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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Alessandra Guerrieri Giudice dott. Vincenzo Savoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 237/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANNIBALLE Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA VALDERA P., 59/61 PONSACCO presso il difensore avv. D'ANNIBALLE FEDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. LOTTI N,. 12 56025 PONTEDERA presso il difensore avv. TICCIATI SONIA
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene impugnata la sentenza del Tribunale di Pisa n. 22/2025 emessa in data 09.01.2025 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti
[...]
e in data 04.07.1996 in San Nicola La ST (CE). Parte_1 CP_1
- dall'unione nascevano i figli il 27.10.2002 (quasi 23 anni) e il figlio Persona_1 ER
il 16.05.2008 (17 anni);
[...] pagina 1 di 19 nel 2008 essi si trasferirono a Calcinaia (PI) dove nel 2010 hanno acquistato l'immobile sito in via Venezia n 9 tutt'ora casa familiare;
- il 21.05.2015 il ricorreva al Tribunale di Pisa per regolamentare la separazione _1 personale l'affido e mantenimento dei figli. Il Tribunale intestato così decideva con la sentenza n 588/2017 nrg 2765/2015
“Non vi sono, pertanto, motivi, per non confermare in questa sede quanto già stabilito in sede presidenziale, con riferimento all'affidamento e alla collocazione prevalente dei minori (non contestati), al diritto di visita del padre, ed alla determinazione del contributo di mantenimento, la cui entità è del tutto condivisibile – in relazione ai redditi allegati e alla possibilità di trovare un'occupazione lavorativa da parte della resistente, la quale ha peraltro, ammesso di svolgere il lavoro di parrucchiera, seppure saltuariamente , e di seguito riportato;
- affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i ER ER genitori con residenza abituale presso la madre, disponendo che i minori trascorrano con il padre almeno due giorni infrasettimanali, da concordare tra i genitori, o da individuarsi, in mancanza di accordo, in quelli di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino, quando saranno riaccompagnati a scuola, nonché un fine settimana alternato dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,00 nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico sino alla domenica alle ore 22.00, disponendo, altresì, che i minori trascorrano le festività natalizie
e pasquali presso ciascuno dei genitori, ad anni alterni, dal 22 dicembre sino al 29 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e durante la Pasqua ad anni alterni dal giovedì al lunedì dell'Angelo nonché per un'altra settimana nel corso dell'anno da concordare con anticipo di almeno un mese tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
- le ferie estive siano concordate trai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, e che i minori possano trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanza anche frazionati, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui i minori trascorreranno le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale saranno reperibili;
dispone, altresì, che ciascun genitore possa liberamente sentire i figli per mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle loro eIGenze scolastiche e dei loro impegni;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori stessi dichiarando, in ogni caso, il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione
e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di
pagina 2 di 19 adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto;
- assegnazione della casa coniugale alla madre;
- contributo perequativo di mantenimento in favore dei figli ed a carico del padre di € 500,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere in favore della madre entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- spese straordinarie relative ai figli minori – mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago – da concordarsi e documentare tra i coniugi per quanto riguarda le spese ricreative, sportive e di svago superiori ad € 100,00, e da documentare, per quanto riguarda le altre (con obbligo di rimborso entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute), al 50% a carico di entrambi i genitori;
Parimenti, non vi sono i presupposti per ritenere fondata la richiesta di addebito della separazione formulata dalla parte resistente (…)”.
Veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio della stante la sua condotta CP_1 processuale
La detta sentenza veniva impugnata dalla davanti a questa Corte d'Appello, la CP_1 quale confermava in toto quanto statuito in primo grado con la sentenza n 1872/2018 nel rg 3027/2017.
-il 21.05.2019 il presenta ricorso al Tribunale di Pisa per la pronuncia della _1 cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché proponeva ulteriori domande, tra le quali affidamento condiviso dei figli minori, la frequentazione con gli stessi, la previsione a suo carico di un contributo perequativo in favore dei figli da versare alla madre di 350 euro mensili oltre al 50% spese straordinarie.
Con comparsa del 08.01.2020 la spiegava domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio, affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre e contributo al mantenimento dei figli e per sé stessa.
-il 03.02.2020 venivano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti, con conferma dell'affidamento condiviso, della collocazione dei figli minori presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale , prevedendo, quanto al figlio , che lo stesso, a ER settimane alterne, venisse prelevato da scuola all'orario di uscita il martedì ed il giovedì,
e venisse riaccompagnato a scuola dal padre la mattina successiva;
e nella successiva settimana venisse prelevato dal padre all'uscita di scuola il venerdì, e riaccompagnato a scuola il lunedì mattina;
quanto alla figlia , quasi maggiorenne, era prevista la ER frequentazione con il padre liberamente un fine settimana ogni due, preferibilmente dal sabato pomeriggio alle quindici alla domenica sera alle venti, purché ciò corrispondesse pagina 3 di 19 alla di lei volontà, con preavviso al padre almeno di ventiquattr'ore nel caso decidesse di non recarsi presso di lui. Venivano regolamentati i periodi festivi.
-Con ordinanza del 10/01/2024, a seguito della richiesta avanzata da parte resistente, veniva disposto l'ascolto del figlio minore (la sorella nelle more era diventata Persona_2 maggiorenne), avvenuto all'udienza del 08/02/2024. Durante l'udienza, attese le condotte verbalmente minacciose tenute dal ricorrente nei confronti della resistente, il
Giudice disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa.
Successivamente, venivano depositati atti e documenti relativi alle attività giudiziarie penali conseguenti alle querele presentate, negli anni, dalla IG.ra nei CP_1 confronti del coniuge.
Con note scritte del 20/02/2024, parte resistente modificava le proprie conclusioni, in particolare in punto di affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido super esclusivo, ed infine esclusivo con successive note di precisazione depositate il 10/06/2024.
-In data 28/08/2024, il Servizio sociale depositava la relazione di indagine socio familiare relativa al minore, a seguito di una segnalazione da parte del Comando dei Carabinieri di
Calcinaia (PI), già inviata alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di
Firenze.
Nella relazione, veniva evidenziato il persistente rifiuto del figlio minore di rivedere il padre, gli sviluppi della condizione lavorativa della figlia maggiore , titolare di un ER contratto di apprendistato come parrucchiera, stessa attività svolta dalla madre per sei ore al giorno, a turni, per la quale doveva svolgere la prova con contratto a tempo determinato e possibilità di rinnovo. Il Servizio Sociale, infine, evidenziava che il IG.
[...]
, negli anni, non aveva mai interpellato l'assistente sociale per la gestione dei Parte_1 figli e non si era mai recato a colloqui perché indisponibile a presentarsi. Si è era svolto un colloquio telefonico nel quale il IG. ha riferito di aver chiuso i rapporti Parte_1 con “quelle persone lì e basta”. Il Servizio Sociale ha, inoltre, riportato che l'immobile in cui abita la IG.ra con i figli è all'asta, per mancato pagamento delle rate del CP_1 mutuo.
Infine il Tribunale di Pisa con sentenza n. 22/2025 decideva come di seguito:
• “1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio […];
• 2)Assegna la casa familiare alla IG.ra ove convivono i figli CP_1 ER
e;
[...] Persona_1
pagina 4 di 19 • 3)Dispone l'affido super esclusivo del figlio alla IG.ra con Persona_2 CP_1 collocazione presso la stessa e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
• 4)Dispone la sospensione, allo stato, degli incontri padre figlio;
• 5)Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio della somma mensile di €.400,00 e della figlia ER
della somma mensile di €.200,00, a favore della IG.ra , entro ER CP_1 il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
• 6) Pone a carico del IG. l'obbligo di contribuzione nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, da versare
a favore della IG.ra su sua richiesta;
Parte_2
• 7) Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di assegno Parte_1 divorzile a favore della IG.ra , la somma di euro 350,00 entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
• 8) Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Nicola La ST (CE) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San Nicola La ST (CE) il 04/07/1996 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Nicola La ST (CE) al n° 55 Parte II, Serie A, anno
1996;
• 9) Condanna il IG. a rifondere in favore della IG.ra Parte_1 CP_1 le spese di lite da versarsi a favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa resistente, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
i. Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di primo grado, in punto di affidamento del figlio minore rilevava che entrambe le parti domandavano ER
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, salvo poi domandare l'affidamento super esclusivo alla madre, in sede di precisazione delle conclusioni a seguito dello svolgimento dell'udienza di ascolto del minore (in data
08.02.2024) nelle more del quale il aveva assunto una condotta gravemente _1 aggressiva e minacciosa nei confronti della resistente, quale “espressione di un modus agendi da sempre riferito dalla IG.ra , ed emerso durante l'ascolto del CP_1 minore e nell'escussione della figlia maggiore ”. Persona_1
pagina 5 di 19 Evidenziava il Giudice di prime cure che l'atteggiamento aggressivo del ricorrente, tenuto all'udienza del 08.02.2024, era da considerarsi quale indice di assoluta noncuranza delle eIGenze e delle condizioni, anche emotive e psicologiche, dei figli;
tuttavia, rispetto a tale condotta - a seguito della denuncia nei confronti del e con invio degli atti del _1 procedimento al PM in sede - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa riteneva non sussistente alcuna ipotesi delittuosa tanto che al riguardo, in data
07.03.2024, ne veniva richiesta l'archiviazione.
Il Giudice di prime cure evidenziava che nella relazione del Servizio Sociale depositata il
28.08.2024, si rinveniva l'assoluta mancanza di disponibilità del ricorrente ad incontri e colloqui con l'assistente sociale di riferimento, seppure in corso l'attività di monitoraggio finalizzata anche al recupero del rapporto genitore-figli; lo stesso servizio scrivente riferiva affermazioni paterne ossia “'Ho chiuso con quelle persone lì e basta'.
