TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2716/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2716/2018
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza del 19.5.25, comunicata in pari data, l'udienza del 2.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
considerato che
, per l'odierna udienza del 2 luglio 2025, si da atto che sono pervenute le memorie conclusive per con l'avv. Controparte_1 LEONE FILIPPO CARLO e le memorie conclusive e le note di trattazione scritta per
[...] e per essa quale mandataria delegata da Controparte_2 Parte_1 [...] mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 Controparte_2 ALESSANDRO RUSSI.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato
- in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 R.G. n. 2716/2018
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2716/2018, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
nato a [...] il [...]- c.f. - Controparte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale VA n. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Carlo Leone ed elettivamente domiciliato in Frascati, Via Ajani n. 8, presso lo studio del difensore PARTE OPPONENTE Contro con sede legale in Controparte_4 Cassino (FR), Piazza Diaz n. 14 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Ricozzi ed elettivamente domiciliata in Cassino, via Tosti n.6 presso lo studio dell'avv. A. Verrecchia
PARTE OPPOSTA
(c.f. n. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_3 [...] (c.f. ,) quale mandataria delegata da Parte_1 P.IVA_4 Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pt., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Bazzoni n.5, presso lo studio del difensore PARTE INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta e memorie conclusive autorizzate per l'udienza del 2.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità Controparte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale di ha proposto Controparte_1 Controparte_1
2 opposizione avverso il d.i. n.401/2018 con il quale il Tribunale di Cassino ha ingiunto al predetto il pagamento, in favore della la somma di euro Controparte_4 30.059,78, oltre interessi e spese di lite, in virtù del saldo debitore derivante dal c/c di corrispondenza n. 1053753/8 con apertura di credito. 1.1 A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che:
- in data 20.08.2015 ha sporto denuncia per i reati di cui agli artt. 640, 485 e 494 c.p. per essere stato truffato da , coniuge della di lui nipote;
Parte_3
- pur avendo costituito la ditta individuale in realtà l'attività era gestita Controparte_1 interamente dal che falsificava la sua firma sui contratti e nei rapporti con i terzi;
Pt_3
- è in corso un procedimento penale a carico del per i fatti denunciati;
Pt_3
- l'opponente ha disconosciuto le firme apposte al contratto di conto corrente e di apertura di credito stipulato con la banca opposta;
- in relazione al contratto di conto corrente, la banca ha illegittimamente applicato tassi usurari, ultra-legali, anatocistici non pattuiti e la c.m.s., condizioni peggiorative non previste nel contratto di c/c e avrebbe calcolato in maniera illegittima i c.d. giorni di valuta.
Alla luce delle suddette deduzioni , in proprio e nella qualità, ha Controparte_1 concluso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di cui sopra: IN VIA PRELIMINARE:
1.sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 401/2018 – rg 1519/2018 oggi opposto per tutti i motivi suesposti, evitando le dannose conseguenze – anche economiche - derivanti in capo all'opponente della preannunciata esecuzione;
2.accertare e dichiarare che la firma in calce al contratto di c/c di corrispondenza n. 10537538 ed al contratto di apertura di credito di cui è causa non sono state apposte dal sig.
giusta querela in atti;
CP_1 NE ME
1.Accertare e dichiarare che le somme di cui all'ingiunzione non sono dovute;
2.Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di c/c n. 10537538 nonché del contratto di apertura di credito per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2;
3.Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. del d.lgs n. 342/1999;
4.Accertare e dichiarare la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dai clienti, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
5.Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.,
6.Accertare e dichiarare l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva;
7.Accertare e dichiarare l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
e per l'effetto
3 Ordinare all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dei rapporti, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
Condannare la alla restituzione, delle Controparte_4 somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale con quanto eventualmente dovuto da parte attrice; Condannare l'Istituto di credito convenuto al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare;
Condannare alle spese di lite, spese generali, compensi oltre Iva e Cpa da liquidarsi ex D.M. 55/2014.”
