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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 728/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jacobo Sanchez Codoni e dall'avv. Matteo
Vricella (entrambi del foro di BR)
- RICORRENTE contro
E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
- RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
- RESISTENTE in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
- RESISTENTE Oggetto: qualificazione.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 2 maggio 2022) conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
e le società E_ [...]
Chiedeva di accertare e dichiarare che egli, con Controparte_4 riferimento al periodo alle dipendenze dell'impresa individuale
[...] di - dal 6 agosto 2019 al 4 ottobre 2021 - CP_1 E_ aveva concretamente osservato un orario di lavoro full time, sicché aveva diritto alla retribuzione prevista dal per il lavoratore Controparte_5 inquadrato al quarto livello e assunto con contratto di lavoro a tempo pieno;
per l'effetto, domandava di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo in quel lasso temporale, con condanna della suddetta impresa e, in solido, delle altre due società: la prima,
ai sensi dell'art. 2112, comma 2 c.c. e la seconda, CP_2 CP_3
ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/03.
[...]
Più precisamente, adduceva che:
- era stato assunto in data 6 agosto 2019 dall'impresa individuale
[...]
con contratto a tempo indeterminato part time E_ CP_1 al 51,28%, mansioni di autotrasportatore e inquadramento al livello 4, poi G1, del;
Controparte_5
- questo rapporto di lavoro cessava il giorno 4 ottobre 2021;
- l'impresa aveva sede legale al civico n. 122 di via Triumplina a BR
(coincidente con la residenza del titolare ), mentre la sede E_
2 operativa era nella cittadina via Bruno Buozzi, n. 13. Aveva a oggetto il trasporto di merci per conto terzi e si occupava, tra le altre cose, del trasporto di pezzi di ricambio per automobili e macchinari per conto della società
Controparte_3
- nel corso dell'intero rapporto, il lavoro del ricorrente era svolto in esecuzione e nell'ambito di contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati fra Contro l'impresa la committente Controparte_3
a) a fronte di un corrispettivo unitario;
b) in relazione a zone predeterminate;
c) con assunzione del rischio di impresa e organizzazione dei mezzi a carico dell'impresa trasportatrice;
d) non aveva preliminarmente verificato, ai Controparte_3 sensi dell'art. 83 bis, c. 4 bis, d.l. 112/2008, l'adempimento, da parte dell'impresa individuale, degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Contro i era assunta l'impegno a svolgere, con piena organizzazione di mezzi e personale, un'attività continuativa avente a oggetto un numero indefinito di consegne e relative attività accessorie in favore di tale committente (il ritiro, il trasporto, il carico e lo scarico merci sul furgone, le relazioni con i clienti, i carteggi, etc.);
- il ricorrente svolgeva mansioni di autotrasportatore, provvedendo altresì al carico e scarico delle merci sul proprio furgone da 3,5 t.;
- nel corso di tutto il rapporto di lavoro era tenuto a un orario full Parte_1 time, nonostante fosse stato concordato un part time al 51,28% e, anzi, le ore lavorate settimanali erano di regola pari a 70/80;
- ciò nonostante, riceveva una retribuzione mensile netta sempre compresa tra
€ 800 - 850 (doc. 10);
- così descriveva la sua giornata di lavoro tipo: Pt_1
• ogni mattina, tra le ore 4:00 e le 6:00, con la propria autovettura, si spostava dalla propria abitazione sita in Schivardi, n. 65 a BR, presso la sede operativa dell'impresa individuale, sita in via Buono Buozzi, n. 13
a BR, dove si metteva alla guida dell'automezzo;
3 • dopo aver recuperato il furgone, si dirigeva presso la sede di sita in via degli Artigiani, n. 6 a Controparte_3
Castrezzato (BS) e, una volta giunto sul posto, caricava il materiale da trasportare sull'automezzo;
• al termine delle operazioni di carico, una responsabile di
[...] gli forniva il foglio delle consegne e i documenti di Controparte_3 trasporto relativi alle rimesse da eseguire nella relativa giornata;
• secondo un giro sostanzialmente fisso (con minime variazioni in considerazione delle esigenze dei clienti), effettuava ogni Parte_2 giorno la consegna delle merci presso le società: Officine Meccaniche
Rezzatesi s.r.l. di Rezzato, sita in via Carlo Bonometti;
Controparte_6
, sita in via Industriale, n. 20; , sita
[...] Controparte_7 in via per Chiari, 10/N; di Calvisano, sita in via Isorella, n. 51; CP_8
sita in via Abbiati a BR;
Controparte_9 [...]
sita in Sant'Agata Bolognese a Bologna;
E_0 CP_11
sita in viale Ciro Menotti a Modena;
sita in via
[...] CP_12
Abetone Inferiore, n. 4 a Maranello;
sita in via Martinella, n. CP_13
25 a Maranello. Il lavoratore eseguiva talvolta, in via eccezionale, le consegne anche presso gli stabilimenti di Napoli e Torino di CP_13
• una volta giunto nelle varie destinazioni, si occupava dello scarico del materiale dal furgone e dei relativi carteggi con il cliente;
• al termine del giro consegne, iniziava il giro relativo ai ritiri della merce, sempre sulla base dei carteggi a lui consegnati la mattina presso la sede di Controparte_3
• il ricorrente non osservava alcun periodo di pausa e non godeva di alcun periodo di interruzione della guida;
• il lavoratore era tenuto a rimanere costantemente sul posto di lavoro per adempiere alle operazioni accessorie al trasporto delle merci e, non appena queste si concludevano, ripartiva per raggiungere la destinazione successiva, sicché la giornata era integralmente occupata da queste attività;
4 • appena egli terminava le operazioni di scarico, si metteva nuovamente alla guida del proprio furgone per procedere verso la destinazione successiva;
• il ricorrente era tenuto a consumare il pasto mentre era alla guida del furgone, al massimo fermandosi per 5-10 minuti;
• nei casi in cui procedeva altresì al ritiro di merce presso le aziende di cui sopra e per conto della al rientro Controparte_3 passava presso la sede di quest'ultima per scaricare la merce ritirata per suo conto;
• al termine della giornata lavorativa, terminate consegne e ritiri, CP_14 rientrava poi presso la sede dell'impresa individuale, dove
[...] parcheggiava il furgone, per poi riprenderlo il giorno seguente;
• la durata del giro consegne poteva variare in ragione del traffico o della complessità delle operazioni di carico e scarico, ma non si concludeva mai prima delle ore 17.00 e, spesso, le attività si prolungavano sino alle
18.00, alle 19.00 o alle 20.00. Allo stesso modo, la mattina poteva iniziare alle 4.00 o alle 5.00, comunque mai dopo le 6.00;
- in sostanza, il ricorrente lavorava non meno di undici ore al giorno, per cinque giorni alla settimana (6:00 - 17:00), oltre a cinque - sei ore nella giornata del sabato, di talché prestava la propria attività lavorativa per un minimo di sessanta ore settimanali, ben oltre le 39 ore settimanali previste dal C.C.N.L. applicato per i lavoratori a tempo pieno (doc. 2, pag. 29, art. 9);
- la stessa tempistica degli spostamenti era incompatibile con un contratto part time;
- l'impresa individuale convenuta, con riferimento all'intera durata del rapporto lavorativo, aveva retribuito in maniera insufficiente il lavoratore, in ragione delle pattuizioni contrattuali che prevedevano il part time e senza riconoscimento del lavoro effettivamente svolto. In particolare:
• al lavoratore non era mai stata corrisposta la retribuzione relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, né la 13ma e la 14ma mensilità nell'anno 2019 e 2020. Gli era stata versata soltanto una quota di 14ma nell'anno 2021;
5 • non gli erano mai stati corrisposti gli importi dovuti a titolo di c.d. indennità di trasferta, di lavoro straordinario effettivamente prestato e di
T.F.R.;
• al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa convenuta, avvenuta in data 4 ottobre 2021, residuavano diversi giorni di Parte ferie, ed ex festività non godute. Nell'ultimo cedolino paga consegnato a del mese di luglio 2021 (doc. 10, pag. 11) erano CP_15 indicati (cfr. voci “ferie res.” e “fest. res.”, in basso a sx):
- 10,98 giorni di ferie non godute;
- 3,21 giorni di ex festività non godute;
• dal mese di luglio in avanti, il lavoratore non aveva più goduto di alcun giorno di ferie;
- l'impresa convenuta, inoltre, aveva omesso di consegnare tutti i cedolini paga al ricorrente. Tardivamente, gliene aveva dati alcuni (doc. 10);
- il data 6 ottobre 2021, solamente due giorni dopo la cessazione del rapporto con l' il titolare E_ E_ assumeva il ricorrente presso la propria società di nuova costituzione
[...]
con contratto a tempo indeterminato full time, mansioni di CP_2 autotrasportatore e inquadramento al livello G1 del C.C.N.L. Logistica (docc.