Relativamente all'episodio avvenuto in sede di udienza il IG. ha riferito di aver udito _1 cose non veritiere;
quindi, 'gli do quello che gli spetta e basta', 'non ho speranza a recuperare il rapporto con i miei figli, quando incrocio nemmeno mi saluta;
loro ER non vogliono trovare accordi è anni che va avanti e non si conclude niente, se vengo a perdere tempo non mi va, non voglio nemmeno più arrabbiarmi non ne vale la pena”; relazione rispetto alla quale non faceva seguito alcuna contestazione da parte del . _1
Inoltre, veniva rilevato che le allegazioni prodotte dalla resistente relative al ménage familiare trovavano riscontro nelle dichiarazioni della figlia , sentita all'udienza del ER
13.10.2021: la medesima in tale occasione dichiarava che il fratello non frequentava più il padre da novembre 2020 “perché quando ci andava tornava a casa piangendo e mi raccontava che a casa del babbo lui stava male;
del resto ricordo che fin quando ci sono andata io mangiavamo io e lui da soli e lui mi disse che una volta che io avevo smesso di andare dal babbo, lui veniva fatto mangiare da solo;
quando andavo anch'io mio fratello aveva paura e lui voleva dormire con me;
aveva paura perché erano successe scene nella nostra famiglia e lui era impaurito. In particolare, mio fratello aveva assistito per due volte a quando mio padre aveva messo le mani addosso alla mamma”; circostanza quest'ultima che veniva riportata dal figlio minore , proprio in occasione dell'udienza ER del febbraio 2024, il quale risultava fermo nell'esprimere la sua volontà di non incontrare il padre.
Tutto ciò premesso, il Giudice di primo grado riteneva di dover accogliere la domanda, avanzata dalla , di affido super esclusivo del minore poiché nell'esclusivo interesse CP_1
pagina 6 di 19 morale e materiale di quest'ultimo, con sospensione della frequentazione e il diritto di visita del padre.
Nulla veniva disposto in termini di affido per la figlia divenuta, medio tempore, ER maggiorenne.
ii. Ai fini della quantificazione del quantum a titolo di contributo del mantenimento dei figli in capo al , il Tribunale di primo grado operava una disamina della situazione _1 reddituale dello stesso: dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data
01.09.2023, emergeva una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023),
€.2.679,00 (giugno 2023), €.2.372,00 (maggio 2023), €.2.342,00 (aprile 2023),
€.2.646,00 (marzo 2023), €.2.675,00 (febbraio 2023), €.2.600,00 (gennaio 2023), con un reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad €.28.014,00. Il primo giudicante evidenziava, inoltre, che il ricorrente nel frattempo – come emerso dagli atti di causa – aveva cessato di provvedere al pagamento delle rate del muto della casa familiare, già assegnata alla quale genitore collocatario, con l'attivazione della CP_1 conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore;
tale omissione assieme alla circostanza dell'assenza dei rapporti e frequentazione padre - figli, con conseguente aggravio economico in modalità integrale a carico della madre, venivano considerate dal Tribunale presupposti idonei per l'accoglimento delle domande sul punto avanzate dalla . Veniva così disposto il mantenimento del figlio pari a 400,00 CP_1 ER euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. Quanto alla figlia maggiore , la ER stessa aveva instaurato un rapporto lavorativo con contratto di apprendistato, non raggiungendo tuttavia un'autosufficienza economica, come allegato da parte resistente.
Di contro, il sul punto aveva assunto una condotta processuale del tutto omissiva, _1 non avendo dimostrato l'eventuale indipendenza economica della figlia. Per tali motivi, veniva disposto a carico del un mantenimento della somma di euro 200,00 mensili _1 nonché il 70% delle spese straordinarie.
iii. Quanto all'assegno divorzile, la allegava a tale istanza una condizione di CP_1 disoccupazione, imputata all'imposizione del Villa in costanza di matrimonio, non permettendole così di coltivare le proprie ambizioni professionali.
Rilevava il Primo Giudicante che dalle indagini della Guardia di Finanza era emerso una situazione economico reddituale della resistente caratterizzato da una condizione di forte precarietà: le dichiarazioni dei redditi per il 2022 riportavano un reddito annuo pari a
2.500,00 euro, per il 2021 pari a 1.827,39 euro e per il 2020 pari a 1.125,00 euro nonché priva di risparmi, di altre entrate e con una casa in comproprietà col , gravata _1
pagina 7 di 19 da un mutuo con rate insolute. Pertanto, vista la retribuzione annua del ricorrente, vista l'oggettiva precarietà della situazione lavorativa della e attesa la procedura CP_1 esecutiva in corso, che verosimilmente avrebbe potuto condurre la stessa a dover far fronte a nuove spese per procurare a sé e ai figli una diversa sistemazione, il Tribunale di primo grado assumeva esistenti i presupposti per concedere l'attribuzione di un assegno divorzile alla moglie nella misura di euro 350,00 mensili.
II. Proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
i. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 337 TER E 337 QUATER C.C. SULL'AFFIDO
CONDIVISO/ESCLUSIVO – MOTIVAZIONE ERRATA ED INCONGRUA:
l'odierno appellante eccepisce errata la decisione del Giudice di prime cure in punto di affido esclusivo per violazione degli artt. 337 bis e 337 quater c.c., poiché non attuata nell'interesse del figlio minore quanto piuttosto come misura punitiva sanzionatoria della condotta tenuta dallo stesso all'udienza del 08.02.2024, la quale, seppur _1 censurabile, non è circostanza rivelatrice del rapporto padre – figlio;
invero le parti stesse, fino alla predetta udienza, concordavano per un affido condiviso. Parte appellante assume, inoltre, che tale condotta – sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria a seguito della denuncia da parte del Giudice Istruttore e della – non ha dato seguito ad CP_1 alcuna conseguenza penale, ritenuta frutto di una “grave crisi coniugale caratterizzata da tensioni che non hanno evidenziato elementi di maltrattamento” e peraltro mai denunciati prima di allora.
Il imputa agli atteggiamenti materni la compromissione del suo rapporto con il figlio _1
, ossia comportamenti vòlti ad allontanare quest'ultimo dalla figura paterna, e ER richiama sul punto: memoria depositata nelle more del giudizio di primo grado (doc. 20) nella quale il medesimo, a seguito della pronuncia dei provvedimenti provvisori con i quali il Giudice lasciava libera la figlia di fare visita al padre quando voleva, si ER preoccupava che la madre incoraggiasse il figlio a soggiornare dal padre ovvero ER chiedeva alla la collaborazione al fine di preservare il rapporto con i figli (doc. 39); CP_1 relazione dei servizi sociali (depositata il 29.08.24) dalla quale, benché siano riportate affermazioni fornite dalla madre e assolutamente prive di apparente riscontro, emerge chiaramente come il figlio avesse deciso di non andare più dal padre e dove non si rinviene traccia di un impegno della diretto a preservare il rapporto con la figura CP_1 paterna.
Pertanto, erroneamente il primo giudicante ha rilevato il disinteresse del nei _1 confronti del figlio poiché nessuna prova testimonia tale conclusione;
ER
pagina 8 di 19 contrariamente, il ricorrente richiedeva ai servizi sociali, con lettera inviata (doc. 40), un loro intervento all'indomani della pronuncia di affido, senza ottenere nel merito alcun riscontro.
ii. MOTIVAZIONE ERRATA, CARENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA SULLA
DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO IN FAVORE
DEI FIGLI – VIOLAZIONE DELL'ART 337 TER, COMMA 4 E COMMA 7, C.P.C. – OMISSIONE
DI ESAME E VALUTAZIONE DI DOCUMENTO DECISIVO PER LA DECISIONE:
l'odierno appellante rileva errata la decisione sul quantum in ordine all'assegno di mantenimento del figlio , quanto invece all'assegno della figlia , maggiorenne ER ER
e occupata lavorativamente, è assolutamente errata e sprovvista di motivazione poiché non tiene di conto né delle circostanze di fatto, compiutamente acquisite al processo, né delle previsioni di legge che fissano i presupposti di diritto per l'attribuzione di detti contributi: nello scrutinare le condizioni economiche del padre il Tribunale di primo grado ha dato una lettura superficiale dei cedolini di busta paga e delle dichiarazioni dei redditi, mancando di analizzare le voci che determinano il suddetto livello di retribuzione nonché gli oneri che gravano sullo stipendio del , quali diretta conseguenza della _1 separazione;
rileva, inoltre, che nell'ipotetico stipendio mensile il primo giudicante vi ha erroneamente ricompreso anche trattamenti privi del carattere della continuità, quali gli straordinari, i permessi non goduti, le ferie non godute, e le trasferte giacché trattasi di voci che non possono essere prese in considerazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel parametrare l'assegno di mantenimento.
Sul punto, inoltre, il rileva che il Tribunale di Pisa ha omesso di analizzare le spese di _1 cui l'appellante è gravato, ovvero: € 600,00 per canone di locazione (doc. n.12 allegato al ricorso di primo grado), la quota pari al 50% della rata di mutuo di circa € 320,00
(doc.ti n.3 e n.4 allegati al ricorso), la rata dei prestiti personali acceso dai coniugi durante la separazione di € 149,00 e di € 210,50 (doc. n.7 allegato al ricorso cit.), le ordinarie spese di vitto, vestiario, bollette delle utenze, spese di carburante per recarsi a lavoro ecc;
mentre ha ritenuto rilevante la cessazione da parte del ricorrente del pagamento delle rate del mutuo della casa familiare, già assegnata alla moglie ove vivono anche i figli, con l'attivazione della conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore. Su tale circostanza, il rileva che la non ha mai _1 CP_1 provveduto a pagare la sua parte e pertanto, lo stesso per molti mesi, dopo la separazione, ha provveduto ad assumersi il pagamento anche della quota della coniuge,
pagina 9 di 19 finché, nella necessità di elargire il mantenimento dei figli è stato costretto ad interromperne il pagamento;
che al fine di raggiungere un accordo transattivo con la banca dopo la ricezione della notifica del pignoramento dell'immobile familiare, lo stesso riuscì a raggiungere un accordo con il creditore procedente per mezzo del quale, a _1 seguito del pagamento di € 15.00,00, la banca avrebbe rinunciato all'esecuzione (doc. A, doc. B e doc. C allegati alla nota di trattazione scritta l'udienza del 16.11.2023) tentativo che non andò a buon fine per le resistenze della a far entrare il perito stimatore CP_1 presso l'immobile; a seguito del mancato accordo è stata quindi intrapresa la predetta esecuzione immobiliare nonché è stato sottoposto a pignoramento lo stipendio del _1
(doc.n.1).
