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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2023 promossa da:
(p. Parte_1 iva / c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luce Del Moro, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Belluno, p.le Cesare Battisti 3
– attore – contro
, titolare della ditta LO LE (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Frate, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Belluno, Piazza Castello 24
– convenuto –
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Conclusioni per l'attore: come da note scritte congiunte tempestivamente depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
Conclusioni per il convenuto: come da note scritte congiunte tempestivamente depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
[..
[...] , titolare della ditta LO LE, al fine di ottenere la revoca del decreto
[...] ingiuntivo n.78/2023 emesso dall'intestato Tribunale.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 16 giugno 2023, CP_1
, titolare della ditta LO LE chiedendo, in via preliminare, la
[...] concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 27 settembre 2023, l'attore rappresentava che, essendo avvenuto il pagamento degli incentivi da parte del GSE nelle more de giudizio, era disposta a riconoscere a versare all'opposta la somma Pt_1 capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto a fronte della rinuncia al Decreto ingiuntivo e con compensazione delle spese di questo Giudizio di opposizione. Il giudice disponeva pertanto un rinvio della causa all'udienza del 29 novembre 2023 al fine di consentire al procuratore della convenuta di consultarsi con il proprio assistito.
All'udienza del 29 novembre 2023, parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta e formulava la seguente controproposta: pagamento integrale della somma capitale e delle spese e le anticipazioni del decreto ingiuntivo e una compartecipazione per le spese relative all'opposizione e con rinuncia agli interessi moratori. Le parti chiedevano un rinvio al fine di avviare trattative e la causa era aggiornata all'udienza del
31 gennaio 2024.
All'udienza del 31 gennaio 2024 parte attrice rilevava di avere provveduto al pagamento della somma capitale portata dal decreto ingiuntivo, e ribadiva la proposta di definizione alle condizioni già illustrate, ovvero rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta e compensazione delle spese di questo giudizio di opposizione.
Parte convenuta, dal canto suo, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva termine per memorie ex art. 183, 6° c., c.p.c. Il giudice, ritenuto che l'opposizione fosse fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione, data, tra l'altro, dalla pendenza di un procedimento penale, non concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 5 giugno 2024, per la decisione su mezzi di prova.
All'udienza del 5 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2025, ove la causa era
2 trattenuta in decisione con concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.
L'attrice opponente sostiene di avere inizialmente negato il pagamento delle fatture azionate in via monitoria, in quanto tali documenti contabili si sarebbero riferiti esclusivamente alla voce di corrispettivo qualificata come “extraprezzo da filiera corta”, la quale costituirebbe essenzialmente l'incentivo statale che riceve dal ministero Pt_1 delle politiche agricole qualora utilizzi nel proprio impianto biomassa proveniente dalla
“filiera corta”, ovvero da aree situate a non più di 70 km dall'impianto. Rileva l'attrice che la falsità delle dichiarazioni in merito alla provenienza della biomassa è sanzionata, tra l'altro dalle disposizioni contenute nel DM 2 marzo 2010, che prevede la decadenza dai benefici, nonché dall'art. 42, 3° c., D. Lgs. 23/2011, che prevede, tra l'altro, anche il recupero degli incentivi indebitamente percepiti.
Secondo la prospettazione attorea, il fatto che l'opposta avrebbe fatturato i corrispettivi azionati come “extraprezzo da filiera corta”, sarebbe sintomatica della volontà delle parti di volere condizionare l'effettiva debenza di tale corrispettivo al fatto che fossero riconosciuti tali incentivi, ed il fatto, pertanto, che al momento dell'emissione delle fatture gli incentivi non fossero ancora stati corrisposti, legittimerebbe la debitrice a sottrarsi al relativo pagamento.
Inoltre, sempre secondo , avrebbe reso del tutto probabile che gli incentivi Parte_1
a suo favore non sarebbero stati riconosciuti, il fatto, da un lato che la documentazione fornita da LO LE fosse carente, e, dall'altro, che la titolare della ditta oggi convenuta, fosse stata coinvolta in un procedimento penale, Controparte_1 tanto da essere stata rinviata a giudizio in concorso con altri soggetti in relazione ai delitti di truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal Pubblica Ufficiale, previsti e puniti dagli artt. 640 e 479 c.p., per vicende che inerivano proprio la concessione delle sovvenzioni oggetto di causa.
