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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Donatella Attanasio in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in AN Lucido (CS), via Polella n. 169;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Federico Sirimarco in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza via Mauro Leporace n. 19;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di
Paola cron. n. 1345/2025 rep. n. 190/2025 pubblicata in data 14/02/2025
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., ha citato in giudizio chiedendo di Parte_1 Controparte_1
ordinarsi al resistente l'esecuzione di tutte le opere necessarie ed urgenti volte a mettere in sicurezza l'immobile oggetto di causa;
disporsi che le spese delle opere di ristrutturazione da effettuare sull'immobile vengano attribuite a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1123, comma 2, c.c. e che sia fissata una penale ex art 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle necessarie opere di ristrutturazione;
condannarsi il resistente al risarcimento di tutti i danni morali, da stress e da mancato utilizzo dell'appartamento subìti dal ricorrente, quantificati nella misura di €
15.000,00 o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
condannarsi il resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subìti dal ricorrente per il ripristino del proprio appartamento, gravemente danneggiato dalle infiltrazioni. A sostegno delle domande avanzate, il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un appartamento posto al secondo piano e di un locale deposito ubicato al terzo piano di una palazzina sita nel Comune di Amantea - CA AN AN (CS), alla via Molise n. 44, rispettivamente identificati al catasto al foglio di mappa n. 36, particella n.
275 sub 3 e particella n. 275 sub 9; che tale palazzina è complessivamente
2 costituita da quattro piani e che gli appartamenti posti al piano terra e al primo piano sono di proprietà del germano odierno Controparte_1
resistente; che le unità immobiliari di cui il ricorrente è proprietario sono da tempo interessate da fenomeni infiltrativi a causa del danneggiamento della copertura del fabbricato (guaina divelta) e presentano un importante deterioramento delle facciate esterne e dei cornicioni dei balconi e del tetto, al germano resistente lo stato di ammaloramento in cui versa l'immobile, invitandolo ad attivarsi affinché congiuntamente provvedessero all'immediata ristrutturazione della palazzina (consistente, nello specifico, nel rifacimento della copertura, della facciata esterna e dei balconi); che, in occasione di un incontro sui luoghi di causa avuto con i rispettivi difensori e tecnici di parte, entrambi i germani si impegnavano a far eseguire sull'immobile i necessari lavori di ristrutturazione ma, nonostante la disponibilità da entrambi mostrata, non veniva raggiunto un accordo sui preventivi di spesa;
che le criticità strutturali dell'immobile venivano riscontrate anche dai Vigili del Fuoco i quali, intervenuti su richiesta del ricorrente, constatavano un degrado generalizzato dello stabile, dovuto all'assenza di interventi manutentivi nel corso degli anni, e invitavano gli aventi causa ad effettuare con urgenza i lavori di ristrutturazione;
che, nel caso di specie, sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per l'imminenza del pregiudizio, ravvisabile nel costante peggioramento strutturale dell'immobile, e la irreparabilità del danno a diritti fondamentali della persona, tra cui quello alla salute, attesa la insalubrità delle unità abitative;
che sussiste una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del resistente per non aver mai provveduto, in spregio all'art. 1123 c.c., alla eliminazione dei pericoli derivanti dallo stato di ammaloramento in cui versa l'immobile e che, pertanto, sussiste in capo al ricorrente il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, derivanti dai costi necessari a ripristinare il proprio appartamento danneggiato dai fenomeni infiltrativi,
3 oltre che dei danni morali, derivanti dalla compressione del diritto di godimento dell'unità immobiliare, resa insalubre dalle infiltrazioni. Si è costituito in giudizio il resistente che, a propria difesa, ha chiesto, in primo luogo, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per omessa specificazione della natura e dell'entità, anche economica, degli interventi definiti unilateralmente dal ricorrente come necessari e improcrastinabili, ma dei quali non sarebbe stata dimostrata né l'urgenza né l'indifferibilità, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione cui al D.lgs. 28/2010, poiché la richiesta di risarcimento danni – nella misura determinata in € 15.000,00 – avanzata nel giudizio di merito non sarebbe stata oggetto di confronto anche nella precedente fase stragiudiziale;
nel merito, rigettarsi la domanda poiché infondata;
in subordine, accertarsi la sussistenza dei lavori realmente necessari e urgenti da eseguirsi sulle parti comuni dell'immobile, verificando e attribuendo il diritto di proprietà esclusiva o comune del tetto e determinando le relative spese pro quota in ragione dei millesimi attribuibili a ciascun proprietario – condomino.>>
La causa veniva istruita a mezzo CTU e, quindi, sulle precisate conclusioni veniva riservata per la decisione.
§ 2. – Il Tribunale di Paola con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron n.
1345/2025 rep. n. 190/2025 così statuiva: <<1. rigetta la domanda proposta da;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1
, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_1
onorari, oltre spese generali sul compenso al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via preliminare, le eccezioni di nullità e di improcedibilità sollevate dal resistente sono infondate e vanno disattese. In primo luogo, alcun profilo di invalidità è
4 emerso con riferimento al ricorso introduttivo, risultando ben determinato l'oggetto della domanda nonché chiara e specifica l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima: invero, il carattere urgente e improcrastinabile dei lavori di ristrutturazione dedotto dalla parte ricorrente trae la sua fonte dal rapporto dell'intervento dei Vigili del fuoco del 30.9.2020, i quali, constatato il degrado generalizzato dell'immobile a causa della sua vetustà e della totale assenza nel corso degli anni di interventi manutentivi, prescrivevano l'esecuzione con somma urgenza dei lavori di ripristino del fabbricato (doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte ricorrente); sulla scorta delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di parte (doc. n. 13 allegato al fascicolo di parte ricorrente), l'istante ha poi provveduto a indicare nel ricorso la tipologia dei lavori ritenuti indifferibili e necessari a ripristinare l'immobile e a evitare un ulteriore peggioramento strutturale.
