TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16917 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15136/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15136/2022 assunta in decisione il
12/11/2024, promossa da:
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. FRISINA Parte_1
QU e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA GAETANO
DONINZETTI N. 7 come da procura in atti Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi dell'avv. MALAVENDA CATERINA e dall'avv.
NI AL ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
ed elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA VITTORIA 28
MILANO come da procura in atti CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice (come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.):
(a) accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa esposta, la natura, il contenuto
e l'idoneità diffamatoria dell'articolo di stampa a firma della Sig.ra Parte_2
pubblicato nell'edizione del 17-28 dicembre 2021 del giornale «The
[...] [...]
, edito dalla Società Editrice The Post Internazionale S.r.l., registrato presso CP_1
il Registro della Stampa tenuto presso il Tribunale di Roma al n. 294 il 19 ottobre 2012;
(b) per l'effetto, accertata e dichiarata la conseguente responsabilità ex artt. 595 e 110 c.p.,
2043, 2055 e 2059 c.c., 11 L. n. 47/1948, della Sig.ra Parte_2
in qualità di autore dell'articolo, del Sig. in qualità di
[...] CP_3
Direttore Responsabile del giornale « , e della Controparte_1 [...]
in qualità di Società editrice del suddetto giornale, condannare i Controparte_1
medesimi soggetti, in solido tra loro, a risarcire in favore della i Parte_1
conseguenti danni non patrimoniali, quantificati nella somma di € 50.000,00, o in quella maggiore o minore che si ritenga di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata;
(c) inoltre, accertata e dichiarata la conseguente responsabilità ex artt. 2043 e 2055 c.c., condannare la Sig.ra in qualità di autore dell'articolo, Parte_2
il Sig. in qualità di Direttore Responsabile del giornale CP_3 [...]
, e la in qualità di Società editrice del CP_1 Controparte_1
suddetto giornale, in solido tra loro, a risarcire in favore della i Parte_1
conseguenti danni patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio;
(d) condannare, altresì, ai sensi dell'art. 12 L. n. 47/1948, la Sig.ra
[...]
ed il Sig. senza vincolo di solidarietà, a Parte_2 CP_3
Pag. 2 di 24 corrispondere la pena pecuniaria prevista nel citato articolo, quantificata nella misura di €
16.666,67 in capo a ciascuno dei suddetti convenuti e in favore dell'attrice;
(e) ordinare alla Società The Post Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e al Sig. nelle qualità, rispettivamente, di CP_3
Società editrice e di Direttore Responsabile del giornale « , la Controparte_1
pubblicazione dell'emananda sentenza mediante inserzione per estratto del dispositivo e della parte motiva, a spese di tutti i convenuti ed in solido tra loro, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., stabilendone il termine, su quotidiani con analoga diffusione nazionale;
(f) ordinare alla Società The Post Internazionale S.r.l., quale Società editrice e titolare del dominio www.tpi.it, e al Sig. quale Direttore Responsabile, la rimozione, CP_3
dal sito internet www.tpi.it, dell'articolo menzionato al precedente punto a).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per le parti convenute (come da comparsa di costituzione e risposta): rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, essendo la condotta attribuibile a ciascuno dei convenuti non lesiva e, comunque, inidonea a causare danni risarcibili, siccome scriminata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la società
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_3
in qualità di autrice dell'articolo dal titolo Parte_2
“CONCORSI PUBBLICI AFFARI PRIVATI” e con il sottotitolo “I soliti noti con il governo dei migliori. La gestione dei concorsi della P.A.. La vincono sempre gli stessi:
e il Per un totale di 50 milioni di euro” - Parte_3 Controparte_4
pubblicato sull'edizione del 17-28 dicembre 2021 del giornale online «
[...]
» e consultabile sia nella versione digitale tramite l'apposita Controparte_1
applicazione scaricabile dal dominio internet www.tpi.it, sia in tutte le edicole in formato cartaceo - nonché , in qualità di Direttore CP_3
Pag. 3 di 24 Responsabile del giornale « , e la società Controparte_1 [...]
in qualità di Società editrice del suddetto giornale, Controparte_1
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione del predetto articolo dal presunto carattere diffamatorio.
A fondamento della domanda, la società attrice ha assunto che il messaggio di fondo offerto dall'articolo di giornale al lettore è quello per cui la sia parte attiva di un sistema illecito finalizzato a garantire il CP_5
monopolio della società controllata, Fiera di Roma S.r.l., nella aggiudicazione delle commesse pubbliche. In particolare, dall'articolo oggetto della presente controversia, secondo l'attrice, si evincerebbe: a) che la ' Parte_1
quale società controllata dalla ' - per il tramite del CP_5
(in ragione della partnership consolidata tra loro Controparte_4
intercorrente), sarebbe stata regolarmente aggiudicataria delle gare bandite dalla IC ON (tra cui e Parte_4 CP_6
per la gestione dei concorsi pubblici, per un totale di 50 milioni di
[...]
euro, così come sarebbe risultata aggiudicataria, il 19 maggio 2021, del maxiconcorso di da 1512 posti;
b) che le stazioni appaltanti Parte_4
avrebbero previsto nei bandi di gara dei requisiti tecnici di partecipazione (con riferimento al software informatico e alle dimensioni delle aree concorsuali) tali da precludere qualsiasi forma di concorrenzialità e da favorirne l'affidamento in favore di ' di proprietà della società Parte_1
a sua volta partecipata da Regione Lazio, e Controparte_7 Parte_4
Camera di Commercio di c) che in questo modo sarebbe stato Pt_4
perseguito l'interesse privato di tutelare il valore delle partecipazioni della società attrice, con contestuale salvaguardia degli interessi pubblici veicolati
Pag. 4 di 24 nella 'INVESTIMENTI'; d) che il polo fieristico, di proprietà della società attrice, sarebbe stato strutturalmente inadeguato ad essere scelto quale sede dei concorsi, perché privo dei requisiti minimi di sicurezza e dotato di un certificato di agibilità di discutibile provenienza ed attendibilità.
L'attrice, dunque, ha proseguito nell'evidenziare il carattere diffamatorio dell'articolo, nella parte in cui, secondo quanto scritto dalla giornalista, le predette circostanze avrebbero avuto ripercussioni sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione e avrebbero inciso negativamente sui fruitori del servizio, risolvendosi anche nella lesione dei legittimi interessi dei principali operatori economici del settore, le cc.dd. «quattro sorelle, ovvero
, e ». Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
In sintesi, il carattere diffamatorio dell'articolo consisterebbe nel messaggio di fondo rivolto al lettore per cui “le gare bandite dalle varie amministrazioni pubbliche nel settore dell'organizzazione dei concorsi sarebbero un affare privato e chi beneficerebbe di tale sistema sarebbe
' in quanto società interamente controllata dalla Parte_1
' i cui soci pubblici innanzi citati avrebbero un diretto CP_5
interesse a tutelare il valore delle rispettive partecipazioni societarie”.
L'attrice ha dunque denunciato la portata diffamatoria della pubblicazione, in ragione del travalicamento del limite della verità obiettiva o comunque putativa dei dati diffusi quanto di quello della continenza espositiva.
Con riferimento al requisito della verità, la società attrice ha assunto la falsità dell'affermazione riportata nel sottotitolo dell'articolo, secondo cui
' si sarebbe aggiudicata gare pubbliche per un valore di 50 Parte_1
milioni di euro, laddove, invero, detta società non avrebbe neppure partecipato alle procedure di gara richiamate nell'articolo in commento.
Pag. 5 di 24 L'attrice ha precisato al riguardo che il i cui soci Controparte_4
sono la e la Gecom S.p.A., è un soggetto giuridico del tutto Controparte_8
estraneo a ' Parte_5
delle Imprese di di cui al doc. 3), e non avrebbe nemmeno alcuna Pt_4
«partnership consolidata» con la stessa. Invero, come sottolineato dalla società attrice, i limiterebbe, ove non in possesso dei requisiti per Parte_1
partecipare direttamente all'affidamento di una gara per l'organizzazione e la gestione di concorsi, a manifestare la propria disponibilità, a determinate condizioni e da chiunque richiesta, a consentire l'utilizzo dei locali dalla stessa gestiti qualora non diversamente utilizzati nei giorni di svolgimento delle procedure concorsuali.
Sarebbe dunque falso e diffamatorio quanto scritto dalla giornalista nel passaggio dell'articolo dove si legge “La gestione dei concorsi della P.A. La vincono sempre gli stessi: e il Per un Parte_3 Controparte_4
totale di 50 milioni di euro”.
Per gli stessi motivi sarebbe parimenti falso, secondo la società attrice, il passaggio dell'articolo in cui si legge che, con riferimento alla gara relativa all'organizzazione e allo svolgimento del maxiconcorso del maggio 2021 bandito da arebbe risultata aggiudicataria Parte_4 Parte_1
della commessa pubblica oggetto di gara, là dove invece detta società non vi avrebbe nemmeno partecipato.