Parte appellante rileva viziata la decisione di riconoscere il mantenimento in favore della figlia maggiorenne poiché pronunciata sull'assunto che lo stesso non ha ottemperato _1 all'onere di dimostrare l'autosufficienza della stessa e sul fatto che trattasi di un contratto di apprendistato e, quindi, “notoriamente di importo notevolmente inferiore a quanto necessario per acquisire un'autosufficienza economica”; lamenta questa difesa la mancata valutazione del contratto di lavoro, acquisito al processo e indicativo dell'importo (1.000,00 euro) e della durata del rapporto (5 anni), la quale avrebbe determinato una decisione diversa da quella impugnata.
Infine, il eccepisce la mancata valutazione delle condizioni della madre, ciò _1 nell'ottica dell'obbligo del contributo che la legge attribuisce ad entrambi i genitori;
parimenti, anche con riferimento alle spese straordinarie per figlio minore non si scorge alcuna motivazione della diversa ripartizione degli stessi in capo ai genitori, atteso che la stessa è beneficiaria al 100% degli assegni familiari. CP_1
iii. MOTIVAZIONE ERRATA, CARENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA SUL
RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE – VIOLAZIONE DELL'ART. COMMA 6 DELLA
L. 898/1970 – PRONUNCIA ULTRA PETITA:
Per parte appellante il Giudice di primo grado ha errato nel riconoscere l'assegno divorzile, oltre a pronunciarsi ultra petitum poiché ha stabilito la cifra mensile di euro
350,00 a fronte della richiesta pari a euro 300,00 basandosi sull'entità della retribuzione del e richiamando la oggettiva precarietà della situazione lavorativa della stessa _1
, determinatasi anche in conseguenza di scelte familiari condivise col marito. Il CP_1
Tribunale di primo grado ha mancato di accertare la sussistenza di una reale squilibrio economico tra le parti e se tale disparità è da ricondurre alle scelte di conduzione del ménage familiare adottate e condivise dai coniugi in costanza di matrimonio;
infine, ha pagina 10 di 19 mancato di compiere giudizio prognostico per accertare se tale divario reddituale possa essere autonomamente superato dal coniuge richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale, a seguito dello scioglimento dell'unione coniugale.
Nell'esaminare le posizioni economiche di entrambe le parti, il sottolinea che il _1 proprio stipendio è notevolmente gravato dalle predette spese e che detratte quest'ultime poco residua e pertanto, fatto fronte anche al mantenimento del figlio, non c'è margine per ulteriori elargizioni in favore della;
il non riuscire ad assolvere al pagamento CP_1 delle rate del mutuo deve essere letto come indice di un peggioramento della propria situazione economica;
inoltre, rileva la probabilità di come in futuro potrà subire una flessione dei redditi, essendo lo stesso afflitto da una malattia (morbo di Crohn) e a causa della quale ha visto riconoscersi l'invalidità civile nella misura del 46% (doc. 13 fasc. primo grado).
Di contro la , oltre a godere dell'assegnazione della casa coniugale, fruisce in via CP_1 del tutto esclusiva degli assegni per il nucleo familiare;
dalle produzioni della Guardia di
Finanza si evince che per alcuni anni ella ha svolto l'attività di parrucchiera: circostanza che depone certamente in favore di una capacità lavorativa e di conoscenze professionali tali da consentirle di raggiungere una occupazione.
Parte appellante, a sostegno della propria difesa, richiama le decisioni assunte in sede di separazione personale dal Tribunale di Pisa e della Corte d'Appello di Firenze in sede di reclamo e dove nulla veniva disposto in punto di assegno separativo in favore della
, per mancanza di presupposti. La decisione è pertanto da ritenersi errata, CP_1 gravatoria e connotata da caratteri punitivi.
CONCLUSIONI
“1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.22/2025 emessa dal
Tribunale di Pisa in seduta Collegiale, Giudice Presidente relatore Dott.ssa Eleonora
Polidori, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2225/2019, depositata in cancelleria in data
09.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia il Collegio del Tribunale rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie fino ad aggi non ammesse e richiamando tutte le difese esperite agli atti di causa;
- in via principale pronunciare sentenza di cessazione pagina 11 di 19 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno definitivamente separati nel CP_1 pieno rispetto reciproco, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
ciascuno dei due coniugi presterà assenso all'altro al rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni amministrative, compreso il passaporto per i figli minori;
b) affidamento del figlio minore in regime condiviso con residenza abituale presso la madre, la ER figlia , ormai maggiorenne ed indipendente economicamente, ad oggi residente ER con la madre, deciderà liberamente con chi abitare e quando fare visita all'altro genitore;
quanto al figlio , salvo diversi accordi, egli starà con il padre nei giorni di martedì e ER giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
a settimane alterne starà dal padre all'uscita di scuola il venerdì, fino al lunedì mattina;
l'alternanza sarà rispettata anche per i giorni inerenti le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi una volta il
Natale e l'altra capodanno e per le feste pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
le vacanze estive saranno ripartite in quindici giorni consecutivi o frazionabili in 2 periodi con ciascun genitore, secondo accordi da raggiungere entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui il figlio trascorrerà le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale sarà reperibili;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore e con l'impegno da parte dei genitori di far mantenere lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei loro e di adoperarsi con la dovuta diligenza all'attuazione del calendario;
c) la casa coniugale sita in Calcinaia, Via Venezia n.9 resterà assegnata alla madre nell'interesse dei figli fintanto che questi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica;
d) il padre verserà alla madre un contributo perequativo di mantenimento in favore del solo figlio pari ad € 250,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base ER degli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- alla madre spetterà l'Assegno Unico familiare nella misura integrale;
- le spese straordinarie relative al figlio minore – mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago – ER saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, dette spese dovranno essere concordate tra i coniugi, il rimborso al coniuge che ha sostenuto la spesa rimborsabile dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'esibizione del documento giustificativo, non potranno essere rimborsate spese non concordate (fatta eccezione di quelle necessarie ed urgenti) o non documentate (tutte) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali pagina 12 di 19 oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA
ISTRUTTORIA chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Chiede
l'acquisizione del fascicolo di primo grado”.
III. Con comparsa di costituzione e di risposta contesta quanto ex adverso CP_1 dedotto:
i. Quanto al primo motivo di appello, la doglianza non indica alcun vizio motivazionale né alcuna violazione di legge, ma propone unicamente una diversa lettura dei fatti di causa e delle risultanze ovvero nessuna allegazione da cui evincere opera di allontanamento dei figli dal ad opera della . Dalla relazione dei servizi sociali emerge che il figlio _1 CP_1 minore ha dichiarato di non voler frequentare il padre a seguito dei gravissimi atti posti in essere dallo stesso e già riportati in sede di ascolto: screditamento della figura materna dinanzi ai figli con la attuale compagna nonché episodi di violenza fisica anche nei confronti della figlia . Inoltre, quest'ultima, seppur parte appellante affermi che ER nessuna prova testimonierebbe il suo interesse per i figli, in escussione testimoniale, ha riferito “il IG. mai si è recato alla scuola dei figli per conferire con gli insegnanti. Ci _1 andava sempre la mamma”, che per il Natale 2020 “non rispose nemmeno ai miei auguri e non ci fece nessun regalo”, così come ha confermato che entrambi i figli hanno dovuto smettere di fare attività sportiva per il rifiuto del Villa di contribuire alle minime spese per l'attrezzatura, ed infine che “mio padre mi tolse il telefono perché diceva che io ero dalla parte di mia madre e pertanto me lo tolse per punizione”.
Pertanto, il Tribunale di primo grado correttamente disponeva l'affido super esclusivo del figlio minore.
ii. Rispetto al contributo al mantenimento dei figli, parte appellata rileva che la sentenza impugnata non omette la valutazione di alcun dato rilevante: il primo giudicante, dopo aver acquisito i redditi da lavoro del (pari a euro 1.500,00 – 1.700,00 mensili), ha _1 opportunamente tenuto conto del fatto che lo stesso non abbia adempiuto al mutuo, sebbene parte appellante continui, nei propri scritti difensivi, falsamente a dichiarare che
“del pagamento di tutte le suindicate somme [mutui e finanziamenti per la casa coniugale] si è sempre fatto carico e si fa carico il IG. ”; di contro, il Giudice di prime _1 cure non ha tenuto conto dei costanti e continuativi aiuti che il riceve dalla _1 compagna e dalla di lui madre, così come dallo stesso riferito sin dall'udienza presidenziale e che invece, atteso il loro carattere di regolarità e continuità tale da pagina 13 di 19 influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato, dovevano essere valutati(v. Cass. n. 1129/2022).
La rileva, per giunta, che la presunta espropriazione presso terzi è fatto CP_1 assolutamente nuovo, successivo alla sentenza gravata e del tutto inammissibile in appello, a conferma comunque che il non ha mai adempiuto ai mutui e _1 finanziamenti.
In merito alla figlia maggiorenne , parte appellata rileva che l'obbligo di ER mantenimento non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, anche e soprattutto ove sia ancora in fieri il percorso formativo utile all'inserimento nel mondo del lavoro;
che la tipologia di contratto lavorativo in essere, stipulato dalla figlia, è di apprendistato e di per sé non idoneo a garantire un' indipendenza economica, posto che quest'ultima deve essere dimostrata dal genitore richiedente la revoca del mantenimento: dalle buste paga depositate, si evince che la retribuzione (€ 547,00, €
933,00, € 933,00) non è sufficiente per il pagamento di un canone di locazione di un appartamento dignitoso ed alla sopportazione delle spese per le usuali utenze. Inoltre, la sentenza impugnata ha comunque già ridotto ad € 200,00 il contributo per ER rispetto a quanto previsto nei provvedimenti presidenziali (€ 250,00), non discostandosi di molto dagli € 175,00 richiesti dal stesso. Quanto alla presunta erroneità della _1 statuizione afferente al mantenimento del figlio minore, la ne eccepisce la mancata CP_1 motivazione.