11 e 12);
- l'assunzione avveniva senza soluzione di continuità, per le medesime mansioni già svolte, da parte dello stesso titolare dell'identica azienda - seppur formalmente mutata - per prestare attività presso i medesimi clienti, con l'orario di lavoro osservato in precedenza e il furgone da tempo in uso a CP_14
[...]
- la sede legale di è sita in via Bruno Buozzi, n. 13 (BS); CP_2
- , già titolare dell'impresa individuale, figura altresì E_ come legale rappresentante pro tempore della società che ha a CP_2 oggetto il trasporto di merci per conto terzi (cfr. visura C.C.I.A.A., doc. 12);
- per tutto il periodo trascorso da alle dipendenze di CP_14 CP_2
a) si occupava del trasporto e ritiro di merce per conto delle CP_4 medesime committenti Controparte_3 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...] e a beneficio dei medesimi clienti delle E_6 CP_17 suddette imprese;
b) l'attività del ricorrente era eseguita esclusivamente in esecuzione di contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati fra e CP_4 committente Controparte_3
c) le attività appaltate erano le stesse di quelle appaltate all' CP_1
e coincideva il giro consegne;
E_
d) corrispondevano le ore di lavoro settimanale, le mansioni in concreto svolte da e il loro concreto atteggiarsi, anche con riferimento CP_14
a pause, giri, ritiri, durata etc.;
e) il titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare era sempre esercitato da , con le medesime modalità; E_
Contro f) i dipendenti di erano i medesimi di CP_4
g) le forme di esecuzione della prestazione resa dal ricorrente alle dipendenze della società erano uguali a quelle caratterizzanti la CP_2 prestazione alle dipendenze dell'impresa individuale;
- nemmeno aveva mai retribuito le ore di straordinario effettivamente CP_2 prestate dal ricorrente. rassegnava le seguenti conclusioni: CP_14
accertare e dichiarare che il ricorrente, con riferimento al periodo alle dipendenze dell'impresa individuale E_ CP_1
dall'8.10.19 al 4.10.21, ha concretamente osservato un orario di lavoro
[...] full-time, dunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione prevista dal C.C.N.L. Logistica per il lavoratore inquadrato al quarto livello e assunto con contratto di lavoro full-time; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive di cui in narrativa e per i titoli ivi indicati;
per l'effetto, condannare E_
al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: CP_1
- € 29.916,53 a titolo di retribuzione da lavoro ordinario e mensilità aggiuntive;
7 - € 27.081,15 a titolo di lavoro straordinario;
- € 10.609,00 a titolo di indennità di trasferta;
- € 5.536,53 a titolo di T.F.R.;
- € 886,45 a titolo di spettanze di fine rapporto per complessivi € 74.029,67,
o le diverse, minori o anche maggiori, che saranno ritenute di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
accertare e dichiarare che tra E_ [...]
è avvenuto un trasferimento Parte_4
d'azienda ex artt. 2112 c.c. e 29 d.lgs. 276/03, in subordine una cessione di ramo d'azienda, in subordine una compravendita/acquisto di azienda;
per l'effetto, condannare al pagamento in via solidale ex art. 2112 CP_2
c.c., comma 2, delle somme di cui sopra;
accertare e dichiarare che il lavoro del ricorrente veniva eseguito in esecuzione e nell'ambito di contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati sia fra l'impresa individuale di CP_1 E_
e la società committente, che fra
[...] Controparte_3 quest'ultima e la Fin s.l.r.s.; per l'effetto condannare al pagamento in via Controparte_3 solidale ex art. 29, comma II, d. lgs. 276/03 di tutte le somme maturate da parte del ricorrente a titolo di differenze retributive e di cui sopra.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari>.
2. Con comparsa depositata il 23 settembre luglio 2022 si costituiva in giudizio in qualità di legale rappresentate della ditta CP_1 individuale e della società E_ CP_1 [...]
il quale contestava la veridicità di tutte le allegazioni avversarie e CP_2
l'esattezza dei conteggi.
Ricostruiva in termini alternativi la vicenda:
8 - in data 6 agosto 2019, di CP_1 E_ assumeva alle sue dipendenze con regolare contratto a tempo Parte_1 indeterminato part time al 51,28% e con inquadramento al livello 4 del
C.C.N.L. Trasporti e con mansione di autotrasportatore;
- ha quale oggetto sociale E_ CP_1
l'attività di autotrasporto merci per conto terzi con il limite di 3,5 t.;
- il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione complessiva lorda pari a euro 12.020,00, con una media ore settimanali pari a 20;
- svolgeva a favore della l'attività di CP_14 CP_1 autotrasportatore ricevendo il relativo compenso, come risultava dalle buste paga prodotte dal ricorrente (doc. sub. 10);
- egli si limitava esclusivamente al trasporto delle merci lui affidate quotidianamente;
- quanto ai tragitti giornalieri, il lavoratore effettuava, a titolo esemplificativo:
Provaglio d'Iseo - Capriolo - Castelli Calepio - ; Per_1
- in data 4 ottobre 2021 cessava il rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
CP_1
- in data 6 ottobre 2021 il ricorrente era assunto dalla società con CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e con mansioni di conducente furgone qualificato, inquadrato nel livello G1 del relativo C.C.N.L.
Trasporti;
- aveva quale oggetto sociale l'attività di autotrasporti conto terzi su CP_2 strada di merci non alimentari senza limite di massa;
- la mansione svolta dal ricorrente alle dipendenze delle due società si differenziava nella sostanza e conseguentemente nella retribuzione. Pt_1 per MR svolgeva mansione di autotrasportatore livello 4
[...] CP_5
Trasporti, mentre per di conducente furgone con inquadramento G1 CP_2
C.C.N.L. (conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il CP_1 possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in
9 attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti);
- non si ravvisava alcuna continuità nel rapporto di lavoro, né erano mai avvenuti cessione/trasferimento di ramo d'azienda, sicché rimaneva CP_2 del tutto estranea rispetto alle vicende di Per tale motivo CP_1 nessuna solidarietà debitoria poteva invocarsi nei confronti di CP_2
- a erano sempre state corrisposte le somme a lui spettanti in CP_14 conseguenza del rapporto di lavoro.
La resistente evidenziava che non era stato enunciato alcun elemento concreto atto a dimostrare il superamento del monte ore pattuito.
Negava il valore probatorio della funzione di localizzazione di Google Maps.
Sosteneva che tra da un lato e Parte_4 [...] dall'altro non era intercorso un contratto di appalto o di Controparte_3 subfornitura, bensì di trasporto, sicché non poteva essere invocata la disciplina sulla corresponsabilità prevista dall'art. 29 d. lgs. n. 276/2003.
Erano dimesse le seguenti conclusioni: in via principale e di merito: voglia l'Ill.mo Giudice respingere le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atto, con rifusione dei compensi professionali, spese e anticipazioni;
in via subordinata e di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del ricorrente voglia l'Ill.mo
Giudice ridurre la pretesa creditoria avanzata;
salvis juribus>.
3. All'udienza 6 ottobre 2022 il Giudice, preso atto della mancata costituzione di nonostante la regolarità delle notificazioni, Controparte_3 ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza resa ex art. 423 c.p.c. in data 10 novembre 2022 il Giudice disponeva che la convenuta impresa individuale E_
corrispondesse immediatamente al ricorrente la somma lorda
[...] di euro 8.740,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, giacché parte convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva
10 dimostrato il pagamento delle retribuzioni da gennaio ad agosto 2020, oltre a tredicesima e quattordicesima 2019, pari a 874,00 euro lordi mensili per dieci mesi.
Inoltre, ammetteva la prova per testi formulata da e ordinava alla CP_14 convenuta impresa individuale di CP_1 E_ di depositare nel fascicolo di causa, entro il 10 febbraio 2023, le registrazioni relative all'orario di lavoro del ricorrente.
Svolta l'istruttoria orale con l'audizione dei testi ammessi di parte ricorrente
(udienze 26 giugno 2023 e 16 ottobre 2023), la Giudice, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo tra le parti, rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza 6 marzo 2025.
4. Con comparsa depositata su Consolle tardivamente il 27 gennaio 2025 si costituiva la società la quale contestava Controparte_3
l'assunto di parte ricorrente di essere stata adibita in via esclusiva alle richieste di Controparte_3
Formulava le seguenti conclusioni: Nel merito: respingersi il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto e CP_14 comunque non provato in ordine all'an e al quantum.
In ogni caso: rifuse le spese>.
5. In vista dell'udienza di discussione, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., il solo ricorrente depositava note finali in cui ribadiva le conclusioni già rassegnate e insisteva per il loro accoglimento;
la resistente Controparte_3 aveva già esposto le proprie richieste nella memoria tardiva di
[...] costituzione.
All'udienza 6 marzo 2025 era revocata la dichiarazione di contumacia di indi la causa era trattenuta in decisione. Controparte_3
6. Stima la Decidente che il ricorso sia parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei limitati termini di cui in appresso.
