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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 162 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 162 /2025, avente ad oggetto “Divorzio – Scioglimento matrimonio ” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DE VIVO MICHELA Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DE VIVO MICHELA CP_1 C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 14.05.2025; resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/01/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento, giusta parte I di cui al certificato prodotto) celebrato con il coniuge , in Pagani, Sa, il 28.07.2005 (come da estratto per riassunto dal registro CP_1 degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2005, parte I, n. 10), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, a Persona_1
Nocera Inferiore il 07.01.2007 e a Nocera Inferiore (SA) il 15.06.2010 ed alle Parte_2 questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio per il tramite del suddetto procuratore, avendo CP_1 raggiunto un accordo.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il
Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV
c.p.c., stante l'accordo raggiunto.
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 311/2019, passata in giudicato, giacché munita di attestazione) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente,
pagina 2 di 4 all'uopo raggiunto un accordo in ordine al divorzio de quo.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 10.04.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50% tra i genitori.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri 5 e 6, si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con Parte_1 delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 31.05.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1
In Pagani, Sa, il 28.07.2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2005, parte I, n. 10);
pagina 3 di 4 - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero 2 al numero 4 e riportati nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 10.04.2025, prendendo atto delle residue condizioni, del pari ivi riportate, ai punti n.ri 5 e 6.
Compensa le spese di lite. dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 31.05.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 162 /2025, avente ad oggetto “Divorzio – Scioglimento matrimonio ” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DE VIVO MICHELA Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DE VIVO MICHELA CP_1 C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 14.05.2025; resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/01/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento, giusta parte I di cui al certificato prodotto) celebrato con il coniuge , in Pagani, Sa, il 28.07.2005 (come da estratto per riassunto dal registro CP_1 degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2005, parte I, n. 10), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, a Persona_1
Nocera Inferiore il 07.01.2007 e a Nocera Inferiore (SA) il 15.06.2010 ed alle Parte_2 questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio per il tramite del suddetto procuratore, avendo CP_1 raggiunto un accordo.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il
Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV
c.p.c., stante l'accordo raggiunto.
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 311/2019, passata in giudicato, giacché munita di attestazione) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente,
pagina 2 di 4 all'uopo raggiunto un accordo in ordine al divorzio de quo.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 10.04.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50% tra i genitori.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri 5 e 6, si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con Parte_1 delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 31.05.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1
In Pagani, Sa, il 28.07.2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2005, parte I, n. 10);
pagina 3 di 4 - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero 2 al numero 4 e riportati nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 10.04.2025, prendendo atto delle residue condizioni, del pari ivi riportate, ai punti n.ri 5 e 6.
Compensa le spese di lite. dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 31.05.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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