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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1707/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.820/2021 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Policoro via Lazio snc C/O avv. Maria Lourdes Anna Delfino (C.F.
) che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
C.F._2
–APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Potenza, presso i cui uffici al Corso XVIII Agosto n. 46 in Potenza è domiciliato;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa ex art.437 c.p.c., all'udienza del 30/1/2025 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depo- sitato note, contenenti conclusioni da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n.820 resa il 9/11/2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
Matera che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto n.31019/193 Area III emesso dal Prefetto di Matera il 6/6/2023 di confisca del mezzo e sospensione della patente di
1 guida per un anno, a seguito del verbale n.580325731 elevato dai CC Montescaglioso per la violazione dell'art. 193 comma 4 bis C.d.S., essendole stato contestato di avere esibito una polizza assicurativa del mezzo falsificata. A sostegno del gravame ha soste- nuto di avere pagato il 31/1/2023 il premio per la polizza n.004572856354 del mezzo alla Quixa e di avere ottenuto il certificato, in tal modo assumendo Controparte_2 di essere stata truffata dall'agente della suddetta compagnia nei cui confronti aveva sporto querela. Inoltre, ha eccepito la violazione dell'art. 218 C.d.S. per l'avvenuta emanazione del decreto prefettizio oltre il termine di quindici giorni al ritiro della paten- te, avvenuto in data 30/4/2023 e la tardiva notifica del provvedimento prefettizio, avve- nuto il 20/7/2023, lamentando come nella lacunosa motivazione della sentenza impu- gnata fosse stato erroneamente ritenuto che l'omessa opposizione del verbale di conte- stazione redatto dalla polizia giudiziaria avrebbe determinato la legittimità dell'ordinanza applicativa della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese pro- cessuali in favore del difensore anticipatario.
La nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che la violazione con- Controparte_1 testata dell'art. 193 comma quarto bis C.d.S., come accertata dalla polizia giudiziaria con verbale non impugnato dalla imponesse al Prefetto l'emissione del provvedi- Pt_1
mento impugnato ed ha negato che vi fosse un termine perentorio di quindici giorni per l'emissione del provvedimento, contestando nel merito che fosse stata provata la pre- sunta truffa subita dall'opponente, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello col favore de- gli oneri legali.
L'appello è infondato.
Anzitutto va evidenziato che per consolidato orientamento giurisprudenziale la sanzione accessoria della sospensione della patente è soggetta ai termini previsti dall'art.218
C.d.S. soltanto nell'ipotesi di ritiro immediato del documento abilitativo ad opera degli organi che abbiano accertato la violazione amministrativa presupposta, mentre in ipotesi di contestazione differita detta sanzione è soggetta all'ordinario termine prescrizionale stabilito dall'art. 28 legge n.689/1981 (per tutte Cass. Civ. Sez.II sent.29/4/2010
n.10344).
Nella specie la contestazione della violazione prevista dall'art. 193 comma quarto bis
C.d.S. è avvenuta soltanto in un momento successivo, ovvero il 27/2/2023, allorquando
2 i CC di Montescaglioso avevano accertato la falsità dei documenti relativi alla polizza assicurativa prodotti al momento del controllo eseguito in data 11/2/2023, a nulla rile- vando che la patente di guida fosse stata già ritirata per la diversa contestazione di cui al comma quarto del citato articolo. Pertanto l'omessa trasmissione della patente alla Pre- fettura nel termine di cinque giorni e la mancata emanazione dell'ordinanza di sospen- sione nei successivi quindici giorni, come stabilito dall'art. 218 comma secondo C.d.S. non spiega alcuna influenza, essendo comunque intervenuto il provvedimento sanziona- torio nei cinque anni dall'accertamento della violazione amministrativa, ciò che impedi- sce l'accoglimento del primo motivo di gravame, senza che assuma rilevanza la carenza motivazionale della sentenza impugnata che ha quale unica conseguenza l'obbligo per il giudice di appello di integrare la motivazione, senza rimessione della causa in primo grado.