1.2. Si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando la domanda attorea ed eccependo in particolare:
- improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
-la genericità delle contestazioni;
-l'attuazione del contratto di conto corrente e di apertura di credito secondo le clausole legittime ed espressamente accettate e sottoscritte dal correntista;
- in caso di successiva eventuale variazione in senso sfavorevole al correntista delle condizioni economiche, la Banca opposta ha sempre provveduto ad inviare all'opponente, unitamente agli estratti conto, comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 6 comma 1° legge n. 154/92 e art. 118 T.U.B., relativa alle nuove condizioni economiche applicate;
- il tasso d'interesse ultralegale in concreto applicato e la commissione di massimo scoperto sono stati sempre indicati negli estratti conto, regolarmente inviati al sig. , e Controparte_1 mai contestati nei termini e nelle forme di cui agli artt. 1832, 1857 c.c. e 119 T.U.B., e la mancata impugnazione delle singole operazioni ritenute erronee e/o illegittime avrebbe comportato la incondizionata approvazione degli estratti conto, con piena consolidazione di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare il saldo finale;
Pertanto, la previa la concessione della provvisoria Controparte_4 esecutorietà del d.i. opposto, ha dichiarato di volersi avvalere del contratto di c/c e di apertura di credito oggetto di disconoscimento di firma da parte dell'opponente ed ha concluso chiedendo “preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n. 401/18 Tribunale di Cassino ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- disporre gli accertamenti tecnici necessari per la verificazione delle sottoscrizioni apposte dal sig. in calce al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1053753 Controparte_1
e al contratto di apertura di credito dei quali la dichiara di Controparte_4 volersi avvalere a fondamento del proprio credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto in ogni sua parte, o comunque condannare l'obbligato al pagamento delle somme ingiunte, oltre accessori e spese;
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
4 1.3. Onerate le parti di introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione, con ordinanza del 28.05.2019, il precedente giudice istruttore ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e disposto una c.t.u calligrafica.
Acquisita la c.t.u. calligrafica definitiva in data 22.10.2020 e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c., la , con la Controparte_4 prima memoria istruttoria ha precisato le conclusioni chiedendo “- in via preliminare, accertare e dichiarare le sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente n. 1053753/8 del 29.3.2012 e sul contratto di apertura del credito del 29.4.2013 di mano dell'opponente sig. CP_1
, con condanna di quest'ultimo alla pena pecuniaria disposta dall'art. 220 c.p.c., oltre
[...] al pagamento delle spese del procedimento di verificazione;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, o comunque condannare l'obbligato al pagamento delle somme ingiunte, oltre accessori e spese;
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
All'esito dell'udienza del 10.2.2022, il precedente giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza la necessità di avvalersi dell'ausilio di un consulente contabile.
Con ordinanza del 16.09.2024, il precedente giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., che parte opponente alla successiva udienza ha dichiarato di non accettare.
In data 15.10.2024, il fascicolo veniva riassegnato a questo giudice, che veniva temporaneamente sostituito per impedimento. Successivamente, con comparsa depositata il giorno 8.05.2025, è intervenuta nel giudizio ex art.111 cpc la e per essa Controparte_5
quale mandataria delegata da mandataria di Parte_1 Controparte_3 che, divenuta nel frattempo titolare del credito, a seguito di cessione Controparte_2 del credito per cartolarizzazione del 10.12.2024 da parte della , Controparte_4 ha aderito alle eccezioni e domande di quest'ultima.
Infine, all'udienza del 2.07.2025, la causa è stata chiamata dinanzi a questo giudice e posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, sulla titolarità del credito, si osserva che la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dalle posizioni debitorie dell'opponente con riferimento al contratto di conto corrente stipulato con i cui crediti sono stati Controparte_4 successivamente ceduti alla con atto di cessione del 10.12.2024. Controparte_2
Della predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.148 del 17.12.2024 (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione dell'intervenuto) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna parte intervenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con la , presupposto di efficacia della stessa Controparte_4 nei confronti dei debitori ceduti.
La cessione dei crediti, peraltro, non risulta contestata dall'opponente ed è altresì corroborata dalle ulteriori risultanze di fatto emerse: nel caso di specie, infatti, la parte intervenuta ha depositato la pubblicazione in G.U. della cessione, con specifica indicazione dei
5 criteri per la individuazione dei crediti ceduti, del tutto corrispondenti a quello per cui è causa, e in particolare “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei Crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati come deteriorati, in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i“Crediti”). I Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 30 giugno 2024”.
Considerati tali elementi unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari, univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito a e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo Controparte_2 all'intervenuta.
2.2 Passando, quindi, all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1053753/8 del 29-03-2012, unito al contratto di apertura del credito del 29.04.2013, stipulato dall'opponente nella qualità di titolare della ditta individuale con l'istituto bancario , credito poi ceduto alla Controparte_1 Controparte_4
con atto di cessione del 10.12.2024. Controparte_2
ha eccepito di non aver sottoscritto alcun contratto con la Controparte_1 Controparte_4
e ha dedotto, previo formale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui
[...] contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti dalla banca, che le sottoscrizioni non
6 erano allo stesso riconducibili.
Tale eccezione è risultata infondata.
La consulenza tecnica d'ufficio - che il Tribunale intende far propria in quanto fondata su argomentazioni coerenti, precise ed esaurienti, non inficiate o contraddette da alcun concreto elemento e, quindi, interamente da condividere- ha consentito di accertare che le firme apposte ai contratti bancari in questione sono certamente riconducibili all'opponente.