Infine, l'odierna appellata richiama giurisprudenza di legittimità per cui in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore è facoltà del giudicante la scelta di ricomprendere nel calcolo, al fine di stabilirne il suo ammontare, eventuali assegni familiari: nel caso di specie, è evidente che il primo giudicante, nella propria valutazione di un equo contributo al mantenimento, abbia deciso di non ricomprendere la misura degli assegni familiari nella base delle entrate su cui calcolare il concorso al mantenimento dei figli.
iii. In ordine alla questione dell'assegno divorzile, la - oltre a lamentare uno CP_1 sviluppo sconclusionato delle argomentazioni sul punto, con richiamo alle decisioni assunte in sede di separazione personale, operato da controparte - rileva che le relazioni acquisite della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dimostrano inequivocabilmente che la stessa appellata non ha mai svolto attività domestica né soprattutto lavoro sommerso;
le prove orali svolte nel primo grado di giudizio hanno confermato come il rapporto di lavoro subordinato presso la veniva a cessare a causa Controparte_2
pagina 14 di 19 sia delle gravi patologie fisiche della (la stessa ha un organismo che tende a CP_1 sviluppare tumori che vanno operati, e una volta asportati lasciano strascichi pesanti), sia su richiesta del , il quale desiderava che la moglie facesse la casalinga, che si _1 occupasse della famiglia e di preparare il pranzo per lui. Circostanze che hanno di fatto impedito alla resistente di crearsi quella professionalità specifica necessaria per entrare nel mondo del lavoro, costringendo la stessa da anni a far ricorso all'aiuto del Comune per pagare le bollette delle utenze domestiche, nonché alla S. Vincenzo dei Paoli per reperire generi alimentari di prima necessità, come emerso in sede di ascolto dei testi e dai documenti in atti.
Infine, parte appellata lamenta la condotta processuale tenuta dal nelle more del _1 giudizio di primo grado: il medesimo ha occultato il proprio reale reddito, non allegando la modifica dell'attività lavorativa e il TFR ricevuto, se non dopo la allegazione da parte di
Quanto, invece, alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e formulata dal nell'atto di appello, la ne eccepisce la decadenza. _1 CP_1
CONCLUSIONI
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: - Nel merito, respingere l'appello promosso dal IG. avverso la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Pisa in quanto infondato in _1 fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- In subordine, ove la Corte lo ritenesse opportuno, in via istruttoria, si insiste in tutte le richieste formulate in primo grado. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario, C.n.a. e I.V.A. come per legge”.
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Premessi i fatti che si sono riportati per esteso e rilevato che la decisone sulla sospensiva
è assorbita dalla decisione nel merito sulle singole censure della parte appellante appare opportuno disporre quanto segue:
- L'affidamento super esclusivo alla madre non pare corretto. Dalla disamina degli atti se certamente emerge un rifiuto del minore a vedere il padre, non può tuttavia sottolinearsi come questo sia insorto nel tempo poiché egli frequentava il padre dopo la separazione in modo ordinario. Non si esclude che il comportamento materno, di forte contrapposizione e connotato da ripetute denunce, se pure ha potuto trovare origine nei comportamenti dell'ex marito, abbia tuttavia determinato l'allontanamento del figlio coinvolto nelle dinamiche familiari. Anche la figlia della coppia appare coinvolta in queste dinamiche rappresentando in sede di pagina 15 di 19 deposizione testimoniale una situazione completamente sfavorevole al padre e completamente favorevole alla madre. Si vuole dire che, leggendo gli atti del processo, si comprende che vi sono stati comportamenti fortemente oppositivi da parte di entrambi non ascrivibili solo al padre ( ad esempio le plurime mail a contestazione del fatto che i figli stavano con la compagna, con minaccia di denuncia , fatti non smentiti;
il non venire incontro per le modalità di visita, alle eIGenze lavorative del Villa, dal cui lavoro comunque dipende il mantenimento anche della famiglia originaria;
l'imputare al padre la impossibilità di praticare uno sport quando verosimilmente ciò era effettivamente dovuto a mancanza di sufficiente guadagno essendo noto che la separazione della coppia impoverisce il nucleo etc. ) , che hanno comportato il definitivo allontanamento dei figli dallo stesso, fatto che crea nel padre ulteriore stress al quale reagisce in maniera scomposta ( come avvenuto alla udienza di i grado ). Si comprende l'astio della per l'allontanamento del coniuge a causa di una ex amica con la quale poi CP_1 egli ha concepito un figlio, ma, a parte la considerazione che alcuni testi attribuiscono una concomitante relazione anche alla , segno di CP_1 disgregamento della coppia già sussistente, in ogni caso ciò non appare ragione sufficiente per non favorire il rapporto dei figli con il padre.
- In questo verosimile quadro, disporre l'affidamento super esclusivo comporta, in assenza di comportamenti oggettivamente lesivi per i figli, la stigmatizzazione di una crisi che non appare allo stesso unicamente imputabile e sancisce il definitivo allontanamento. La censura deve quindi essere accolta e rideterminato come d'altra parte inizialmente chiesto da entrambi, l'affidamento condiviso.
- Gli incontri tra padre e figlio non possono che essere rimessi alla scelta delle parti attesa la prossima maggiore età di , ER
• La situazione reddituale edlle parti appare essere la seguente:
Villa/appellante: lavora come operaio a tempo indeterminato presso la ditta di pneumatici Grassini
Pneumatici S.r.l. di Ponsacco (PI), con uno stipendio mensile che varia da € 1.500,00 ad
€ 1.700,00: Dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data 01/09/2023, emerge una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023), €.2.679,00 (giugno
2023), €.2.372,00 (maggio 2023), €.2.342,00 (aprile 2023), €.2.646,00 (marzo 2023),
€.2.675,00 (febbraio 2023), €.2.600,00 (gennaio 2023) : deve considerarsi che sono ricomprese voci variabili di straordinari e trasferte sommate alla retribuzione ordinaria.
pagina 16 di 19 reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad €.28.014,00; reddito 2020 pari a
25.817,96 euro e reddito 2021 pari a 27.777 euro (in linea con le dichiarazioni dei redditi ai tempi della separazione personale che si attestavano all'incirca sui 25.000 euro) produce certificato attestante la patologia del morbo di Crohn con riconoscimento di una invalidità civile nella misura del 46% (doc 4)
Proprietario al 50% dell'immobile adibito a casa familiare in via Venezia a Calcinaia, gravata da due mutui bancari: per l'acquisto della casa familiare di € 55.537,39, con scadenza nel 2035 e rata mensile (variabile) di € 219,54 e l'altro contratto per la ristrutturazione della stessa di € 50.000,00, con scadenza nel 2035 e rata mensile
(variabile) di € 197,92, oltre ad un finanziamento di € 18.500,00 con scadenza 2026 e rata mensile di € 210,50.
Stante il mancato pagamento delle rate del muto sono in essere procedure di esecuzione immobile e di espropriazione presso terzi con pignoramento dello stipendio del . _1
Attualmente è in affitto con un canone di locazione pari a 600 euro a Calcinaia in via
Delle Case Bianche con la nuova compagna la quale è dichiarata al momento è disoccupata o ma era operaia presso la Cramst come da verbale udienza del 03.02.2022.
Farina/appellata: attualmente disoccupata, lavorava fino al 2019. Ha svolto attività di badante e aiuto parrucchiera. Nella relazione del 28.10.24 dei Servizi sociali veniva così riportato “la
Sig.ra ha riferito di aver trovato un lavoro come parrucchiera per sei ore al giorno CP_1
a turni, che avrebbe iniziato la prova e in caso le avrebbero fatto un contratto determinato con possibilità di rinnovo” ( il giudice di primo grado ha rilevato che tale circostanza non è stata contestata dalla nella prima memoria utile e successiva al CP_1 deposito della relazione).
Vive nella casa familiare coi figli e di cui è proprietaria al 50%, casa sottoposta alle predette procedure.
Le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano che nell'anno d'imposta 2022 il reddito è stato di € 2.500,00, nell'anno 2021 di € 1.872,390, nell'anno 2020 di € 1.1125,00.
ISEE 2021 pari a 4.815,22 euro – ISEE 2022 pari a 4.053 euro – ISEE 2023 pari a 4.166 euro
Ha dichiarato di essere costretta da anni a far ricorso all'aiuto del Comune per pagare le bollette delle utenze domestiche, nonché alla S. Vincenzo dei Paoli per reperire generi alimentari di prima necessità.
pagina 17 di 19 Ha prodotto buste paga e contratto di lavoro di apprendistato della figlia per la ER formazione di parrucchiera e dalla durata di anni 5. Ha prodotto buste paga dei mesi giugno2023 (547,00 euro), luglio 2023 (933,60 euro) e agosto 2023 (933,60 euro)
Ciò posto è presente un netto divario reddituale e tuttavia deve tenersi presente, che il
è gravato da un canone di locazione, ha un nuovo figlio da mantenere, ha delle _1 trattenute sullo stipendio compresa quella derivante dalla esecuzione della casa per mancato pagamento del mutuo da parte di entrambi. Egli in udienza ha rilevato che intende attivarsi per non perdere la proprietà della casa. Certamente si può in astratto quanto meno avvalere del supporto della compagna che ha sempre lavorato e che appare godere del sostegno della propria madre.
La ha una patologia che tuttavia non è invalidante, dimostrando una persistente CP_1 capacità lavorativa anche attesa la età non avanzata. Gode senza esborsi della casa familiare .
Devono quindi essere confermati i mantenimenti previsti per il figlio ( oltre la maggiore contribuzione per le spese straordinarie ) e l'assegno a favore della ( ridotto a € CP_1
300 come da sua domanda ) attesa la sussistenza del presupposto di scarsa sufficienza economica della ex moglie e la impossibilità oggettiva del suo totale superamento.
Di contro nulla può essere riconosciuto alla figlia , la quale ha un proprio stipendio ER adeguato ai suoi studi e congruo per il di lei mantenimento , circa € 1000, mensili nulla sopportando per spese di locazione.