11 Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Va preliminarmente rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
8. Tanto premesso, un primo rilievo: alcune circostanze in fatto sono pacifiche, in quanto non contestate dalle parti.
Innanzitutto, è certo che era assunto in qualità di CP_14 autotrasportatore alle dipendenze della ditta individuale CP_1 [...]
a tempo indeterminato il 6 agosto 2019, part time (venti ore CP_1 settimanali) e con inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di spedizione - cfr. doc. 1 prodotto dal ricorrente,
Mod. UNI - LAV inviato il 5 agosto 2019.
In secondo luogo, è irrefutabile che questo contratto di lavoro si esauriva il 4 ottobre 2021 e che, solo due giorni dopo, era instaurato un nuovo rapporto con sempre a tempo indeterminato, con mansioni di conducente di CP_2 furgone qualificato, livello G1, a tempo pieno - cfr. doc. 12 prodotto dal ricorrente, Mod. UNI - LAV inviato lo stesso giorno 6 ottobre 2021.
In terzo luogo, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente nei periodi 6 agosto 2019 - 4 ottobre 2021 per e 6 CP_1
12 ottobre 2021 - 30 novembre 2021 è assodato, non solo alla stregua delle buste paga emesse dalle due società datrici di lavoro agli atti (cfr. doc. 10 e 14 allegati al ricorso), ma anche dei portati orali assunti in corso di causa.
Invero, i due testi auditi e , colleghi di Testimone_1 Testimone_2 CP_14 all'epoca delle vicende per cui è processo, in quanto autisti alle
[...] dipendenze di confermavano che egli lavorava prima alle CP_1 dipendenze di quest'ultima società e poi per CP_2
9. Ciò posto, ritiene la Giudice che possano essere riconosciuti a CP_14 solo alcuni degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro reclamati nei confronti di . E_ E_
Invero, il ricorrente instava per complessivi € 74.029,67, di cui:
1) € 29.916,53 a titolo di retribuzione da lavoro ordinario e mensilità aggiuntive;
2) € 27.081,15 a titolo di lavoro straordinario;
3) € 10.609,00 a titolo di indennità di trasferta;
4) € 5.536,53 a titolo di T.F.R.
Quanto alla prima rivendicazione, fondata sull'asserito svolgimento del suo ruolo, anziché a tempo parziale come pattuito, a tempo pieno in via continuativa sostanzialmente sempre, dalla data della sua assunzione fino al passaggio a F.i.n.s. s.r.l.s., si constata che le uniche prove a sostegno della tesi di rifluiscono dai portati orali dei due testi escussi. CP_14
Essi enunciavano in modo concorde le modalità di esecuzione dell'impiego da parte del ricorrente: con ricchezza di dettagli e notevole precisione si focalizzavano sui compiti attribuiti al lavoratore e sugli spostamenti con il furgone, nonché sugli orari di lavoro, le pause e le ferie.
Inoltre, specificavano che il principale cliente delle due imprese Parte_4 era ed elencavano in modo
[...] Controparte_3 puntuale i clienti di questa società, ai quali effettuava consegne di CP_14 merce per suo conto e da cui ritirava beni da riportare presso il suo magazzino aziendale.
13 Le versioni dei due conducenti sono collimanti e pienamente aderenti a quanto esposto da su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro da lui CP_14 intrattenuto con segnatamente per quanto concerne l'abituale CP_1 sforamento del tetto orario concordato giornaliero.
Epperò, rileva la Decidente che la bontà delle loro propalazioni è alquanto discutibile.
L'apparente consonanza del loro ricordo non può risultare decisiva, alla luce di due importanti rilievi.
Per un verso, ammetteva fin dall'esordio del suo racconto di Testimone_2 poter offrire un contributo conoscitivo assai limitato nel tempo, poiché faceva riferimento alle vicende occorse in un'unica settimana, nel mese di agosto
2019, allorché senza contratto svolgeva un brevissimo periodo di prova alle dipendenze di che si esauriva senza formalizzazione. CP_1
È appena il caso di osservare che un ricordo così circoscritto e di esigua portata è privo di valore euristico rispetto all'estensione temporale del rapporto di lavoro di sviluppatosi per anni a servizio di CP_14 [...]
CP_1
Per altro verso, si sottolinea che ha intentato causa analoga Testimone_1 avanti al Tribunale di BR - Sezione Lavoro, ancora in fase istruttoria (n.
r.g. 727/2022), nei confronti di , E_ E_ nonché verso le società Controparte_3 E_6
e per le quali ha invocato la responsabilità solidale in
[...] CP_17 applicazione dell'art. 29 d. lgs. 276/03. Si rimarca che egli rievocava la sua esperienza lavorativa per in termini sovrapponibili a quella CP_1 dell'odierno ricorrente e formulava conclusioni imperniate sulle stesse ragioni oggi dedotte da CP_14
L'interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge ancor oggi il teste, pur non essendo tale da privarlo della capacità di testimoniare secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 246 c.p.c. della giurisprudenza di legittimità, è tuttavia così pregnante da inficiare la sua attendibilità.
14 Non può supplire alle carenze denunciate di un solido e affidabile resoconto dei fatti l'estrapolazione dei dati asseritamente memorizzati nel telefono cellulare del ricorrente, attraverso la funzione di localizzazione di Google
Maps, che terrebbe memoria dei tragitti da lui percorsi, giacché è fondata l'obiezione delle resistenti impresa individuale tale Parte_4 per cui l'applicativo è modificabile con interventi del titolare dell'account, sicché gli esiti non possono far fede degli spostamenti di in CP_14 costanza del rapporto di lavoro.
Quanto al secondo titolo azionato, relativo alle molte ore di straordinario ogni giorno e su base settimanale, che il ricorrente diceva di aver svolto, ritiene la
Giudice che la prospettazione già a livello di intrinseca credibilità appare fragile, in quanto confusa e approssimativa.
Egli, infatti, adduceva di aver prestato la sua opera per non meno di undici ore al giorno, fino alle ore 17,00, oltre a cinque - sei ore nella giornata di sabato, per 60 ore settimanali. Subito però aggiungeva che spesso le attività si prolungavano fino alle 18, alle 19 o alle 20; allo stesso modo, la mattina poteva iniziare alle 4 o alle 5, comunque mai dopo le sei.
, allorché doveva quantificare l'entità dello straordinario, esponeva un CP_18 numero standard di ore mensili, pari a 84 (cfr. all. 15 fascicolo parte ricorrente), con una stima di massima.
Si staglia in tutta evidenza la contraddizione insita nell'assunto che una flessibilità oraria così marcata e sottratta a qualsiasi programmazione si possa tradurre in un'indicazione forfettaria identica per ciascun mese.
Reputa allora la Decidente che la bontà della tesi del ricorrente risulti minata dalla sua stessa vaghezza e dall'intima incoerenza, dal momento che nemmeno il diretto interessato era in grado di riepilogare in termini razionali, esatti e ben definiti la sua vicenda lavorativa.
Se a ciò si aggiunge che nemmeno si può far conto, per le motivazioni di cui sopra, sulle prove testimoniali, si deve concludere che la domanda non è supportata da adeguati elementi a riscontro.
Questi argomenti si estendono alla domanda per l'indennità di trasferta.
15 Invero, secondo l'art. 62, comma 3 del C.C.N.L. (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 - per i servizi in territorio nazionale: dalle 6 alle 12 ore: € 20,60; dalle 12 alle 18 ore: € 31,82”.
La mancata dimostrazione del presupposto in fatto del superamento del tetto giornaliero delle quattro ore vanifica la domanda, che va dunque respinta.
10. Invece, si conviene che nella fattispecie in esame è del tutto mancata la prova di un esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'impresa
[...]
e nascenti dal contratto part time stipulato il 5 agosto 2019 nei CP_1 confronti di - che, alla luce di quanto sopra enunciato, doveva CP_14 essere fornita dalla stessa, in qualità di datore di lavoro del ricorrente.
Per quanto concerne l'integrale pagamento della retribuzione, già il Giudice che istruiva la causa con ordinanza del 10 novembre 2022 ex art. 423 c.p.c. rilevava che la ditta individuale non aveva dimostrato di aver corrisposto al ricorrente lo stipendio contrattualmente pattuito per tutto il periodo in cui era svolta l'attività lavorativa - segnatamente, le mensilità da gennaio ad agosto
2020, oltre a tredicesima e quattordicesima 2019, pari a 874,00 euro lordi mensili per dieci mesi.
Come sopra anticipato, il provvedimento interinale condannava
[...] al pagamento della somma di 8.740,00 lordi, oltre rivalutazione e CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
Nemmeno successivamente interveniva prova che, in precedenza, questi emolumenti spettanti al lavoratore e derivanti dal rapporto di lavoro gli fossero stati corrisposti, di talché la statuizione a cognizione sommaria merita piena conferma.
11. Ancora, è condivisibile l'istanza volta a ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e delle festività non godute da parte di
16 ma per una cifra inferiore a quella richiesta, pari in totale a € CP_1
886,45.