Infatti, l'ausiliario nominato dal giudice ha evidenziato che “Le numerose concordanze rilevate e documentate riscontrate a livello di gesto grafico nei suoi indici componenti e le numerose concordanze rilevate nelle modalità formative dei singoli profili letterali sono altamente significative per motivare un giudizio di riconducibilità certa delle firme verificate alla mano di . Analizzando le componenti che costituiscono la grafia Controparte_1 quali le dominanti grafiche -caratteristiche generali- e quelle particolari, è possibile identificare un determinato segno grafico e risalire all'identità del suo autore. Tra le predette forze in gioco vi è certamente la continuità, ovvero la modalità di collegamento interletterale che, assieme al gesto fuggitivo, alla costante di valore ed all'idiotismo, sono espressione immediata della spontaneità del gesto grafico, un quid unico a carattere personale e perciò irripetibile. Si può senz'altro escludere che si possa trattare di imitazione pedissequa poiché nelle firme verificate non sono stati riscontrati elementi di rallentamento, di rigidità e di incoerenza del gesto grafico;
allo stesso modo si deve escludere anche l'ipotesi che le firme verificate siano frutto di imitazione a mano libera poiché non si è evidenziato elementi grafici estranei alle sottoscrizioni autografe utilizzate per la comparazione. Alla luce delle risultanze peritali fin qui effettuate e documentate, la sottoscritta, in scienza e coscienza, ritiene che: "Le sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente n. 1053753/8 del 29-03-2012, unito al contratto di apertura del credito del 29.04.2013” sono state apposte da CP_1
: ESSE SONO AUTOGRAFE" (cfr pag. 35).
[...]
Alla luce delle risultanze peritali, quindi, le firme apposte sui contratti di c/c di corrispondenza e di apertura di credito sono state apposte da e quindi Controparte_1 autentiche.
Quanto, poi, alla dedotta pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Frosinone in relazione ai fatti denunciati dall'opponente, si rileva che tale circostanza è irrilevante in questo giudizio sia per il principio dell'autonomia dei giudizi, civile e penale, anche in ragione diversa regola di giudizio applicabile per l'accertamento dei fatti, sia perché nel caso di specie non risulta intervenuta alcuna sentenza penale di condanna definitiva, relativa all'accertamento dei fatti denunciati dall' e asseritamente riconducibili alla vicenda CP_1 oggetto del presente giudizio.
Pertanto, essendo stata accertata la specifica sottoscrizione da parte dell' delle CP_1 clausole contenute nei contratti da cui ha avuto origine il credito per cui è causa, risultano destituite di fondamento le questioni relative alla illegittima determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici e di ulteriori spese non pattuite e alla nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse.
Infatti, mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (estratti c/c completi;
contratti stipulati tra le parti;
certificazione ex art. 50 TUB),
7 corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche (e neppure ha contestato di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti, elementi che devono essere quindi necessariamente posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
2.3. Per quanto riguarda la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, giova altresì rilevare che il contratto di conto corrente, del 29.03.2012, e il contratto di apertura di credito, del 29.04.2013, risultano essere stati instaurati tra le parti in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 342/1999 con il quale è stato modificato il disposto dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993 (di seguito, ), introducendo una specifica disciplina in Pt_4 materia di c.d. anatocismo bancario.
L'art. 1283 c.c., nel sancire il generale divieto di anatocismo, ammette eccezionalmente che il medesimo possa operare soltanto a far data dalla domanda giudiziale o in presenza di pattuizioni successive alla scadenza degli interessi, sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. È inoltre consentito l'anatocismo c.d. usuario, purché si tratti di usi normativi e non meramente negoziali.
Per effetto del d.lgs. n. 342/1999, con l'introduzione dell'art. 120, co. 2, T.U.B. (nella versione vigente all'epoca di stipula dei contratti per cui è causa), è stata prevista un'apposita disciplina dell'anatocismo bancario, consentendosi che nei contratti di conto corrente stipulati dagli istituti di credito possa essere prevista la capitalizzazione degli interessi passivi a carico del cliente, purché la stessa risulti conforme alle modalità e ai criteri dettati in materia con deliberazione del C.I.C.R. ed assicurando, comunque, che nei confronti della clientela venga praticata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (cfr. co. 2, art. 120 T.U.B. nel testo risultante dalla novella di cui al d.lgs. n. 342/1999).
Successivamente il C.I.C.R., con la delibera del 9.02.2000, ha provveduto a disciplinare la materia, in attuazione dell'art. 120 co. 2, T.U.B prevedendo che la capitalizzazione degli interessi possa essere applicata soltanto se espressamente prevista dalle parti nel contratto e in ogni caso con una periodicità identica nel conteggio degli interessi attivi e passivi (cfr. artt. 2, 6 delibera C.I.C.R. 9.02.2000).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel contratto di conto corrente risulta espressamente prevista sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi che la pari periodicità degli interessi debitori e creditori (“I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale …. Il Correntista accetta, ai sensi della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la predetta capitalizzazione. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità” cfr. contratto prodotto da parte opposta).