L'esito della lite comporta la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 22/2025 del Tribunale di Pisa,
affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori e rimette al padre e al Persona_2 figlio le modalità degli incontri;
determina in € 300 l'assegno di divorzio a favore di;
CP_1
accerta che nulla deve per il mantenimento della figlia . Parte_1 ER
Conferma nel resto la sentenza di I grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Firenze 23 maggio 2025 pagina 18 di 19 Il Presidente dott. Isabella Mariani
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Alessandra Guerrieri Giudice dott. Vincenzo Savoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 237/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANNIBALLE Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA VALDERA P., 59/61 PONSACCO presso il difensore avv. D'ANNIBALLE FEDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. LOTTI N,. 12 56025 PONTEDERA presso il difensore avv. TICCIATI SONIA
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene impugnata la sentenza del Tribunale di Pisa n. 22/2025 emessa in data 09.01.2025 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti
[...]
e in data 04.07.1996 in San Nicola La ST (CE). Parte_1 CP_1
- dall'unione nascevano i figli il 27.10.2002 (quasi 23 anni) e il figlio Persona_1 ER
il 16.05.2008 (17 anni);
[...] pagina 1 di 19 nel 2008 essi si trasferirono a Calcinaia (PI) dove nel 2010 hanno acquistato l'immobile sito in via Venezia n 9 tutt'ora casa familiare;
- il 21.05.2015 il ricorreva al Tribunale di Pisa per regolamentare la separazione _1 personale l'affido e mantenimento dei figli. Il Tribunale intestato così decideva con la sentenza n 588/2017 nrg 2765/2015
“Non vi sono, pertanto, motivi, per non confermare in questa sede quanto già stabilito in sede presidenziale, con riferimento all'affidamento e alla collocazione prevalente dei minori (non contestati), al diritto di visita del padre, ed alla determinazione del contributo di mantenimento, la cui entità è del tutto condivisibile – in relazione ai redditi allegati e alla possibilità di trovare un'occupazione lavorativa da parte della resistente, la quale ha peraltro, ammesso di svolgere il lavoro di parrucchiera, seppure saltuariamente , e di seguito riportato;
- affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i ER ER genitori con residenza abituale presso la madre, disponendo che i minori trascorrano con il padre almeno due giorni infrasettimanali, da concordare tra i genitori, o da individuarsi, in mancanza di accordo, in quelli di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino, quando saranno riaccompagnati a scuola, nonché un fine settimana alternato dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,00 nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico sino alla domenica alle ore 22.00, disponendo, altresì, che i minori trascorrano le festività natalizie
e pasquali presso ciascuno dei genitori, ad anni alterni, dal 22 dicembre sino al 29 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e durante la Pasqua ad anni alterni dal giovedì al lunedì dell'Angelo nonché per un'altra settimana nel corso dell'anno da concordare con anticipo di almeno un mese tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
- le ferie estive siano concordate trai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, e che i minori possano trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanza anche frazionati, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui i minori trascorreranno le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale saranno reperibili;
dispone, altresì, che ciascun genitore possa liberamente sentire i figli per mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle loro eIGenze scolastiche e dei loro impegni;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori stessi dichiarando, in ogni caso, il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione
e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di
pagina 2 di 19 adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto;
- assegnazione della casa coniugale alla madre;
- contributo perequativo di mantenimento in favore dei figli ed a carico del padre di € 500,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere in favore della madre entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- spese straordinarie relative ai figli minori – mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago – da concordarsi e documentare tra i coniugi per quanto riguarda le spese ricreative, sportive e di svago superiori ad € 100,00, e da documentare, per quanto riguarda le altre (con obbligo di rimborso entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute), al 50% a carico di entrambi i genitori;
Parimenti, non vi sono i presupposti per ritenere fondata la richiesta di addebito della separazione formulata dalla parte resistente (…)”.
Veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio della stante la sua condotta CP_1 processuale
La detta sentenza veniva impugnata dalla davanti a questa Corte d'Appello, la CP_1 quale confermava in toto quanto statuito in primo grado con la sentenza n 1872/2018 nel rg 3027/2017.
-il 21.05.2019 il presenta ricorso al Tribunale di Pisa per la pronuncia della _1 cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché proponeva ulteriori domande, tra le quali affidamento condiviso dei figli minori, la frequentazione con gli stessi, la previsione a suo carico di un contributo perequativo in favore dei figli da versare alla madre di 350 euro mensili oltre al 50% spese straordinarie.
Con comparsa del 08.01.2020 la spiegava domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio, affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre e contributo al mantenimento dei figli e per sé stessa.
-il 03.02.2020 venivano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti, con conferma dell'affidamento condiviso, della collocazione dei figli minori presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale , prevedendo, quanto al figlio , che lo stesso, a ER settimane alterne, venisse prelevato da scuola all'orario di uscita il martedì ed il giovedì,
e venisse riaccompagnato a scuola dal padre la mattina successiva;
e nella successiva settimana venisse prelevato dal padre all'uscita di scuola il venerdì, e riaccompagnato a scuola il lunedì mattina;
quanto alla figlia , quasi maggiorenne, era prevista la ER frequentazione con il padre liberamente un fine settimana ogni due, preferibilmente dal sabato pomeriggio alle quindici alla domenica sera alle venti, purché ciò corrispondesse pagina 3 di 19 alla di lei volontà, con preavviso al padre almeno di ventiquattr'ore nel caso decidesse di non recarsi presso di lui. Venivano regolamentati i periodi festivi.
-Con ordinanza del 10/01/2024, a seguito della richiesta avanzata da parte resistente, veniva disposto l'ascolto del figlio minore (la sorella nelle more era diventata Persona_2 maggiorenne), avvenuto all'udienza del 08/02/2024. Durante l'udienza, attese le condotte verbalmente minacciose tenute dal ricorrente nei confronti della resistente, il
Giudice disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa.
Successivamente, venivano depositati atti e documenti relativi alle attività giudiziarie penali conseguenti alle querele presentate, negli anni, dalla IG.ra nei CP_1 confronti del coniuge.
Con note scritte del 20/02/2024, parte resistente modificava le proprie conclusioni, in particolare in punto di affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido super esclusivo, ed infine esclusivo con successive note di precisazione depositate il 10/06/2024.
-In data 28/08/2024, il Servizio sociale depositava la relazione di indagine socio familiare relativa al minore, a seguito di una segnalazione da parte del Comando dei Carabinieri di
Calcinaia (PI), già inviata alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di
Firenze.
Nella relazione, veniva evidenziato il persistente rifiuto del figlio minore di rivedere il padre, gli sviluppi della condizione lavorativa della figlia maggiore , titolare di un ER contratto di apprendistato come parrucchiera, stessa attività svolta dalla madre per sei ore al giorno, a turni, per la quale doveva svolgere la prova con contratto a tempo determinato e possibilità di rinnovo. Il Servizio Sociale, infine, evidenziava che il IG.
[...]
, negli anni, non aveva mai interpellato l'assistente sociale per la gestione dei Parte_1 figli e non si era mai recato a colloqui perché indisponibile a presentarsi. Si è era svolto un colloquio telefonico nel quale il IG. ha riferito di aver chiuso i rapporti Parte_1 con “quelle persone lì e basta”. Il Servizio Sociale ha, inoltre, riportato che l'immobile in cui abita la IG.ra con i figli è all'asta, per mancato pagamento delle rate del CP_1 mutuo.
Infine il Tribunale di Pisa con sentenza n. 22/2025 decideva come di seguito:
• “1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio […];
• 2)Assegna la casa familiare alla IG.ra ove convivono i figli CP_1 ER
e;
[...] Persona_1
pagina 4 di 19 • 3)Dispone l'affido super esclusivo del figlio alla IG.ra con Persona_2 CP_1 collocazione presso la stessa e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
• 4)Dispone la sospensione, allo stato, degli incontri padre figlio;
• 5)Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio della somma mensile di €.400,00 e della figlia ER
della somma mensile di €.200,00, a favore della IG.ra , entro ER CP_1 il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
• 6) Pone a carico del IG. l'obbligo di contribuzione nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, da versare
a favore della IG.ra su sua richiesta;
Parte_2
• 7) Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di assegno Parte_1 divorzile a favore della IG.ra , la somma di euro 350,00 entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
• 8) Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Nicola La ST (CE) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San Nicola La ST (CE) il 04/07/1996 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Nicola La ST (CE) al n° 55 Parte II, Serie A, anno
1996;
• 9) Condanna il IG. a rifondere in favore della IG.ra Parte_1 CP_1 le spese di lite da versarsi a favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa resistente, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
i. Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di primo grado, in punto di affidamento del figlio minore rilevava che entrambe le parti domandavano ER
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, salvo poi domandare l'affidamento super esclusivo alla madre, in sede di precisazione delle conclusioni a seguito dello svolgimento dell'udienza di ascolto del minore (in data
08.02.2024) nelle more del quale il aveva assunto una condotta gravemente _1 aggressiva e minacciosa nei confronti della resistente, quale “espressione di un modus agendi da sempre riferito dalla IG.ra , ed emerso durante l'ascolto del CP_1 minore e nell'escussione della figlia maggiore ”. Persona_1
pagina 5 di 19 Evidenziava il Giudice di prime cure che l'atteggiamento aggressivo del ricorrente, tenuto all'udienza del 08.02.2024, era da considerarsi quale indice di assoluta noncuranza delle eIGenze e delle condizioni, anche emotive e psicologiche, dei figli;
tuttavia, rispetto a tale condotta - a seguito della denuncia nei confronti del e con invio degli atti del _1 procedimento al PM in sede - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa riteneva non sussistente alcuna ipotesi delittuosa tanto che al riguardo, in data
07.03.2024, ne veniva richiesta l'archiviazione.
Il Giudice di prime cure evidenziava che nella relazione del Servizio Sociale depositata il
28.08.2024, si rinveniva l'assoluta mancanza di disponibilità del ricorrente ad incontri e colloqui con l'assistente sociale di riferimento, seppure in corso l'attività di monitoraggio finalizzata anche al recupero del rapporto genitore-figli; lo stesso servizio scrivente riferiva affermazioni paterne ossia “'Ho chiuso con quelle persone lì e basta'.