Per questi motivi
, avendo assolto alle funzioni di perimetrare i confini della decisione e di provocare il contraddittorio, consentendo al convenuto di articolare compiutamente la propria difesa,
l'atto introduttivo del giudizio può dirsi scevro da vizi di nullità. In secondo luogo, in allegato al ricorso introduttivo vi è l'istanza di mediazione (doc. n.
11) e relativo verbale negativo di conciliazione (doc. n. 12) ove risulta l'impossibilità di comporre bonariamente la lite in quanto “dopo impegnata discussione, protrattasi per più incontri per come sopra indicati, nonostante le reciproche richieste e concessioni, nonché proposte di definizione, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo interamente satisfattivo degli interessi contrapposti”. Sebbene la richiesta di risarcimento danni, avanzata dal ricorrente in questa sede, non sia stata oggetto di trattative nella precedente fase stragiudiziale, tale omissione non può rappresentare di per sé solo motivo di improcedibilità dell'azione giudiziaria, posto che la domanda risarcitoria si pone in termini di accessorietà rispetto alla domanda principale, fondata, sia in fase di mediazione che in fase giudiziale, sui
5 medesimi fatti storici;
invero, dal confronto tra la domanda di mediazione e quella giudiziale emerge una sostanziale corrispondenza tra quanto è stato oggetto di confronto in sede stragiudiziale e quanto è sottoposto alla cognizione del tribunale, e tanto vale a soddisfare la condizione di procedibilità del ricorso (in tema di coincidenza di contenuti tra istanza di mediazione e atto introduttivo del giudizio di merito ai fini della procedibilità dell'azione, v. Cass. n. 29333/2019, in motivazione). Parimenti infondata è
l'eccezione sollevata dalla parte resistente secondo cui l'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto essere preceduta dalla indizione di un'assemblea condominiale diretta ad ottenere una delibera con la quale disporre gli interventi per eliminare le cause determinative dei danni lamentati dal ricorrente. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c., se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale provvede in camera di consiglio secondo il rito della volontaria giurisdizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la previsione, ad opera dell'art. 1105, quarto comma, c.c., in materia di comunione, per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa;
tale preclusione, tuttavia, concerne esclusivamente la gestione della cosa comune, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti, e non opera, per converso, in relazione ad iniziative giudiziarie contenziose promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui il comunista faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla
6 comunione, che dalla rovina della cosa di cui è comproprietario abbiano subito pregiudizio (in questi termini Cass. n. 8876/1998). In altri termini, in materia di gestione condominiale, il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia del , alla quale sopperisce il giudice in sede di CP_2
volontaria giurisdizione e che riguarda la concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata;
è escluso, pertanto, che il procedimento camerale possa essere azionato allorquando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi, poiché in tal caso l'intervento del giudice si risolverebbe in una indebita ingerenza nella gestione condominiale e in una sovrapposizione della volontà assembleare.
In questo senso v. Cass. n. 11802/2020 (Rv. 658269 - 01), secondo cui: “In tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire
l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario”. Nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta i danni subiti dall'appartamento di sua esclusiva proprietà per effetto della difettosa manutenzione dei beni comuni;
sicché, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale su
7 richiamato e che si condivide è legittima la proposizione della domanda in sede di cognizione ordinaria. V'è, tuttavia, da rilevare il difetto di titolarità passiva di nella presente azione giudiziaria. Giova Controparte_1
richiamare l'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso attiene al merito della controversia ed è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016; Cass. Civ. n.
11744/2018). Ancora, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale il Condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà, anche per piani orizzontali, indipendentemente dall'approvazione di un regolamento e dalla validità del medesimo, purché gli immobili siano dotati delle medesime strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c. (in questo senso v., ex plurimis, Cass. n. 14813/2008 e Cass. n. 27360/2016).
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che le unità abitative di proprietà delle parti in causa, facenti parte del medesimo fabbricato sito nel
Comune di Amantea-CA AN AN, alla via Molise n. 44, e articolate su piani verticali, costituiscono un condominio c.d. minimo
(poiché composto da due soli condomini), attesa la necessaria condivisione di talune parti dell'edificio adibite ad uso comune (art. 1117 c.c.). Invero, dall'atto notarile di divisione del 7.5.2010, rep. n. 110.714, racc. n. 14.377,
e dal relativo atto di trascrizione (in atti), risulta che , a Parte_1
soddisfazione dei propri diritti pari a 1/2 indiviso sul fabbricato sito in
Amantea, frazione di CA AN AN, alla via Molise n. 44, ha acquisito la quota costituita dall'appartamento ubicato al secondo piano, censito al catasto al foglio n. 36, particella n. 275 sub 3, e dal locale deposito ubicato al terzo piano, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 9; mentre,
ha acquisito, a soddisfazione dei propri diritti pari alla parte Controparte_1
residua di 1/2 indiviso sul medesimo fabbricato, l'appartamento sito al piano
8 terra, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 1, l'appartamento sito al primo piano, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 2, e il locale deposito sito al terzo piano, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 8.
Ciò rilevato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'attribuire al di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, CP_2
l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché il risponde ex art. 2051 c.c. dei CP_2
danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. n. 7044/2020). Ebbene, alla luce di quanto innanzi, deve ritenersi che la titolarità passiva della presente azione giudiziaria spetti al
, unico responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati alle CP_2
cose in custodia, per non aver provveduto, in spregio a quanto disposto all'art. 1123 c.c., alla eliminazione dei pericoli derivanti dallo stato di ammaloramento in cui versano parti comuni dell'immobile; è dunque, al
– e non al singolo condomino – che va ordinata l'esecuzione CP_2
delle opere di cui all'art. 1123 c.c. ed è nei confronti del che va CP_2
avanzata la domanda risarcitoria per i danni riportati all'appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini a causa dello stato di ammaloramento dei beni comuni condominiali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi delle tabelle di cui al D.M. 55/2004, come da ultimo aggiornate dal D.M.