Ne consegue la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto pattuiti nel rispetto della normativa vigente all'epoca.
Quanto al periodo successivo alla modifica del 2013, si osserva, da un lato, che le allegazioni di parte opponente risultano gravemente generiche, nulla infatti deduce in merito agli importi che sarebbero stati illegittimamente addebitati, in tale periodo, a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi a carico del cliente;
dall'altro, la banca ha prodotto la comunicazione datata 30.9.2016 della proposta di modifica che intendeva apportare alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto di c/c n. 1053753 e le relative aperture di credito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della delibera CICR del 2016, ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies TUB,
8 nonché il modulo per l'autorizzazione preventiva dell'addebito degli interessi sul conto (doc. n. 1 e 2 allegati alla seconda memoria ex art 183 c. 6 c.p.c.).
Sebbene la ricezione di tali comunicazioni sia stata contestata dall'opponente, si deve ritenere che a fronte di tali produzioni documentali effettuate dalla banca, della già evidenziata carenza di allegazione in merito a siffatti addebiti e della circostanza che, solo due mesi dopo, nel novembre 2016, il contratto di c/c n. 1053753 è stato chiuso, non sussiste la prova sufficiente di alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi passivi a carico del cliente da parte della banca.
2.4. Passando all'esame delle ulteriori censure, si osserva che mentre l'opposta ha provato l'esistenza del credito, in seguito ceduto alla con le allegazioni e Controparte_2 produzioni documentali (contratti stipulati tra le parti ed estratti conto integrali dall'inizio alla fine del rapporto, con certificazione ex art. 50 TUB, analitici e completi dai quali risulta una esposizione debitoria in relazione ai contratti di conto corrente ed apertura di credito pari ad euro 30.059,78), corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche.
Invero, l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni od altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito al di fuori di un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per contrarietà alla disciplina ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui il debitore opponente si è limitato ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dalla banca e gli addebiti da essa operati sul conto, neppure indicando i tassi di interessi pattuiti, quale fosse il tasso soglia da applicare o la specifica variazione peggiorativa applicata né infine i maggiori addebiti causati da un errato calcolo dei giorni di valuta.
Tale difetto di allegazione, prima ancora che di prova, non può considerarsi superato dalla
9 mera produzione dei decreti ministeriali dal 2010 al 2016 (cfr. all. 3 alla seconda memoria ex art.183 comma sesto cpc), quindi anche relativi a trimestri ed anni estranei ai rapporti bancari in questione (il contratto di c/c di corrispondenza è stato sottoscritto in data 29.03.2012 ed il contratto di apertura di credito in data 29.04.2013) poiché, neppure in sede di memoria istruttoria, la parte ha indicato quali fossero i tassi applicabili al caso di specie.
Neppure la relazione contabile depositata da parte opponente risulta idonea a fornire specifici elementi di fatto a sostegno della domanda, risultando la stessa estremamente generica, in quanto si limita a riportare solo le somme che sarebbero risultate all'esito dei calcoli, ma non è indicato, né è possibile evincere in altro modo, quali criteri di calcolo sono stati applicati, il periodo di riferimento per ciascun importo e la normativa presa a riferimento.
Ciò posto, si osserva, sulla asserita mancata trasmissione degli estratti conto, che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).
In tale senso anche di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 che ha affermato “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.”
Tali considerazioni, alla luce della genericità delle contestazioni sollevate, consentono di superare il rilievo di parte opponente secondo cui l'istituto bancario avrebbe omesso l'invio degli estratti conto.
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, dunque, meramente esplorativa, prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma, 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869; Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n. 20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio neppure con le memorie istruttorie ex art.183 comma sesto c.p.c., con le quali si è limitata a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio contabile e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Orbene, la genericità delle doglianze e l'assenza di allegazioni rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in quanto essa avrebbe assunto un carattere meramente esplorativo e suppletivo dell'onere di allegazione in capo all'opponente.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie 10 allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 30218/2017, Cass. 10373/2019; Cass. Sez. III 9060/2003; Cass. 3191/2006; Cass. 16778/2009; Cass. n. 3130/2011).
Analogamente, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente risulta inammissibile poiché la banca ha provato documentalmente di avere messo a disposizione la documentazione richiesta dall' con istanza ex art 119 TUB prima CP_1 della presente causa (cfr. doc. allegati alla terza memoria ex art 183 c.p.c.) per cui non ricorre il presupposto del rigetto della precedente richiesta avanzata dal cliente e della conseguente impossibilità di acquisire aliunde la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 401/2018;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
- condanna altresì la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta e della parte intervenuta, che si liquidano, quanto alla prima, in euro 2.356,00, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per spese generali e, per la seconda, in euro 2.356,00, oltre ai prefati accessori.
