CASS
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 6058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6058 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della CORTE ASSISE di SANTA AR CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Il PG conclude chiedendo l'Inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. PAOLO FALCO del foro di SANTA AR CAPUA VETERE in difesa di AR RE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6058 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2024, la Corte di assise di Santa IA AP ET accoglieva solo in parte, cioè con riferimento al materiale informatico, la richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dalla difesa dell'imputato FR CA, e la rigettava con riguardo alla documentazione cartacea e alle armi, in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze probatorie. 2. La difesa dell'imputato FR CA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento suddetto, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte di assise di Santa IA AP ET avrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione di tutti i beni in sequestro, perché manca qualsiasi esigenza probatoria. 3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria conclusionale con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che esso è rivolto avverso atto non impugnabile, in quanto emesso nella fase dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata f né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506 — 01). 2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento emesso in fase dibattimentale in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 ottobre 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Il PG conclude chiedendo l'Inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. PAOLO FALCO del foro di SANTA AR CAPUA VETERE in difesa di AR RE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6058 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2024, la Corte di assise di Santa IA AP ET accoglieva solo in parte, cioè con riferimento al materiale informatico, la richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dalla difesa dell'imputato FR CA, e la rigettava con riguardo alla documentazione cartacea e alle armi, in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze probatorie. 2. La difesa dell'imputato FR CA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento suddetto, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte di assise di Santa IA AP ET avrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione di tutti i beni in sequestro, perché manca qualsiasi esigenza probatoria. 3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria conclusionale con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che esso è rivolto avverso atto non impugnabile, in quanto emesso nella fase dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata f né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506 — 01). 2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento emesso in fase dibattimentale in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 ottobre 2024.