147/2022, con riferimento ai giudizi di cognizione di valore indeterminabile di complessità bassa (v. art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), avuto riguardo alla natura della controversia, alle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente espletata.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, di seguito illustrato, al cui accoglimento ha fatto seguire la richiesta di disamina nel merito della domanda. Spiegava domanda di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
9 Catanzaro, contrariis reiectis: In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti;
Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma Dell'Ordinanza di rigetto n. cronol. 1345/2025 del 14/02/2025, resa inter partes dal Tribunale di Paola,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Grazia Elia, nel procedimento R.G. n. 933/2021, pubblicata il 14.02.2025 e notificata il
16.02.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ordinare al sig. di eseguire tutte quelle opere necessarie, urgenti ed Controparte_1
improcrastinabili, volti a mettere in sicurezza l'immobile sito nel Comune di
Amantea- CA AN AN (CS) alla Via Molise n.44, identificato catastalmente al foglio di mappa 36 p.lla 275 sub 1,2,5,6,7,8,10, nello specifico tutte le opere ed i lavori necessari per come descritti dal CTU Ing.
nel primo computo metrico allegato alla perizia2, provvedendo Per_1
altresì ad imputare alle parti i relativi costi a ciascun condomino in base all'art. 1123 comma 2° c.c. Disporre altresì la fissazione di una penale ex art
614 bis, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione necessarie da effettuarsi sull'immobile de quo. In merito ai danni subiti dal sig. all'appartamento identificato Parte_1
catastalmente al foglio di mappa 36 p.lla 275 sub 3 e 275 sub 9, per come verificati ed accertati dal nominato CTU, dichiarare la responsabilità del sig,
a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause Controparte_1
stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne il ricorrente e la sua famiglia dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subìto dal ricorrente, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati anche
10 dal pieno mancato godimento del bene;
per l'effetto condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. , Parte_1
morali, da stress e dal pieno mancato utilizzo dell'appartamento nella misura di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Condannare altresì il sig. al Controparte_1
risarcimento dei costi per ripristinare il proprio appartamento, gravemente danneggiato per la presenza di numerose e vistose macchie di umidità nelle parenti delle stanze, per come accertate e verificate dal nominato CTU Ing.
. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio Persona_2
distraende.>>
§ 4. 1– Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'inibitoria e del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia
l'adito Giudicante, contrariis reiectis, rigettare il gravame proposto da avverso l'ordinanza emessa il 14.2.25 dal Tribunale di Paola Parte_1
a conclusione del giudizio iscritto al n. 933/21 rgac, e ciò per le ragioni su esposte e per ogni altra di risulta o ravvisantesi;
confermarsi il provvedimento impugnato emesso dal giudice circondariale di Paola nel giudizio iscritto al n.933/21 r.g.a.c. con il favore delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi;
emettersi ogni altro provvedimento di legge conseguente all'accoglimento delle difese del convenuto.>>
§ 4.2 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; rinviava la causa all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori ridotti: 1) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 10 giorni prima dell'udienza per
11 il deposito di note di replica. Riservava di riferire al Collegio in relazione all'istanza di inibitoria.
§ 4.3 – Il Collegio con ordinanza in data 29 luglio 2025 rigettava l'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti. Il difensore di parte appellante precisava riportandosi ed aggiungeva il seguente capo di domanda: <In subordine, visto l'art. 354 cpc, rimettere gli atti al primo giudice per avere erroneamente dichiarato il difetto di titolarità passiva di
.>> Controparte_1
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: < dell'art. 81 cod. proc. civ., e degli artt. 1105, 1117, 1123, 1126, 2043, 2051,
2055 cod. civ. e 24 Cost., per avere il Tribunale di primo grado, rilevato il difetto di titolarità passiva del sig. .>> l'appellante lamenta Controparte_1
che il tribunale, dopo aver ricondotto la fattispecie al cd. “condominio minimo” in quanto composto da due persone abbia errato nel ritenere che la titolarità passiva spettasse al condominio e non direttamente all'altro condomino-proprietario. Ribadiva che il è un ente di gestione che CP_2
opera in rappresentanza di chi amministra e nell'interesse comune, ma non priva i singoli partecipanti dal potere di agire disgiuntamente da chi detiene, eventualmente l'amministrazione per la tutela dei diritti conseguenti.
Sosteneva che i singoli condomini sono direttamente investiti degli obblighi di controllo e di manutenzione delle parti comuni;
che a norma dell'art. 1123
12 cod. civ. il doveva provvedere alla manutenzione ed alla CP_2
riparazione delle parti qualificabili come parti comuni dell'edificio e, non essendoci obbligo di nomina di un amministratore era il a dover CP_2
provvedere all'esecuzione di dette opere. Sosteneva che avendo proposto domanda autonoma di carattere risarcitorio derivante dall'obbligo di custodia ex art. 2051 cod. civ. la domanda poteva essere proposta nei confronti di un singolo e non necessariamente nei confronti del condominio.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Va osservato che parte appellata non ha proposto appello incidentale sicché non può chiedere il riesame di statuizioni non emesse dal primo giudice quali la pronuncia sugli oneri della CTU di prime cure.
§ 6.2 – l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di jus postulandi è infondata risultando la procura espressamente conferita da all'avv.to Donatella Attanasio per rappresentarlo e difenderlo Parte_1
in ogni fase e grado della controversia insorta con il fratello ed avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa.
§ 7 – L'analisi del motivo
§ 7.1 – Il motivo è inammissibile
Osserva la Corte che le argomentazioni difensive sviluppate nel motivo di gravame non si confrontano con la motivazione, sintetica ma esauriente, resa dal primo giudice.
Il tribunale a pagina 4 della sentenza evidenzia che vi è << da rilevare il difetto di titolarità passiva di nella presente azione Controparte_1
giudiziaria>>; la statuizione viene illustrata nel successivo capoverso della motivazione e muove dalla premessa che la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso attiene al merito della causa ed è rilevabile
13 dal giudice anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa. Il Tribunale ha richiamato in argomento, a giustificazione del rilievo d'ufficio, i principi di diritto enunciati da Cass. SU 2951/2016 e n. 11744/2018, per poi trascorrere ad esaminare la fattispecie controversa, già qualificata come relativa al condominio minimo composto da due soli condomini, ed affermare che il responsabile della mancata custodia dei beni è il , quale custode CP_2
dei beni e dei servizi comuni a cui compete l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio, e non l'altro condomino.