Cassino, 2.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2716/2018
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza del 19.5.25, comunicata in pari data, l'udienza del 2.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
considerato che
, per l'odierna udienza del 2 luglio 2025, si da atto che sono pervenute le memorie conclusive per con l'avv. Controparte_1 LEONE FILIPPO CARLO e le memorie conclusive e le note di trattazione scritta per
[...] e per essa quale mandataria delegata da Controparte_2 Parte_1 [...] mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 Controparte_2 ALESSANDRO RUSSI.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato
- in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 R.G. n. 2716/2018
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2716/2018, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
nato a [...] il [...]- c.f. - Controparte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale VA n. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Carlo Leone ed elettivamente domiciliato in Frascati, Via Ajani n. 8, presso lo studio del difensore PARTE OPPONENTE Contro con sede legale in Controparte_4 Cassino (FR), Piazza Diaz n. 14 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Ricozzi ed elettivamente domiciliata in Cassino, via Tosti n.6 presso lo studio dell'avv. A. Verrecchia
PARTE OPPOSTA
(c.f. n. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_3 [...] (c.f. ,) quale mandataria delegata da Parte_1 P.IVA_4 Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pt., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Bazzoni n.5, presso lo studio del difensore PARTE INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta e memorie conclusive autorizzate per l'udienza del 2.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità Controparte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale di ha proposto Controparte_1 Controparte_1
2 opposizione avverso il d.i. n.401/2018 con il quale il Tribunale di Cassino ha ingiunto al predetto il pagamento, in favore della la somma di euro Controparte_4 30.059,78, oltre interessi e spese di lite, in virtù del saldo debitore derivante dal c/c di corrispondenza n. 1053753/8 con apertura di credito. 1.1 A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che:
- in data 20.08.2015 ha sporto denuncia per i reati di cui agli artt. 640, 485 e 494 c.p. per essere stato truffato da , coniuge della di lui nipote;
Parte_3
- pur avendo costituito la ditta individuale in realtà l'attività era gestita Controparte_1 interamente dal che falsificava la sua firma sui contratti e nei rapporti con i terzi;
Pt_3
- è in corso un procedimento penale a carico del per i fatti denunciati;
Pt_3
- l'opponente ha disconosciuto le firme apposte al contratto di conto corrente e di apertura di credito stipulato con la banca opposta;
- in relazione al contratto di conto corrente, la banca ha illegittimamente applicato tassi usurari, ultra-legali, anatocistici non pattuiti e la c.m.s., condizioni peggiorative non previste nel contratto di c/c e avrebbe calcolato in maniera illegittima i c.d. giorni di valuta.
Alla luce delle suddette deduzioni , in proprio e nella qualità, ha Controparte_1 concluso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di cui sopra: IN VIA PRELIMINARE:
1.sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 401/2018 – rg 1519/2018 oggi opposto per tutti i motivi suesposti, evitando le dannose conseguenze – anche economiche - derivanti in capo all'opponente della preannunciata esecuzione;
2.accertare e dichiarare che la firma in calce al contratto di c/c di corrispondenza n. 10537538 ed al contratto di apertura di credito di cui è causa non sono state apposte dal sig.
giusta querela in atti;
CP_1 NE ME
1.Accertare e dichiarare che le somme di cui all'ingiunzione non sono dovute;
2.Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di c/c n. 10537538 nonché del contratto di apertura di credito per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2;
3.Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. del d.lgs n. 342/1999;
4.Accertare e dichiarare la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dai clienti, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
5.Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.,
6.Accertare e dichiarare l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva;
7.Accertare e dichiarare l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
e per l'effetto
3 Ordinare all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dei rapporti, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
Condannare la alla restituzione, delle Controparte_4 somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale con quanto eventualmente dovuto da parte attrice; Condannare l'Istituto di credito convenuto al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare;
Condannare alle spese di lite, spese generali, compensi oltre Iva e Cpa da liquidarsi ex D.M. 55/2014.”
