Sentenza 27 febbraio 1980
Massime • 3
L'accettazione della preventiva liquidazione dell'indennita di anzianita e della corresponsione dell'indennita sostitutiva del preavviso non integra un comportamento tacito e concludente idoneo a configurare l'accordo derogativo del principio per cui il preavviso di recesso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso, ove il lavoratore formuli espressa riserva circa l'immediata operativita del recesso all'atto del pagamento della indennita sostitutiva del preavviso e di emolumenti (nella specie: ratei di ferie e di gratifica natalizia) non spettanti, nel caso di risoluzione del rapporto, al momento delle dimissioni del lavoratore.*
La Determinazione della giusta retribuzione, operata dal giudice del merito, a norma dell'art 36 cost, in relazione all'art 2099 cod civ, puo formare oggetto del giudizio di Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri, imposti dalla norma costituzionale, per procedere alla perequazione, e cioe del criterio di sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del criterio di proporzionalita della stessa retribuzione alla quantita e qualita del lavoro prestato ovvero per quanto riguarda l'omissione di circostanze decisive. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha ritenuto corretta ed incensurabile la decisione di merito per la quale l'orario prolungato di lavoro nei giorni feriali osservato quando il lavoratore svolgeva funzioni direttive, non soggette a limiti di orario, in relazione alle esigenze di tale ruolo e nei limiti della compatibilita fisica e della ragionevolezza, andava valutato non gia ai fini del riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario feriale, ma ai fini della funzione direttiva nel suo complesso e doveva concorrere a determinare la equa retribuzione ai sensi dell'art 36 cost). ( V 5998/79, mass n 402697; ( V 1926/79, mass n 398322; ( V 1861/78, mass n 391241).*
L'art 429, terzo comma, cod proc civ, nel nuovo testo risultante dall'art 1 della legge n 533 del 1973, che impone al giudice di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per diminuzione di valore del suo credito dovuta alla svalutazione monetaria, si applica anche ai crediti di lavoro maturati in periodi precedenti la entrata in vigore della detta legge. ( Conf 4914/79, mass n 401565; ( Conf 4365/79, mass n 400886; ( Conf 4155/79, mass n 400660).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/1980, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1980 |
Testo completo
L'art 429, terzo comma, cod proc civ, nel nuovo testo risultante dall'art 1 della legge n 533 del 1973, che impone al giudice di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per diminuzione di valore del suo credito dovuta alla svalutazione monetaria, si applica anche ai crediti di lavoro maturati in periodi precedenti la entrata in vigore della detta legge. ( Conf 4914/79, mass n 401565; ( Conf 4365/79, mass n 400886; ( Conf 4155/79, mass n 400660).*