Tale circostanza, come precisato dall'attrice, sarebbe stata accertata anche dal con la sentenza n. 11408/2021 del 5 novembre 2021, CP_9
con cui, nel procedimento giudiziario introdotto dall' per l'annullamento Per_2
del provvedimento di affidamento dell'appalto per la gestione del maxiconcorso da parte di e di a il Parte_4 CP_10 Parte_1
giudice amministrativo, ha rigettato integralmente i motivi di ricorso,
Pag. 6 di 24 rilevando, che: “(i) la procedura negoziata esperita dalla stazione appaltante ha
«condotto alla individuazione del contraente nel (e non in ' Controparte_4 Pt_1
(ii) « nelle memorie in atti (e con i documenti allegati), ha
[...] Parte_4
dimostrato che in realtà l'ON comunale non ha mai affidato né ha in corso alcuna procedura di affidamento in favore di Fiera di Roma s.r.l. per la gestione dei concorsi per la programmata assunzione di 1512 dipendenti in vari profili professionali»; (iii)
«nessun affidamento è stato mai disposto da a e, in realtà, Parte_4 Parte_3
nessun affidamento a è stato fatto neanche dal che ha selezionato in Parte_3 CP_10
realtà il (e non )». Controparte_4 Parte_3
La società attrice ha quindi stigmatizzato il carattere diffamatorio dell'articolo nella misura in cui lascerebbe intendere, sulla base di un falso presupposto, che avrebbe regolato una procedura di gara poco Parte_4
trasparente e non concorrenziale al precipuo scopo di affidarla a ' Pt_1
osì da salvaguardare il valore della propria partecipazione al capitale
[...]
sociale della controllante ' CP_5
La società attrice ha inoltre osservato come sia falso e diffamatorio anche il passaggio dell'articolo in cui si afferma che la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di specifici requisiti tecnici sia tesa a favorire ' Pt_1
la controllante 'INVESTIMENTI', sottintendendo in questo modo
[...]
l'esistenza di una gestione illecita e corruttiva degli appalti pubblici, là dove invece tali requisiti tecnici, soprattutto quelli in ordine alle dimensioni e all'altezza dei locali, sarebbero stati rispondenti all'esigenza di consentire, all'epoca, il rispetto delle stringenti prescrizioni imposte dalla situazione emergenziale da Covid-19 ed il contemporaneo svolgimento sul territorio nazionale delle procedure di reclutamento del personale.
Anche tale circostanza, secondo la difesa della società attrice, sarebbe stata confermata dal con la citata sentenza n. 11408/2021, là CP_9
Pag. 7 di 24 dove il Giudice Amministrativo ha ritenuto i requisiti tecnici citati nell'articolo in commento (software informatici e dimensioni delle aree concorsuali) del tutto coerenti con il quadro normativo in cui all'epoca il Dipartimento della
Funzione IC ed il ' i sono trovati ad operare, nonché con CP_10
l'urgenza di provvedere «allo sblocco di numerosi concorsi pubblici da portare a termine in breve tempo, in modalità semplificata”, lamentando tuttavia che nell'articolo in questione non vi sarebbe stata menzione della sentenza e della motivazione posta alla base del rigetto del motivo di ricorso.
La società attrice ha inoltre dedotto la falsità dell'affermazione in ordine alla inidoneità strutturale dei locali della ad essere scelti come Parte_3
luogo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in ragione di una presunta carenza dei requisiti di sicurezza del complesso immobiliare. Tale falsa circostanza avrebbe anche suscitato nella giornalista dei dubbi in ordine alla legittimità del certificato di agibilità, lasciando così intendere che
[...]
avrebbe rilasciato il certificato di agibilità del complesso immobiliare Pt_4
in cui si svolgono le procedure concorsuali, benché privo delle necessarie condizioni di sicurezza, proprio al fine di favorire la società . Controparte_7
La società attrice ha quindi precisato al riguardo che il 'POLO
FIERISTICO' in questione è munito di un regolare certificato di agibilità da circa quindici anni, per effetto del silenzio assenso formatosi sulle richieste presentate dalla società allora proprietaria dell'area in data 18 settembre 2006 ed in data 5 marzo 2007 e corredate di tutta la documentazione prescritta oltre che della relazione ed attestazione di professionisti abilitati terzi, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il conseguimento dell'agibilità, come espressamente riconosciuto, sia dagli uffici di con Parte_4
Determina Dirigenziale del 7 dicembre 2020 [Rep. 1829; Prot.
QI146876/2020] e con successiva Determina Dirigenziale dell'11 novembre
Pag. 8 di 24 2021 [Rep. QI/1776/2021] [doc. 6] - sia dal con la sentenza n. CP_9
51108/2021 pubblicata in data 3 maggio 2021.
Quanto al fenomeno della subsidenza cui l'articolo si riferisce per escludere le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare, la società attrice ha sottolineato che la problematica non è tale da precludere la funzionalità dell'area, in ragione dei costanti e rilevanti interventi posti in essere proprio per fronteggiare tale fenomeno.
Né, secondo la società attrice, sussisterebbe la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, posto che anche in tale ipotesi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista deve comunque dare prova di aver assolto all'obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte. In applicazione di tali principi, la società attrice ha quindi assunto la responsabilità dei convenuti, nella misura in cui, ove la giornalista avesse esaminato gli atti e i bandi delle procedure di gara, nonché l'esito dei giudizi amministrativi a cui si fa riferimento nell'articolo, avrebbe agevolmente verificato, nella specie, che
:“' rimasta completamente estranea alle procedure di gara Parte_1
richiamate nella pubblicazione;
non esiste alcuna partnership consolidata
' il Giudice Amministrativo ha Parte_6
riconosciuto la legittimità degli specifici requisiti tecnici richiesti dalle stazioni appaltanti;
non esiste alcun sistema di gestione illecita degli appalti pubblici che vedrebbe coinvolta la ' il 'POLO FIERISTICO' di CP_5
proprietà dell'esponente è munito di un legittimo certificato di agibilità.”
La società attrice ha infine dedotto l'avvenuto superamento del limite della continenza espositiva, là dove la giornalista, anziché limitarsi a narrare i
Pag. 9 di 24 fatti e/o ad esprimere la propria opinione critica, avrebbe sferrato un vero e proprio attacco personale alla società ledendo la sua reputazione, nella parte in cui avrebbe insinuato che vi sarebbe un sistema illecito finalizzato a garantire il monopolio della sua controllata ' nella aggiudicazione delle Parte_1
commesse pubbliche relative alla gestione e allo svolgimento di concorsi, in guisa da tutelare il valore delle relative partecipazioni di matrice pubblicistica, il tutto in assenza delle condizioni di sicurezza del complesso immobiliare.
Significativo, al riguardo, sarebbe il passaggio in cui si legge che i soci pubblici della ' avrebbero il diretto interesse «a salvare la CP_5
, con tutte quelle partecipazioni pubbliche che rischiavano di cadere nel Pt_1
baratro».
Il messaggio trasmesso dal giornalista, peraltro, sarebbe percepibile anche per quei lettori inclini ad una lettura poco approfondita ed anche frettolosa, i quali limitino la propria attenzione, sfogliando il quotidiano, ai soli titoli, atteso che, nella specie, l'articolo in questione è intitolato «CONCORSI
PUBBLICI AFFARI PRIVATI» e sottotitolato «I soliti noti con il governo dei migliori. La gestione dei concorsi della P.A.. La vincono sempre gli stessi:
e il Per un totale di 50 milioni di euro». Parte_3 Controparte_4
Peraltro la gravità dei toni espositivi utilizzati sarebbe evidente, secondo la società attrice, nella specie, tenuto conto che non vi è alcun procedimento avviato dalla magistratura per collusione in appalti pubblici [c.d. turbativa d'asta] e/o per fattispecie di reato analoghe;
tali espressioni sarebbero dunque dirette a colpire, gratuitamente, la reputazione della società attrice, e in tali attacchi gratuiti si inquadrerebbe anche il riferimento della giornalista al certificato di agibilità del complesso immobiliare di proprietà della
' oggi detenuto da ' giusto CP_5 Parte_1 Parte_7
d'affitto, con di nel lettore l'idea che lo stesso sia stato Parte_8 Parte_9
Pag. 10 di 24 rilasciato da nell'ottica di favorire la società nello svolgimento Parte_4
della propria attività caratteristica, ed in assenza delle relative condizioni di sicurezza. Ciò si evincerebbe dal passaggio dove si legge: «Gli enormi capannoni che siamo andati a vedere personalmente sono ammaccati e piegati su sé stessi nei punti in cui il terreno cede. Come è possibile che per strutture del genere sia stato rilasciato un certificato di agibilità? Eppure, Parte_3
è stata scelta come cavallo di battaglia».