Nel merito, pur condividendosi l'assunto dell'appellante per il quale l'ordinanza prefet- tizia possa essere oggetto di autonoma opposizione e non necessiti di preventiva impu- gnazione del verbale di accertamento, propedeutico all'irrogazione della sanzione ac- cessoria, la tesi dell'ascrivibilità della violazione alla condotta di un agente della com- pagnia assicuratrice che avrebbe rilasciato una polizza falsificata, dopo avere incassato il relativo premio non è stata adeguatamente comprovata dalla : infatti, la mera Pt_1
produzione di documenti provenienti da terzi, aventi mero valore indiziario, in alcun modo suffragati e confermati da dichiarazioni testimoniali, non è idonea a fondare la prospettazione di una truffa consumata in danno dell'opponente, in assenza di una cau- sale del versamento eseguito dalla stessa e della qualità di agente della Quixa Assicura- zioni S.p.A. di tale beneficiario della disposizione di pagamen- Persona_1
to. Né può trarsi argomento di prova dalla querela sporta dalla , dalla stessa pro- Pt_1
dotta in giudizio, trattandosi di istanza punitiva proveniente dalla stessa opponente, pri- va di valore probatorio.
In ragione della carenza di elementi a sostegno della prospettazione dell'opponente sulla non addebitabilità, anche a titolo di colpa, della circolazione con veicolo privo di coper- tura assicurativa e con documenti falsificati va confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta da avverso il decreto n.31019/193 Area III Parte_1
emesso dal Prefetto di Matera il 6/6/2023 di confisca del mezzo e sospensione della pa- tente di guida per un anno, trattandosi di sanzioni accessorie per le quali l'art. 193
3 comma quarto bis C.d.S. non consente all'autorità amministrativa alcuna valutazione di- screzionale.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta altresì la condanna della al pagamento delle spese del presente giudizio che, per la semplicità della que- Pt_1
stione giuridica trattata, sono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal
D.M. 55/2014, pari ad € 350,00 (€ 75 studio, € 75 fase introduttiva, € 100 trattazione, €
100 decisione) per onorari, oltre accessori di legge.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso deposi- Controparte_1 tato il 24/11/2023 avverso la sentenza n.820 resa il 9/11/2023 dal Giudice di Pace di
Matera, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 350,00 per onora-
[...] ri, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta al versamento di ulteriore somma pari al contributo Parte_1 unificato.
Così deciso in Matera, il 30-1-2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1707/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.820/2021 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Policoro via Lazio snc C/O avv. Maria Lourdes Anna Delfino (C.F.
) che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
C.F._2
–APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Potenza, presso i cui uffici al Corso XVIII Agosto n. 46 in Potenza è domiciliato;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa ex art.437 c.p.c., all'udienza del 30/1/2025 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depo- sitato note, contenenti conclusioni da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n.820 resa il 9/11/2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
Matera che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto n.31019/193 Area III emesso dal Prefetto di Matera il 6/6/2023 di confisca del mezzo e sospensione della patente di
1 guida per un anno, a seguito del verbale n.580325731 elevato dai CC Montescaglioso per la violazione dell'art. 193 comma 4 bis C.d.S., essendole stato contestato di avere esibito una polizza assicurativa del mezzo falsificata. A sostegno del gravame ha soste- nuto di avere pagato il 31/1/2023 il premio per la polizza n.004572856354 del mezzo alla Quixa e di avere ottenuto il certificato, in tal modo assumendo Controparte_2 di essere stata truffata dall'agente della suddetta compagnia nei cui confronti aveva sporto querela. Inoltre, ha eccepito la violazione dell'art. 218 C.d.S. per l'avvenuta emanazione del decreto prefettizio oltre il termine di quindici giorni al ritiro della paten- te, avvenuto in data 30/4/2023 e la tardiva notifica del provvedimento prefettizio, avve- nuto il 20/7/2023, lamentando come nella lacunosa motivazione della sentenza impu- gnata fosse stato erroneamente ritenuto che l'omessa opposizione del verbale di conte- stazione redatto dalla polizia giudiziaria avrebbe determinato la legittimità dell'ordinanza applicativa della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese pro- cessuali in favore del difensore anticipatario.
La nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che la violazione con- Controparte_1 testata dell'art. 193 comma quarto bis C.d.S., come accertata dalla polizia giudiziaria con verbale non impugnato dalla imponesse al Prefetto l'emissione del provvedi- Pt_1
mento impugnato ed ha negato che vi fosse un termine perentorio di quindici giorni per l'emissione del provvedimento, contestando nel merito che fosse stata provata la pre- sunta truffa subita dall'opponente, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello col favore de- gli oneri legali.
