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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/07/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1551/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 3.3.2023 da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] in [...], residente in [...], nella sua qualità di fideiussore della Controparte_1
in liquidazione ora cancellata, rappresentato e assistito
[...] dall'Avvocato LETIZIA DE PONTI del Foro di Vicenza, (pec - ), presso lo Email_1 C.F._2
Studio del quale in 36100 - Vicenza, Contrà Pozzetto n. 10, elegge domicilio attore opponente
CONTRO
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale P.IVA_1 ET a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle ET veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, e per essa
[...]
P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro Parte_2 delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. P.IVA_2
1888273), giusta procura del 12/03/2019 a ministero della Dr.ssa Persona_1
Notaio in San Donato Milanese (Rep. n. 548 – Racc. 396: DOC. 1), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore Speciale, Avv. Controparte_3
(C.F. ), nato a [...] il [...], giusta CodiceFiscale_3 procura rilasciata il 21/10/2022 e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr.
, Notaio in Milano (Rep. n. 5488 – Racc. n. 4129: DOC. 2), Persona_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO PESENTI (C.F. C.F._4
1 - P.E.C. - fax n. 02-48011624) e Email_2
FRANCESCO CONCIO (C.F. - P.E.C. C.F._5
- fax n. 02-48011624), con domicilio eletto, Email_3 presso il loro studio sito in Contra' Do Rode, 14, 36100 Vicenza (VI).
convenute
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(c.f. ), Controparte_1 C.F._6 residente in [...]
(c.f. ) Controparte_4 C.F._7 residente in [...]
terzi chiamati- contumaci
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE Nel merito in via principale: Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 10/2023, emesso in data 31.12.2022 dal Giudice Dott.ssa Biancamaria Biondo del Tribunale di Vicenza, depositato il 02.01.2023 e notificato il 10.01.2023, in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta e, in ogni caso, previa declaratoria dell'estinzione e/o comunque inoperatività della fideiussione prestata dal Signor , Parte_1 accertare che nulla è dovuto dal Signor a in virtù Parte_1 CP_5 dei titoli dedotti nel ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, revocare nei confronti del Signor il decreto ingiuntivo n. 10/2023 emesso in Parte_1 data 31.12.2022 dal Giudice Dott.ssa Biancamaria Biondo del Tribunale di Vicenza, depositato il 02.01.2023 e notificato il 10.01.2023. Nel merito e in via riconvenzionale: Condannare Società che agisce esclusivamente in nome e per conto di CP_5
e per essa la a risarcire con Controparte_2 Parte_2 determinazione del danno da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il danno patito dal Signor per la nullità delle clausole contrarie Parte_1 alla disciplina antitrust e per effetto dell'intesa antitrust, in misura riconducibile al valore del credito richiesto in sede monitoria da controparte. In via subordinata:
2 Per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, 1) accertata la nullità e/o l'illegittimità degli addebiti operati nel conto corrente n. 685/10369 a titolo di interessi ultra-legali, di loro capitalizzazione e/o comportanti il superamento del tassosoglia usura, di commissioni di massimo scoperto e/o di altre commissioni e/o spese non dovute per legge e/o per contratto, accertare inoltre gli effettivi versamenti effettuati nel predetto conto corrente, determinare il corretto ammontare del saldo passivo a carico di (ora CP_6
ora cancellata) e del fideiussore Controparte_7
; Parte_1
2) previa verifica della posizione debitoria bancaria prima e dopo l'atto di cessione quote del 16.01.2006, limitare l'obbligo fideiussorio a carico del Signor Parte_1
che dovesse risultare di sua spettanza e/o dovuto pro quota;
[...]