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, rilevando come le doglianze della società attrice si attesterebbero anche su profili alla stessa estranei.
Con riferimento alla falsità dell'affermazione per cui sarebbe stata
[...]
ad aggiudicarsi gli appalti, i convenuti hanno replicato che la Pt_3
giornalista avrebbe correttamente individuato il quale Controparte_4
aggiudicatario e la società attrice come il soggetto le cui strutture sono state utilizzate per il maxiconcorso. Quanto al certificato di agibilità, i convenuti hanno sottolineato che la giornalista avrebbe dato atto della accertata agibilità dei locali e avrebbe tuttavia sollevato dubbi sulla staticità dell'immobile in ragione della non contestata natura del suolo su cui esse insistono.
In particolare i convenuti hanno eccepito il travisamento del contenuto dell'articolo da parte della società là dove da alcun passaggio CP_5
sarebbe evincibile la narrazione di una regolare e preordinata aggiudicazione, da parte della ” - quale società controllata dalla Parte_1
- per il tramite del in ragione CP_5 Controparte_4
della - non meglio precisata - «partership consolidata» tra loro intercorrente, delle gare bandite dalla IC ON per la gestione dei concorsi pubblici, per «un totale di 50 milioni di euro» e dell'aggiudicazione ”, il 19
Pag. 11 di 24 maggio 2021, da parte di ”, del «maxiconcorso di Parte_1 [...]
» da 1512 posti”. Pt_4
Invero, secondo i convenuti, la giornalista ha fatto riferimento ad altri soggetti nelle aggiudicazioni degli appalti, vale a dire e CP_11
peraltro parlando della solo avuto riguardo alla CP_4 Parte_3
gara di e non nella parte in cui ha riferito della gestione dei Parte_4
concorsi pubblici per un totale di 50 milioni di euro. La giornalista inoltre, secondo la tesi difensiva dei convenuti, avrebbe espresso una legittima opinione critica in ordine al fatto che la società in quanto Controparte_7
soggetto partecipato da enti pubblici, avrebbe avuto tutto l'interesse a salvare la affittuaria dei locali di proprietà della società, date le Parte_1
partecipazioni pubbliche e il rischio di perdite connesse alla situazione debitoria di Con riferimento al possesso dei requisiti minimi di Parte_1
sicurezza, la giornalista ha inoltre precisato di aver dato atto del rilascio del certificato di agibilità del complesso immobiliare in cui si svolgono le procedure di gara, e di aver espresso esclusivamente un'opinione critica su come fosse possibile, visto lo stato non contestato del terreno sul quale insiste il complesso immobiliare, le cui problematicità sono anche attestate nel bilancio della società CP_5
Infine, con riferimento ai requisiti tecnici funzionali alla partecipazione alle gare ( software informatico e dimensioni delle aree concorsuali),
l'affermazione che nella sostanza, data la peculiarità di detti requisiti, gli stessi precluderebbero qualsivoglia forma di concorrenzialità, rappresenterebbe sia una legittima opinione della giornalista che, in parte, la trasposizione dei vizi, oggetto dei ricorsi, proposti dalle società concorrenti del dinanzi al CP_4
Tribunale amministrativo.
Pag. 12 di 24 Per i suesposti motivi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti dalla società
sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di critica e CP_5
della conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.; in subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda sotto il profilo del quantum risarcitorio, in assenza di allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati.
All'esito dell'istruttoria svolta mediante acquisizione della documentazione prodotta dalla società attrice e della documentazione a prova contraria prodotta dai convenuti entro il termine di cui all'art. 183, comma 6,
n. 3, c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Le domande svolte dalla società sono infondate e Parte_3
non meritevoli di accoglimento e, conseguentemente, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al diritto di cronaca, garantito dall'art. 21 della
Costituzione che tutela la libertà di espressione, è noto il principio espresso in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni
o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma
Pag. 13 di 24 "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012).
Quanto al requisito della verità oggettiva, nell'ambito del diritto di cronaca, sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato.
L' esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone “moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le
Pag. 14 di 24 circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Ciò posto, diversamente dall'esercizio del diritto di cronaca, l'esercizio del diritto di critica non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio rispetto ai fatti narrati, con la conseguenza che non può esigersi, ai fini della sussistenza della scriminante, una opinione obiettiva, ben potendo essere la stessa manifestata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto
(Cass. Civ., ordinanza n. 4955 del 23/02/2024).
In altri termini, il diritto di critica consiste in un'attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri e si concreta quindi nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva.
Come infatti affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la critica può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
È stato inoltre osservato come il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi,
Pag. 15 di 24 fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. civ. n. 7847 del 2011; Cass. civ. n. 25420 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass.
Civ. n. 14727/2018; Cass. Civ. n. 16506/2019).
Tanto premesso, l'applicazione alla fattispecie in esame dei citati principi di diritto conduce al rigetto della domanda.
L'articolo giornalistico rappresenta un legittimo esercizio del diritto di critica in ordine ai bandi predisposti da per la regolamentazione CP_11
dello svolgimento dei concorsi pubblici e in particolare sui requisiti stringenti richiesti nel 2021 da che hanno reso difficile un'effettiva concorrenza CP_10
tra i soggetti del settore e che hanno portato ad intraprendere delle Parte_10
azioni giudiziarie dinanzi alla magistratura amministrativa nei confronti della soggetto le cui strutture sono state individuate dal consorzio Parte_3
aggiudicatario degli appalti, quali locali idoeni allo svolgimento CP_4
delle procedure concorsuali.
Non difetta in particolare la verità dei fatti storici posti alla base delle critiche svolte dalla giornalista, che hanno preso le mosse dalle dichiarazioni pubbliche rese il 27 aprile 2021 dall'allora ministro per la IC amministrazione davanti alla Commissione Affari Persona_5
Costituzionali del Senato, secondo le quali per il concorso di Parte_4
era già previsto il come, nel rispetto delle norme Covid, e il dove, la di Pt_1
Pag. 16 di 24 là dove l'individuazione del polo fieristico italiano rispondeva ad una Pt_4
ragione di opportunità, nella misura in cui avrebbe consentito alle fiere, da tempo bloccate, di riaprire e lavorare.
La giornalista ha quindi esordito criticando l'intempestività dell'intervento del Ministro giacché era stato appena pubblicato l'avviso pubblico per il maxiconcorso da 1512 posti e i termini per le offerte sarebbero scaduti solo il successivo 27 aprile 2021. A fronte di ciò la giornalista ha dato poi atto come in effetti l'appalto fosse stato aggiudicato il 19 maggio 2021 al costituito solo nel 2020 e divenuto operativo con il Controparte_4
maxiconcorso, e ha ben specificato che il ha individuato CP_4 Parte_3
quale soggetto in possesso dei requisiti strutturali necessari allo
[...]
svolgimento del concorso, chiarendo come non fosse il Parte_3
soggetto diretto aggiudicatario del bando. I fatti non sono stati oggetto di contestazione e il messaggio icastico del titolo non compromette invero la verità della notizia, né risulta assumere un carattere autonomamente diffamatorio, là dove, esprimendo una critica generica, meramente intuitiva e approssimativa al fatto che vincono sempre gli stessi, e CP_4 Parte_3
non è idoneo di per sé ad integrare il pregiudizio dell'altrui onore,
[...]
senza che sia necessario approfondire il tema con il corpo centrale dello scritto.
La giornalista peraltro ha riportato anche la replica del Ministro secondo cui non avrebbe a suo tempo anticipato la già compiuta individuazione del polo fieristico come luogo deputato allo svolgimento del concorso ma avrebbe semplicemente svolto un esempio, data l'importanza dei poli fieristici.
A ciò si aggiunga che, nel suo articolo, la giornalista ha concentrato le proprie critiche innanzitutto al costituito dai soci Controparte_4
Pag. 17 di 24 società informatica, e Gecom S.p.a., società di logistica, e Controparte_8
tali società sono state indicate come quelle aventi una “partnership consolidata” con senza che tale informazione possa costituire Parte_3
una notizia falsa, essendo chiaro, nel contesto dell'articolo, che non vi è stato un utilizzo in senso giuridico del termine e che nel linguaggio giornalistico tale espressione evoca una consuetudine delle predette società di avvalersi delle strutture della senza alcun riferimento ad un rapporto Parte_3
societario tra le stesse.
In questo contesto la giornalista ha quindi approfondito la questione dei requisiti di partecipazione al bando, tra i quali era richiesto il possesso di un software pubblicato su Cloud Marketplace e certificato Agid, sottolineando come l'unica società in Italia ad avere una certificazione fosse CP_8
Anche tale circostanza non è stata oggetto di contestazione.
[...]