Orbene, si osserva, che parte appellante ha depositato in data 7 ottobre 2025 due comparse conclusionali, la prima, alle ore 13.49 in cui il difensore illustra le difese già individuate nell'atto di appello, approfondendole;
la seconda, alle ore 18.09 in cui introduce a pagina 5 una censura nuova in cui contesta la possibilità per il giudicante di procedere al rilievo d'ufficio dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La doglianza in disparte dalla sua ammissibilità non si confronta, come detto, con la motivazione di prime cure che ha citato, sul punto del rilievo d'ufficio,
Cass. SU n. 2951/2016 che enuncia il principio [dopo aver esaminato le posizioni, all'epoca, della giurisprudenza minoritaria e di quella dominante
(che dichiara non essere fondata)] che << La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa>>, così come argomentato dal Tribunale di Paola.
Nello specifico la suprema Corte ha chiarito: < distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della
14 decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. 25.
Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto. 26. È opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione. 27. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio.
28. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto. 29. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella Costituzione. L'art. 2907, intitolato
"Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma:
"Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 della Costituzione dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". 30.La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
31.Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del
15 diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33.Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. 34. Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusimi, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. 35. In molti casi si parla di legittimazione ad agire,
16 ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare. 36. La disciplina di questa diversa situazione è controversa sotto molteplici profili. Questo è il tema oggetto della causa e della rimessione alle sezioni unite. 37. La tesi dell'orientamento maggioritario ha il suo punto debole nel passaggio in cui, dopo aver correttamente affermato che la questione della titolarità del diritto fatto valer in giudizio attiene al merito, e quindi al problema della fondatezza della domanda, sostiene che, in quanto attinente al merito, la materia rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, traendone la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto. 38.L'attinenza al merito e più specificamente al problema della fondatezza della domanda di per sé non comporta le conseguenze che così se ne traggono. 39.11 problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. 40.La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto
è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti: ad esempio per il riconoscimento di una pensione d'inabilità bisogna presentare un certo grado di inabilità psico-fisica al lavoro e un reddito inferiore a determinati livelli.
41.Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi
17 materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di quel diritto. 42. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43.Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. 44.Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. 45. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. 46.Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. 47.All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle
18 parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre ..... le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). 48. Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. 49.
Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. 50. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. 51.Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo coma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". >>
Il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, richiamando i propri poteri di rilievo d'ufficio con l'ulteriore richiamo a Cass. n. 11744/2018. Osserva la
Corte che trattasi di indirizzo consolidato, così infatti, recentemente Cass. n.
8625/2025.
Il motivo nella sua prospettazione originaria è ugualmente inammissibile perché non si confronta e quindi non coglie la ratio della decisione del tutto coerente con la qualificazione della domanda.
19 Il Tribunale ha respinto l'eccezione di parte convenuta ed ha ritenuto ammissibile la domanda volta ad ottenere l'esecuzione di lavori urgenti su parti comuni dell'edificio (il tetto, facciate esterne, cornicioni ecc.), per poi evidenziare che essendo l'obbligo di custodia di dette parti in capo al
, il legittimato passivo doveva individuarsi in esso e non nell'altro CP_2
condomino ovvero . Controparte_1
Osserva la Corte, con riguardo ai principi che regolano il condominio c.d. minimo, che la Suprema Corte ha chiarito con la sentenza n. 2046/2006: <<
2.3.- D'altra parte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al "condominio minimo", composto da due soli proprietari. Per la verità, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell'amministratore ed il regolamento di condominio (L'art. 1129 cod. civ. fissa l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di quattro;
l'art. 1138 prevede che il regolamento di condominio debba essere approvato dall'assemblea quando il numero dei condomini è superiore a dieci). Nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due) dei condomini. Pertanto, se nell'edificio a meno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici.
[…] Nessuna norma contempla l'impossibilità, logica e tecnica, che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario. In altre parole, nessuna norma impedisce che l'assemblea, nel caso di condominio formato da due soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all'unanimità decida validamente. Dalla interpretazione logico-sistematica non si ricava la necessità di operare sempre
20 e comunque con il metodo collegiale e con il principio maggioritario;
quindi, il divieto categorico di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza (per esempio, all'unanimità): si ricava la disciplina per il caso in cui non si possa decidere, a causa della impossibilità pratica di formare la maggioranza: il che vale non soltanto per il condominio minimo. La disposizione dell'art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: peraltro, se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. L'ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del condominio composto da più partecipanti, in cui gli schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano maggioranza e minoranza;
oppure al caso di un condominio, del pari composto da più partecipanti, in cui un impianto risulti destinato al servizio di due soli condomini, i quali da soli sono chiamati a deliberare sulla gestione. In entrambi i casi, se in concreto la maggioranza non si forma si ricorre all'autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. cit.>> (succ. conf. Cass. n.
5329/2017; n. 15705/2020).
Nel caso in esame, è accaduto che l'azione giudiziaria prescelta da Parte_1
si stata proposta nei confronti del soggetto che non è in grado di attuare
[...]
il contenuto della domanda trattandosi di beni comuni. La tutela sarebbe stata ovviamente possibile in ipotesi di consenso;
non essendovi il consenso e quindi l'unanimità occorre procedere con le regole ordinarie indicate dalla
Suprema Corte e sopra trascritte;
in alternativa, in ipotesi di lavori urgenti ed indifferibili con l'esecuzione degli stessi da parte di e con Parte_1
successiva richiesta di rimborso.
21 § 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, con distrazione.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro l'ordinanza ex art. 702 ter
[...] Controparte_1
c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Paola n. cron. 1345/2025 rep. n.