L'appello è infondato.
Anzitutto va evidenziato che per consolidato orientamento giurisprudenziale la sanzione accessoria della sospensione della patente è soggetta ai termini previsti dall'art.218
C.d.S. soltanto nell'ipotesi di ritiro immediato del documento abilitativo ad opera degli organi che abbiano accertato la violazione amministrativa presupposta, mentre in ipotesi di contestazione differita detta sanzione è soggetta all'ordinario termine prescrizionale stabilito dall'art. 28 legge n.689/1981 (per tutte Cass. Civ. Sez.II sent.29/4/2010
n.10344).
Nella specie la contestazione della violazione prevista dall'art. 193 comma quarto bis
C.d.S. è avvenuta soltanto in un momento successivo, ovvero il 27/2/2023, allorquando
2 i CC di Montescaglioso avevano accertato la falsità dei documenti relativi alla polizza assicurativa prodotti al momento del controllo eseguito in data 11/2/2023, a nulla rile- vando che la patente di guida fosse stata già ritirata per la diversa contestazione di cui al comma quarto del citato articolo. Pertanto l'omessa trasmissione della patente alla Pre- fettura nel termine di cinque giorni e la mancata emanazione dell'ordinanza di sospen- sione nei successivi quindici giorni, come stabilito dall'art. 218 comma secondo C.d.S. non spiega alcuna influenza, essendo comunque intervenuto il provvedimento sanziona- torio nei cinque anni dall'accertamento della violazione amministrativa, ciò che impedi- sce l'accoglimento del primo motivo di gravame, senza che assuma rilevanza la carenza motivazionale della sentenza impugnata che ha quale unica conseguenza l'obbligo per il giudice di appello di integrare la motivazione, senza rimessione della causa in primo grado.
Nel merito, pur condividendosi l'assunto dell'appellante per il quale l'ordinanza prefet- tizia possa essere oggetto di autonoma opposizione e non necessiti di preventiva impu- gnazione del verbale di accertamento, propedeutico all'irrogazione della sanzione ac- cessoria, la tesi dell'ascrivibilità della violazione alla condotta di un agente della com- pagnia assicuratrice che avrebbe rilasciato una polizza falsificata, dopo avere incassato il relativo premio non è stata adeguatamente comprovata dalla : infatti, la mera Pt_1
produzione di documenti provenienti da terzi, aventi mero valore indiziario, in alcun modo suffragati e confermati da dichiarazioni testimoniali, non è idonea a fondare la prospettazione di una truffa consumata in danno dell'opponente, in assenza di una cau- sale del versamento eseguito dalla stessa e della qualità di agente della Quixa Assicura- zioni S.p.A. di tale beneficiario della disposizione di pagamen- Persona_1
to. Né può trarsi argomento di prova dalla querela sporta dalla , dalla stessa pro- Pt_1
dotta in giudizio, trattandosi di istanza punitiva proveniente dalla stessa opponente, pri- va di valore probatorio.
In ragione della carenza di elementi a sostegno della prospettazione dell'opponente sulla non addebitabilità, anche a titolo di colpa, della circolazione con veicolo privo di coper- tura assicurativa e con documenti falsificati va confermata la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta da avverso il decreto n.31019/193 Area III Parte_1
emesso dal Prefetto di Matera il 6/6/2023 di confisca del mezzo e sospensione della pa- tente di guida per un anno, trattandosi di sanzioni accessorie per le quali l'art. 193
3 comma quarto bis C.d.S. non consente all'autorità amministrativa alcuna valutazione di- screzionale.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta altresì la condanna della al pagamento delle spese del presente giudizio che, per la semplicità della que- Pt_1
stione giuridica trattata, sono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal
D.M. 55/2014, pari ad € 350,00 (€ 75 studio, € 75 fase introduttiva, € 100 trattazione, €
100 decisione) per onorari, oltre accessori di legge.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso deposi- Controparte_1 tato il 24/11/2023 avverso la sentenza n.820 resa il 9/11/2023 dal Giudice di Pace di
Matera, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 350,00 per onora-
[...] ri, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta al versamento di ulteriore somma pari al contributo Parte_1 unificato.
Così deciso in Matera, il 30-1-2025
Il Giudice
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