La critica espressa dalla giornalista si è appuntata sulla circostanza, altrettanto non contestata, che negli ultimi dieci mesi (e non CP_4 [...]
o avesse vinto tutte le possibili gare, la più Pt_3 Controparte_7
cospicua era quella europea per i concorsi Ripam da trenta milioni di euro
(circostanza che non riguarda in alcun modo né né CP_5 CP_7 Parte_3
.
[...]
La giornalista quindi, partendo da circostanze vere, ha espresso la sua opinione e il suo dissenso sulla richiesta di requisiti così specifici e stringenti da rendere difficile, secondo il suo pensiero, un'effettiva concorrenza tra le società interessate all'erogazione del servizio;
ha quindi in particolare riportato nel suo articolo tutte le doglianze poste dalla società concorrente Parte_10
a fondamento del suo ricorso al Tar per l'annullamento del provvedimento di affidamento dell'appalto per la gestione del maxiconcorso da parte di
[...]
e di a ' ando peraltro atto della pendenza Pt_4 CP_10 Parte_1
Pag. 18 di 24 della controversia dinanzi al Consiglio di Stato e con ciò evidenziando l'esito negativo in primo grado del ricorso. Né può revocarsi in dubbio che la giornalista abbia comunque espresso una legittima opinione critica anche se non ha riportato pedissequamente le motivazioni giuridiche poste dal Tar alla base del rigetto del ricorso, atteso che oggetto della critica non era chiaramente l'illegittimità di tali requisiti, invero esclusa dal Tar, quanto l'opportunità di inserire tali requisiti al fine di garantire una effettiva e piena concorrenza. In ogni caso, la giornalista ha dato anche atto che la controversia vertente sulla gara europea per i concorsi Ripam da trenta milioni di euro fosse ancora pendente in primo grado, e ciò unitamente alla pendenza dinanzi al Consiglio di Stato della prima controversia, rendeva dunque attuali e vere, almeno sotto la forma della verità putativa, le circostanze che hanno costituito oggetto di critica.
Dal complesso delle osservazioni svolte dalla giornalista sopra riportate si evince comunque come obiettivo principale delle critiche sia stata CP_11
che gestisce i contratti per l'organizzazione dei concorsi pubblici e che
[...]
nel 2021 ha richiesto determinati requisiti che anche se non illegittimi sono stati definiti opinabili.
Nell'ambito di tale critica la giornalista ha approfondito così i requisiti che hanno poi determinato la scelta di individuare quale luogo di concorso le strutture della Parte_3
Il secondo requisito richiesto da era infatti relativo alle CP_10
caratteristiche tecniche fissate per le aule di concorso, nel rispetto del protocollo Anti Covid redatto nel 2021 dal Comitato tecnico scientifico, in cui si raccomandava una distanza tra le postazioni di almeno 2,25 metri in tutte le direzioni. Da qui le critiche della giornalista, che, recependo le doglianze dell , ha espresso il suo dissenso sui requisiti ulteriori stabiliti nei bandi Per_2
Pag. 19 di 24 da nella parte in cui ha richiesto un'altezza di sei metri dei locali, CP_10
requisito, come ha osservato la giornalista in modo critico, solo di capannoni e fiere. In ogni caso, la giornalista sull'argomento ha dato anche spazio alla replica del Presidente di secondo cui l'iter dei bandi è stato portato CP_10
avanti nella totale trasparenza e per quanto riguarda i requisiti tecnici, gli stessi hanno consentito che i concorsi per la prima volta si sarebbero svolti sia in modalità digitale che su tutto il territorio nazionale. L'obiezione critica della giornalista era tuttavia quella per cui alcune delle sedi regionali selezionate da non rispettavano i sei metri di altezza come invece nel caso di CP_4
dimostrando le circostanze con apposite visure. Parte_3
È stato questo il passaggio che ha portato la giornalista ad esaminare la situazione di di proprietà della società e in crisi Parte_3 CP_5
finanziaria. Va subito evidenziato che né la situazione debitoria né la partecipazione societaria sono circostanze contestate e rappresentano quindi dei fatti obiettivi sui quali si è formato il giudizio critico della giornalista nella parte in cui ha affermato che c'era tutto l'interesse a salvare la fiera con tutte quelle partecipazioni pubbliche che rischiavano di cadere nel baratro;
la giornalista ha riportato peraltro immediatamente la smentita di Da Per_5
ciò si ricava con evidenza la chiara distinzione tra la parte in cui la giornalista narra fatti obiettivi e quella in cui esprime le proprie critiche, tal che le stesse non sono idonee ad addebitare alcun fatto specifico falso e diffamatorio alla società attrice, costituendo semplicemente manifestazione del pensiero critico della giornalista.
Anche la situazione di sicurezza delle strutture della è Parte_3
stata riportata dalla giornalista in modo aderente alla realtà dei fatti, ai quali è seguito un giudizio critico senza che lo stesso possa costituire un chiaro addebito di fatti illeciti nei confronti della società e del comune di CP_5
Pag. 20 di 24 La giornalista ha infatti dato atto dell'esistenza di un certificato di Pt_4
agibilità, ma ha espresso comunque la sua opinione critica interrogandosi sulla effettiva stabilità della struttura a causa dello stato oggettivo e riconosciuto del terreno sul quale poggia il complesso immobiliare, interessato da un fenomeno di subsidenza proprio a causa della natura argillosa del medesimo terreno;
la descrizione di tale fenomeno è peraltro riportata chiaramente nel bilancio della società che ha espressamente riconosciuto il Controparte_7
problema anche nei suoi atti, nella parte in cui ha rappresentato la circostanza che tale fenomeno ha originato un contenzioso con la società costruttrice
Gruppo Labaro S.p.a.
La giornalista ha in conclusione operato una ricostruzione critica dei fatti narrati in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi, anche ricercando notizie attendibili e interpellando i diretti interessati. Ne consegue che sussiste il requisito della verità, anche putativa, delle notizie riferite, che, come in precedenza osservato, risulta attenuato nel caso del diritto di critica.
A dimostrazione di ciò, giova osservare come l'attrice non si dolga in generale, (tranne che nel passaggio dell'aggiudicazione dell'appalto a Parte_3
e del dubbio sul certificato di agibilità) di un oggettivo mancato rispetto
[...]
della verità dei fatti, quanto piuttosto della natura diffamatoria dell'articolo che ha dato una lettura ditali fatti atta a gettare una luce di discredito sulla società
e su Occorre rilevare però che l'articolo in CP_5 Parte_3
questione non è un semplice articolo di cronaca in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento critico, in cui il giornalista oltre a riferire i fatti così come sono stati appresi, rispettando il criterio della verità, esercita anche l'ulteriore diritto dovere di analizzare detti fatti, di interpretarli e di porli in
Pag. 21 di 24 correlazione tra loro offrendo una interpretazione, che è la caratteristica propria della sua attività giornalistica e che integra la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica se condotto nei limiti della pertinenza e della continenza.
A quest'ultimo riguardo, si ritiene sussistente anche il requisito della continenza, innanzitutto formale, atteso il rispetto da parte della giornalista della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, senza mai eccedere lo scopo informativo che intendeva perseguire e improntando il loro linguaggio a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.
Invero, come già precisato, non vi è stata nel testo dell'articolo alcuna attribuzione nei confronti della società attrice di condotte illecite o di sospetti illegittimi con espressioni allusive idonee a rappresentare una falsa realtà nel lettore, là dove lo sviluppo dei dubbi e delle opinioni critiche della giornalista è ben distinto dai fatti riferiti che non vengono mai confusi con l'analisi e l'interpretazione che degli stessi è stata offerta. In questo senso quindi la chiara distinzione tra i fatti obiettivi e la lettura che di essi dà il giornale non è idonea ad alterare la percezione del lettore.
Al contrario, nell'articolo sono riportate anche le smentite del ministro nonché le precisazioni e i chiarimenti del Presidente del Formez che apportano un ulteriore elemento di distinzione tra fatti obiettivi e opinioni critiche della giornalista.
Le osservazioni svolte dalla giornalista nell'articolo rientrano quindi nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e dall' art. 51 c.p.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda svolta dalla società
nei confronti di in Controparte_7 Parte_2
qualità di autrice dell'articolo, , in qualità di Direttore CP_3
Pag. 22 di 24 Responsabile del giornale « , e nei confronti della Controparte_1
società in qualità di Società editrice del suddetto Controparte_1
giornale, è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per gni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
NRG. 15136/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande svolte dalla società nei Parte_3
confronti di , e Parte_2 CP_3
della società Controparte_1
2. condanna la società al pagamento, in favore di Parte_3
e della società Parte_2 CP_3 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 12.200, Controparte_1
Pag. 23 di 24 oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, IV
e Cpa come per legge.