190/2025 pubblicata in data 14/02/2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Federico Sirimarco dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est. 22 dott.ssa Claudia De Martin
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Donatella Attanasio in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in AN Lucido (CS), via Polella n. 169;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Federico Sirimarco in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cosenza via Mauro Leporace n. 19;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di
Paola cron. n. 1345/2025 rep. n. 190/2025 pubblicata in data 14/02/2025
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., ha citato in giudizio chiedendo di Parte_1 Controparte_1
ordinarsi al resistente l'esecuzione di tutte le opere necessarie ed urgenti volte a mettere in sicurezza l'immobile oggetto di causa;
disporsi che le spese delle opere di ristrutturazione da effettuare sull'immobile vengano attribuite a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1123, comma 2, c.c. e che sia fissata una penale ex art 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle necessarie opere di ristrutturazione;
condannarsi il resistente al risarcimento di tutti i danni morali, da stress e da mancato utilizzo dell'appartamento subìti dal ricorrente, quantificati nella misura di €
15.000,00 o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
condannarsi il resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subìti dal ricorrente per il ripristino del proprio appartamento, gravemente danneggiato dalle infiltrazioni. A sostegno delle domande avanzate, il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un appartamento posto al secondo piano e di un locale deposito ubicato al terzo piano di una palazzina sita nel Comune di Amantea - CA AN AN (CS), alla via Molise n. 44, rispettivamente identificati al catasto al foglio di mappa n. 36, particella n.
275 sub 3 e particella n. 275 sub 9; che tale palazzina è complessivamente
2 costituita da quattro piani e che gli appartamenti posti al piano terra e al primo piano sono di proprietà del germano odierno Controparte_1
resistente; che le unità immobiliari di cui il ricorrente è proprietario sono da tempo interessate da fenomeni infiltrativi a causa del danneggiamento della copertura del fabbricato (guaina divelta) e presentano un importante deterioramento delle facciate esterne e dei cornicioni dei balconi e del tetto, al germano resistente lo stato di ammaloramento in cui versa l'immobile, invitandolo ad attivarsi affinché congiuntamente provvedessero all'immediata ristrutturazione della palazzina (consistente, nello specifico, nel rifacimento della copertura, della facciata esterna e dei balconi); che, in occasione di un incontro sui luoghi di causa avuto con i rispettivi difensori e tecnici di parte, entrambi i germani si impegnavano a far eseguire sull'immobile i necessari lavori di ristrutturazione ma, nonostante la disponibilità da entrambi mostrata, non veniva raggiunto un accordo sui preventivi di spesa;
che le criticità strutturali dell'immobile venivano riscontrate anche dai Vigili del Fuoco i quali, intervenuti su richiesta del ricorrente, constatavano un degrado generalizzato dello stabile, dovuto all'assenza di interventi manutentivi nel corso degli anni, e invitavano gli aventi causa ad effettuare con urgenza i lavori di ristrutturazione;
che, nel caso di specie, sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per l'imminenza del pregiudizio, ravvisabile nel costante peggioramento strutturale dell'immobile, e la irreparabilità del danno a diritti fondamentali della persona, tra cui quello alla salute, attesa la insalubrità delle unità abitative;
che sussiste una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del resistente per non aver mai provveduto, in spregio all'art. 1123 c.c., alla eliminazione dei pericoli derivanti dallo stato di ammaloramento in cui versa l'immobile e che, pertanto, sussiste in capo al ricorrente il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, derivanti dai costi necessari a ripristinare il proprio appartamento danneggiato dai fenomeni infiltrativi,
3 oltre che dei danni morali, derivanti dalla compressione del diritto di godimento dell'unità immobiliare, resa insalubre dalle infiltrazioni. Si è costituito in giudizio il resistente che, a propria difesa, ha chiesto, in primo luogo, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per omessa specificazione della natura e dell'entità, anche economica, degli interventi definiti unilateralmente dal ricorrente come necessari e improcrastinabili, ma dei quali non sarebbe stata dimostrata né l'urgenza né l'indifferibilità, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione cui al D.lgs. 28/2010, poiché la richiesta di risarcimento danni – nella misura determinata in € 15.000,00 – avanzata nel giudizio di merito non sarebbe stata oggetto di confronto anche nella precedente fase stragiudiziale;
nel merito, rigettarsi la domanda poiché infondata;
in subordine, accertarsi la sussistenza dei lavori realmente necessari e urgenti da eseguirsi sulle parti comuni dell'immobile, verificando e attribuendo il diritto di proprietà esclusiva o comune del tetto e determinando le relative spese pro quota in ragione dei millesimi attribuibili a ciascun proprietario – condomino.>>
La causa veniva istruita a mezzo CTU e, quindi, sulle precisate conclusioni veniva riservata per la decisione.
§ 2. – Il Tribunale di Paola con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron n.
1345/2025 rep. n. 190/2025 così statuiva: <<1. rigetta la domanda proposta da;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1
, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_1
onorari, oltre spese generali sul compenso al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via preliminare, le eccezioni di nullità e di improcedibilità sollevate dal resistente sono infondate e vanno disattese. In primo luogo, alcun profilo di invalidità è
4 emerso con riferimento al ricorso introduttivo, risultando ben determinato l'oggetto della domanda nonché chiara e specifica l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima: invero, il carattere urgente e improcrastinabile dei lavori di ristrutturazione dedotto dalla parte ricorrente trae la sua fonte dal rapporto dell'intervento dei Vigili del fuoco del 30.9.2020, i quali, constatato il degrado generalizzato dell'immobile a causa della sua vetustà e della totale assenza nel corso degli anni di interventi manutentivi, prescrivevano l'esecuzione con somma urgenza dei lavori di ripristino del fabbricato (doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte ricorrente); sulla scorta delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di parte (doc. n. 13 allegato al fascicolo di parte ricorrente), l'istante ha poi provveduto a indicare nel ricorso la tipologia dei lavori ritenuti indifferibili e necessari a ripristinare l'immobile e a evitare un ulteriore peggioramento strutturale.
