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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4646/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1163/2020 pubblicata in data 12.05.2020
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanna Mastrati (C.F. ), giusta C.F._2 procura rilasciata su foglio separato relativa al giudizio di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piedimonte Matese, alla via Carmine n. 13
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Basso ( C.F.
) giusta procura allegata agli atti, (C.F. C.F._3 Controparte_2
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in C.F._4
Napoli, Centro Direzionale Is. G1, e dall'avv. Lorenzo Scofone (C.F.
), giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa C.F._5 di costituzione di nuovo difensore
Appellata
Motivi della decisione
All'udienza dell'11 novembre 2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., dall'udienza del 21 ottobre 2025, in cui le parti non hanno depositato memorie scritte, queste nuovamente omettevano il deposito di note scritte.
1 Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa è stata introdotta nell'anno 2019), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che assunta dal collegio, ed avendo portata decisoria, determinando l'effetto del passaggio in giudicato del provvedimento impugnato ex art. 338 c.p.c., va adottato con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 13 novembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4646/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1163/2020 pubblicata in data 12.05.2020
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanna Mastrati (C.F. ), giusta C.F._2 procura rilasciata su foglio separato relativa al giudizio di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piedimonte Matese, alla via Carmine n. 13
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Basso ( C.F.
) giusta procura allegata agli atti, (C.F. C.F._3 Controparte_2
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in C.F._4
Napoli, Centro Direzionale Is. G1, e dall'avv. Lorenzo Scofone (C.F.
), giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa C.F._5 di costituzione di nuovo difensore
Appellata
Motivi della decisione
All'udienza dell'11 novembre 2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., dall'udienza del 21 ottobre 2025, in cui le parti non hanno depositato memorie scritte, queste nuovamente omettevano il deposito di note scritte.
1 Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa è stata introdotta nell'anno 2019), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che assunta dal collegio, ed avendo portata decisoria, determinando l'effetto del passaggio in giudicato del provvedimento impugnato ex art. 338 c.p.c., va adottato con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 13 novembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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