Relativamente all'episodio avvenuto in sede di udienza il IG. ha riferito di aver udito _1 cose non veritiere;
quindi, 'gli do quello che gli spetta e basta', 'non ho speranza a recuperare il rapporto con i miei figli, quando incrocio nemmeno mi saluta;
loro ER non vogliono trovare accordi è anni che va avanti e non si conclude niente, se vengo a perdere tempo non mi va, non voglio nemmeno più arrabbiarmi non ne vale la pena”; relazione rispetto alla quale non faceva seguito alcuna contestazione da parte del . _1
Inoltre, veniva rilevato che le allegazioni prodotte dalla resistente relative al ménage familiare trovavano riscontro nelle dichiarazioni della figlia , sentita all'udienza del ER
13.10.2021: la medesima in tale occasione dichiarava che il fratello non frequentava più il padre da novembre 2020 “perché quando ci andava tornava a casa piangendo e mi raccontava che a casa del babbo lui stava male;
del resto ricordo che fin quando ci sono andata io mangiavamo io e lui da soli e lui mi disse che una volta che io avevo smesso di andare dal babbo, lui veniva fatto mangiare da solo;
quando andavo anch'io mio fratello aveva paura e lui voleva dormire con me;
aveva paura perché erano successe scene nella nostra famiglia e lui era impaurito. In particolare, mio fratello aveva assistito per due volte a quando mio padre aveva messo le mani addosso alla mamma”; circostanza quest'ultima che veniva riportata dal figlio minore , proprio in occasione dell'udienza ER del febbraio 2024, il quale risultava fermo nell'esprimere la sua volontà di non incontrare il padre.
Tutto ciò premesso, il Giudice di primo grado riteneva di dover accogliere la domanda, avanzata dalla , di affido super esclusivo del minore poiché nell'esclusivo interesse CP_1
pagina 6 di 19 morale e materiale di quest'ultimo, con sospensione della frequentazione e il diritto di visita del padre.
Nulla veniva disposto in termini di affido per la figlia divenuta, medio tempore, ER maggiorenne.
ii. Ai fini della quantificazione del quantum a titolo di contributo del mantenimento dei figli in capo al , il Tribunale di primo grado operava una disamina della situazione _1 reddituale dello stesso: dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data
01.09.2023, emergeva una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023),
€.2.679,00 (giugno 2023), €.2.372,00 (maggio 2023), €.2.342,00 (aprile 2023),
€.2.646,00 (marzo 2023), €.2.675,00 (febbraio 2023), €.2.600,00 (gennaio 2023), con un reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad €.28.014,00. Il primo giudicante evidenziava, inoltre, che il ricorrente nel frattempo – come emerso dagli atti di causa – aveva cessato di provvedere al pagamento delle rate del muto della casa familiare, già assegnata alla quale genitore collocatario, con l'attivazione della CP_1 conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore;
tale omissione assieme alla circostanza dell'assenza dei rapporti e frequentazione padre - figli, con conseguente aggravio economico in modalità integrale a carico della madre, venivano considerate dal Tribunale presupposti idonei per l'accoglimento delle domande sul punto avanzate dalla . Veniva così disposto il mantenimento del figlio pari a 400,00 CP_1 ER euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. Quanto alla figlia maggiore , la ER stessa aveva instaurato un rapporto lavorativo con contratto di apprendistato, non raggiungendo tuttavia un'autosufficienza economica, come allegato da parte resistente.
Di contro, il sul punto aveva assunto una condotta processuale del tutto omissiva, _1 non avendo dimostrato l'eventuale indipendenza economica della figlia. Per tali motivi, veniva disposto a carico del un mantenimento della somma di euro 200,00 mensili _1 nonché il 70% delle spese straordinarie.
iii. Quanto all'assegno divorzile, la allegava a tale istanza una condizione di CP_1 disoccupazione, imputata all'imposizione del Villa in costanza di matrimonio, non permettendole così di coltivare le proprie ambizioni professionali.
Rilevava il Primo Giudicante che dalle indagini della Guardia di Finanza era emerso una situazione economico reddituale della resistente caratterizzato da una condizione di forte precarietà: le dichiarazioni dei redditi per il 2022 riportavano un reddito annuo pari a
2.500,00 euro, per il 2021 pari a 1.827,39 euro e per il 2020 pari a 1.125,00 euro nonché priva di risparmi, di altre entrate e con una casa in comproprietà col , gravata _1
pagina 7 di 19 da un mutuo con rate insolute. Pertanto, vista la retribuzione annua del ricorrente, vista l'oggettiva precarietà della situazione lavorativa della e attesa la procedura CP_1 esecutiva in corso, che verosimilmente avrebbe potuto condurre la stessa a dover far fronte a nuove spese per procurare a sé e ai figli una diversa sistemazione, il Tribunale di primo grado assumeva esistenti i presupposti per concedere l'attribuzione di un assegno divorzile alla moglie nella misura di euro 350,00 mensili.
II. Proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
i. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 337 TER E 337 QUATER C.C. SULL'AFFIDO
CONDIVISO/ESCLUSIVO – MOTIVAZIONE ERRATA ED INCONGRUA:
l'odierno appellante eccepisce errata la decisione del Giudice di prime cure in punto di affido esclusivo per violazione degli artt. 337 bis e 337 quater c.c., poiché non attuata nell'interesse del figlio minore quanto piuttosto come misura punitiva sanzionatoria della condotta tenuta dallo stesso all'udienza del 08.02.2024, la quale, seppur _1 censurabile, non è circostanza rivelatrice del rapporto padre – figlio;
invero le parti stesse, fino alla predetta udienza, concordavano per un affido condiviso. Parte appellante assume, inoltre, che tale condotta – sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria a seguito della denuncia da parte del Giudice Istruttore e della – non ha dato seguito ad CP_1 alcuna conseguenza penale, ritenuta frutto di una “grave crisi coniugale caratterizzata da tensioni che non hanno evidenziato elementi di maltrattamento” e peraltro mai denunciati prima di allora.
Il imputa agli atteggiamenti materni la compromissione del suo rapporto con il figlio _1
, ossia comportamenti vòlti ad allontanare quest'ultimo dalla figura paterna, e ER richiama sul punto: memoria depositata nelle more del giudizio di primo grado (doc. 20) nella quale il medesimo, a seguito della pronuncia dei provvedimenti provvisori con i quali il Giudice lasciava libera la figlia di fare visita al padre quando voleva, si ER preoccupava che la madre incoraggiasse il figlio a soggiornare dal padre ovvero ER chiedeva alla la collaborazione al fine di preservare il rapporto con i figli (doc. 39); CP_1 relazione dei servizi sociali (depositata il 29.08.24) dalla quale, benché siano riportate affermazioni fornite dalla madre e assolutamente prive di apparente riscontro, emerge chiaramente come il figlio avesse deciso di non andare più dal padre e dove non si rinviene traccia di un impegno della diretto a preservare il rapporto con la figura CP_1 paterna.
Pertanto, erroneamente il primo giudicante ha rilevato il disinteresse del nei _1 confronti del figlio poiché nessuna prova testimonia tale conclusione;
ER
pagina 8 di 19 contrariamente, il ricorrente richiedeva ai servizi sociali, con lettera inviata (doc. 40), un loro intervento all'indomani della pronuncia di affido, senza ottenere nel merito alcun riscontro.
ii. MOTIVAZIONE ERRATA, CARENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA SULLA
DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO IN FAVORE
DEI FIGLI – VIOLAZIONE DELL'ART 337 TER, COMMA 4 E COMMA 7, C.P.C. – OMISSIONE
DI ESAME E VALUTAZIONE DI DOCUMENTO DECISIVO PER LA DECISIONE:
l'odierno appellante rileva errata la decisione sul quantum in ordine all'assegno di mantenimento del figlio , quanto invece all'assegno della figlia , maggiorenne ER ER
e occupata lavorativamente, è assolutamente errata e sprovvista di motivazione poiché non tiene di conto né delle circostanze di fatto, compiutamente acquisite al processo, né delle previsioni di legge che fissano i presupposti di diritto per l'attribuzione di detti contributi: nello scrutinare le condizioni economiche del padre il Tribunale di primo grado ha dato una lettura superficiale dei cedolini di busta paga e delle dichiarazioni dei redditi, mancando di analizzare le voci che determinano il suddetto livello di retribuzione nonché gli oneri che gravano sullo stipendio del , quali diretta conseguenza della _1 separazione;
rileva, inoltre, che nell'ipotetico stipendio mensile il primo giudicante vi ha erroneamente ricompreso anche trattamenti privi del carattere della continuità, quali gli straordinari, i permessi non goduti, le ferie non godute, e le trasferte giacché trattasi di voci che non possono essere prese in considerazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel parametrare l'assegno di mantenimento.
Sul punto, inoltre, il rileva che il Tribunale di Pisa ha omesso di analizzare le spese di _1 cui l'appellante è gravato, ovvero: € 600,00 per canone di locazione (doc. n.12 allegato al ricorso di primo grado), la quota pari al 50% della rata di mutuo di circa € 320,00
(doc.ti n.3 e n.4 allegati al ricorso), la rata dei prestiti personali acceso dai coniugi durante la separazione di € 149,00 e di € 210,50 (doc. n.7 allegato al ricorso cit.), le ordinarie spese di vitto, vestiario, bollette delle utenze, spese di carburante per recarsi a lavoro ecc;
mentre ha ritenuto rilevante la cessazione da parte del ricorrente del pagamento delle rate del mutuo della casa familiare, già assegnata alla moglie ove vivono anche i figli, con l'attivazione della conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore. Su tale circostanza, il rileva che la non ha mai _1 CP_1 provveduto a pagare la sua parte e pertanto, lo stesso per molti mesi, dopo la separazione, ha provveduto ad assumersi il pagamento anche della quota della coniuge,
pagina 9 di 19 finché, nella necessità di elargire il mantenimento dei figli è stato costretto ad interromperne il pagamento;
che al fine di raggiungere un accordo transattivo con la banca dopo la ricezione della notifica del pignoramento dell'immobile familiare, lo stesso riuscì a raggiungere un accordo con il creditore procedente per mezzo del quale, a _1 seguito del pagamento di € 15.00,00, la banca avrebbe rinunciato all'esecuzione (doc. A, doc. B e doc. C allegati alla nota di trattazione scritta l'udienza del 16.11.2023) tentativo che non andò a buon fine per le resistenze della a far entrare il perito stimatore CP_1 presso l'immobile; a seguito del mancato accordo è stata quindi intrapresa la predetta esecuzione immobiliare nonché è stato sottoposto a pignoramento lo stipendio del _1
(doc.n.1).