Per questi motivi
, avendo assolto alle funzioni di perimetrare i confini della decisione e di provocare il contraddittorio, consentendo al convenuto di articolare compiutamente la propria difesa,
l'atto introduttivo del giudizio può dirsi scevro da vizi di nullità. In secondo luogo, in allegato al ricorso introduttivo vi è l'istanza di mediazione (doc. n.
11) e relativo verbale negativo di conciliazione (doc. n. 12) ove risulta l'impossibilità di comporre bonariamente la lite in quanto “dopo impegnata discussione, protrattasi per più incontri per come sopra indicati, nonostante le reciproche richieste e concessioni, nonché proposte di definizione, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo interamente satisfattivo degli interessi contrapposti”. Sebbene la richiesta di risarcimento danni, avanzata dal ricorrente in questa sede, non sia stata oggetto di trattative nella precedente fase stragiudiziale, tale omissione non può rappresentare di per sé solo motivo di improcedibilità dell'azione giudiziaria, posto che la domanda risarcitoria si pone in termini di accessorietà rispetto alla domanda principale, fondata, sia in fase di mediazione che in fase giudiziale, sui
5 medesimi fatti storici;
invero, dal confronto tra la domanda di mediazione e quella giudiziale emerge una sostanziale corrispondenza tra quanto è stato oggetto di confronto in sede stragiudiziale e quanto è sottoposto alla cognizione del tribunale, e tanto vale a soddisfare la condizione di procedibilità del ricorso (in tema di coincidenza di contenuti tra istanza di mediazione e atto introduttivo del giudizio di merito ai fini della procedibilità dell'azione, v. Cass. n. 29333/2019, in motivazione). Parimenti infondata è
l'eccezione sollevata dalla parte resistente secondo cui l'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto essere preceduta dalla indizione di un'assemblea condominiale diretta ad ottenere una delibera con la quale disporre gli interventi per eliminare le cause determinative dei danni lamentati dal ricorrente. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c., se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale provvede in camera di consiglio secondo il rito della volontaria giurisdizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la previsione, ad opera dell'art. 1105, quarto comma, c.c., in materia di comunione, per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa;
tale preclusione, tuttavia, concerne esclusivamente la gestione della cosa comune, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti, e non opera, per converso, in relazione ad iniziative giudiziarie contenziose promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui il comunista faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla
6 comunione, che dalla rovina della cosa di cui è comproprietario abbiano subito pregiudizio (in questi termini Cass. n. 8876/1998). In altri termini, in materia di gestione condominiale, il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia del , alla quale sopperisce il giudice in sede di CP_2
volontaria giurisdizione e che riguarda la concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata;
è escluso, pertanto, che il procedimento camerale possa essere azionato allorquando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi, poiché in tal caso l'intervento del giudice si risolverebbe in una indebita ingerenza nella gestione condominiale e in una sovrapposizione della volontà assembleare.
In questo senso v. Cass. n. 11802/2020 (Rv. 658269 - 01), secondo cui: “In tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire
l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario”. Nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta i danni subiti dall'appartamento di sua esclusiva proprietà per effetto della difettosa manutenzione dei beni comuni;
sicché, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale su
7 richiamato e che si condivide è legittima la proposizione della domanda in sede di cognizione ordinaria. V'è, tuttavia, da rilevare il difetto di titolarità passiva di nella presente azione giudiziaria. Giova Controparte_1
richiamare l'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso attiene al merito della controversia ed è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016; Cass. Civ. n.
11744/2018). Ancora, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale il Condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà, anche per piani orizzontali, indipendentemente dall'approvazione di un regolamento e dalla validità del medesimo, purché gli immobili siano dotati delle medesime strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c. (in questo senso v., ex plurimis, Cass. n. 14813/2008 e Cass. n. 27360/2016).
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che le unità abitative di proprietà delle parti in causa, facenti parte del medesimo fabbricato sito nel
Comune di Amantea-CA AN AN, alla via Molise n. 44, e articolate su piani verticali, costituiscono un condominio c.d. minimo
(poiché composto da due soli condomini), attesa la necessaria condivisione di talune parti dell'edificio adibite ad uso comune (art. 1117 c.c.). Invero, dall'atto notarile di divisione del 7.5.2010, rep. n. 110.714, racc. n. 14.377,
e dal relativo atto di trascrizione (in atti), risulta che , a Parte_1
soddisfazione dei propri diritti pari a 1/2 indiviso sul fabbricato sito in
Amantea, frazione di CA AN AN, alla via Molise n. 44, ha acquisito la quota costituita dall'appartamento ubicato al secondo piano, censito al catasto al foglio n. 36, particella n. 275 sub 3, e dal locale deposito ubicato al terzo piano, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 9; mentre,
ha acquisito, a soddisfazione dei propri diritti pari alla parte Controparte_1
residua di 1/2 indiviso sul medesimo fabbricato, l'appartamento sito al piano
8 terra, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 1, l'appartamento sito al primo piano, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 2, e il locale deposito sito al terzo piano, censito al foglio n. 36, particella n. 275 sub 8.
Ciò rilevato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'attribuire al di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, CP_2
l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché il risponde ex art. 2051 c.c. dei CP_2
danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. n. 7044/2020). Ebbene, alla luce di quanto innanzi, deve ritenersi che la titolarità passiva della presente azione giudiziaria spetti al
, unico responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati alle CP_2
cose in custodia, per non aver provveduto, in spregio a quanto disposto all'art. 1123 c.c., alla eliminazione dei pericoli derivanti dallo stato di ammaloramento in cui versano parti comuni dell'immobile; è dunque, al
– e non al singolo condomino – che va ordinata l'esecuzione CP_2
delle opere di cui all'art. 1123 c.c. ed è nei confronti del che va CP_2
avanzata la domanda risarcitoria per i danni riportati all'appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini a causa dello stato di ammaloramento dei beni comuni condominiali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi delle tabelle di cui al D.M. 55/2004, come da ultimo aggiornate dal D.M.