Infatti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro di CP_14 quantomeno residuavano le voci elencate dal cedolino paga del mese di luglio
2021 (cfr. doc. 10, fg. 11 fascicolo di parte ricorrente):
- 10,98 giorni di ferie non godute;
- 3,21 giorni di ex festività non godute.
, alle stesse era negozialmente tenuta, in forza dell'art. 24 del C.C.N.L. CP_18
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente), il quale dispone espressamente al CP_5 comma 4 che “la risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti” e dell'art. 14, c. 1 del medesimo C.C.N.L. , secondo cui: “Gruppi di quattro o otto ore di CP_5 permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio
- 31 dicembre)” e comma 3, che stabilisce: “I permessi non usufruiti entro
l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”.
Perciò, è inconfutabile che al ricorrente dovessero essere liquidate, prima del suo riassorbimento in delle somme in sostituzione delle ferie e delle CP_2 ex festività di cui non aveva beneficiato in costanza del rapporto di impiego.
Anche su questo fronte l'impresa individuale convenuta è rimasta silente, in quanto non ha dimostrato alcun saldo delle spettanze di fine rapporto.
Giacché parte ricorrente ha assolto l'onere della prova circa la sussistenza del suo diritto e controparte non ha adempiuto il proprio, va CP_1 condannata al pagamento di questo titoli di credito del lavoratore.
Tuttavia, dissente la Giudice in merito al calcolo proposto dai difensori di
CP_14
L'importo richiesto di euro 886,45 era raggiunto sommando euro 685,92 a titolo di ferie ed euro 200,53 per ex festività.
17 La prima voce è calibrata sull'assunto che egli svolgeva lavoro a tempo pieno, distribuito su sei giorni settimanali. Così, si è moltiplicato il numero dei giorni di ferie residui per la retribuzione giornaliera percepita da CP_5
(determinata dividendo la paga mensile spettante per l'inquadramento al quarto livello 1620,24 per 26 giorni lavorativi, ottenendo l'importo di € 62,47 per ogni giorno di lavoro).
Come detto in precedenza, il ricorrente era assunto part time al 51,28%, sicché va considerata la corrispondente retribuzione base, indicata nel cedolino di luglio 2021 in euro 39,7348, da moltiplicarsi per il numero dei giorni di ferie non goduti, pari a 10,98 e, dunque, complessivamente euro 436,28.
Si aderisce invece al conteggio formulato per le ore di ex festività non godute, laddove si è moltiplicata la retribuzione oraria per le ore di ferie residue nel relativo prospetto nella busta paga di luglio 2021, così ottenendo la cifra di €
200,53.
In definitiva, va condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di € 636,81 lordi, di cui € 436,28 a titolo di ferie ed € 200,53 per ex festività, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
12. Allo stesso modo, a spetta il trattamento di fine rapporto, dal CP_14 momento che non ha compiegato alcunché per dimostrarne la CP_1 corresponsione dopo che esso cessava, il 4 ottobre 2021.
Anche in questo caso, il parametro di riferimento deve essere la retribuzione annua lorda per un part time al 51,28%, pari a euro 11.631,90 (ossia euro
830,85 mensili, ricavati dalla busta paga di luglio 2021 che riporta per il full time uno stipendio di euro 1.620,24, moltiplicata per quattordici mensilità).
La quota annua ottenuta con la divisione per 13,5 (pari a euro 861,62) va moltiplicata per gli anni di servizio, pari a due, ossia in totale euro 1.723,24 lordi, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In definitiva, va condannata al pagamento di detta somma a CP_1 favore del ricorrente a titolo di T.F.R.
18 13. Stima la Giudice che debbano ritenersi provati i presupposti dell'invocata responsabilità solidale di ex art. 2112 comma 2 c.c., per il debito CP_2 maturato dal datore di lavoro di nei CP_1 E_ confronti del ricorrente.
La norma in questione, la cui rubrica è intitolata Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda>, recita testualmente: In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
19 articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276>.
Nella fattispecie, ricorrono pregnanti indici sintomatici di continuità economica tra la ditta individuale Parte_4
In primo luogo, sovviene l'identità oggettiva dell'attività aziendale, concernente l'autotrasporto di cose per conto terzi.
In secondo luogo, balza in evidenza la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, ossia il titolare dell'impresa individuale e CP_1
l'amministratore unico e legale rappresentante della società CP_2 [...]
E_
In terzo luogo, la sede operativa dei due enti era la medesima, allocata a
BR, in via Bruno Buozzi, n. 13.
In quarto luogo, è indubitabile che le due realtà produttive si avvalevano dello stesso personale dipendente e degli stessi mezzi (veicoli per il trasporto, segnatamente autocarri).
In quinto luogo, è sicuro che le prestazioni di servizio fossero rese a vantaggio della medesima clientela ( Controparte_3 E_6
e e con modalità esecutive coincidenti (per le tempistiche, il
[...] CP_17 giro consegne e i destinatari delle merci).
Se a ciò si aggiunge il subentro della società nel ruolo svolto fino a CP_2 due giorni prima dall'impresa individuale, si staglia con nitore il fenomeno successorio del trasferimento d'azienda, cui si riconnettono le conseguenze previste dall'art. 2112 c.c.
20 Se ne trae che va ritenuta la responsabilità solidale di Fins s.r.l.s. per le obbligazioni gravanti sull'impresa individuale datrice di lavoro CP_1 nei confronti del ricorrente e rimaste inadempiute.
14. Al contrario, si reputa che non siano stati dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità solidale profilata nei confronti della società
ex art. 29 d. lgs. n. 276/03, per il debito Controparte_3 maturato dal datore di lavoro nei confronti E_ di CP_14
La norma citata stabilisce: In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento>.
Nel caso che occupa, non ha trovato chiaro riscontro l'affermata adibizione esclusiva di quest'ultimo a eseguire contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati fra prima e CP_1 CP_4 poi con la committente Controparte_3
La circostanza non può dirsi acclarata oltre ogni ragionevole dubbio, giacché
l'asserto poggia solo sulle deposizioni dei due testi auditi.
Da un lato, già in precedenza si è argomentato quanto alla debolezza del racconto di sul quale non si può fare affidamento poiché Testimone_2 riferiva in merito a una sola settimana dell'agosto 2019, in cui aveva accompagnato il ricorrente durante un periodo di prova, che non sfociava nella sua assunzione;
dall'altro lato, va rimarcato che sconfessava Testimone_1 la dichiarazione di e aggiungeva minuziosi particolari CP_14
Contro chiarificatori: L'attività svolta dal ricorrente in favore di veniva esercitata per la ma c'è stato un periodo, Controparte_3
21 nel 2020 sino al 2021, quasi un anno, in cui ha caricato e ha consegnato il pane insieme a me in Provaglio d'Iseo. (…) Il carico del pane veniva effettuato la mattina presto per consegnarlo entro le otto. (…) Il ricorrente con il furgone si dirigeva presso la sede della
[...]
sita in via degli Artigiani, 6 a Castrezzato. Posso Controparte_3 confermare la circostanza perché dopo andavo anche io e utilizzavamo lo stesso furgone per le consegne del pane. (...) Le consegne del pane come ho detto andavano fatte tutte entro le otto del mattino e si concludevano a
Milano. Poi sul cellulare ricevevamo una bolla di ritiro e dovevamo andare a ritirare questa merce e caricarla sul furgone. (…) Nei casi in cui procedeva anche al ritiro di merce presso le aziende delle quali ho parlato prima e per conto della al rientro passava presso la sede di Controparte_3 quest'ultima per scaricare la merce ritirata per suo conto. (…) La domenica consegnavamo il pane quindi lavoravamo sette giorni su sette (…) Abbiamo avuto un giorno di riposo solo a Capodanno perché il pane lo consegnavamo sempre>.
La sonora smentita di , ancor più rilevante in quanto egli è Testimone_1 portatore di un conforme interesse personale, economicamente apprezzabile, nella causa parallela, assume un rilievo determinante e svilisce la narrazione del ricorrente, che dunque non può essere confermata.
In definitiva, va esclusa la solidale responsabilità di
[...] per i debiti contratti dall'impresa e da Controparte_3 CP_1 [...] verso il lavoratore. CP_2
15. In conclusione, impresa individuale Parte_4 vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere al
[...] ricorrente la somma complessiva di euro 11.100,05 lordi (di cui € 8.740,00 per stipendi, € 636,81 per ferie ed ex festività non godute ed € 1.723,24 per
T.F.R.), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ogni altra domanda va rigettata.
16. La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti processuali.
22
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che è intervenuto trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 comma 2 c.c. tra l'impresa individuale
[...]
Parte_4
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni, ferie ed ex festività non godute, nonché per T.F.R., non versati dall'impresa individuale E_ CP_1
[...]
3) condanna l'impresa individuale Parte_4
in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c., al pagamento in
[...] favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 11.100,05,
(di cui € 8.740,00 per stipendi, € 636,81 per ferie ed ex festività non godute ed € 1.723,24 per T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BR, il 7 marzo 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jacobo Sanchez Codoni e dall'avv. Matteo
Vricella (entrambi del foro di BR)
- RICORRENTE contro
E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
- RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
- RESISTENTE in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
- RESISTENTE Oggetto: qualificazione.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 2 maggio 2022) conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
e le società E_ [...]