Parte appellante rileva viziata la decisione di riconoscere il mantenimento in favore della figlia maggiorenne poiché pronunciata sull'assunto che lo stesso non ha ottemperato _1 all'onere di dimostrare l'autosufficienza della stessa e sul fatto che trattasi di un contratto di apprendistato e, quindi, “notoriamente di importo notevolmente inferiore a quanto necessario per acquisire un'autosufficienza economica”; lamenta questa difesa la mancata valutazione del contratto di lavoro, acquisito al processo e indicativo dell'importo (1.000,00 euro) e della durata del rapporto (5 anni), la quale avrebbe determinato una decisione diversa da quella impugnata.
Infine, il eccepisce la mancata valutazione delle condizioni della madre, ciò _1 nell'ottica dell'obbligo del contributo che la legge attribuisce ad entrambi i genitori;
parimenti, anche con riferimento alle spese straordinarie per figlio minore non si scorge alcuna motivazione della diversa ripartizione degli stessi in capo ai genitori, atteso che la stessa è beneficiaria al 100% degli assegni familiari. CP_1
iii. MOTIVAZIONE ERRATA, CARENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA SUL
RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE – VIOLAZIONE DELL'ART. COMMA 6 DELLA
L. 898/1970 – PRONUNCIA ULTRA PETITA:
Per parte appellante il Giudice di primo grado ha errato nel riconoscere l'assegno divorzile, oltre a pronunciarsi ultra petitum poiché ha stabilito la cifra mensile di euro
350,00 a fronte della richiesta pari a euro 300,00 basandosi sull'entità della retribuzione del e richiamando la oggettiva precarietà della situazione lavorativa della stessa _1
, determinatasi anche in conseguenza di scelte familiari condivise col marito. Il CP_1
Tribunale di primo grado ha mancato di accertare la sussistenza di una reale squilibrio economico tra le parti e se tale disparità è da ricondurre alle scelte di conduzione del ménage familiare adottate e condivise dai coniugi in costanza di matrimonio;
infine, ha pagina 10 di 19 mancato di compiere giudizio prognostico per accertare se tale divario reddituale possa essere autonomamente superato dal coniuge richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale, a seguito dello scioglimento dell'unione coniugale.
Nell'esaminare le posizioni economiche di entrambe le parti, il sottolinea che il _1 proprio stipendio è notevolmente gravato dalle predette spese e che detratte quest'ultime poco residua e pertanto, fatto fronte anche al mantenimento del figlio, non c'è margine per ulteriori elargizioni in favore della;
il non riuscire ad assolvere al pagamento CP_1 delle rate del mutuo deve essere letto come indice di un peggioramento della propria situazione economica;
inoltre, rileva la probabilità di come in futuro potrà subire una flessione dei redditi, essendo lo stesso afflitto da una malattia (morbo di Crohn) e a causa della quale ha visto riconoscersi l'invalidità civile nella misura del 46% (doc. 13 fasc. primo grado).
Di contro la , oltre a godere dell'assegnazione della casa coniugale, fruisce in via CP_1 del tutto esclusiva degli assegni per il nucleo familiare;
dalle produzioni della Guardia di
Finanza si evince che per alcuni anni ella ha svolto l'attività di parrucchiera: circostanza che depone certamente in favore di una capacità lavorativa e di conoscenze professionali tali da consentirle di raggiungere una occupazione.
Parte appellante, a sostegno della propria difesa, richiama le decisioni assunte in sede di separazione personale dal Tribunale di Pisa e della Corte d'Appello di Firenze in sede di reclamo e dove nulla veniva disposto in punto di assegno separativo in favore della
, per mancanza di presupposti. La decisione è pertanto da ritenersi errata, CP_1 gravatoria e connotata da caratteri punitivi.
CONCLUSIONI
“1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.22/2025 emessa dal
Tribunale di Pisa in seduta Collegiale, Giudice Presidente relatore Dott.ssa Eleonora
Polidori, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2225/2019, depositata in cancelleria in data
09.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia il Collegio del Tribunale rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: - in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie fino ad aggi non ammesse e richiamando tutte le difese esperite agli atti di causa;
- in via principale pronunciare sentenza di cessazione pagina 11 di 19 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno definitivamente separati nel CP_1 pieno rispetto reciproco, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
ciascuno dei due coniugi presterà assenso all'altro al rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni amministrative, compreso il passaporto per i figli minori;
b) affidamento del figlio minore in regime condiviso con residenza abituale presso la madre, la ER figlia , ormai maggiorenne ed indipendente economicamente, ad oggi residente ER con la madre, deciderà liberamente con chi abitare e quando fare visita all'altro genitore;
quanto al figlio , salvo diversi accordi, egli starà con il padre nei giorni di martedì e ER giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
a settimane alterne starà dal padre all'uscita di scuola il venerdì, fino al lunedì mattina;
l'alternanza sarà rispettata anche per i giorni inerenti le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi una volta il
Natale e l'altra capodanno e per le feste pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
le vacanze estive saranno ripartite in quindici giorni consecutivi o frazionabili in 2 periodi con ciascun genitore, secondo accordi da raggiungere entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui il figlio trascorrerà le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale sarà reperibili;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore e con l'impegno da parte dei genitori di far mantenere lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei loro e di adoperarsi con la dovuta diligenza all'attuazione del calendario;
c) la casa coniugale sita in Calcinaia, Via Venezia n.9 resterà assegnata alla madre nell'interesse dei figli fintanto che questi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica;
d) il padre verserà alla madre un contributo perequativo di mantenimento in favore del solo figlio pari ad € 250,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base ER degli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- alla madre spetterà l'Assegno Unico familiare nella misura integrale;
- le spese straordinarie relative al figlio minore – mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago – ER saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, dette spese dovranno essere concordate tra i coniugi, il rimborso al coniuge che ha sostenuto la spesa rimborsabile dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'esibizione del documento giustificativo, non potranno essere rimborsate spese non concordate (fatta eccezione di quelle necessarie ed urgenti) o non documentate (tutte) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali pagina 12 di 19 oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA
ISTRUTTORIA chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Chiede
l'acquisizione del fascicolo di primo grado”.
III. Con comparsa di costituzione e di risposta contesta quanto ex adverso CP_1 dedotto:
i. Quanto al primo motivo di appello, la doglianza non indica alcun vizio motivazionale né alcuna violazione di legge, ma propone unicamente una diversa lettura dei fatti di causa e delle risultanze ovvero nessuna allegazione da cui evincere opera di allontanamento dei figli dal ad opera della . Dalla relazione dei servizi sociali emerge che il figlio _1 CP_1 minore ha dichiarato di non voler frequentare il padre a seguito dei gravissimi atti posti in essere dallo stesso e già riportati in sede di ascolto: screditamento della figura materna dinanzi ai figli con la attuale compagna nonché episodi di violenza fisica anche nei confronti della figlia . Inoltre, quest'ultima, seppur parte appellante affermi che ER nessuna prova testimonierebbe il suo interesse per i figli, in escussione testimoniale, ha riferito “il IG. mai si è recato alla scuola dei figli per conferire con gli insegnanti. Ci _1 andava sempre la mamma”, che per il Natale 2020 “non rispose nemmeno ai miei auguri e non ci fece nessun regalo”, così come ha confermato che entrambi i figli hanno dovuto smettere di fare attività sportiva per il rifiuto del Villa di contribuire alle minime spese per l'attrezzatura, ed infine che “mio padre mi tolse il telefono perché diceva che io ero dalla parte di mia madre e pertanto me lo tolse per punizione”.
Pertanto, il Tribunale di primo grado correttamente disponeva l'affido super esclusivo del figlio minore.
ii. Rispetto al contributo al mantenimento dei figli, parte appellata rileva che la sentenza impugnata non omette la valutazione di alcun dato rilevante: il primo giudicante, dopo aver acquisito i redditi da lavoro del (pari a euro 1.500,00 – 1.700,00 mensili), ha _1 opportunamente tenuto conto del fatto che lo stesso non abbia adempiuto al mutuo, sebbene parte appellante continui, nei propri scritti difensivi, falsamente a dichiarare che
“del pagamento di tutte le suindicate somme [mutui e finanziamenti per la casa coniugale] si è sempre fatto carico e si fa carico il IG. ”; di contro, il Giudice di prime _1 cure non ha tenuto conto dei costanti e continuativi aiuti che il riceve dalla _1 compagna e dalla di lui madre, così come dallo stesso riferito sin dall'udienza presidenziale e che invece, atteso il loro carattere di regolarità e continuità tale da pagina 13 di 19 influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato, dovevano essere valutati(v. Cass. n. 1129/2022).
La rileva, per giunta, che la presunta espropriazione presso terzi è fatto CP_1 assolutamente nuovo, successivo alla sentenza gravata e del tutto inammissibile in appello, a conferma comunque che il non ha mai adempiuto ai mutui e _1 finanziamenti.
In merito alla figlia maggiorenne , parte appellata rileva che l'obbligo di ER mantenimento non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, anche e soprattutto ove sia ancora in fieri il percorso formativo utile all'inserimento nel mondo del lavoro;
che la tipologia di contratto lavorativo in essere, stipulato dalla figlia, è di apprendistato e di per sé non idoneo a garantire un' indipendenza economica, posto che quest'ultima deve essere dimostrata dal genitore richiedente la revoca del mantenimento: dalle buste paga depositate, si evince che la retribuzione (€ 547,00, €
933,00, € 933,00) non è sufficiente per il pagamento di un canone di locazione di un appartamento dignitoso ed alla sopportazione delle spese per le usuali utenze. Inoltre, la sentenza impugnata ha comunque già ridotto ad € 200,00 il contributo per ER rispetto a quanto previsto nei provvedimenti presidenziali (€ 250,00), non discostandosi di molto dagli € 175,00 richiesti dal stesso. Quanto alla presunta erroneità della _1 statuizione afferente al mantenimento del figlio minore, la ne eccepisce la mancata CP_1 motivazione.