147/2022, con riferimento ai giudizi di cognizione di valore indeterminabile di complessità bassa (v. art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), avuto riguardo alla natura della controversia, alle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente espletata.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, di seguito illustrato, al cui accoglimento ha fatto seguire la richiesta di disamina nel merito della domanda. Spiegava domanda di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
9 Catanzaro, contrariis reiectis: In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti;
Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma Dell'Ordinanza di rigetto n. cronol. 1345/2025 del 14/02/2025, resa inter partes dal Tribunale di Paola,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Grazia Elia, nel procedimento R.G. n. 933/2021, pubblicata il 14.02.2025 e notificata il
16.02.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ordinare al sig. di eseguire tutte quelle opere necessarie, urgenti ed Controparte_1
improcrastinabili, volti a mettere in sicurezza l'immobile sito nel Comune di
Amantea- CA AN AN (CS) alla Via Molise n.44, identificato catastalmente al foglio di mappa 36 p.lla 275 sub 1,2,5,6,7,8,10, nello specifico tutte le opere ed i lavori necessari per come descritti dal CTU Ing.
nel primo computo metrico allegato alla perizia2, provvedendo Per_1
altresì ad imputare alle parti i relativi costi a ciascun condomino in base all'art. 1123 comma 2° c.c. Disporre altresì la fissazione di una penale ex art
614 bis, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione necessarie da effettuarsi sull'immobile de quo. In merito ai danni subiti dal sig. all'appartamento identificato Parte_1
catastalmente al foglio di mappa 36 p.lla 275 sub 3 e 275 sub 9, per come verificati ed accertati dal nominato CTU, dichiarare la responsabilità del sig,
a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause Controparte_1
stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne il ricorrente e la sua famiglia dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subìto dal ricorrente, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati anche
10 dal pieno mancato godimento del bene;
per l'effetto condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. , Parte_1
morali, da stress e dal pieno mancato utilizzo dell'appartamento nella misura di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Condannare altresì il sig. al Controparte_1
risarcimento dei costi per ripristinare il proprio appartamento, gravemente danneggiato per la presenza di numerose e vistose macchie di umidità nelle parenti delle stanze, per come accertate e verificate dal nominato CTU Ing.
. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio Persona_2
distraende.>>
§ 4. 1– Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'inibitoria e del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia
l'adito Giudicante, contrariis reiectis, rigettare il gravame proposto da avverso l'ordinanza emessa il 14.2.25 dal Tribunale di Paola Parte_1
a conclusione del giudizio iscritto al n. 933/21 rgac, e ciò per le ragioni su esposte e per ogni altra di risulta o ravvisantesi;
confermarsi il provvedimento impugnato emesso dal giudice circondariale di Paola nel giudizio iscritto al n.933/21 r.g.a.c. con il favore delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi;
emettersi ogni altro provvedimento di legge conseguente all'accoglimento delle difese del convenuto.>>
§ 4.2 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; rinviava la causa all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori ridotti: 1) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 10 giorni prima dell'udienza per
11 il deposito di note di replica. Riservava di riferire al Collegio in relazione all'istanza di inibitoria.
§ 4.3 – Il Collegio con ordinanza in data 29 luglio 2025 rigettava l'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti. Il difensore di parte appellante precisava riportandosi ed aggiungeva il seguente capo di domanda: <In subordine, visto l'art. 354 cpc, rimettere gli atti al primo giudice per avere erroneamente dichiarato il difetto di titolarità passiva di
.>> Controparte_1
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: < dell'art. 81 cod. proc. civ., e degli artt. 1105, 1117, 1123, 1126, 2043, 2051,
2055 cod. civ. e 24 Cost., per avere il Tribunale di primo grado, rilevato il difetto di titolarità passiva del sig. .>> l'appellante lamenta Controparte_1
che il tribunale, dopo aver ricondotto la fattispecie al cd. “condominio minimo” in quanto composto da due persone abbia errato nel ritenere che la titolarità passiva spettasse al condominio e non direttamente all'altro condomino-proprietario. Ribadiva che il è un ente di gestione che CP_2
opera in rappresentanza di chi amministra e nell'interesse comune, ma non priva i singoli partecipanti dal potere di agire disgiuntamente da chi detiene, eventualmente l'amministrazione per la tutela dei diritti conseguenti.
Sosteneva che i singoli condomini sono direttamente investiti degli obblighi di controllo e di manutenzione delle parti comuni;
che a norma dell'art. 1123
12 cod. civ. il doveva provvedere alla manutenzione ed alla CP_2
riparazione delle parti qualificabili come parti comuni dell'edificio e, non essendoci obbligo di nomina di un amministratore era il a dover CP_2
provvedere all'esecuzione di dette opere. Sosteneva che avendo proposto domanda autonoma di carattere risarcitorio derivante dall'obbligo di custodia ex art. 2051 cod. civ. la domanda poteva essere proposta nei confronti di un singolo e non necessariamente nei confronti del condominio.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Va osservato che parte appellata non ha proposto appello incidentale sicché non può chiedere il riesame di statuizioni non emesse dal primo giudice quali la pronuncia sugli oneri della CTU di prime cure.
§ 6.2 – l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di jus postulandi è infondata risultando la procura espressamente conferita da all'avv.to Donatella Attanasio per rappresentarlo e difenderlo Parte_1
in ogni fase e grado della controversia insorta con il fratello ed avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa.
§ 7 – L'analisi del motivo
§ 7.1 – Il motivo è inammissibile
Osserva la Corte che le argomentazioni difensive sviluppate nel motivo di gravame non si confrontano con la motivazione, sintetica ma esauriente, resa dal primo giudice.
Il tribunale a pagina 4 della sentenza evidenzia che vi è << da rilevare il difetto di titolarità passiva di nella presente azione Controparte_1
giudiziaria>>; la statuizione viene illustrata nel successivo capoverso della motivazione e muove dalla premessa che la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso attiene al merito della causa ed è rilevabile
13 dal giudice anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa. Il Tribunale ha richiamato in argomento, a giustificazione del rilievo d'ufficio, i principi di diritto enunciati da Cass. SU 2951/2016 e n. 11744/2018, per poi trascorrere ad esaminare la fattispecie controversa, già qualificata come relativa al condominio minimo composto da due soli condomini, ed affermare che il responsabile della mancata custodia dei beni è il , quale custode CP_2
dei beni e dei servizi comuni a cui compete l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio, e non l'altro condomino.