Chiedeva di accertare e dichiarare che egli, con Controparte_4 riferimento al periodo alle dipendenze dell'impresa individuale
[...] di - dal 6 agosto 2019 al 4 ottobre 2021 - CP_1 E_ aveva concretamente osservato un orario di lavoro full time, sicché aveva diritto alla retribuzione prevista dal per il lavoratore Controparte_5 inquadrato al quarto livello e assunto con contratto di lavoro a tempo pieno;
per l'effetto, domandava di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo in quel lasso temporale, con condanna della suddetta impresa e, in solido, delle altre due società: la prima,
ai sensi dell'art. 2112, comma 2 c.c. e la seconda, CP_2 CP_3
ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/03.
[...]
Più precisamente, adduceva che:
- era stato assunto in data 6 agosto 2019 dall'impresa individuale
[...]
con contratto a tempo indeterminato part time E_ CP_1 al 51,28%, mansioni di autotrasportatore e inquadramento al livello 4, poi G1, del;
Controparte_5
- questo rapporto di lavoro cessava il giorno 4 ottobre 2021;
- l'impresa aveva sede legale al civico n. 122 di via Triumplina a BR
(coincidente con la residenza del titolare ), mentre la sede E_
2 operativa era nella cittadina via Bruno Buozzi, n. 13. Aveva a oggetto il trasporto di merci per conto terzi e si occupava, tra le altre cose, del trasporto di pezzi di ricambio per automobili e macchinari per conto della società
Controparte_3
- nel corso dell'intero rapporto, il lavoro del ricorrente era svolto in esecuzione e nell'ambito di contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati fra Contro l'impresa la committente Controparte_3
a) a fronte di un corrispettivo unitario;
b) in relazione a zone predeterminate;
c) con assunzione del rischio di impresa e organizzazione dei mezzi a carico dell'impresa trasportatrice;
d) non aveva preliminarmente verificato, ai Controparte_3 sensi dell'art. 83 bis, c. 4 bis, d.l. 112/2008, l'adempimento, da parte dell'impresa individuale, degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Contro i era assunta l'impegno a svolgere, con piena organizzazione di mezzi e personale, un'attività continuativa avente a oggetto un numero indefinito di consegne e relative attività accessorie in favore di tale committente (il ritiro, il trasporto, il carico e lo scarico merci sul furgone, le relazioni con i clienti, i carteggi, etc.);
- il ricorrente svolgeva mansioni di autotrasportatore, provvedendo altresì al carico e scarico delle merci sul proprio furgone da 3,5 t.;
- nel corso di tutto il rapporto di lavoro era tenuto a un orario full Parte_1 time, nonostante fosse stato concordato un part time al 51,28% e, anzi, le ore lavorate settimanali erano di regola pari a 70/80;
- ciò nonostante, riceveva una retribuzione mensile netta sempre compresa tra
€ 800 - 850 (doc. 10);
- così descriveva la sua giornata di lavoro tipo: Pt_1
• ogni mattina, tra le ore 4:00 e le 6:00, con la propria autovettura, si spostava dalla propria abitazione sita in Schivardi, n. 65 a BR, presso la sede operativa dell'impresa individuale, sita in via Buono Buozzi, n. 13
a BR, dove si metteva alla guida dell'automezzo;
3 • dopo aver recuperato il furgone, si dirigeva presso la sede di sita in via degli Artigiani, n. 6 a Controparte_3
Castrezzato (BS) e, una volta giunto sul posto, caricava il materiale da trasportare sull'automezzo;
• al termine delle operazioni di carico, una responsabile di
[...] gli forniva il foglio delle consegne e i documenti di Controparte_3 trasporto relativi alle rimesse da eseguire nella relativa giornata;
• secondo un giro sostanzialmente fisso (con minime variazioni in considerazione delle esigenze dei clienti), effettuava ogni Parte_2 giorno la consegna delle merci presso le società: Officine Meccaniche
Rezzatesi s.r.l. di Rezzato, sita in via Carlo Bonometti;
Controparte_6
, sita in via Industriale, n. 20; , sita
[...] Controparte_7 in via per Chiari, 10/N; di Calvisano, sita in via Isorella, n. 51; CP_8
sita in via Abbiati a BR;
Controparte_9 [...]
sita in Sant'Agata Bolognese a Bologna;
E_0 CP_11
sita in viale Ciro Menotti a Modena;
sita in via
[...] CP_12
Abetone Inferiore, n. 4 a Maranello;
sita in via Martinella, n. CP_13
25 a Maranello. Il lavoratore eseguiva talvolta, in via eccezionale, le consegne anche presso gli stabilimenti di Napoli e Torino di CP_13
• una volta giunto nelle varie destinazioni, si occupava dello scarico del materiale dal furgone e dei relativi carteggi con il cliente;
• al termine del giro consegne, iniziava il giro relativo ai ritiri della merce, sempre sulla base dei carteggi a lui consegnati la mattina presso la sede di Controparte_3
• il ricorrente non osservava alcun periodo di pausa e non godeva di alcun periodo di interruzione della guida;
• il lavoratore era tenuto a rimanere costantemente sul posto di lavoro per adempiere alle operazioni accessorie al trasporto delle merci e, non appena queste si concludevano, ripartiva per raggiungere la destinazione successiva, sicché la giornata era integralmente occupata da queste attività;
4 • appena egli terminava le operazioni di scarico, si metteva nuovamente alla guida del proprio furgone per procedere verso la destinazione successiva;
• il ricorrente era tenuto a consumare il pasto mentre era alla guida del furgone, al massimo fermandosi per 5-10 minuti;
• nei casi in cui procedeva altresì al ritiro di merce presso le aziende di cui sopra e per conto della al rientro Controparte_3 passava presso la sede di quest'ultima per scaricare la merce ritirata per suo conto;
• al termine della giornata lavorativa, terminate consegne e ritiri, CP_14 rientrava poi presso la sede dell'impresa individuale, dove
[...] parcheggiava il furgone, per poi riprenderlo il giorno seguente;
• la durata del giro consegne poteva variare in ragione del traffico o della complessità delle operazioni di carico e scarico, ma non si concludeva mai prima delle ore 17.00 e, spesso, le attività si prolungavano sino alle
18.00, alle 19.00 o alle 20.00. Allo stesso modo, la mattina poteva iniziare alle 4.00 o alle 5.00, comunque mai dopo le 6.00;
- in sostanza, il ricorrente lavorava non meno di undici ore al giorno, per cinque giorni alla settimana (6:00 - 17:00), oltre a cinque - sei ore nella giornata del sabato, di talché prestava la propria attività lavorativa per un minimo di sessanta ore settimanali, ben oltre le 39 ore settimanali previste dal C.C.N.L. applicato per i lavoratori a tempo pieno (doc. 2, pag. 29, art. 9);
- la stessa tempistica degli spostamenti era incompatibile con un contratto part time;
- l'impresa individuale convenuta, con riferimento all'intera durata del rapporto lavorativo, aveva retribuito in maniera insufficiente il lavoratore, in ragione delle pattuizioni contrattuali che prevedevano il part time e senza riconoscimento del lavoro effettivamente svolto. In particolare:
• al lavoratore non era mai stata corrisposta la retribuzione relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, né la 13ma e la 14ma mensilità nell'anno 2019 e 2020. Gli era stata versata soltanto una quota di 14ma nell'anno 2021;
5 • non gli erano mai stati corrisposti gli importi dovuti a titolo di c.d. indennità di trasferta, di lavoro straordinario effettivamente prestato e di
T.F.R.;
• al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa convenuta, avvenuta in data 4 ottobre 2021, residuavano diversi giorni di Parte ferie, ed ex festività non godute. Nell'ultimo cedolino paga consegnato a del mese di luglio 2021 (doc. 10, pag. 11) erano CP_15 indicati (cfr. voci “ferie res.” e “fest. res.”, in basso a sx):
- 10,98 giorni di ferie non godute;
- 3,21 giorni di ex festività non godute;
• dal mese di luglio in avanti, il lavoratore non aveva più goduto di alcun giorno di ferie;
- l'impresa convenuta, inoltre, aveva omesso di consegnare tutti i cedolini paga al ricorrente. Tardivamente, gliene aveva dati alcuni (doc. 10);
- il data 6 ottobre 2021, solamente due giorni dopo la cessazione del rapporto con l' il titolare E_ E_ assumeva il ricorrente presso la propria società di nuova costituzione
[...]
con contratto a tempo indeterminato full time, mansioni di CP_2 autotrasportatore e inquadramento al livello G1 del C.C.N.L. Logistica (docc.
