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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 260/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: “domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
nata a [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente via Guglielmo Borremans, 66/a, elettivamente domiciliata in Caltanissetta,
Via F. Paladini, 208/h, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cocca, che la rappresenta e difende;
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta
[...]
in Via Rochester n. 2/C presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Zoda, che lo rappresenta e difende;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario CONCLUSIONI: Nelle more del giudizio, le parti, congiuntamente, raggiungevano un accordo circa le condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e, conseguentemente, chiedevano procedersi in conformità al contenuto dell'accordo raggiunto, depositato in data 08/05/2025.
Il Pubblico ministero, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2025, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della figlia minorenne nata il giorno 07/03/2016 dall'unione more uxorio intervenuta tra la Persona_1
stessa ricorrente ed il sig. . Controparte_1
Esponeva, al riguardo, di aver intrattenuto una relazione con il resistente interrotta poco dopo la nascita della figlia e di aver poi adito il Tribunale di Caltanissetta, atteso l'insorgere di difficoltà e contrasti con il padre della minore, al fine di ottenere un provvedimento che regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo Tribunale, con decreto n. 1829/2021 del 05/08/2021, decidendo sul ricorso così proposto disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno con obbligo a carico del genitore non collocatario, , di versare alla sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie. Persona_1
Esponeva, altresì, che a seguito del reclamo avverso detto provvedimento proposto innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta, con Decreto n. cronol. 12/2022 del
10/01/2022 RG, emesso nell'ambito del procedimento n. 144/2021, veniva rideterminato in euro 150,00 mensili il contributo di mantenimento dovuto da . Controparte_1
Ciò premesso, la ricorrente rappresentava che detto contributo risultava oggi esiguo e insufficiente, in considerazione delle esigenze di vita della minore e dello stato di disoccupazione della stessa ricorrente la quale beneficia unicamente del reddito di inclusione, pari a circa € 705,00 mensili e vive con la figlia in un modesto appartamento, condotto in locazione.
In ricorso, la ricorrente precisava che la metà dell'assegno unico erogato dall' per CP_2
la minore , di entità pari a € 200,00 viene percepito dal sig. peraltro Controparte_1
proprietario di diverse unità immobiliari e percettore di redditi tali da consentirgli di contribuire in misura maggiore e più adeguata al mantenimento della figlia.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la modifica dei provvedimenti inerenti all'assegno di mantenimento per la minore disponendo il versamento a carico del Persona_1
genitore convenuto della somma pari ad € 250,00 a fronte degli attuali € 150,00 o, in subordine, la corresponsione in suo favore dell'intero importo dell'assegno universale quale genitore collocatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , contestando la domanda della Controparte_1
ricorrente e precisando di aver avuto altri due figli: , nato a Persona_2
Caltanissetta il 13/01/2022 e , nata a [...] il [...], . di Persona_3
aver percepito, negli anni 2023 e 2024, uno stipendio di circa € 600,00 netti mensili , per l'attività lavorativa svolta presso la ditta “Gaia Cooperativa Sociale”, e di non aver mai presentato dichiarazione dei redditi.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia considerato il mutamento delle sue Per_1
condizioni familiari e, in subordine, la rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in misura equa e proporzionata, tenendo in Per_1
considerazione le sopravvenute circostanze.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo circa la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore e che depositavano l' 8/05/2025. Le parti, nel contesto di tale atto, ribadivano la volontà di mantenere il già disposto affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentavano le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre ed il suo diritto di visita ed hanno previsto a suo carico la corresponsione di un contributo per il mantenimento della minore, di € 200,00 mensili, oltre al versamento della metà delle spese straordinarie. Ulteriormente le parti hanno previsto l'attribuzione a ciascun genitore, nella misura della metà, dell'assegno unico erogato dall' per la figlia minore. CP_2
Pertanto, le parti, all'udienza cartolare del 28.05.2025, chiedevano che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore, venisse disposta in conformità al contenuto dell'accordo raggiunto. Per_1
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla ha inteso osservare.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, nata dalla loro unione e come tali sono Persona_1
pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 260/2025 R.G.A.C.:
DISPONE, a modifica delle condizioni di cui al Decreto n. 12/2022 del 10/01/2022, emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, che le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nonché le condizioni relative al mantenimento della figlia minore, siano regolate in conformità a quanto previsto dalle parti Persona_1 nell'accordo depositato in data 08.05.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso il 12 settembre 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Marcello Testaquatra
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 260/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: “domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
nata a [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente via Guglielmo Borremans, 66/a, elettivamente domiciliata in Caltanissetta,
Via F. Paladini, 208/h, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cocca, che la rappresenta e difende;
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta
[...]
in Via Rochester n. 2/C presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Zoda, che lo rappresenta e difende;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario CONCLUSIONI: Nelle more del giudizio, le parti, congiuntamente, raggiungevano un accordo circa le condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e, conseguentemente, chiedevano procedersi in conformità al contenuto dell'accordo raggiunto, depositato in data 08/05/2025.