1.2. Si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando la domanda attorea ed eccependo in particolare:
- improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
-la genericità delle contestazioni;
-l'attuazione del contratto di conto corrente e di apertura di credito secondo le clausole legittime ed espressamente accettate e sottoscritte dal correntista;
- in caso di successiva eventuale variazione in senso sfavorevole al correntista delle condizioni economiche, la Banca opposta ha sempre provveduto ad inviare all'opponente, unitamente agli estratti conto, comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 6 comma 1° legge n. 154/92 e art. 118 T.U.B., relativa alle nuove condizioni economiche applicate;
- il tasso d'interesse ultralegale in concreto applicato e la commissione di massimo scoperto sono stati sempre indicati negli estratti conto, regolarmente inviati al sig. , e Controparte_1 mai contestati nei termini e nelle forme di cui agli artt. 1832, 1857 c.c. e 119 T.U.B., e la mancata impugnazione delle singole operazioni ritenute erronee e/o illegittime avrebbe comportato la incondizionata approvazione degli estratti conto, con piena consolidazione di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare il saldo finale;
Pertanto, la previa la concessione della provvisoria Controparte_4 esecutorietà del d.i. opposto, ha dichiarato di volersi avvalere del contratto di c/c e di apertura di credito oggetto di disconoscimento di firma da parte dell'opponente ed ha concluso chiedendo “preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n. 401/18 Tribunale di Cassino ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- disporre gli accertamenti tecnici necessari per la verificazione delle sottoscrizioni apposte dal sig. in calce al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1053753 Controparte_1
e al contratto di apertura di credito dei quali la dichiara di Controparte_4 volersi avvalere a fondamento del proprio credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto in ogni sua parte, o comunque condannare l'obbligato al pagamento delle somme ingiunte, oltre accessori e spese;
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
4 1.3. Onerate le parti di introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione, con ordinanza del 28.05.2019, il precedente giudice istruttore ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e disposto una c.t.u calligrafica.
Acquisita la c.t.u. calligrafica definitiva in data 22.10.2020 e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c., la , con la Controparte_4 prima memoria istruttoria ha precisato le conclusioni chiedendo “- in via preliminare, accertare e dichiarare le sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente n. 1053753/8 del 29.3.2012 e sul contratto di apertura del credito del 29.4.2013 di mano dell'opponente sig. CP_1
, con condanna di quest'ultimo alla pena pecuniaria disposta dall'art. 220 c.p.c., oltre
[...] al pagamento delle spese del procedimento di verificazione;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, o comunque condannare l'obbligato al pagamento delle somme ingiunte, oltre accessori e spese;
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
All'esito dell'udienza del 10.2.2022, il precedente giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza la necessità di avvalersi dell'ausilio di un consulente contabile.
Con ordinanza del 16.09.2024, il precedente giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., che parte opponente alla successiva udienza ha dichiarato di non accettare.
In data 15.10.2024, il fascicolo veniva riassegnato a questo giudice, che veniva temporaneamente sostituito per impedimento. Successivamente, con comparsa depositata il giorno 8.05.2025, è intervenuta nel giudizio ex art.111 cpc la e per essa Controparte_5
quale mandataria delegata da mandataria di Parte_1 Controparte_3 che, divenuta nel frattempo titolare del credito, a seguito di cessione Controparte_2 del credito per cartolarizzazione del 10.12.2024 da parte della , Controparte_4 ha aderito alle eccezioni e domande di quest'ultima.
Infine, all'udienza del 2.07.2025, la causa è stata chiamata dinanzi a questo giudice e posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, sulla titolarità del credito, si osserva che la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dalle posizioni debitorie dell'opponente con riferimento al contratto di conto corrente stipulato con i cui crediti sono stati Controparte_4 successivamente ceduti alla con atto di cessione del 10.12.2024. Controparte_2
Della predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.148 del 17.12.2024 (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione dell'intervenuto) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna parte intervenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con la , presupposto di efficacia della stessa Controparte_4 nei confronti dei debitori ceduti.
La cessione dei crediti, peraltro, non risulta contestata dall'opponente ed è altresì corroborata dalle ulteriori risultanze di fatto emerse: nel caso di specie, infatti, la parte intervenuta ha depositato la pubblicazione in G.U. della cessione, con specifica indicazione dei
5 criteri per la individuazione dei crediti ceduti, del tutto corrispondenti a quello per cui è causa, e in particolare “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei Crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati come deteriorati, in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i“Crediti”). I Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e/o chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 30 giugno 2024”.
Considerati tali elementi unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari, univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito a e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo Controparte_2 all'intervenuta.
2.2 Passando, quindi, all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1053753/8 del 29-03-2012, unito al contratto di apertura del credito del 29.04.2013, stipulato dall'opponente nella qualità di titolare della ditta individuale con l'istituto bancario , credito poi ceduto alla Controparte_1 Controparte_4
con atto di cessione del 10.12.2024. Controparte_2
ha eccepito di non aver sottoscritto alcun contratto con la Controparte_1 Controparte_4
e ha dedotto, previo formale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui
[...] contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti dalla banca, che le sottoscrizioni non
6 erano allo stesso riconducibili.
Tale eccezione è risultata infondata.
La consulenza tecnica d'ufficio - che il Tribunale intende far propria in quanto fondata su argomentazioni coerenti, precise ed esaurienti, non inficiate o contraddette da alcun concreto elemento e, quindi, interamente da condividere- ha consentito di accertare che le firme apposte ai contratti bancari in questione sono certamente riconducibili all'opponente.