11 e 12);
- l'assunzione avveniva senza soluzione di continuità, per le medesime mansioni già svolte, da parte dello stesso titolare dell'identica azienda - seppur formalmente mutata - per prestare attività presso i medesimi clienti, con l'orario di lavoro osservato in precedenza e il furgone da tempo in uso a CP_14
[...]
- la sede legale di è sita in via Bruno Buozzi, n. 13 (BS); CP_2
- , già titolare dell'impresa individuale, figura altresì E_ come legale rappresentante pro tempore della società che ha a CP_2 oggetto il trasporto di merci per conto terzi (cfr. visura C.C.I.A.A., doc. 12);
- per tutto il periodo trascorso da alle dipendenze di CP_14 CP_2
a) si occupava del trasporto e ritiro di merce per conto delle CP_4 medesime committenti Controparte_3 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...] e a beneficio dei medesimi clienti delle E_6 CP_17 suddette imprese;
b) l'attività del ricorrente era eseguita esclusivamente in esecuzione di contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati fra e CP_4 committente Controparte_3
c) le attività appaltate erano le stesse di quelle appaltate all' CP_1
e coincideva il giro consegne;
E_
d) corrispondevano le ore di lavoro settimanale, le mansioni in concreto svolte da e il loro concreto atteggiarsi, anche con riferimento CP_14
a pause, giri, ritiri, durata etc.;
e) il titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare era sempre esercitato da , con le medesime modalità; E_
Contro f) i dipendenti di erano i medesimi di CP_4
g) le forme di esecuzione della prestazione resa dal ricorrente alle dipendenze della società erano uguali a quelle caratterizzanti la CP_2 prestazione alle dipendenze dell'impresa individuale;
- nemmeno aveva mai retribuito le ore di straordinario effettivamente CP_2 prestate dal ricorrente. rassegnava le seguenti conclusioni: CP_14
accertare e dichiarare che il ricorrente, con riferimento al periodo alle dipendenze dell'impresa individuale E_ CP_1
dall'8.10.19 al 4.10.21, ha concretamente osservato un orario di lavoro
[...] full-time, dunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione prevista dal C.C.N.L. Logistica per il lavoratore inquadrato al quarto livello e assunto con contratto di lavoro full-time; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive di cui in narrativa e per i titoli ivi indicati;
per l'effetto, condannare E_
al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: CP_1
- € 29.916,53 a titolo di retribuzione da lavoro ordinario e mensilità aggiuntive;
7 - € 27.081,15 a titolo di lavoro straordinario;
- € 10.609,00 a titolo di indennità di trasferta;
- € 5.536,53 a titolo di T.F.R.;
- € 886,45 a titolo di spettanze di fine rapporto per complessivi € 74.029,67,
o le diverse, minori o anche maggiori, che saranno ritenute di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
accertare e dichiarare che tra E_ [...]
è avvenuto un trasferimento Parte_4
d'azienda ex artt. 2112 c.c. e 29 d.lgs. 276/03, in subordine una cessione di ramo d'azienda, in subordine una compravendita/acquisto di azienda;
per l'effetto, condannare al pagamento in via solidale ex art. 2112 CP_2
c.c., comma 2, delle somme di cui sopra;
accertare e dichiarare che il lavoro del ricorrente veniva eseguito in esecuzione e nell'ambito di contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati sia fra l'impresa individuale di CP_1 E_
e la società committente, che fra
[...] Controparte_3 quest'ultima e la Fin s.l.r.s.; per l'effetto condannare al pagamento in via Controparte_3 solidale ex art. 29, comma II, d. lgs. 276/03 di tutte le somme maturate da parte del ricorrente a titolo di differenze retributive e di cui sopra.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari>.
2. Con comparsa depositata il 23 settembre luglio 2022 si costituiva in giudizio in qualità di legale rappresentate della ditta CP_1 individuale e della società E_ CP_1 [...]
il quale contestava la veridicità di tutte le allegazioni avversarie e CP_2
l'esattezza dei conteggi.
Ricostruiva in termini alternativi la vicenda:
8 - in data 6 agosto 2019, di CP_1 E_ assumeva alle sue dipendenze con regolare contratto a tempo Parte_1 indeterminato part time al 51,28% e con inquadramento al livello 4 del
C.C.N.L. Trasporti e con mansione di autotrasportatore;
- ha quale oggetto sociale E_ CP_1
l'attività di autotrasporto merci per conto terzi con il limite di 3,5 t.;
- il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione complessiva lorda pari a euro 12.020,00, con una media ore settimanali pari a 20;
- svolgeva a favore della l'attività di CP_14 CP_1 autotrasportatore ricevendo il relativo compenso, come risultava dalle buste paga prodotte dal ricorrente (doc. sub. 10);
- egli si limitava esclusivamente al trasporto delle merci lui affidate quotidianamente;
- quanto ai tragitti giornalieri, il lavoratore effettuava, a titolo esemplificativo:
Provaglio d'Iseo - Capriolo - Castelli Calepio - ; Per_1
- in data 4 ottobre 2021 cessava il rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
CP_1
- in data 6 ottobre 2021 il ricorrente era assunto dalla società con CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e con mansioni di conducente furgone qualificato, inquadrato nel livello G1 del relativo C.C.N.L.
Trasporti;
- aveva quale oggetto sociale l'attività di autotrasporti conto terzi su CP_2 strada di merci non alimentari senza limite di massa;
- la mansione svolta dal ricorrente alle dipendenze delle due società si differenziava nella sostanza e conseguentemente nella retribuzione. Pt_1 per MR svolgeva mansione di autotrasportatore livello 4
[...] CP_5
Trasporti, mentre per di conducente furgone con inquadramento G1 CP_2
C.C.N.L. (conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il CP_1 possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in
9 attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti);
- non si ravvisava alcuna continuità nel rapporto di lavoro, né erano mai avvenuti cessione/trasferimento di ramo d'azienda, sicché rimaneva CP_2 del tutto estranea rispetto alle vicende di Per tale motivo CP_1 nessuna solidarietà debitoria poteva invocarsi nei confronti di CP_2
- a erano sempre state corrisposte le somme a lui spettanti in CP_14 conseguenza del rapporto di lavoro.
La resistente evidenziava che non era stato enunciato alcun elemento concreto atto a dimostrare il superamento del monte ore pattuito.
Negava il valore probatorio della funzione di localizzazione di Google Maps.
Sosteneva che tra da un lato e Parte_4 [...] dall'altro non era intercorso un contratto di appalto o di Controparte_3 subfornitura, bensì di trasporto, sicché non poteva essere invocata la disciplina sulla corresponsabilità prevista dall'art. 29 d. lgs. n. 276/2003.
Erano dimesse le seguenti conclusioni: in via principale e di merito: voglia l'Ill.mo Giudice respingere le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atto, con rifusione dei compensi professionali, spese e anticipazioni;
in via subordinata e di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del ricorrente voglia l'Ill.mo
Giudice ridurre la pretesa creditoria avanzata;
salvis juribus>.
3. All'udienza 6 ottobre 2022 il Giudice, preso atto della mancata costituzione di nonostante la regolarità delle notificazioni, Controparte_3 ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza resa ex art. 423 c.p.c. in data 10 novembre 2022 il Giudice disponeva che la convenuta impresa individuale E_
corrispondesse immediatamente al ricorrente la somma lorda
[...] di euro 8.740,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, giacché parte convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva
10 dimostrato il pagamento delle retribuzioni da gennaio ad agosto 2020, oltre a tredicesima e quattordicesima 2019, pari a 874,00 euro lordi mensili per dieci mesi.
Inoltre, ammetteva la prova per testi formulata da e ordinava alla CP_14 convenuta impresa individuale di CP_1 E_ di depositare nel fascicolo di causa, entro il 10 febbraio 2023, le registrazioni relative all'orario di lavoro del ricorrente.
Svolta l'istruttoria orale con l'audizione dei testi ammessi di parte ricorrente
(udienze 26 giugno 2023 e 16 ottobre 2023), la Giudice, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo tra le parti, rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza 6 marzo 2025.
4. Con comparsa depositata su Consolle tardivamente il 27 gennaio 2025 si costituiva la società la quale contestava Controparte_3
l'assunto di parte ricorrente di essere stata adibita in via esclusiva alle richieste di Controparte_3
Formulava le seguenti conclusioni: Nel merito: respingersi il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto e CP_14 comunque non provato in ordine all'an e al quantum.
In ogni caso: rifuse le spese>.
5. In vista dell'udienza di discussione, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., il solo ricorrente depositava note finali in cui ribadiva le conclusioni già rassegnate e insisteva per il loro accoglimento;
la resistente Controparte_3 aveva già esposto le proprie richieste nella memoria tardiva di
[...] costituzione.
All'udienza 6 marzo 2025 era revocata la dichiarazione di contumacia di indi la causa era trattenuta in decisione. Controparte_3
6. Stima la Decidente che il ricorso sia parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei limitati termini di cui in appresso.
