidata dal primo giudicante si pone ben al di sopra della soglia minima appena sopra indicata, bensì corrispondendo all'applicazione dei valori tariffari corrispondenti all'attività difensiva effettivamente svolta.
Il principio di soccombenza, perciò, risulta senza dubbio rispettato;
principio, nel caso di specie in prospettiva “virtuale” che -nella evenienza di un venir meno del contrasto tra le parti sull'oggetto del processo prima di una pronunzia regolatoria- può consentire una ragionata regolazione delle spese di lite in base alla valutazione, appunto “virtuale”, della bontà o meno della pretesa introdotta dalla domanda giudiziale.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma dell'esito della sentenza di Tribunale.
Il Collegio dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio, visto l'art. 152 disp. att.
c.p.c. e considerata la dichiarazione presente nel fascicolo di primo grado, nonché la dichiarazione pure formulata nell'atto di appello.
P.Q.M
La Corte così decide:
a) Rigetta l'appello;
b) Dichiara la parte appellante non tenuta alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'ar.13 comma 1 quater del d.p.r.nr.115/2002, inserito dall'art1 comma 17 della legge 24 dicembre 2021 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
Pag. 5 di 6 parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli il 2.4.2024
Il Presidente estensore
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 6 di 6
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Improta, giusta procura in Parte_1 atti,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, giusta procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06.04.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e Previdenza esponendo:
- che aveva maturato il requisito anagrafico previsto dalla legge di anni 67 ai fini dell'assegno sociale nonché di anni 70 ai fini della maggiorazione ex art. 38 l.448/2001
e di essere priva di redditi tali da impedire integralmente l'erogazione del beneficio;
CP_
- che, pertanto, aveva inoltrato all' in data 15.12.2022 domanda n. 2112948000133, ai fini del riconoscimento di tali prestazioni;
CP_
- che l' le rigettava la domanda amm.va affermando che persistesse un contenzioso in atto;
- tuttavia, alcun contenzioso risultava pendente in relazione alla prestazione indicata ed all'uopo, avverso il rigetto della domanda amministrativa, aveva presentato in data CP_ 05.01.2023 ricorso al Comitato Provinciale
- che erano inutilmente decorsi i termini previsti dall'art 46 co. 6 Legge 88/1989 sicché il ricorso amministrativo doveva intendersi respinto, risultando realizzata la condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria;
Ciò premesso l'istante concludeva affinché fosse accertato il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale ed alla relativa maggiorazione ex art. 38 L.448/2001 a decorrere da Gennaio
2023 (mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 15.12.2022 e che CP_ l' fosse condannato al pagamento dell'importo di €2062,24 a titolo dei ratei di prestazione già maturati per i mesi da Gennaio ad Aprile, oltre alle somme dovute a titolo dei ratei successivi che sarebbero maturati in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari con attribuzione all'avv.to anticipatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' preliminarmente rilevando di aver riconosciuto l'assegno sociale con relativa maggiorazione sin dalla data della domanda amministrativa come rivendicato in ricorso, nonché di aver provveduto alla liquidazione con relativo pagamento dei ratei da
Gennaio a Giugno 2023 per complessivi €2.577,80; nel merito deduceva che tuttavia il ricorso era da rigettare perché il mancato accoglimento della domanda non era ad esso imputabile.
Il Tribunale, quindi, con sentenza n. 5669/2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere, atteso che la ricorrente, nelle more del giudizio, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione e il pagamento, da parte dell' , dei ratei maturati a titolo di CP_1 assegno sociale e relativa maggiorazione, calcolati da gennaio a giugno 2023 per il complessivo importo di € 2.577,80. Rilevava che le spese, in relazione alle quali parte ricorrente aveva chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, andavano poste a carico dell' e dovevano essere liquidate in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali IVA e CP_1
CPA con attribuzione.
Proponeva appello parziale avverso la sentenza in esame che censurava la Parte_1 motivazione in punto di liquidazione delle spese di lite lamentando che il primo giudicante avesse errato nell'individuazione dello scaglione applicabile e che la liquidazione doveva avere ad oggetto le fasi espletate, in particolare la fase di studio, la fase introduttiva e quella decisionale.