Infine, l'odierna appellata richiama giurisprudenza di legittimità per cui in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore è facoltà del giudicante la scelta di ricomprendere nel calcolo, al fine di stabilirne il suo ammontare, eventuali assegni familiari: nel caso di specie, è evidente che il primo giudicante, nella propria valutazione di un equo contributo al mantenimento, abbia deciso di non ricomprendere la misura degli assegni familiari nella base delle entrate su cui calcolare il concorso al mantenimento dei figli.
iii. In ordine alla questione dell'assegno divorzile, la - oltre a lamentare uno CP_1 sviluppo sconclusionato delle argomentazioni sul punto, con richiamo alle decisioni assunte in sede di separazione personale, operato da controparte - rileva che le relazioni acquisite della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dimostrano inequivocabilmente che la stessa appellata non ha mai svolto attività domestica né soprattutto lavoro sommerso;
le prove orali svolte nel primo grado di giudizio hanno confermato come il rapporto di lavoro subordinato presso la veniva a cessare a causa Controparte_2
pagina 14 di 19 sia delle gravi patologie fisiche della (la stessa ha un organismo che tende a CP_1 sviluppare tumori che vanno operati, e una volta asportati lasciano strascichi pesanti), sia su richiesta del , il quale desiderava che la moglie facesse la casalinga, che si _1 occupasse della famiglia e di preparare il pranzo per lui. Circostanze che hanno di fatto impedito alla resistente di crearsi quella professionalità specifica necessaria per entrare nel mondo del lavoro, costringendo la stessa da anni a far ricorso all'aiuto del Comune per pagare le bollette delle utenze domestiche, nonché alla S. Vincenzo dei Paoli per reperire generi alimentari di prima necessità, come emerso in sede di ascolto dei testi e dai documenti in atti.
Infine, parte appellata lamenta la condotta processuale tenuta dal nelle more del _1 giudizio di primo grado: il medesimo ha occultato il proprio reale reddito, non allegando la modifica dell'attività lavorativa e il TFR ricevuto, se non dopo la allegazione da parte di
Quanto, invece, alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e formulata dal nell'atto di appello, la ne eccepisce la decadenza. _1 CP_1
CONCLUSIONI
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: - Nel merito, respingere l'appello promosso dal IG. avverso la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Pisa in quanto infondato in _1 fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- In subordine, ove la Corte lo ritenesse opportuno, in via istruttoria, si insiste in tutte le richieste formulate in primo grado. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario, C.n.a. e I.V.A. come per legge”.
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Premessi i fatti che si sono riportati per esteso e rilevato che la decisone sulla sospensiva
è assorbita dalla decisione nel merito sulle singole censure della parte appellante appare opportuno disporre quanto segue:
- L'affidamento super esclusivo alla madre non pare corretto. Dalla disamina degli atti se certamente emerge un rifiuto del minore a vedere il padre, non può tuttavia sottolinearsi come questo sia insorto nel tempo poiché egli frequentava il padre dopo la separazione in modo ordinario. Non si esclude che il comportamento materno, di forte contrapposizione e connotato da ripetute denunce, se pure ha potuto trovare origine nei comportamenti dell'ex marito, abbia tuttavia determinato l'allontanamento del figlio coinvolto nelle dinamiche familiari. Anche la figlia della coppia appare coinvolta in queste dinamiche rappresentando in sede di pagina 15 di 19 deposizione testimoniale una situazione completamente sfavorevole al padre e completamente favorevole alla madre. Si vuole dire che, leggendo gli atti del processo, si comprende che vi sono stati comportamenti fortemente oppositivi da parte di entrambi non ascrivibili solo al padre ( ad esempio le plurime mail a contestazione del fatto che i figli stavano con la compagna, con minaccia di denuncia , fatti non smentiti;
il non venire incontro per le modalità di visita, alle eIGenze lavorative del Villa, dal cui lavoro comunque dipende il mantenimento anche della famiglia originaria;
l'imputare al padre la impossibilità di praticare uno sport quando verosimilmente ciò era effettivamente dovuto a mancanza di sufficiente guadagno essendo noto che la separazione della coppia impoverisce il nucleo etc. ) , che hanno comportato il definitivo allontanamento dei figli dallo stesso, fatto che crea nel padre ulteriore stress al quale reagisce in maniera scomposta ( come avvenuto alla udienza di i grado ). Si comprende l'astio della per l'allontanamento del coniuge a causa di una ex amica con la quale poi CP_1 egli ha concepito un figlio, ma, a parte la considerazione che alcuni testi attribuiscono una concomitante relazione anche alla , segno di CP_1 disgregamento della coppia già sussistente, in ogni caso ciò non appare ragione sufficiente per non favorire il rapporto dei figli con il padre.
- In questo verosimile quadro, disporre l'affidamento super esclusivo comporta, in assenza di comportamenti oggettivamente lesivi per i figli, la stigmatizzazione di una crisi che non appare allo stesso unicamente imputabile e sancisce il definitivo allontanamento. La censura deve quindi essere accolta e rideterminato come d'altra parte inizialmente chiesto da entrambi, l'affidamento condiviso.
- Gli incontri tra padre e figlio non possono che essere rimessi alla scelta delle parti attesa la prossima maggiore età di , ER
• La situazione reddituale edlle parti appare essere la seguente:
Villa/appellante: lavora come operaio a tempo indeterminato presso la ditta di pneumatici Grassini
Pneumatici S.r.l. di Ponsacco (PI), con uno stipendio mensile che varia da € 1.500,00 ad
€ 1.700,00: Dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data 01/09/2023, emerge una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023), €.2.679,00 (giugno
2023), €.2.372,00 (maggio 2023), €.2.342,00 (aprile 2023), €.2.646,00 (marzo 2023),
€.2.675,00 (febbraio 2023), €.2.600,00 (gennaio 2023) : deve considerarsi che sono ricomprese voci variabili di straordinari e trasferte sommate alla retribuzione ordinaria.
pagina 16 di 19 reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad €.28.014,00; reddito 2020 pari a
25.817,96 euro e reddito 2021 pari a 27.777 euro (in linea con le dichiarazioni dei redditi ai tempi della separazione personale che si attestavano all'incirca sui 25.000 euro) produce certificato attestante la patologia del morbo di Crohn con riconoscimento di una invalidità civile nella misura del 46% (doc 4)
Proprietario al 50% dell'immobile adibito a casa familiare in via Venezia a Calcinaia, gravata da due mutui bancari: per l'acquisto della casa familiare di € 55.537,39, con scadenza nel 2035 e rata mensile (variabile) di € 219,54 e l'altro contratto per la ristrutturazione della stessa di € 50.000,00, con scadenza nel 2035 e rata mensile
(variabile) di € 197,92, oltre ad un finanziamento di € 18.500,00 con scadenza 2026 e rata mensile di € 210,50.
Stante il mancato pagamento delle rate del muto sono in essere procedure di esecuzione immobile e di espropriazione presso terzi con pignoramento dello stipendio del . _1
Attualmente è in affitto con un canone di locazione pari a 600 euro a Calcinaia in via
Delle Case Bianche con la nuova compagna la quale è dichiarata al momento è disoccupata o ma era operaia presso la Cramst come da verbale udienza del 03.02.2022.
Farina/appellata: attualmente disoccupata, lavorava fino al 2019. Ha svolto attività di badante e aiuto parrucchiera. Nella relazione del 28.10.24 dei Servizi sociali veniva così riportato “la
Sig.ra ha riferito di aver trovato un lavoro come parrucchiera per sei ore al giorno CP_1
a turni, che avrebbe iniziato la prova e in caso le avrebbero fatto un contratto determinato con possibilità di rinnovo” ( il giudice di primo grado ha rilevato che tale circostanza non è stata contestata dalla nella prima memoria utile e successiva al CP_1 deposito della relazione).
Vive nella casa familiare coi figli e di cui è proprietaria al 50%, casa sottoposta alle predette procedure.
Le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano che nell'anno d'imposta 2022 il reddito è stato di € 2.500,00, nell'anno 2021 di € 1.872,390, nell'anno 2020 di € 1.1125,00.
ISEE 2021 pari a 4.815,22 euro – ISEE 2022 pari a 4.053 euro – ISEE 2023 pari a 4.166 euro
Ha dichiarato di essere costretta da anni a far ricorso all'aiuto del Comune per pagare le bollette delle utenze domestiche, nonché alla S. Vincenzo dei Paoli per reperire generi alimentari di prima necessità.
pagina 17 di 19 Ha prodotto buste paga e contratto di lavoro di apprendistato della figlia per la ER formazione di parrucchiera e dalla durata di anni 5. Ha prodotto buste paga dei mesi giugno2023 (547,00 euro), luglio 2023 (933,60 euro) e agosto 2023 (933,60 euro)
Ciò posto è presente un netto divario reddituale e tuttavia deve tenersi presente, che il
è gravato da un canone di locazione, ha un nuovo figlio da mantenere, ha delle _1 trattenute sullo stipendio compresa quella derivante dalla esecuzione della casa per mancato pagamento del mutuo da parte di entrambi. Egli in udienza ha rilevato che intende attivarsi per non perdere la proprietà della casa. Certamente si può in astratto quanto meno avvalere del supporto della compagna che ha sempre lavorato e che appare godere del sostegno della propria madre.
La ha una patologia che tuttavia non è invalidante, dimostrando una persistente CP_1 capacità lavorativa anche attesa la età non avanzata. Gode senza esborsi della casa familiare .
Devono quindi essere confermati i mantenimenti previsti per il figlio ( oltre la maggiore contribuzione per le spese straordinarie ) e l'assegno a favore della ( ridotto a € CP_1
300 come da sua domanda ) attesa la sussistenza del presupposto di scarsa sufficienza economica della ex moglie e la impossibilità oggettiva del suo totale superamento.
Di contro nulla può essere riconosciuto alla figlia , la quale ha un proprio stipendio ER adeguato ai suoi studi e congruo per il di lei mantenimento , circa € 1000, mensili nulla sopportando per spese di locazione.
L'esito della lite comporta la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 22/2025 del Tribunale di Pisa,
affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori e rimette al padre e al Persona_2 figlio le modalità degli incontri;
determina in € 300 l'assegno di divorzio a favore di;
CP_1
accerta che nulla deve per il mantenimento della figlia . Parte_1 ER
Conferma nel resto la sentenza di I grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Firenze 23 maggio 2025 pagina 18 di 19 Il Presidente dott. Isabella Mariani
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