Orbene, si osserva, che parte appellante ha depositato in data 7 ottobre 2025 due comparse conclusionali, la prima, alle ore 13.49 in cui il difensore illustra le difese già individuate nell'atto di appello, approfondendole;
la seconda, alle ore 18.09 in cui introduce a pagina 5 una censura nuova in cui contesta la possibilità per il giudicante di procedere al rilievo d'ufficio dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La doglianza in disparte dalla sua ammissibilità non si confronta, come detto, con la motivazione di prime cure che ha citato, sul punto del rilievo d'ufficio,
Cass. SU n. 2951/2016 che enuncia il principio [dopo aver esaminato le posizioni, all'epoca, della giurisprudenza minoritaria e di quella dominante
(che dichiara non essere fondata)] che << La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa>>, così come argomentato dal Tribunale di Paola.
Nello specifico la suprema Corte ha chiarito: < distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della
14 decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. 25.
Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto. 26. È opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione. 27. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio.
28. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto. 29. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella Costituzione. L'art. 2907, intitolato
"Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma:
"Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 della Costituzione dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". 30.La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
31.Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del
15 diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33.Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. 34. Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusimi, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. 35. In molti casi si parla di legittimazione ad agire,
16 ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare. 36. La disciplina di questa diversa situazione è controversa sotto molteplici profili. Questo è il tema oggetto della causa e della rimessione alle sezioni unite. 37. La tesi dell'orientamento maggioritario ha il suo punto debole nel passaggio in cui, dopo aver correttamente affermato che la questione della titolarità del diritto fatto valer in giudizio attiene al merito, e quindi al problema della fondatezza della domanda, sostiene che, in quanto attinente al merito, la materia rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, traendone la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto. 38.L'attinenza al merito e più specificamente al problema della fondatezza della domanda di per sé non comporta le conseguenze che così se ne traggono. 39.11 problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. 40.La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto
è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti: ad esempio per il riconoscimento di una pensione d'inabilità bisogna presentare un certo grado di inabilità psico-fisica al lavoro e un reddito inferiore a determinati livelli.
41.Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti. Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi
17 materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di quel diritto. 42. In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43.Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. 44.Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. 45. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. 46.Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. 47.All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle
18 parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre ..... le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). 48. Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. 49.
Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. 50. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. 51.Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo coma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". >>
Il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, richiamando i propri poteri di rilievo d'ufficio con l'ulteriore richiamo a Cass. n. 11744/2018. Osserva la
Corte che trattasi di indirizzo consolidato, così infatti, recentemente Cass. n.
8625/2025.
Il motivo nella sua prospettazione originaria è ugualmente inammissibile perché non si confronta e quindi non coglie la ratio della decisione del tutto coerente con la qualificazione della domanda.
19 Il Tribunale ha respinto l'eccezione di parte convenuta ed ha ritenuto ammissibile la domanda volta ad ottenere l'esecuzione di lavori urgenti su parti comuni dell'edificio (il tetto, facciate esterne, cornicioni ecc.), per poi evidenziare che essendo l'obbligo di custodia di dette parti in capo al
, il legittimato passivo doveva individuarsi in esso e non nell'altro CP_2
condomino ovvero . Controparte_1
Osserva la Corte, con riguardo ai principi che regolano il condominio c.d. minimo, che la Suprema Corte ha chiarito con la sentenza n. 2046/2006: <<
2.3.- D'altra parte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al "condominio minimo", composto da due soli proprietari. Per la verità, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell'amministratore ed il regolamento di condominio (L'art. 1129 cod. civ. fissa l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di quattro;
l'art. 1138 prevede che il regolamento di condominio debba essere approvato dall'assemblea quando il numero dei condomini è superiore a dieci). Nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due) dei condomini. Pertanto, se nell'edificio a meno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici.
[…] Nessuna norma contempla l'impossibilità, logica e tecnica, che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario. In altre parole, nessuna norma impedisce che l'assemblea, nel caso di condominio formato da due soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all'unanimità decida validamente. Dalla interpretazione logico-sistematica non si ricava la necessità di operare sempre
20 e comunque con il metodo collegiale e con il principio maggioritario;
quindi, il divieto categorico di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza (per esempio, all'unanimità): si ricava la disciplina per il caso in cui non si possa decidere, a causa della impossibilità pratica di formare la maggioranza: il che vale non soltanto per il condominio minimo. La disposizione dell'art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: peraltro, se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. L'ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del condominio composto da più partecipanti, in cui gli schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano maggioranza e minoranza;
oppure al caso di un condominio, del pari composto da più partecipanti, in cui un impianto risulti destinato al servizio di due soli condomini, i quali da soli sono chiamati a deliberare sulla gestione. In entrambi i casi, se in concreto la maggioranza non si forma si ricorre all'autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. cit.>> (succ. conf. Cass. n.
5329/2017; n. 15705/2020).
Nel caso in esame, è accaduto che l'azione giudiziaria prescelta da Parte_1
si stata proposta nei confronti del soggetto che non è in grado di attuare
[...]
il contenuto della domanda trattandosi di beni comuni. La tutela sarebbe stata ovviamente possibile in ipotesi di consenso;
non essendovi il consenso e quindi l'unanimità occorre procedere con le regole ordinarie indicate dalla
Suprema Corte e sopra trascritte;
in alternativa, in ipotesi di lavori urgenti ed indifferibili con l'esecuzione degli stessi da parte di e con Parte_1
successiva richiesta di rimborso.
21 § 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, con distrazione.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro l'ordinanza ex art. 702 ter
[...] Controparte_1
c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Paola n. cron. 1345/2025 rep. n.
190/2025 pubblicata in data 14/02/2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Federico Sirimarco dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est. 22 dott.ssa Claudia De Martin
23