Roma, lì 02/12/2025
Il Giudice
Marco EG
Pag. 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15136/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15136/2022 assunta in decisione il
12/11/2024, promossa da:
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. FRISINA Parte_1
QU e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA GAETANO
DONINZETTI N. 7 come da procura in atti Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi dell'avv. MALAVENDA CATERINA e dall'avv.
NI AL ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
ed elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA VITTORIA 28
MILANO come da procura in atti CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice (come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.):
(a) accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa esposta, la natura, il contenuto
e l'idoneità diffamatoria dell'articolo di stampa a firma della Sig.ra Parte_2
pubblicato nell'edizione del 17-28 dicembre 2021 del giornale «The
[...] [...]
, edito dalla Società Editrice The Post Internazionale S.r.l., registrato presso CP_1
il Registro della Stampa tenuto presso il Tribunale di Roma al n. 294 il 19 ottobre 2012;
(b) per l'effetto, accertata e dichiarata la conseguente responsabilità ex artt. 595 e 110 c.p.,
2043, 2055 e 2059 c.c., 11 L. n. 47/1948, della Sig.ra Parte_2
in qualità di autore dell'articolo, del Sig. in qualità di
[...] CP_3
Direttore Responsabile del giornale « , e della Controparte_1 [...]
in qualità di Società editrice del suddetto giornale, condannare i Controparte_1
medesimi soggetti, in solido tra loro, a risarcire in favore della i Parte_1
conseguenti danni non patrimoniali, quantificati nella somma di € 50.000,00, o in quella maggiore o minore che si ritenga di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata;
(c) inoltre, accertata e dichiarata la conseguente responsabilità ex artt. 2043 e 2055 c.c., condannare la Sig.ra in qualità di autore dell'articolo, Parte_2
il Sig. in qualità di Direttore Responsabile del giornale CP_3 [...]
, e la in qualità di Società editrice del CP_1 Controparte_1
suddetto giornale, in solido tra loro, a risarcire in favore della i Parte_1
conseguenti danni patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio;
(d) condannare, altresì, ai sensi dell'art. 12 L. n. 47/1948, la Sig.ra
[...]
ed il Sig. senza vincolo di solidarietà, a Parte_2 CP_3
Pag. 2 di 24 corrispondere la pena pecuniaria prevista nel citato articolo, quantificata nella misura di €
16.666,67 in capo a ciascuno dei suddetti convenuti e in favore dell'attrice;
(e) ordinare alla Società The Post Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e al Sig. nelle qualità, rispettivamente, di CP_3
Società editrice e di Direttore Responsabile del giornale « , la Controparte_1
pubblicazione dell'emananda sentenza mediante inserzione per estratto del dispositivo e della parte motiva, a spese di tutti i convenuti ed in solido tra loro, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., stabilendone il termine, su quotidiani con analoga diffusione nazionale;
(f) ordinare alla Società The Post Internazionale S.r.l., quale Società editrice e titolare del dominio www.tpi.it, e al Sig. quale Direttore Responsabile, la rimozione, CP_3
dal sito internet www.tpi.it, dell'articolo menzionato al precedente punto a).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per le parti convenute (come da comparsa di costituzione e risposta): rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, essendo la condotta attribuibile a ciascuno dei convenuti non lesiva e, comunque, inidonea a causare danni risarcibili, siccome scriminata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la società
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_3
in qualità di autrice dell'articolo dal titolo Parte_2
“CONCORSI PUBBLICI AFFARI PRIVATI” e con il sottotitolo “I soliti noti con il governo dei migliori. La gestione dei concorsi della P.A.. La vincono sempre gli stessi:
e il Per un totale di 50 milioni di euro” - Parte_3 Controparte_4
pubblicato sull'edizione del 17-28 dicembre 2021 del giornale online «
[...]
» e consultabile sia nella versione digitale tramite l'apposita Controparte_1
applicazione scaricabile dal dominio internet www.tpi.it, sia in tutte le edicole in formato cartaceo - nonché , in qualità di Direttore CP_3
Pag. 3 di 24 Responsabile del giornale « , e la società Controparte_1 [...]
in qualità di Società editrice del suddetto giornale, Controparte_1
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione del predetto articolo dal presunto carattere diffamatorio.
A fondamento della domanda, la società attrice ha assunto che il messaggio di fondo offerto dall'articolo di giornale al lettore è quello per cui la sia parte attiva di un sistema illecito finalizzato a garantire il CP_5
monopolio della società controllata, Fiera di Roma S.r.l., nella aggiudicazione delle commesse pubbliche. In particolare, dall'articolo oggetto della presente controversia, secondo l'attrice, si evincerebbe: a) che la ' Parte_1
quale società controllata dalla ' - per il tramite del CP_5
(in ragione della partnership consolidata tra loro Controparte_4
intercorrente), sarebbe stata regolarmente aggiudicataria delle gare bandite dalla IC ON (tra cui e Parte_4 CP_6
per la gestione dei concorsi pubblici, per un totale di 50 milioni di
[...]
euro, così come sarebbe risultata aggiudicataria, il 19 maggio 2021, del maxiconcorso di da 1512 posti;
b) che le stazioni appaltanti Parte_4
avrebbero previsto nei bandi di gara dei requisiti tecnici di partecipazione (con riferimento al software informatico e alle dimensioni delle aree concorsuali) tali da precludere qualsiasi forma di concorrenzialità e da favorirne l'affidamento in favore di ' di proprietà della società Parte_1
a sua volta partecipata da Regione Lazio, e Controparte_7 Parte_4
Camera di Commercio di c) che in questo modo sarebbe stato Pt_4
perseguito l'interesse privato di tutelare il valore delle partecipazioni della società attrice, con contestuale salvaguardia degli interessi pubblici veicolati
Pag. 4 di 24 nella 'INVESTIMENTI'; d) che il polo fieristico, di proprietà della società attrice, sarebbe stato strutturalmente inadeguato ad essere scelto quale sede dei concorsi, perché privo dei requisiti minimi di sicurezza e dotato di un certificato di agibilità di discutibile provenienza ed attendibilità.
L'attrice, dunque, ha proseguito nell'evidenziare il carattere diffamatorio dell'articolo, nella parte in cui, secondo quanto scritto dalla giornalista, le predette circostanze avrebbero avuto ripercussioni sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione e avrebbero inciso negativamente sui fruitori del servizio, risolvendosi anche nella lesione dei legittimi interessi dei principali operatori economici del settore, le cc.dd. «quattro sorelle, ovvero
, e ». Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
In sintesi, il carattere diffamatorio dell'articolo consisterebbe nel messaggio di fondo rivolto al lettore per cui “le gare bandite dalle varie amministrazioni pubbliche nel settore dell'organizzazione dei concorsi sarebbero un affare privato e chi beneficerebbe di tale sistema sarebbe
' in quanto società interamente controllata dalla Parte_1
' i cui soci pubblici innanzi citati avrebbero un diretto CP_5
interesse a tutelare il valore delle rispettive partecipazioni societarie”.
L'attrice ha dunque denunciato la portata diffamatoria della pubblicazione, in ragione del travalicamento del limite della verità obiettiva o comunque putativa dei dati diffusi quanto di quello della continenza espositiva.
Con riferimento al requisito della verità, la società attrice ha assunto la falsità dell'affermazione riportata nel sottotitolo dell'articolo, secondo cui
' si sarebbe aggiudicata gare pubbliche per un valore di 50 Parte_1
milioni di euro, laddove, invero, detta società non avrebbe neppure partecipato alle procedure di gara richiamate nell'articolo in commento.
Pag. 5 di 24 L'attrice ha precisato al riguardo che il i cui soci Controparte_4
sono la e la Gecom S.p.A., è un soggetto giuridico del tutto Controparte_8
estraneo a ' Parte_5
delle Imprese di di cui al doc. 3), e non avrebbe nemmeno alcuna Pt_4
«partnership consolidata» con la stessa. Invero, come sottolineato dalla società attrice, i limiterebbe, ove non in possesso dei requisiti per Parte_1
partecipare direttamente all'affidamento di una gara per l'organizzazione e la gestione di concorsi, a manifestare la propria disponibilità, a determinate condizioni e da chiunque richiesta, a consentire l'utilizzo dei locali dalla stessa gestiti qualora non diversamente utilizzati nei giorni di svolgimento delle procedure concorsuali.
Sarebbe dunque falso e diffamatorio quanto scritto dalla giornalista nel passaggio dell'articolo dove si legge “La gestione dei concorsi della P.A. La vincono sempre gli stessi: e il Per un Parte_3 Controparte_4
totale di 50 milioni di euro”.
Per gli stessi motivi sarebbe parimenti falso, secondo la società attrice, il passaggio dell'articolo in cui si legge che, con riferimento alla gara relativa all'organizzazione e allo svolgimento del maxiconcorso del maggio 2021 bandito da arebbe risultata aggiudicataria Parte_4 Parte_1
della commessa pubblica oggetto di gara, là dove invece detta società non vi avrebbe nemmeno partecipato.