11 Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Va preliminarmente rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
8. Tanto premesso, un primo rilievo: alcune circostanze in fatto sono pacifiche, in quanto non contestate dalle parti.
Innanzitutto, è certo che era assunto in qualità di CP_14 autotrasportatore alle dipendenze della ditta individuale CP_1 [...]
a tempo indeterminato il 6 agosto 2019, part time (venti ore CP_1 settimanali) e con inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di spedizione - cfr. doc. 1 prodotto dal ricorrente,
Mod. UNI - LAV inviato il 5 agosto 2019.
In secondo luogo, è irrefutabile che questo contratto di lavoro si esauriva il 4 ottobre 2021 e che, solo due giorni dopo, era instaurato un nuovo rapporto con sempre a tempo indeterminato, con mansioni di conducente di CP_2 furgone qualificato, livello G1, a tempo pieno - cfr. doc. 12 prodotto dal ricorrente, Mod. UNI - LAV inviato lo stesso giorno 6 ottobre 2021.
In terzo luogo, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente nei periodi 6 agosto 2019 - 4 ottobre 2021 per e 6 CP_1
12 ottobre 2021 - 30 novembre 2021 è assodato, non solo alla stregua delle buste paga emesse dalle due società datrici di lavoro agli atti (cfr. doc. 10 e 14 allegati al ricorso), ma anche dei portati orali assunti in corso di causa.
Invero, i due testi auditi e , colleghi di Testimone_1 Testimone_2 CP_14 all'epoca delle vicende per cui è processo, in quanto autisti alle
[...] dipendenze di confermavano che egli lavorava prima alle CP_1 dipendenze di quest'ultima società e poi per CP_2
9. Ciò posto, ritiene la Giudice che possano essere riconosciuti a CP_14 solo alcuni degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro reclamati nei confronti di . E_ E_
Invero, il ricorrente instava per complessivi € 74.029,67, di cui:
1) € 29.916,53 a titolo di retribuzione da lavoro ordinario e mensilità aggiuntive;
2) € 27.081,15 a titolo di lavoro straordinario;
3) € 10.609,00 a titolo di indennità di trasferta;
4) € 5.536,53 a titolo di T.F.R.
Quanto alla prima rivendicazione, fondata sull'asserito svolgimento del suo ruolo, anziché a tempo parziale come pattuito, a tempo pieno in via continuativa sostanzialmente sempre, dalla data della sua assunzione fino al passaggio a F.i.n.s. s.r.l.s., si constata che le uniche prove a sostegno della tesi di rifluiscono dai portati orali dei due testi escussi. CP_14
Essi enunciavano in modo concorde le modalità di esecuzione dell'impiego da parte del ricorrente: con ricchezza di dettagli e notevole precisione si focalizzavano sui compiti attribuiti al lavoratore e sugli spostamenti con il furgone, nonché sugli orari di lavoro, le pause e le ferie.
Inoltre, specificavano che il principale cliente delle due imprese Parte_4 era ed elencavano in modo
[...] Controparte_3 puntuale i clienti di questa società, ai quali effettuava consegne di CP_14 merce per suo conto e da cui ritirava beni da riportare presso il suo magazzino aziendale.
13 Le versioni dei due conducenti sono collimanti e pienamente aderenti a quanto esposto da su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro da lui CP_14 intrattenuto con segnatamente per quanto concerne l'abituale CP_1 sforamento del tetto orario concordato giornaliero.
Epperò, rileva la Decidente che la bontà delle loro propalazioni è alquanto discutibile.
L'apparente consonanza del loro ricordo non può risultare decisiva, alla luce di due importanti rilievi.
Per un verso, ammetteva fin dall'esordio del suo racconto di Testimone_2 poter offrire un contributo conoscitivo assai limitato nel tempo, poiché faceva riferimento alle vicende occorse in un'unica settimana, nel mese di agosto
2019, allorché senza contratto svolgeva un brevissimo periodo di prova alle dipendenze di che si esauriva senza formalizzazione. CP_1
È appena il caso di osservare che un ricordo così circoscritto e di esigua portata è privo di valore euristico rispetto all'estensione temporale del rapporto di lavoro di sviluppatosi per anni a servizio di CP_14 [...]
CP_1
Per altro verso, si sottolinea che ha intentato causa analoga Testimone_1 avanti al Tribunale di BR - Sezione Lavoro, ancora in fase istruttoria (n.
r.g. 727/2022), nei confronti di , E_ E_ nonché verso le società Controparte_3 E_6
e per le quali ha invocato la responsabilità solidale in
[...] CP_17 applicazione dell'art. 29 d. lgs. 276/03. Si rimarca che egli rievocava la sua esperienza lavorativa per in termini sovrapponibili a quella CP_1 dell'odierno ricorrente e formulava conclusioni imperniate sulle stesse ragioni oggi dedotte da CP_14
L'interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge ancor oggi il teste, pur non essendo tale da privarlo della capacità di testimoniare secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 246 c.p.c. della giurisprudenza di legittimità, è tuttavia così pregnante da inficiare la sua attendibilità.
14 Non può supplire alle carenze denunciate di un solido e affidabile resoconto dei fatti l'estrapolazione dei dati asseritamente memorizzati nel telefono cellulare del ricorrente, attraverso la funzione di localizzazione di Google
Maps, che terrebbe memoria dei tragitti da lui percorsi, giacché è fondata l'obiezione delle resistenti impresa individuale tale Parte_4 per cui l'applicativo è modificabile con interventi del titolare dell'account, sicché gli esiti non possono far fede degli spostamenti di in CP_14 costanza del rapporto di lavoro.
Quanto al secondo titolo azionato, relativo alle molte ore di straordinario ogni giorno e su base settimanale, che il ricorrente diceva di aver svolto, ritiene la
Giudice che la prospettazione già a livello di intrinseca credibilità appare fragile, in quanto confusa e approssimativa.
Egli, infatti, adduceva di aver prestato la sua opera per non meno di undici ore al giorno, fino alle ore 17,00, oltre a cinque - sei ore nella giornata di sabato, per 60 ore settimanali. Subito però aggiungeva che spesso le attività si prolungavano fino alle 18, alle 19 o alle 20; allo stesso modo, la mattina poteva iniziare alle 4 o alle 5, comunque mai dopo le sei.
, allorché doveva quantificare l'entità dello straordinario, esponeva un CP_18 numero standard di ore mensili, pari a 84 (cfr. all. 15 fascicolo parte ricorrente), con una stima di massima.
Si staglia in tutta evidenza la contraddizione insita nell'assunto che una flessibilità oraria così marcata e sottratta a qualsiasi programmazione si possa tradurre in un'indicazione forfettaria identica per ciascun mese.
Reputa allora la Decidente che la bontà della tesi del ricorrente risulti minata dalla sua stessa vaghezza e dall'intima incoerenza, dal momento che nemmeno il diretto interessato era in grado di riepilogare in termini razionali, esatti e ben definiti la sua vicenda lavorativa.
Se a ciò si aggiunge che nemmeno si può far conto, per le motivazioni di cui sopra, sulle prove testimoniali, si deve concludere che la domanda non è supportata da adeguati elementi a riscontro.
Questi argomenti si estendono alla domanda per l'indennità di trasferta.
15 Invero, secondo l'art. 62, comma 3 del C.C.N.L. (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 - per i servizi in territorio nazionale: dalle 6 alle 12 ore: € 20,60; dalle 12 alle 18 ore: € 31,82”.
La mancata dimostrazione del presupposto in fatto del superamento del tetto giornaliero delle quattro ore vanifica la domanda, che va dunque respinta.
10. Invece, si conviene che nella fattispecie in esame è del tutto mancata la prova di un esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'impresa
[...]
e nascenti dal contratto part time stipulato il 5 agosto 2019 nei CP_1 confronti di - che, alla luce di quanto sopra enunciato, doveva CP_14 essere fornita dalla stessa, in qualità di datore di lavoro del ricorrente.
Per quanto concerne l'integrale pagamento della retribuzione, già il Giudice che istruiva la causa con ordinanza del 10 novembre 2022 ex art. 423 c.p.c. rilevava che la ditta individuale non aveva dimostrato di aver corrisposto al ricorrente lo stipendio contrattualmente pattuito per tutto il periodo in cui era svolta l'attività lavorativa - segnatamente, le mensilità da gennaio ad agosto
2020, oltre a tredicesima e quattordicesima 2019, pari a 874,00 euro lordi mensili per dieci mesi.
Come sopra anticipato, il provvedimento interinale condannava
[...] al pagamento della somma di 8.740,00 lordi, oltre rivalutazione e CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
Nemmeno successivamente interveniva prova che, in precedenza, questi emolumenti spettanti al lavoratore e derivanti dal rapporto di lavoro gli fossero stati corrisposti, di talché la statuizione a cognizione sommaria merita piena conferma.
11. Ancora, è condivisibile l'istanza volta a ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e delle festività non godute da parte di
16 ma per una cifra inferiore a quella richiesta, pari in totale a € CP_1
886,45.