3) agire in regresso ex art. 1954 c.c. contro gli altri fideiussori per la rispettiva porzione. In via istruttoria: L'Attore Opponente insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. e non accolte. La scrivente difesa chiede l'accoglimento della prova per interrogatorio formale dei terzi chiamati contumaci e in relazione ai seguenti Controparte_4 Controparte_1 capitoli di prova:
1. Vero che nel mese di dicembre 2005 veniva sottoscritta una scrittura privata tra i soci della e , ossia tra i Signori Controparte_8 Parte_1
e , con cui veniva concordemente pattuito alla Parte_1 Controparte_1 clausola d) che “per il periodo dall'1/1/2006 sino alla data dell'atto di cessione della quota il socio è di fatto escluso dalla gestione della ET, così Parte_1 come il socio lo solleva di fatto da ogni e qualsiasi forma di Controparte_1 responsabilità per tutti i fatti gestionali successivi a tale data”? 2. Vero che con la scrittura privata sottoscritta nel mese di dicembre 2005 il Signor
si impegnava a manlevare e tenere indenne il Signor Controparte_1 Parte_1
da qualsivoglia forma di responsabilità che sarebbe stata eventualmente
[...] imputata al Signor per eventuali problematiche successive alla Parte_1 sua fuoriuscita dalla ET?
3. Vero che il Signor ed il Signor convenivano Controparte_1 Parte_1 altresì che alla clausola j) il socio si sarebbe fatto carico di eventuale onere Pt_1 successivo alla data di cessione della quota solo limitatamente nella misura della quota di partecipazione (i.e. 50%)? (cfr. Doc. 3 Scrittura privata).
4. Vero che con atto di conversione del capitale sociale, cessione di quote e modifiche statutarie di data 16 gennaio 2006, avanti al Notaio Dott. , Persona_3
(n. 94.172 di Rep. e n. 21.552 di Racc.) e registrato il 20 gennaio 2006 avanti all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Thiene, il Signor cedeva Parte_1
l'intera quota di partecipazione della Società di CP_6 Controparte_9
pari al valore nominale di € 5.175,00 alla Signora Parte_1
3 che dichiarava di accettare ed acquistare detta quota? Controparte_4
5. Vero che con atto di conversione del capitale sociale, cessione di quote e modifiche statutarie di data 16 gennaio 2006, i soci Signori e Controparte_1 [...]
di comune accordo convenivano di modificare la ragione sociale da CP_4 [...]
e a Controparte_8 Parte_1 Controparte_1
Si insiste affinché il Giudice Voglia: a) ammettere la prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa, con riserva di formulare nel dettaglio i capitoli di prova e di indicare i nominativi dei testi ex art. 183, comma 6, c.p.c.; b) ordinare a Società che agisce esclusivamente in nome e per conto di CP_5
e per essa la ai sensi Controparte_2 Parte_2 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 685/10369 di cui è causa, sin dall'apertura del conto stesso;
c) disporre CTU tecnico-contabile volta a determinare l'esatto ammontare delle somme eventualmente dovute dal Signor a Società Parte_1 CP_5 che agisce esclusivamente in nome e per conto di e per essa la Controparte_2
in virtù delle pretese di controparte, tenuto conto Parte_2 anche delle eccezioni e difese sollevate negli scritti difensivi. Fatta salva ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di legge. Ad ogni modo, pur non essendo stata espletata la fase istruttoria avendo ritenuto il Giudice Istruttore di non accogliere la CTU richiesta, la scrivente difesa ribadendo l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, insiste nuovamente affinché venga disposta CTU tecnico-contabile resa necessaria al fine di determinare o rideterminare l'esatto ammontare degli addebiti operati dalla Banca a titolo di capitale, interessi ed altre voci di spesa, nonché insiste affinché venga concesso Cont l'ordine di esibizione ex art. c.p.c. di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 685/10369 di cui è causa, sin dall'apertura del conto stesso. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri come per legge (spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%).
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto ed in ogni altro scritto difensivo e - per l'effetto - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca - per qualsiasi ragione - del decreto ingiuntivo opposto, accertare e condannare comunque parte opponente al pagamento in favore di dell'importo pari ad Euro 86.023,74, oltre interessi Controparte_2 di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata all'esito del presente Giudizio.
