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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/10/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
RB IT Presidente
CA RD Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 850/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA NA
e
PI CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO MATTEO C.F._2
VE
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 3 2) la casa familiare sita a Sondalo (SO), Via Santiolo n. 1/B, di proprietà esclusiva della figlia Per_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, essendosi i genitori odierni ricorrenti già trasferiti, rispettivamente, in altro appartamento condotto in locazione (signora ed in altri locali nella disponibilità (signor IN); Pt_1
3) il signor IN verserà, entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00 euro), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4) al fine di disciplinare gli ulteriori aspetti economici – patrimoniali, la signora dichiara di concedere Pt_1 in uso gratuito al marito, il quale dichiara di accettare, per il periodo di anni cinque prorogabile alla scadenza di anni due, l'azienda agricola di cui la medesima è intestataria (unitamente agli animali, mezzi, stalla-fienile distinto al catasto del Comune di Sondalo a Fg. 64 mapp. 137, terreno distinto al catasto del Comune di
Sondalo a Fg. 64 mapp. 93, locale attrezzi facente parte del più ampio fabbricato distinto al catasto del Comune di Sondalo a Fg. 64 mapp. 126); il signor IN si farà carico di tutte le spese ordinarie che riguardano l'azienda agricola predetta.
5) le spese di causa vengono integralmente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 03.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte, deducendo che dall'unione erano nate due figlie, il 22 maggio 1996 e il 17 Per_2 Persona_3 marzo 2001, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può quindi esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e PI CI, Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Sondalo il 22 maggio 1993;
2) omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sondalo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
CA RD RB IT
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
RB IT Presidente
CA RD Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 850/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA NA
e
PI CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO MATTEO C.F._2
VE
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 3 2) la casa familiare sita a Sondalo (SO), Via Santiolo n. 1/B, di proprietà esclusiva della figlia Per_1 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, essendosi i genitori odierni ricorrenti già trasferiti, rispettivamente, in altro appartamento condotto in locazione (signora ed in altri locali nella disponibilità (signor IN); Pt_1
3) il signor IN verserà, entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00 euro), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4) al fine di disciplinare gli ulteriori aspetti economici – patrimoniali, la signora dichiara di concedere Pt_1 in uso gratuito al marito, il quale dichiara di accettare, per il periodo di anni cinque prorogabile alla scadenza di anni due, l'azienda agricola di cui la medesima è intestataria (unitamente agli animali, mezzi, stalla-fienile distinto al catasto del Comune di Sondalo a Fg. 64 mapp. 137, terreno distinto al catasto del Comune di
Sondalo a Fg. 64 mapp. 93, locale attrezzi facente parte del più ampio fabbricato distinto al catasto del Comune di Sondalo a Fg. 64 mapp. 126); il signor IN si farà carico di tutte le spese ordinarie che riguardano l'azienda agricola predetta.
5) le spese di causa vengono integralmente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 03.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte, deducendo che dall'unione erano nate due figlie, il 22 maggio 1996 e il 17 Per_2 Persona_3 marzo 2001, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può quindi esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e PI CI, Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Sondalo il 22 maggio 1993;
2) omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sondalo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
CA RD RB IT
pagina 3 di 3