Infatti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro di CP_14 quantomeno residuavano le voci elencate dal cedolino paga del mese di luglio
2021 (cfr. doc. 10, fg. 11 fascicolo di parte ricorrente):
- 10,98 giorni di ferie non godute;
- 3,21 giorni di ex festività non godute.
, alle stesse era negozialmente tenuta, in forza dell'art. 24 del C.C.N.L. CP_18
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente), il quale dispone espressamente al CP_5 comma 4 che “la risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti” e dell'art. 14, c. 1 del medesimo C.C.N.L. , secondo cui: “Gruppi di quattro o otto ore di CP_5 permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio
- 31 dicembre)” e comma 3, che stabilisce: “I permessi non usufruiti entro
l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”.
Perciò, è inconfutabile che al ricorrente dovessero essere liquidate, prima del suo riassorbimento in delle somme in sostituzione delle ferie e delle CP_2 ex festività di cui non aveva beneficiato in costanza del rapporto di impiego.
Anche su questo fronte l'impresa individuale convenuta è rimasta silente, in quanto non ha dimostrato alcun saldo delle spettanze di fine rapporto.
Giacché parte ricorrente ha assolto l'onere della prova circa la sussistenza del suo diritto e controparte non ha adempiuto il proprio, va CP_1 condannata al pagamento di questo titoli di credito del lavoratore.
Tuttavia, dissente la Giudice in merito al calcolo proposto dai difensori di
CP_14
L'importo richiesto di euro 886,45 era raggiunto sommando euro 685,92 a titolo di ferie ed euro 200,53 per ex festività.
17 La prima voce è calibrata sull'assunto che egli svolgeva lavoro a tempo pieno, distribuito su sei giorni settimanali. Così, si è moltiplicato il numero dei giorni di ferie residui per la retribuzione giornaliera percepita da CP_5
(determinata dividendo la paga mensile spettante per l'inquadramento al quarto livello 1620,24 per 26 giorni lavorativi, ottenendo l'importo di € 62,47 per ogni giorno di lavoro).
Come detto in precedenza, il ricorrente era assunto part time al 51,28%, sicché va considerata la corrispondente retribuzione base, indicata nel cedolino di luglio 2021 in euro 39,7348, da moltiplicarsi per il numero dei giorni di ferie non goduti, pari a 10,98 e, dunque, complessivamente euro 436,28.
Si aderisce invece al conteggio formulato per le ore di ex festività non godute, laddove si è moltiplicata la retribuzione oraria per le ore di ferie residue nel relativo prospetto nella busta paga di luglio 2021, così ottenendo la cifra di €
200,53.
In definitiva, va condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di € 636,81 lordi, di cui € 436,28 a titolo di ferie ed € 200,53 per ex festività, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
12. Allo stesso modo, a spetta il trattamento di fine rapporto, dal CP_14 momento che non ha compiegato alcunché per dimostrarne la CP_1 corresponsione dopo che esso cessava, il 4 ottobre 2021.
Anche in questo caso, il parametro di riferimento deve essere la retribuzione annua lorda per un part time al 51,28%, pari a euro 11.631,90 (ossia euro
830,85 mensili, ricavati dalla busta paga di luglio 2021 che riporta per il full time uno stipendio di euro 1.620,24, moltiplicata per quattordici mensilità).
La quota annua ottenuta con la divisione per 13,5 (pari a euro 861,62) va moltiplicata per gli anni di servizio, pari a due, ossia in totale euro 1.723,24 lordi, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In definitiva, va condannata al pagamento di detta somma a CP_1 favore del ricorrente a titolo di T.F.R.
18 13. Stima la Giudice che debbano ritenersi provati i presupposti dell'invocata responsabilità solidale di ex art. 2112 comma 2 c.c., per il debito CP_2 maturato dal datore di lavoro di nei CP_1 E_ confronti del ricorrente.
La norma in questione, la cui rubrica è intitolata Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda>, recita testualmente: In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
19 articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276>.
Nella fattispecie, ricorrono pregnanti indici sintomatici di continuità economica tra la ditta individuale Parte_4
In primo luogo, sovviene l'identità oggettiva dell'attività aziendale, concernente l'autotrasporto di cose per conto terzi.
In secondo luogo, balza in evidenza la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, ossia il titolare dell'impresa individuale e CP_1
l'amministratore unico e legale rappresentante della società CP_2 [...]
E_
In terzo luogo, la sede operativa dei due enti era la medesima, allocata a
BR, in via Bruno Buozzi, n. 13.
In quarto luogo, è indubitabile che le due realtà produttive si avvalevano dello stesso personale dipendente e degli stessi mezzi (veicoli per il trasporto, segnatamente autocarri).
In quinto luogo, è sicuro che le prestazioni di servizio fossero rese a vantaggio della medesima clientela ( Controparte_3 E_6
e e con modalità esecutive coincidenti (per le tempistiche, il
[...] CP_17 giro consegne e i destinatari delle merci).
Se a ciò si aggiunge il subentro della società nel ruolo svolto fino a CP_2 due giorni prima dall'impresa individuale, si staglia con nitore il fenomeno successorio del trasferimento d'azienda, cui si riconnettono le conseguenze previste dall'art. 2112 c.c.
20 Se ne trae che va ritenuta la responsabilità solidale di Fins s.r.l.s. per le obbligazioni gravanti sull'impresa individuale datrice di lavoro CP_1 nei confronti del ricorrente e rimaste inadempiute.
14. Al contrario, si reputa che non siano stati dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità solidale profilata nei confronti della società
ex art. 29 d. lgs. n. 276/03, per il debito Controparte_3 maturato dal datore di lavoro nei confronti E_ di CP_14
La norma citata stabilisce: In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento>.
Nel caso che occupa, non ha trovato chiaro riscontro l'affermata adibizione esclusiva di quest'ultimo a eseguire contratti di appalto/trasporto/subfornitura stipulati fra prima e CP_1 CP_4 poi con la committente Controparte_3
La circostanza non può dirsi acclarata oltre ogni ragionevole dubbio, giacché
l'asserto poggia solo sulle deposizioni dei due testi auditi.
Da un lato, già in precedenza si è argomentato quanto alla debolezza del racconto di sul quale non si può fare affidamento poiché Testimone_2 riferiva in merito a una sola settimana dell'agosto 2019, in cui aveva accompagnato il ricorrente durante un periodo di prova, che non sfociava nella sua assunzione;
dall'altro lato, va rimarcato che sconfessava Testimone_1 la dichiarazione di e aggiungeva minuziosi particolari CP_14
Contro chiarificatori: L'attività svolta dal ricorrente in favore di veniva esercitata per la ma c'è stato un periodo, Controparte_3
21 nel 2020 sino al 2021, quasi un anno, in cui ha caricato e ha consegnato il pane insieme a me in Provaglio d'Iseo. (…) Il carico del pane veniva effettuato la mattina presto per consegnarlo entro le otto. (…) Il ricorrente con il furgone si dirigeva presso la sede della
[...]
sita in via degli Artigiani, 6 a Castrezzato. Posso Controparte_3 confermare la circostanza perché dopo andavo anche io e utilizzavamo lo stesso furgone per le consegne del pane. (...) Le consegne del pane come ho detto andavano fatte tutte entro le otto del mattino e si concludevano a
Milano. Poi sul cellulare ricevevamo una bolla di ritiro e dovevamo andare a ritirare questa merce e caricarla sul furgone. (…) Nei casi in cui procedeva anche al ritiro di merce presso le aziende delle quali ho parlato prima e per conto della al rientro passava presso la sede di Controparte_3 quest'ultima per scaricare la merce ritirata per suo conto. (…) La domenica consegnavamo il pane quindi lavoravamo sette giorni su sette (…) Abbiamo avuto un giorno di riposo solo a Capodanno perché il pane lo consegnavamo sempre>.
La sonora smentita di , ancor più rilevante in quanto egli è Testimone_1 portatore di un conforme interesse personale, economicamente apprezzabile, nella causa parallela, assume un rilievo determinante e svilisce la narrazione del ricorrente, che dunque non può essere confermata.
In definitiva, va esclusa la solidale responsabilità di
[...] per i debiti contratti dall'impresa e da Controparte_3 CP_1 [...] verso il lavoratore. CP_2
15. In conclusione, impresa individuale Parte_4 vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere al
[...] ricorrente la somma complessiva di euro 11.100,05 lordi (di cui € 8.740,00 per stipendi, € 636,81 per ferie ed ex festività non godute ed € 1.723,24 per
T.F.R.), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ogni altra domanda va rigettata.
16. La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti processuali.
22
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che è intervenuto trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 comma 2 c.c. tra l'impresa individuale
[...]
Parte_4
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni, ferie ed ex festività non godute, nonché per T.F.R., non versati dall'impresa individuale E_ CP_1
[...]
3) condanna l'impresa individuale Parte_4
in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c., al pagamento in
[...] favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 11.100,05,
(di cui € 8.740,00 per stipendi, € 636,81 per ferie ed ex festività non godute ed € 1.723,24 per T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BR, il 7 marzo 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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