Tale circostanza, come precisato dall'attrice, sarebbe stata accertata anche dal con la sentenza n. 11408/2021 del 5 novembre 2021, CP_9
con cui, nel procedimento giudiziario introdotto dall' per l'annullamento Per_2
del provvedimento di affidamento dell'appalto per la gestione del maxiconcorso da parte di e di a il Parte_4 CP_10 Parte_1
giudice amministrativo, ha rigettato integralmente i motivi di ricorso,
Pag. 6 di 24 rilevando, che: “(i) la procedura negoziata esperita dalla stazione appaltante ha
«condotto alla individuazione del contraente nel (e non in ' Controparte_4 Pt_1
(ii) « nelle memorie in atti (e con i documenti allegati), ha
[...] Parte_4
dimostrato che in realtà l'ON comunale non ha mai affidato né ha in corso alcuna procedura di affidamento in favore di Fiera di Roma s.r.l. per la gestione dei concorsi per la programmata assunzione di 1512 dipendenti in vari profili professionali»; (iii)
«nessun affidamento è stato mai disposto da a e, in realtà, Parte_4 Parte_3
nessun affidamento a è stato fatto neanche dal che ha selezionato in Parte_3 CP_10
realtà il (e non )». Controparte_4 Parte_3
La società attrice ha quindi stigmatizzato il carattere diffamatorio dell'articolo nella misura in cui lascerebbe intendere, sulla base di un falso presupposto, che avrebbe regolato una procedura di gara poco Parte_4
trasparente e non concorrenziale al precipuo scopo di affidarla a ' Pt_1
osì da salvaguardare il valore della propria partecipazione al capitale
[...]
sociale della controllante ' CP_5
La società attrice ha inoltre osservato come sia falso e diffamatorio anche il passaggio dell'articolo in cui si afferma che la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di specifici requisiti tecnici sia tesa a favorire ' Pt_1
la controllante 'INVESTIMENTI', sottintendendo in questo modo
[...]
l'esistenza di una gestione illecita e corruttiva degli appalti pubblici, là dove invece tali requisiti tecnici, soprattutto quelli in ordine alle dimensioni e all'altezza dei locali, sarebbero stati rispondenti all'esigenza di consentire, all'epoca, il rispetto delle stringenti prescrizioni imposte dalla situazione emergenziale da Covid-19 ed il contemporaneo svolgimento sul territorio nazionale delle procedure di reclutamento del personale.
Anche tale circostanza, secondo la difesa della società attrice, sarebbe stata confermata dal con la citata sentenza n. 11408/2021, là CP_9
Pag. 7 di 24 dove il Giudice Amministrativo ha ritenuto i requisiti tecnici citati nell'articolo in commento (software informatici e dimensioni delle aree concorsuali) del tutto coerenti con il quadro normativo in cui all'epoca il Dipartimento della
Funzione IC ed il ' i sono trovati ad operare, nonché con CP_10
l'urgenza di provvedere «allo sblocco di numerosi concorsi pubblici da portare a termine in breve tempo, in modalità semplificata”, lamentando tuttavia che nell'articolo in questione non vi sarebbe stata menzione della sentenza e della motivazione posta alla base del rigetto del motivo di ricorso.
La società attrice ha inoltre dedotto la falsità dell'affermazione in ordine alla inidoneità strutturale dei locali della ad essere scelti come Parte_3
luogo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in ragione di una presunta carenza dei requisiti di sicurezza del complesso immobiliare. Tale falsa circostanza avrebbe anche suscitato nella giornalista dei dubbi in ordine alla legittimità del certificato di agibilità, lasciando così intendere che
[...]
avrebbe rilasciato il certificato di agibilità del complesso immobiliare Pt_4
in cui si svolgono le procedure concorsuali, benché privo delle necessarie condizioni di sicurezza, proprio al fine di favorire la società . Controparte_7
La società attrice ha quindi precisato al riguardo che il 'POLO
FIERISTICO' in questione è munito di un regolare certificato di agibilità da circa quindici anni, per effetto del silenzio assenso formatosi sulle richieste presentate dalla società allora proprietaria dell'area in data 18 settembre 2006 ed in data 5 marzo 2007 e corredate di tutta la documentazione prescritta oltre che della relazione ed attestazione di professionisti abilitati terzi, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il conseguimento dell'agibilità, come espressamente riconosciuto, sia dagli uffici di con Parte_4
Determina Dirigenziale del 7 dicembre 2020 [Rep. 1829; Prot.
QI146876/2020] e con successiva Determina Dirigenziale dell'11 novembre
Pag. 8 di 24 2021 [Rep. QI/1776/2021] [doc. 6] - sia dal con la sentenza n. CP_9
51108/2021 pubblicata in data 3 maggio 2021.
Quanto al fenomeno della subsidenza cui l'articolo si riferisce per escludere le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare, la società attrice ha sottolineato che la problematica non è tale da precludere la funzionalità dell'area, in ragione dei costanti e rilevanti interventi posti in essere proprio per fronteggiare tale fenomeno.
Né, secondo la società attrice, sussisterebbe la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, posto che anche in tale ipotesi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista deve comunque dare prova di aver assolto all'obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte. In applicazione di tali principi, la società attrice ha quindi assunto la responsabilità dei convenuti, nella misura in cui, ove la giornalista avesse esaminato gli atti e i bandi delle procedure di gara, nonché l'esito dei giudizi amministrativi a cui si fa riferimento nell'articolo, avrebbe agevolmente verificato, nella specie, che
:“' rimasta completamente estranea alle procedure di gara Parte_1
richiamate nella pubblicazione;
non esiste alcuna partnership consolidata
' il Giudice Amministrativo ha Parte_6
riconosciuto la legittimità degli specifici requisiti tecnici richiesti dalle stazioni appaltanti;
non esiste alcun sistema di gestione illecita degli appalti pubblici che vedrebbe coinvolta la ' il 'POLO FIERISTICO' di CP_5
proprietà dell'esponente è munito di un legittimo certificato di agibilità.”
La società attrice ha infine dedotto l'avvenuto superamento del limite della continenza espositiva, là dove la giornalista, anziché limitarsi a narrare i
Pag. 9 di 24 fatti e/o ad esprimere la propria opinione critica, avrebbe sferrato un vero e proprio attacco personale alla società ledendo la sua reputazione, nella parte in cui avrebbe insinuato che vi sarebbe un sistema illecito finalizzato a garantire il monopolio della sua controllata ' nella aggiudicazione delle Parte_1
commesse pubbliche relative alla gestione e allo svolgimento di concorsi, in guisa da tutelare il valore delle relative partecipazioni di matrice pubblicistica, il tutto in assenza delle condizioni di sicurezza del complesso immobiliare.
Significativo, al riguardo, sarebbe il passaggio in cui si legge che i soci pubblici della ' avrebbero il diretto interesse «a salvare la CP_5
, con tutte quelle partecipazioni pubbliche che rischiavano di cadere nel Pt_1
baratro».
Il messaggio trasmesso dal giornalista, peraltro, sarebbe percepibile anche per quei lettori inclini ad una lettura poco approfondita ed anche frettolosa, i quali limitino la propria attenzione, sfogliando il quotidiano, ai soli titoli, atteso che, nella specie, l'articolo in questione è intitolato «CONCORSI
PUBBLICI AFFARI PRIVATI» e sottotitolato «I soliti noti con il governo dei migliori. La gestione dei concorsi della P.A.. La vincono sempre gli stessi:
e il Per un totale di 50 milioni di euro». Parte_3 Controparte_4
Peraltro la gravità dei toni espositivi utilizzati sarebbe evidente, secondo la società attrice, nella specie, tenuto conto che non vi è alcun procedimento avviato dalla magistratura per collusione in appalti pubblici [c.d. turbativa d'asta] e/o per fattispecie di reato analoghe;
tali espressioni sarebbero dunque dirette a colpire, gratuitamente, la reputazione della società attrice, e in tali attacchi gratuiti si inquadrerebbe anche il riferimento della giornalista al certificato di agibilità del complesso immobiliare di proprietà della
' oggi detenuto da ' giusto CP_5 Parte_1 Parte_7
d'affitto, con di nel lettore l'idea che lo stesso sia stato Parte_8 Parte_9
Pag. 10 di 24 rilasciato da nell'ottica di favorire la società nello svolgimento Parte_4
della propria attività caratteristica, ed in assenza delle relative condizioni di sicurezza. Ciò si evincerebbe dal passaggio dove si legge: «Gli enormi capannoni che siamo andati a vedere personalmente sono ammaccati e piegati su sé stessi nei punti in cui il terreno cede. Come è possibile che per strutture del genere sia stato rilasciato un certificato di agibilità? Eppure, Parte_3
è stata scelta come cavallo di battaglia».