Concludeva, quindi, per la parziale riforma della sentenza impugnata in riferimento al capo relativo alle spese di lite e chiedeva, in subordine, nel caso venissero accolte le pretese
Pag. 2 di 6 formulate la maggiorazione ex art. 4 comma 1bis d.m. 55/2014 delle spese relative al presente grado.
Si costituiva l'ente previdenziale che contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 2.4.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
*******
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata quantificazione delle spese di lite.
Il gravame è infondato.
L 'esito di liquidazione risulta del tutto condivisibile ma a tale conclusione la Corte giunge sulla base della integrazione di motivazione di seguito illustrata.
Va premesso che trattasi di una sentenza del Tribunale che, come accennato, ha dichiarato la CP_ cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione da parte di dell'equivalente monetario che la non aveva già ottenuto quale titolare del diritto alla Pt_1 prestazione assistenziale ma solo a seguito del deposito del ricorso in primo grado seguente il mancato pagamento dei ratei della indennità spettante.
Trattasi, dunque, di pronuncia resa a seguito del venire meno di interesse all'accertamento del merito.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il valore della causa, avente ad oggetto una domanda di liquidazione di prestazione assistenziale, è desumibile dall'importo della prestazione liquidata, pari ad euro 2.577,80.
Resta, dunque, da verificare la congruità dell'importo liquidato nella gravata sentenza.
La Corte osserva che il primo giudicante aveva correttamente individuato lo scaglione ex d.m.
55/14 applicabile, segnatamente tra €1101,00 ed €5200,00.
Ebbene, non può essere adottato lo schema di liquidazione proposto dall'appellante, per non essere adeguati i parametri utilizzati.
Il valore economico coinvolto, risultando correlativo al maturare di prestazioni riconnesse all'assegno sociale, consiste nell'importo dei ratei arretrati.
La fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10/03/2014 n. 55 cui occorreva fare riferimento è quella dello scaglione da euro 1101,01 a euro 5200,00: essendo evidente come non sia possibile, a fronte di un valore in concreto chiaramente contenuto, riconoscere l'applicazione della categoria compresa tra euro 5200,00 e 26000,00 e dei più
Pag. 3 di 6 elevati valori liquidativi minimi per essa previsti. Difatti, nella sentenza impugnata si dà atto che l' ha liquidato con comunicazione del 10.05.2023 il complessivo importo di euro CP_1
2.577,80 .
Sul punto è da evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, ratione temporis applicabile alla fattispecie di cui è causa il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,
l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative
o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame
Pag. 4 di 6 di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica., le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Venendo alla fattispecie di cui è causa è da ritenere -in assenza di qualsivoglia attività istruttoria o di discussione della causa e nulla emergendo dall'unico verbale dell'udienza di primo grado- che il compenso spettante per l'attività difensiva non possa che essere limitato con riduzione al
50% degli importi di cui ai parametri forensi.
Pertanto, considerato il valore della causa, la liquidazione dell'attività difensiva per le fasi effettivamente svolte risulta essere per intero pari, nel valore minimo, ad euro 1.215,00 .
Dunque, la somma di euro 1300,00 concretamente liquidata dal primo giudicante si pone ben al di sopra della soglia minima appena sopra indicata, bensì corrispondendo all'applicazione dei valori tariffari corrispondenti all'attività difensiva effettivamente svolta.
Il principio di soccombenza, perciò, risulta senza dubbio rispettato;
principio, nel caso di specie in prospettiva “virtuale” che -nella evenienza di un venir meno del contrasto tra le parti sull'oggetto del processo prima di una pronunzia regolatoria- può consentire una ragionata regolazione delle spese di lite in base alla valutazione, appunto “virtuale”, della bontà o meno della pretesa introdotta dalla domanda giudiziale.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma dell'esito della sentenza di Tribunale.
Il Collegio dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio, visto l'art. 152 disp. att.
c.p.c. e considerata la dichiarazione presente nel fascicolo di primo grado, nonché la dichiarazione pure formulata nell'atto di appello.
P.Q.M
La Corte così decide:
a) Rigetta l'appello;
b) Dichiara la parte appellante non tenuta alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'ar.13 comma 1 quater del d.p.r.nr.115/2002, inserito dall'art1 comma 17 della legge 24 dicembre 2021 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
Pag. 5 di 6 parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli il 2.4.2024
Il Presidente estensore
Dott. Gennaro Iacone
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