Il Pubblico ministero, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2025, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della figlia minorenne nata il giorno 07/03/2016 dall'unione more uxorio intervenuta tra la Persona_1
stessa ricorrente ed il sig. . Controparte_1
Esponeva, al riguardo, di aver intrattenuto una relazione con il resistente interrotta poco dopo la nascita della figlia e di aver poi adito il Tribunale di Caltanissetta, atteso l'insorgere di difficoltà e contrasti con il padre della minore, al fine di ottenere un provvedimento che regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo Tribunale, con decreto n. 1829/2021 del 05/08/2021, decidendo sul ricorso così proposto disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno con obbligo a carico del genitore non collocatario, , di versare alla sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie. Persona_1
Esponeva, altresì, che a seguito del reclamo avverso detto provvedimento proposto innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta, con Decreto n. cronol. 12/2022 del
10/01/2022 RG, emesso nell'ambito del procedimento n. 144/2021, veniva rideterminato in euro 150,00 mensili il contributo di mantenimento dovuto da . Controparte_1
Ciò premesso, la ricorrente rappresentava che detto contributo risultava oggi esiguo e insufficiente, in considerazione delle esigenze di vita della minore e dello stato di disoccupazione della stessa ricorrente la quale beneficia unicamente del reddito di inclusione, pari a circa € 705,00 mensili e vive con la figlia in un modesto appartamento, condotto in locazione.
In ricorso, la ricorrente precisava che la metà dell'assegno unico erogato dall' per CP_2
la minore , di entità pari a € 200,00 viene percepito dal sig. peraltro Controparte_1
proprietario di diverse unità immobiliari e percettore di redditi tali da consentirgli di contribuire in misura maggiore e più adeguata al mantenimento della figlia.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la modifica dei provvedimenti inerenti all'assegno di mantenimento per la minore disponendo il versamento a carico del Persona_1
genitore convenuto della somma pari ad € 250,00 a fronte degli attuali € 150,00 o, in subordine, la corresponsione in suo favore dell'intero importo dell'assegno universale quale genitore collocatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , contestando la domanda della Controparte_1
ricorrente e precisando di aver avuto altri due figli: , nato a Persona_2
Caltanissetta il 13/01/2022 e , nata a [...] il [...], . di Persona_3
aver percepito, negli anni 2023 e 2024, uno stipendio di circa € 600,00 netti mensili , per l'attività lavorativa svolta presso la ditta “Gaia Cooperativa Sociale”, e di non aver mai presentato dichiarazione dei redditi.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia considerato il mutamento delle sue Per_1
condizioni familiari e, in subordine, la rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in misura equa e proporzionata, tenendo in Per_1
considerazione le sopravvenute circostanze.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo circa la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore e che depositavano l' 8/05/2025. Le parti, nel contesto di tale atto, ribadivano la volontà di mantenere il già disposto affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentavano le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre ed il suo diritto di visita ed hanno previsto a suo carico la corresponsione di un contributo per il mantenimento della minore, di € 200,00 mensili, oltre al versamento della metà delle spese straordinarie. Ulteriormente le parti hanno previsto l'attribuzione a ciascun genitore, nella misura della metà, dell'assegno unico erogato dall' per la figlia minore. CP_2
Pertanto, le parti, all'udienza cartolare del 28.05.2025, chiedevano che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore, venisse disposta in conformità al contenuto dell'accordo raggiunto. Per_1
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla ha inteso osservare.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, nata dalla loro unione e come tali sono Persona_1
pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 260/2025 R.G.A.C.:
DISPONE, a modifica delle condizioni di cui al Decreto n. 12/2022 del 10/01/2022, emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, che le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nonché le condizioni relative al mantenimento della figlia minore, siano regolate in conformità a quanto previsto dalle parti Persona_1 nell'accordo depositato in data 08.05.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso il 12 settembre 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Marcello Testaquatra
Calogero D. Cammarata