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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 841/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'udienza di discussione del 10/04/2025, tenutasi in forma cartolare su concorde richiesta delle parti, viste le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASO DOMENICO/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.102,92. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.102,92 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D.
Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.102,92 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
”.
Per la parte resistente: “accertare e dichiarare l'improponibilità, della domanda giudiziale, essendo la pretesa creditoria fondata su un titolo esecutivo;
in via subordinata, ove si ritenesse di entrare nel merito, rigettare la domanda proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis Disp. Att.
C.p.c”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr La ricorrente ha allegato: di essere dipendente del a tempo indeterminato con qualifica professionale di docente di Scuola secondaria I grado;
di aver proposto ricorso presso l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera e l'inquadramento, come disposto dal C.C.N.L. nella posizione maturata, tenuto conto dell'intero servizio pregresso espletato nella scuola dell'infanzia prima del passaggio di ruolo nella scuola secondaria avvenuto il 01.09.2014, con riconoscimento di 27 anni di servizio ed il pagamento delle relative differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella fasce stipendiali maturate negli anni;
che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 175/2023, ha accolto il ricorso
Pag. 2 di 5 Contr disponendo la condanna del al pagamento delle differenze retributive Contr realizzatesi medio tempore;
che il aveva liquidato le differenze retributive operando però una trattenuta previdenziale pari a € 2.102,92. Contr Si è costituito il , eccependo l'improponibilià della domanda in quanto volta a chiedere l'accertamento di un diritto che risulterebbe già ricompreso nella sentenza di condanna n. 175/2023, passata in giudicato.
Nel merio – e, va detto, in modo contraddittorio rispetto all'eccezione
Contr preliminare proposta – il ha contestato la dedotta illegittimità della trattenuta retributiva operata, non essendo ravvisabile una responsabilità dell'amministrazione nell'omesso versamento dei contributi.
L'eccezione di improponibilità della domanda, che va qualificata come eccezione di giudicato alla luce del rilievo non contestato per cui la sentenza n. 175/2023 sia passata in giudicato, è fondata.
Si è detto, infatti, che l'intestato Tribunale ha già disposto la condanna del pagamento in favore delle ricorrente delle differenze retributive CP_3
realizzatesi a causa dell'errato inquadramento della ricorrente nella fascia stipendiale 15 – 20 anni e non in quella corretta 21 – 27 anni con anzianità utile a fini giuridici ed economico di 27 anni, con decorrenza dal 1.9.2014.
Ciò chiarito, l'oggetto del giudizio è l'accertamtno della legittimità della
Contr trattenuta previdenziale di € 2.102,92 operata dal sulle somme dovute alla ricorrente a titolo di differenze retributive, e quindi se il credito retributivo del lavoratore debba essere o meno calcolato al lordo dei contributi a carico del lavoratore.
La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale pronunci, a specificazione della sentenza già emessa, una sentenza di condanna avente ad oggetto la quota di credito retributivo illegittimamente – dovendosi incidentalmente
Pag. 3 di 5 rilevare che sull'illegittimità di tale trattenuta non possono sussistere dubbi, non essendo stato certamente tempestivo l'adempimento del datore di lavoro poiché esso va valutato con riferimento alla maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 02)) – non corrisposta a titolo di trattenuta previdenziale.
Orbene, da quanto sopra detto si trae come conseguenza logica e indefettibile che la condanna contenuta nella sentenza n. 175/2023 dell'intestato Tribunale riguarda tutto il credito retributivo spettante alla ricorrente, comprensivo della quota di trattenuta previdenziale operata Contr illegittimamente dal .
Del resto, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha chiarito che
“In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico.” (così la già citata
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 02), grassetto di chi scrive), sicché non occorre alcuna ulteriore statuizione di condanna affinché la ricorrente abbia un titolo esecutivo da azionare per ottenere il pagamento della quota di retribuzione trattenuta illegittimamente Contr dal .
In altri termini, la statuizione di condanna contenuta nella sentenza n.
175/2023 riguarda tutto il credito retributivo, anche quello non corrisposto
Pag. 4 di 5 Contr dal a titolo di trattenute previdenziali, e sull'esistenza di tale diritto, nonché sulla relativa statuizione di condanna, si è già formato il giudicato.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il contrasto giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
24/04/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 841/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'udienza di discussione del 10/04/2025, tenutasi in forma cartolare su concorde richiesta delle parti, viste le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASO DOMENICO/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.102,92. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.102,92 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D.
Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.102,92 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
”.
Per la parte resistente: “accertare e dichiarare l'improponibilità, della domanda giudiziale, essendo la pretesa creditoria fondata su un titolo esecutivo;
in via subordinata, ove si ritenesse di entrare nel merito, rigettare la domanda proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis Disp. Att.
C.p.c”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr La ricorrente ha allegato: di essere dipendente del a tempo indeterminato con qualifica professionale di docente di Scuola secondaria I grado;
di aver proposto ricorso presso l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera e l'inquadramento, come disposto dal C.C.N.L. nella posizione maturata, tenuto conto dell'intero servizio pregresso espletato nella scuola dell'infanzia prima del passaggio di ruolo nella scuola secondaria avvenuto il 01.09.2014, con riconoscimento di 27 anni di servizio ed il pagamento delle relative differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella fasce stipendiali maturate negli anni;
che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 175/2023, ha accolto il ricorso
Pag. 2 di 5 Contr disponendo la condanna del al pagamento delle differenze retributive Contr realizzatesi medio tempore;
che il aveva liquidato le differenze retributive operando però una trattenuta previdenziale pari a € 2.102,92. Contr Si è costituito il , eccependo l'improponibilià della domanda in quanto volta a chiedere l'accertamento di un diritto che risulterebbe già ricompreso nella sentenza di condanna n. 175/2023, passata in giudicato.
Nel merio – e, va detto, in modo contraddittorio rispetto all'eccezione
Contr preliminare proposta – il ha contestato la dedotta illegittimità della trattenuta retributiva operata, non essendo ravvisabile una responsabilità dell'amministrazione nell'omesso versamento dei contributi.
L'eccezione di improponibilità della domanda, che va qualificata come eccezione di giudicato alla luce del rilievo non contestato per cui la sentenza n. 175/2023 sia passata in giudicato, è fondata.
Si è detto, infatti, che l'intestato Tribunale ha già disposto la condanna del pagamento in favore delle ricorrente delle differenze retributive CP_3
realizzatesi a causa dell'errato inquadramento della ricorrente nella fascia stipendiale 15 – 20 anni e non in quella corretta 21 – 27 anni con anzianità utile a fini giuridici ed economico di 27 anni, con decorrenza dal 1.9.2014.
Ciò chiarito, l'oggetto del giudizio è l'accertamtno della legittimità della
Contr trattenuta previdenziale di € 2.102,92 operata dal sulle somme dovute alla ricorrente a titolo di differenze retributive, e quindi se il credito retributivo del lavoratore debba essere o meno calcolato al lordo dei contributi a carico del lavoratore.
La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale pronunci, a specificazione della sentenza già emessa, una sentenza di condanna avente ad oggetto la quota di credito retributivo illegittimamente – dovendosi incidentalmente
Pag. 3 di 5 rilevare che sull'illegittimità di tale trattenuta non possono sussistere dubbi, non essendo stato certamente tempestivo l'adempimento del datore di lavoro poiché esso va valutato con riferimento alla maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 02)) – non corrisposta a titolo di trattenuta previdenziale.
Orbene, da quanto sopra detto si trae come conseguenza logica e indefettibile che la condanna contenuta nella sentenza n. 175/2023 dell'intestato Tribunale riguarda tutto il credito retributivo spettante alla ricorrente, comprensivo della quota di trattenuta previdenziale operata Contr illegittimamente dal .
Del resto, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha chiarito che
“In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico.” (così la già citata
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 02), grassetto di chi scrive), sicché non occorre alcuna ulteriore statuizione di condanna affinché la ricorrente abbia un titolo esecutivo da azionare per ottenere il pagamento della quota di retribuzione trattenuta illegittimamente Contr dal .
In altri termini, la statuizione di condanna contenuta nella sentenza n.
175/2023 riguarda tutto il credito retributivo, anche quello non corrisposto
Pag. 4 di 5 Contr dal a titolo di trattenute previdenziali, e sull'esistenza di tale diritto, nonché sulla relativa statuizione di condanna, si è già formato il giudicato.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il contrasto giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
24/04/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
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