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, rilevando come le doglianze della società attrice si attesterebbero anche su profili alla stessa estranei.
Con riferimento alla falsità dell'affermazione per cui sarebbe stata
[...]
ad aggiudicarsi gli appalti, i convenuti hanno replicato che la Pt_3
giornalista avrebbe correttamente individuato il quale Controparte_4
aggiudicatario e la società attrice come il soggetto le cui strutture sono state utilizzate per il maxiconcorso. Quanto al certificato di agibilità, i convenuti hanno sottolineato che la giornalista avrebbe dato atto della accertata agibilità dei locali e avrebbe tuttavia sollevato dubbi sulla staticità dell'immobile in ragione della non contestata natura del suolo su cui esse insistono.
In particolare i convenuti hanno eccepito il travisamento del contenuto dell'articolo da parte della società là dove da alcun passaggio CP_5
sarebbe evincibile la narrazione di una regolare e preordinata aggiudicazione, da parte della ” - quale società controllata dalla Parte_1
- per il tramite del in ragione CP_5 Controparte_4
della - non meglio precisata - «partership consolidata» tra loro intercorrente, delle gare bandite dalla IC ON per la gestione dei concorsi pubblici, per «un totale di 50 milioni di euro» e dell'aggiudicazione ”, il 19
Pag. 11 di 24 maggio 2021, da parte di ”, del «maxiconcorso di Parte_1 [...]
» da 1512 posti”. Pt_4
Invero, secondo i convenuti, la giornalista ha fatto riferimento ad altri soggetti nelle aggiudicazioni degli appalti, vale a dire e CP_11
peraltro parlando della solo avuto riguardo alla CP_4 Parte_3
gara di e non nella parte in cui ha riferito della gestione dei Parte_4
concorsi pubblici per un totale di 50 milioni di euro. La giornalista inoltre, secondo la tesi difensiva dei convenuti, avrebbe espresso una legittima opinione critica in ordine al fatto che la società in quanto Controparte_7
soggetto partecipato da enti pubblici, avrebbe avuto tutto l'interesse a salvare la affittuaria dei locali di proprietà della società, date le Parte_1
partecipazioni pubbliche e il rischio di perdite connesse alla situazione debitoria di Con riferimento al possesso dei requisiti minimi di Parte_1
sicurezza, la giornalista ha inoltre precisato di aver dato atto del rilascio del certificato di agibilità del complesso immobiliare in cui si svolgono le procedure di gara, e di aver espresso esclusivamente un'opinione critica su come fosse possibile, visto lo stato non contestato del terreno sul quale insiste il complesso immobiliare, le cui problematicità sono anche attestate nel bilancio della società CP_5
Infine, con riferimento ai requisiti tecnici funzionali alla partecipazione alle gare ( software informatico e dimensioni delle aree concorsuali),
l'affermazione che nella sostanza, data la peculiarità di detti requisiti, gli stessi precluderebbero qualsivoglia forma di concorrenzialità, rappresenterebbe sia una legittima opinione della giornalista che, in parte, la trasposizione dei vizi, oggetto dei ricorsi, proposti dalle società concorrenti del dinanzi al CP_4
Tribunale amministrativo.
Pag. 12 di 24 Per i suesposti motivi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti dalla società
sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di critica e CP_5
della conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.; in subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda sotto il profilo del quantum risarcitorio, in assenza di allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati.
All'esito dell'istruttoria svolta mediante acquisizione della documentazione prodotta dalla società attrice e della documentazione a prova contraria prodotta dai convenuti entro il termine di cui all'art. 183, comma 6,
n. 3, c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Le domande svolte dalla società sono infondate e Parte_3
non meritevoli di accoglimento e, conseguentemente, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al diritto di cronaca, garantito dall'art. 21 della
Costituzione che tutela la libertà di espressione, è noto il principio espresso in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni
o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma
Pag. 13 di 24 "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012).
Quanto al requisito della verità oggettiva, nell'ambito del diritto di cronaca, sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato.
L' esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone “moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le
Pag. 14 di 24 circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Ciò posto, diversamente dall'esercizio del diritto di cronaca, l'esercizio del diritto di critica non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio rispetto ai fatti narrati, con la conseguenza che non può esigersi, ai fini della sussistenza della scriminante, una opinione obiettiva, ben potendo essere la stessa manifestata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto
(Cass. Civ., ordinanza n. 4955 del 23/02/2024).
In altri termini, il diritto di critica consiste in un'attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri e si concreta quindi nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva.
Come infatti affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la critica può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
È stato inoltre osservato come il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi,
Pag. 15 di 24 fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. civ. n. 7847 del 2011; Cass. civ. n. 25420 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass.
Civ. n. 14727/2018; Cass. Civ. n. 16506/2019).
Tanto premesso, l'applicazione alla fattispecie in esame dei citati principi di diritto conduce al rigetto della domanda.
L'articolo giornalistico rappresenta un legittimo esercizio del diritto di critica in ordine ai bandi predisposti da per la regolamentazione CP_11
dello svolgimento dei concorsi pubblici e in particolare sui requisiti stringenti richiesti nel 2021 da che hanno reso difficile un'effettiva concorrenza CP_10
tra i soggetti del settore e che hanno portato ad intraprendere delle Parte_10
azioni giudiziarie dinanzi alla magistratura amministrativa nei confronti della soggetto le cui strutture sono state individuate dal consorzio Parte_3
aggiudicatario degli appalti, quali locali idoeni allo svolgimento CP_4
delle procedure concorsuali.
Non difetta in particolare la verità dei fatti storici posti alla base delle critiche svolte dalla giornalista, che hanno preso le mosse dalle dichiarazioni pubbliche rese il 27 aprile 2021 dall'allora ministro per la IC amministrazione davanti alla Commissione Affari Persona_5
Costituzionali del Senato, secondo le quali per il concorso di Parte_4
era già previsto il come, nel rispetto delle norme Covid, e il dove, la di Pt_1
Pag. 16 di 24 là dove l'individuazione del polo fieristico italiano rispondeva ad una Pt_4
ragione di opportunità, nella misura in cui avrebbe consentito alle fiere, da tempo bloccate, di riaprire e lavorare.
La giornalista ha quindi esordito criticando l'intempestività dell'intervento del Ministro giacché era stato appena pubblicato l'avviso pubblico per il maxiconcorso da 1512 posti e i termini per le offerte sarebbero scaduti solo il successivo 27 aprile 2021. A fronte di ciò la giornalista ha dato poi atto come in effetti l'appalto fosse stato aggiudicato il 19 maggio 2021 al costituito solo nel 2020 e divenuto operativo con il Controparte_4
maxiconcorso, e ha ben specificato che il ha individuato CP_4 Parte_3
quale soggetto in possesso dei requisiti strutturali necessari allo
[...]
svolgimento del concorso, chiarendo come non fosse il Parte_3
soggetto diretto aggiudicatario del bando. I fatti non sono stati oggetto di contestazione e il messaggio icastico del titolo non compromette invero la verità della notizia, né risulta assumere un carattere autonomamente diffamatorio, là dove, esprimendo una critica generica, meramente intuitiva e approssimativa al fatto che vincono sempre gli stessi, e CP_4 Parte_3
non è idoneo di per sé ad integrare il pregiudizio dell'altrui onore,
[...]
senza che sia necessario approfondire il tema con il corpo centrale dello scritto.
La giornalista peraltro ha riportato anche la replica del Ministro secondo cui non avrebbe a suo tempo anticipato la già compiuta individuazione del polo fieristico come luogo deputato allo svolgimento del concorso ma avrebbe semplicemente svolto un esempio, data l'importanza dei poli fieristici.
A ciò si aggiunga che, nel suo articolo, la giornalista ha concentrato le proprie critiche innanzitutto al costituito dai soci Controparte_4
Pag. 17 di 24 società informatica, e Gecom S.p.a., società di logistica, e Controparte_8
tali società sono state indicate come quelle aventi una “partnership consolidata” con senza che tale informazione possa costituire Parte_3
una notizia falsa, essendo chiaro, nel contesto dell'articolo, che non vi è stato un utilizzo in senso giuridico del termine e che nel linguaggio giornalistico tale espressione evoca una consuetudine delle predette società di avvalersi delle strutture della senza alcun riferimento ad un rapporto Parte_3
societario tra le stesse.
In questo contesto la giornalista ha quindi approfondito la questione dei requisiti di partecipazione al bando, tra i quali era richiesto il possesso di un software pubblicato su Cloud Marketplace e certificato Agid, sottolineando come l'unica società in Italia ad avere una certificazione fosse CP_8
Anche tale circostanza non è stata oggetto di contestazione.
[...]