Infatti, l'ausiliario nominato dal giudice ha evidenziato che “Le numerose concordanze rilevate e documentate riscontrate a livello di gesto grafico nei suoi indici componenti e le numerose concordanze rilevate nelle modalità formative dei singoli profili letterali sono altamente significative per motivare un giudizio di riconducibilità certa delle firme verificate alla mano di . Analizzando le componenti che costituiscono la grafia Controparte_1 quali le dominanti grafiche -caratteristiche generali- e quelle particolari, è possibile identificare un determinato segno grafico e risalire all'identità del suo autore. Tra le predette forze in gioco vi è certamente la continuità, ovvero la modalità di collegamento interletterale che, assieme al gesto fuggitivo, alla costante di valore ed all'idiotismo, sono espressione immediata della spontaneità del gesto grafico, un quid unico a carattere personale e perciò irripetibile. Si può senz'altro escludere che si possa trattare di imitazione pedissequa poiché nelle firme verificate non sono stati riscontrati elementi di rallentamento, di rigidità e di incoerenza del gesto grafico;
allo stesso modo si deve escludere anche l'ipotesi che le firme verificate siano frutto di imitazione a mano libera poiché non si è evidenziato elementi grafici estranei alle sottoscrizioni autografe utilizzate per la comparazione. Alla luce delle risultanze peritali fin qui effettuate e documentate, la sottoscritta, in scienza e coscienza, ritiene che: "Le sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente n. 1053753/8 del 29-03-2012, unito al contratto di apertura del credito del 29.04.2013” sono state apposte da CP_1
: ESSE SONO AUTOGRAFE" (cfr pag. 35).
[...]
Alla luce delle risultanze peritali, quindi, le firme apposte sui contratti di c/c di corrispondenza e di apertura di credito sono state apposte da e quindi Controparte_1 autentiche.
Quanto, poi, alla dedotta pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Frosinone in relazione ai fatti denunciati dall'opponente, si rileva che tale circostanza è irrilevante in questo giudizio sia per il principio dell'autonomia dei giudizi, civile e penale, anche in ragione diversa regola di giudizio applicabile per l'accertamento dei fatti, sia perché nel caso di specie non risulta intervenuta alcuna sentenza penale di condanna definitiva, relativa all'accertamento dei fatti denunciati dall' e asseritamente riconducibili alla vicenda CP_1 oggetto del presente giudizio.
Pertanto, essendo stata accertata la specifica sottoscrizione da parte dell' delle CP_1 clausole contenute nei contratti da cui ha avuto origine il credito per cui è causa, risultano destituite di fondamento le questioni relative alla illegittima determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici e di ulteriori spese non pattuite e alla nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse.
Infatti, mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (estratti c/c completi;
contratti stipulati tra le parti;
certificazione ex art. 50 TUB),
7 corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche (e neppure ha contestato di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti, elementi che devono essere quindi necessariamente posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
2.3. Per quanto riguarda la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, giova altresì rilevare che il contratto di conto corrente, del 29.03.2012, e il contratto di apertura di credito, del 29.04.2013, risultano essere stati instaurati tra le parti in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 342/1999 con il quale è stato modificato il disposto dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993 (di seguito, ), introducendo una specifica disciplina in Pt_4 materia di c.d. anatocismo bancario.
L'art. 1283 c.c., nel sancire il generale divieto di anatocismo, ammette eccezionalmente che il medesimo possa operare soltanto a far data dalla domanda giudiziale o in presenza di pattuizioni successive alla scadenza degli interessi, sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. È inoltre consentito l'anatocismo c.d. usuario, purché si tratti di usi normativi e non meramente negoziali.
Per effetto del d.lgs. n. 342/1999, con l'introduzione dell'art. 120, co. 2, T.U.B. (nella versione vigente all'epoca di stipula dei contratti per cui è causa), è stata prevista un'apposita disciplina dell'anatocismo bancario, consentendosi che nei contratti di conto corrente stipulati dagli istituti di credito possa essere prevista la capitalizzazione degli interessi passivi a carico del cliente, purché la stessa risulti conforme alle modalità e ai criteri dettati in materia con deliberazione del C.I.C.R. ed assicurando, comunque, che nei confronti della clientela venga praticata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (cfr. co. 2, art. 120 T.U.B. nel testo risultante dalla novella di cui al d.lgs. n. 342/1999).
Successivamente il C.I.C.R., con la delibera del 9.02.2000, ha provveduto a disciplinare la materia, in attuazione dell'art. 120 co. 2, T.U.B prevedendo che la capitalizzazione degli interessi possa essere applicata soltanto se espressamente prevista dalle parti nel contratto e in ogni caso con una periodicità identica nel conteggio degli interessi attivi e passivi (cfr. artt. 2, 6 delibera C.I.C.R. 9.02.2000).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel contratto di conto corrente risulta espressamente prevista sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi che la pari periodicità degli interessi debitori e creditori (“I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale …. Il Correntista accetta, ai sensi della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la predetta capitalizzazione. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità” cfr. contratto prodotto da parte opposta).