4 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge da liquidarsi secondi i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 10/2023 che gli ingiungeva di pagare alla ricorrente, cessionaria del credito, rappresentata da , la Controparte_2 CP_5 somma di € 86.023,74, oltre agli interessi ed alle spese, nella sua qualità di fideiussore della ora Controparte_7 cancellata, per saldo debitore, comprensivo di interessi al 24.11.2022, del contratto di conto corrente n. 10369 intestato alla (ora CP_6 [...] ora cancellata) acceso in data 01.04.2003 presso la Controparte_7 filiale di Thiene della oltre interessi al tasso Controparte_11 convenzionale dal 25.11.2022 al saldo. L'attore opponente esponeva che:
-aveva sottoscritto la fideiussione in data 05 marzo 2004 unitamente a CP_1
e , tutti ex soci della
[...] Controparte_4 Controparte_12
, con limitazione d'importo fino a € 120.000,00;
[...]
- nel mese di dicembre 2005 veniva sottoscritta una scrittura privata tra i soci della e , ossia tra i Signori CP_8 Controparte_1 Parte_1 Parte_1
e , con cui veniva concordemente pattuito alla clausola d) che
[...] Controparte_1
“per il periodo dall'1/1/2006 sino alla data dell'atto di cessione della quota il socio
è di fatto escluso dalla gestione della ET, così come il socio Parte_1
lo solleva di fatto da ogni e qualsiasi forma di responsabilità per tutti Controparte_1
i fatti gestionali successivi a tale data”. Veniva convenuto altresì alla clausola j) di tale scrittura privata che il socio si sarebbe fatto carico di eventuale onere Pt_1 successivo alla data di cessione della quota solo limitatamente nella misura della quota di partecipazione cioè al 50% ;
- con atto di conversione del capitale sociale, cessione di quote e modifiche statutarie di data 16 gennaio 2006, cedeva l'intera quota di partecipazione Parte_1 della Società pari al valore nominale di € 5.175,00 a;
CP_6 Controparte_4 con il medesimo atto, e convenivano di Controparte_1 Controparte_4 modificare la ragione sociale da e Controparte_8 Parte_1
a . Controparte_7
Ciò premesso, trattandosi di cofideiussione ex art. 1946 c.c. nella quale i fideiussori sono tutti obbligati in solido, l'attore chiedeva autorizzare, ai sensi degli articoli 106 c.p.c. e 269 c.p.c., la chiamata in causa di e di , agli Controparte_1 Controparte_4 effetti dell'art. 1954 c.c. L'attore opponente eccepiva:
5 -la mancanza della prova scritta del credito prevista dall'art. 633 c.p.c. atteso che il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 685/10369 confermava solamente come fosse stata concessa a , ora Controparte_7 cancellata, un'apertura di credito, ex artt. 38 e ss. TUB, ma nulla era stato provato rispetto al quantum dell'eventuale obbligo restitutorio quale saldo passivo del conto corrente alla data di deposito del ricorso, atteso che il certificato ex art. 50 TUB non era un estratto conto completo ma un saldaconto;
- l'inosservanza dell'art. 1957 c.c.;
- la nullità delle clausole della fideiussione omnibus contrarie alla disciplina antitrust. L'attore formulava pertanto le conclusioni sopra epigrafate.
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, replicando :
-che la scrittura privata tra gli ex soci, priva di data certa, non era a sé opponibile;
- che i documenti prodotti erano sufficienti a provare il credito, e che l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione specifica circa il quantum della pretesa creditoria;
- che l'art. 1957 cc era stato rispettato atteso che in data 23/10/2008, la
[...] inviava al debitore principale ed al garante lettera di revoca Controparte_13 delle linee di credito a suo tempo concesse, in data 22/12/2008, il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento della ET;
in Controparte_7 data 15/05/2009 la si insinuava al fallimento Controparte_13 della ET .