La critica espressa dalla giornalista si è appuntata sulla circostanza, altrettanto non contestata, che negli ultimi dieci mesi (e non CP_4 [...]
o avesse vinto tutte le possibili gare, la più Pt_3 Controparte_7
cospicua era quella europea per i concorsi Ripam da trenta milioni di euro
(circostanza che non riguarda in alcun modo né né CP_5 CP_7 Parte_3
.
[...]
La giornalista quindi, partendo da circostanze vere, ha espresso la sua opinione e il suo dissenso sulla richiesta di requisiti così specifici e stringenti da rendere difficile, secondo il suo pensiero, un'effettiva concorrenza tra le società interessate all'erogazione del servizio;
ha quindi in particolare riportato nel suo articolo tutte le doglianze poste dalla società concorrente Parte_10
a fondamento del suo ricorso al Tar per l'annullamento del provvedimento di affidamento dell'appalto per la gestione del maxiconcorso da parte di
[...]
e di a ' ando peraltro atto della pendenza Pt_4 CP_10 Parte_1
Pag. 18 di 24 della controversia dinanzi al Consiglio di Stato e con ciò evidenziando l'esito negativo in primo grado del ricorso. Né può revocarsi in dubbio che la giornalista abbia comunque espresso una legittima opinione critica anche se non ha riportato pedissequamente le motivazioni giuridiche poste dal Tar alla base del rigetto del ricorso, atteso che oggetto della critica non era chiaramente l'illegittimità di tali requisiti, invero esclusa dal Tar, quanto l'opportunità di inserire tali requisiti al fine di garantire una effettiva e piena concorrenza. In ogni caso, la giornalista ha dato anche atto che la controversia vertente sulla gara europea per i concorsi Ripam da trenta milioni di euro fosse ancora pendente in primo grado, e ciò unitamente alla pendenza dinanzi al Consiglio di Stato della prima controversia, rendeva dunque attuali e vere, almeno sotto la forma della verità putativa, le circostanze che hanno costituito oggetto di critica.
Dal complesso delle osservazioni svolte dalla giornalista sopra riportate si evince comunque come obiettivo principale delle critiche sia stata CP_11
che gestisce i contratti per l'organizzazione dei concorsi pubblici e che
[...]
nel 2021 ha richiesto determinati requisiti che anche se non illegittimi sono stati definiti opinabili.
Nell'ambito di tale critica la giornalista ha approfondito così i requisiti che hanno poi determinato la scelta di individuare quale luogo di concorso le strutture della Parte_3
Il secondo requisito richiesto da era infatti relativo alle CP_10
caratteristiche tecniche fissate per le aule di concorso, nel rispetto del protocollo Anti Covid redatto nel 2021 dal Comitato tecnico scientifico, in cui si raccomandava una distanza tra le postazioni di almeno 2,25 metri in tutte le direzioni. Da qui le critiche della giornalista, che, recependo le doglianze dell , ha espresso il suo dissenso sui requisiti ulteriori stabiliti nei bandi Per_2
Pag. 19 di 24 da nella parte in cui ha richiesto un'altezza di sei metri dei locali, CP_10
requisito, come ha osservato la giornalista in modo critico, solo di capannoni e fiere. In ogni caso, la giornalista sull'argomento ha dato anche spazio alla replica del Presidente di secondo cui l'iter dei bandi è stato portato CP_10
avanti nella totale trasparenza e per quanto riguarda i requisiti tecnici, gli stessi hanno consentito che i concorsi per la prima volta si sarebbero svolti sia in modalità digitale che su tutto il territorio nazionale. L'obiezione critica della giornalista era tuttavia quella per cui alcune delle sedi regionali selezionate da non rispettavano i sei metri di altezza come invece nel caso di CP_4
dimostrando le circostanze con apposite visure. Parte_3
È stato questo il passaggio che ha portato la giornalista ad esaminare la situazione di di proprietà della società e in crisi Parte_3 CP_5
finanziaria. Va subito evidenziato che né la situazione debitoria né la partecipazione societaria sono circostanze contestate e rappresentano quindi dei fatti obiettivi sui quali si è formato il giudizio critico della giornalista nella parte in cui ha affermato che c'era tutto l'interesse a salvare la fiera con tutte quelle partecipazioni pubbliche che rischiavano di cadere nel baratro;
la giornalista ha riportato peraltro immediatamente la smentita di Da Per_5
ciò si ricava con evidenza la chiara distinzione tra la parte in cui la giornalista narra fatti obiettivi e quella in cui esprime le proprie critiche, tal che le stesse non sono idonee ad addebitare alcun fatto specifico falso e diffamatorio alla società attrice, costituendo semplicemente manifestazione del pensiero critico della giornalista.
Anche la situazione di sicurezza delle strutture della è Parte_3
stata riportata dalla giornalista in modo aderente alla realtà dei fatti, ai quali è seguito un giudizio critico senza che lo stesso possa costituire un chiaro addebito di fatti illeciti nei confronti della società e del comune di CP_5
Pag. 20 di 24 La giornalista ha infatti dato atto dell'esistenza di un certificato di Pt_4
agibilità, ma ha espresso comunque la sua opinione critica interrogandosi sulla effettiva stabilità della struttura a causa dello stato oggettivo e riconosciuto del terreno sul quale poggia il complesso immobiliare, interessato da un fenomeno di subsidenza proprio a causa della natura argillosa del medesimo terreno;
la descrizione di tale fenomeno è peraltro riportata chiaramente nel bilancio della società che ha espressamente riconosciuto il Controparte_7
problema anche nei suoi atti, nella parte in cui ha rappresentato la circostanza che tale fenomeno ha originato un contenzioso con la società costruttrice
Gruppo Labaro S.p.a.
La giornalista ha in conclusione operato una ricostruzione critica dei fatti narrati in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi, anche ricercando notizie attendibili e interpellando i diretti interessati. Ne consegue che sussiste il requisito della verità, anche putativa, delle notizie riferite, che, come in precedenza osservato, risulta attenuato nel caso del diritto di critica.
A dimostrazione di ciò, giova osservare come l'attrice non si dolga in generale, (tranne che nel passaggio dell'aggiudicazione dell'appalto a Parte_3
e del dubbio sul certificato di agibilità) di un oggettivo mancato rispetto
[...]
della verità dei fatti, quanto piuttosto della natura diffamatoria dell'articolo che ha dato una lettura ditali fatti atta a gettare una luce di discredito sulla società
e su Occorre rilevare però che l'articolo in CP_5 Parte_3
questione non è un semplice articolo di cronaca in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento critico, in cui il giornalista oltre a riferire i fatti così come sono stati appresi, rispettando il criterio della verità, esercita anche l'ulteriore diritto dovere di analizzare detti fatti, di interpretarli e di porli in
Pag. 21 di 24 correlazione tra loro offrendo una interpretazione, che è la caratteristica propria della sua attività giornalistica e che integra la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica se condotto nei limiti della pertinenza e della continenza.
A quest'ultimo riguardo, si ritiene sussistente anche il requisito della continenza, innanzitutto formale, atteso il rispetto da parte della giornalista della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, senza mai eccedere lo scopo informativo che intendeva perseguire e improntando il loro linguaggio a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.
Invero, come già precisato, non vi è stata nel testo dell'articolo alcuna attribuzione nei confronti della società attrice di condotte illecite o di sospetti illegittimi con espressioni allusive idonee a rappresentare una falsa realtà nel lettore, là dove lo sviluppo dei dubbi e delle opinioni critiche della giornalista è ben distinto dai fatti riferiti che non vengono mai confusi con l'analisi e l'interpretazione che degli stessi è stata offerta. In questo senso quindi la chiara distinzione tra i fatti obiettivi e la lettura che di essi dà il giornale non è idonea ad alterare la percezione del lettore.
Al contrario, nell'articolo sono riportate anche le smentite del ministro nonché le precisazioni e i chiarimenti del Presidente del Formez che apportano un ulteriore elemento di distinzione tra fatti obiettivi e opinioni critiche della giornalista.
Le osservazioni svolte dalla giornalista nell'articolo rientrano quindi nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e dall' art. 51 c.p.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda svolta dalla società
nei confronti di in Controparte_7 Parte_2
qualità di autrice dell'articolo, , in qualità di Direttore CP_3
Pag. 22 di 24 Responsabile del giornale « , e nei confronti della Controparte_1
società in qualità di Società editrice del suddetto Controparte_1
giornale, è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per gni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
NRG. 15136/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande svolte dalla società nei Parte_3
confronti di , e Parte_2 CP_3
della società Controparte_1
2. condanna la società al pagamento, in favore di Parte_3
e della società Parte_2 CP_3 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 12.200, Controparte_1
Pag. 23 di 24 oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, IV
e Cpa come per legge.
Roma, lì 02/12/2025
Il Giudice
Marco EG
Pag. 24 di 24