Ne consegue la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto pattuiti nel rispetto della normativa vigente all'epoca.
Quanto al periodo successivo alla modifica del 2013, si osserva, da un lato, che le allegazioni di parte opponente risultano gravemente generiche, nulla infatti deduce in merito agli importi che sarebbero stati illegittimamente addebitati, in tale periodo, a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi a carico del cliente;
dall'altro, la banca ha prodotto la comunicazione datata 30.9.2016 della proposta di modifica che intendeva apportare alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto di c/c n. 1053753 e le relative aperture di credito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della delibera CICR del 2016, ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies TUB,
8 nonché il modulo per l'autorizzazione preventiva dell'addebito degli interessi sul conto (doc. n. 1 e 2 allegati alla seconda memoria ex art 183 c. 6 c.p.c.).
Sebbene la ricezione di tali comunicazioni sia stata contestata dall'opponente, si deve ritenere che a fronte di tali produzioni documentali effettuate dalla banca, della già evidenziata carenza di allegazione in merito a siffatti addebiti e della circostanza che, solo due mesi dopo, nel novembre 2016, il contratto di c/c n. 1053753 è stato chiuso, non sussiste la prova sufficiente di alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi passivi a carico del cliente da parte della banca.
2.4. Passando all'esame delle ulteriori censure, si osserva che mentre l'opposta ha provato l'esistenza del credito, in seguito ceduto alla con le allegazioni e Controparte_2 produzioni documentali (contratti stipulati tra le parti ed estratti conto integrali dall'inizio alla fine del rapporto, con certificazione ex art. 50 TUB, analitici e completi dai quali risulta una esposizione debitoria in relazione ai contratti di conto corrente ed apertura di credito pari ad euro 30.059,78), corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche.
Invero, l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni od altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito al di fuori di un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per contrarietà alla disciplina ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui il debitore opponente si è limitato ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dalla banca e gli addebiti da essa operati sul conto, neppure indicando i tassi di interessi pattuiti, quale fosse il tasso soglia da applicare o la specifica variazione peggiorativa applicata né infine i maggiori addebiti causati da un errato calcolo dei giorni di valuta.
Tale difetto di allegazione, prima ancora che di prova, non può considerarsi superato dalla
9 mera produzione dei decreti ministeriali dal 2010 al 2016 (cfr. all. 3 alla seconda memoria ex art.183 comma sesto cpc), quindi anche relativi a trimestri ed anni estranei ai rapporti bancari in questione (il contratto di c/c di corrispondenza è stato sottoscritto in data 29.03.2012 ed il contratto di apertura di credito in data 29.04.2013) poiché, neppure in sede di memoria istruttoria, la parte ha indicato quali fossero i tassi applicabili al caso di specie.
Neppure la relazione contabile depositata da parte opponente risulta idonea a fornire specifici elementi di fatto a sostegno della domanda, risultando la stessa estremamente generica, in quanto si limita a riportare solo le somme che sarebbero risultate all'esito dei calcoli, ma non è indicato, né è possibile evincere in altro modo, quali criteri di calcolo sono stati applicati, il periodo di riferimento per ciascun importo e la normativa presa a riferimento.
Ciò posto, si osserva, sulla asserita mancata trasmissione degli estratti conto, che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).
In tale senso anche di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 che ha affermato “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.”
Tali considerazioni, alla luce della genericità delle contestazioni sollevate, consentono di superare il rilievo di parte opponente secondo cui l'istituto bancario avrebbe omesso l'invio degli estratti conto.
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, dunque, meramente esplorativa, prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma, 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869; Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n. 20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio neppure con le memorie istruttorie ex art.183 comma sesto c.p.c., con le quali si è limitata a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio contabile e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Orbene, la genericità delle doglianze e l'assenza di allegazioni rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in quanto essa avrebbe assunto un carattere meramente esplorativo e suppletivo dell'onere di allegazione in capo all'opponente.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie 10 allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 30218/2017, Cass. 10373/2019; Cass. Sez. III 9060/2003; Cass. 3191/2006; Cass. 16778/2009; Cass. n. 3130/2011).
Analogamente, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente risulta inammissibile poiché la banca ha provato documentalmente di avere messo a disposizione la documentazione richiesta dall' con istanza ex art 119 TUB prima CP_1 della presente causa (cfr. doc. allegati alla terza memoria ex art 183 c.p.c.) per cui non ricorre il presupposto del rigetto della precedente richiesta avanzata dal cliente e della conseguente impossibilità di acquisire aliunde la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 401/2018;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
- condanna altresì la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta e della parte intervenuta, che si liquidano, quanto alla prima, in euro 2.356,00, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per spese generali e, per la seconda, in euro 2.356,00, oltre ai prefati accessori.
Cassino, 2.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
11