All'esito della prima udienza il precedente giudice istruttore concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività, atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che il termine di cui all'art. 1957 c.c. era stato rispettato, e autorizzava la chiamata dei terzi. Nel corso della fase istruttoria, dichiarata la contumacia dei terzi chiamati, la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.4.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti. Infatti, posto che il certificato ex art. 50 TUB è sufficiente all'emissione di decreto ingiuntivo, sarebbe stato onere dell'attore opponente formulare specifiche contestazioni in ordine al quantum della pretesa, mentre egli si è limitato a generiche allegazioni e a chiedere una CTU, inammissibile perché esplorativa. Infatti come stabilito dalla Sezioni Unite, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi , l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o
6 estintivi dell'altrui diritto. (Cass . Sez. U - Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 ; conf.Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 in data 11/10/2024). Parimenti inammissibile è l'istanza di ordine di esibizione alla banca della documentazione contrattuale, atteso che l'attore avrebbe dovuto e potuto indirizzare alla stessa la richiesta ex art. 119 TUB, e chiedere l'ordine di esibizione solo nel caso di mancata ottemperanza. Inoltre le istanze di prova orale per interrogatorio e testi riguardano la scrittura privata datata “dicembre 2005” e l'atto del 16.1.2006 (doc.3 e 4 attorei), che non sono opponibili alla banca, quindi riguardano solo la posizione dei terzi chiamati, fideiussori solidali, che però sono rimasti contumaci, e nei confronti dei quali non sono state formulate precise domande, né nell'atto di citazione per chiamata di terzi, né in sede di conclusioni finali, ove al riguardo si legge solo: “ 3) agire in regresso ex art. 1954 c.c. contro gli altri fideiussori per la rispettiva porzione.” Considerato che l'azione in regresso ex art. 1954 c.c. compete al fideiussore che ha pagato, la conclusione può essere interpretata nel senso che l'attore si riserva di agire in tal senso nel caso di soccombenza, e pertanto il carattere non attuale della domanda rende inammissibili le istanze istruttorie. Quanto all'eccepita nullità delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI, ritenute dalla Banca d'Italia illecite perché espressione di una intesa anticoncorrenziale, e che secondo le Sezioni Unite comportano che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 ; cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21841 del 02/08/2024), va osservato che l'attore opponente pur avendo sollevato l'eccezione sin dall'atto di citazione, ha prodotto tardivamente la documentazione probatoria, che non può essere considerata produzione a prova contraria visto che la parte convenuta già in comparsa di costituzione aveva contrastato l'eccezione, e che nessuna prova diretta aveva chiesto con la seconda memoria ex art. 183 cpc previgente. Inoltre in sede di conclusioni l'attore ha valorizzato l'eccezione solo ai fini risarcitori, (“Nel merito e in via riconvenzionale: Condannare Società che agisce esclusivamente in nome e per conto di CP_5
e per essa la , a risarcire con Controparte_2 Parte_2 determinazione del danno da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il danno patito dal Signor per la nullità delle clausole contrarie Parte_1 alla disciplina antitrust e per effetto dell'intesa antitrust, in misura riconducibile al valore del credito richiesto in sede monitoria da controparte.”) senza però ulteriori allegazioni in ordine a tale asserito danno. L'eccezione di nullità delle clausole uniformi avrebbe potuto essere sviluppata nel senso del venir meno della deroga all'art. 1957 c.c., ma, come già osservato dal precedente giudice istruttore, la banca aveva rispettato il termine stabilito da tale articolo per proporre le istanze contro il
7 debitore principale e diligentemente coltivarle, insinuandosi il 15.5.2009 nel passivo del fallimento dichiarato il 22.12.2008 ( doc. 4 e 5 di parte convenuta) . L'opposizione e le altre domande attoree vanno pertanto rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione e le altre domande attoree, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 10/23;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 24.7.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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