La convenuta, dal canto suo, rileva che il proprio ruolo nella vicenda sarebbe del tutto marginale e che la documentazione fornita sarebbe completa. Inoltre, a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni di controparte, l'attrice, negando il pagamento per le ragioni addotte, non farebbe altro che spostare indebitamente il rischio di impresa e
3 sarebbe venuta meno rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza che devono essere mantenuti nell'adempimento delle obbligazioni.
Alla luce della ricostruzione dei fatti come proposta dalle parti, e come risultante dalla documentazione versata in atti, ritiene il Tribunale che sia pienamente credibile che le parti avessero subordinato il pagamento del corrispettivo azionato al riconoscimento degli incentivi a favore dell'attrice opponente, anche perché altrimenti non si spiegherebbe la determinazione della convenuta di emettere le fatture inserendo la voce di corrispettivo espressamente denominata come “extraprezzo da filiera corta”.
D'altronde, dall'esame del panorama normativo e regolamentare, non può farsi a meno di notare che l'effettivo riconoscimento dell'incentivo fosse subordinato ad una precisa attività in capo alla convenuta. Ed invero risulta per tabulas che il contratto di fornitura perfezionato tra la convenuta e , allegato da costei sub doc. 22, è Parte_2 effettivamente privo della data di sottoscrizione, e, inoltre, non Controparte_1 ha provato e non si è offerta di provare a mezzo prova costituenda di avere effettivamente fatto pervenire a le dichiarazioni sostitutive dell'atto di Parte_1 notorietà relativamente al 2021.
Ma non solo. Dalla lettura dei capi di imputazione contestati alla convenuta si deduce che costei sarebbe di lì a poco tratta a giudizio proprio su fatti inerenti la corretta certificazione della provenienza delle biomasse al fine di ottenere gli incentivi pubblici.
È evidente che, qualora i fatti contestati alla convenuta fossero stati accertati all'esito del processo, sarebbe stato oltremodo probabile la revoca degli incentivi a favore dell'attrice.
Non sfugga, inoltre, che il procedimento penale aveva trovato impulso proprio da una querela sporta da , e che quest'ultima si era costituita parte civile, come risulta Parte_1 dal decreto che dispone il giudizio. Si era pertanto al cospetto di fatti che avevano superato il vaglio dell'udienza preliminare, ed in merito ai quali gli elementi acquisiti non impedivano di formulare una ragionevole previsione di condanna, in quanto, diversamente, sarebbe stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 c.p.p.
Ebbene, deve ritenersi che, in tale contesto, la determinazione di di non Parte_1 corrispondere il sovraprezzo da filiera corta sia stata pienamente legittima. Tenendo conto che è provato, come anticipato supra, che tra le parti vi fosse un accordo che
4 prevedeva il pagamento del sovraprezzo al riconoscimento dell'incentivo da parte del
GSE, e che il riconoscimento di tale sovraprezzo prevedeva il compimento da parte di di ben precise attività, alle quali costei si è sottratta, il rifiuto, Controparte_1 espressamente qualificato come momentaneo, di adempiere all'obbligazione di pagamento si appalesa del tutto conforme alla previsione di cui all'art. 1460 c.c.
In forza delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che, quando le fatture furono emesse, e quando il decreto ingiuntivo fu chiesto e notificato, CP_1
non fosse creditrice delle somme azionate.
[...]
3.
Risulta per via documentale, e non è contestato dalle parti, che l'attrice opponente ha provveduto al pagamento della somma ingiunta, limitatamente al capitale, e senza procedere pertanto al saldo degli interessi e delle spese del monitorio, con bonifico bancario in data 30 gennaio 2024.
Tale pagamento è avvenuto pacificamente subito dopo il versamento degli incentivi da parte del GSE, ed è stato oggetto della proposta transattiva formulata in occasione delle udienze del 27 settembre 2023 e del 29 novembre 2023, come risulta dai verbali redatti in occasione di tali adempimenti.
Deve pertanto ritenersi che il saldo delle spettanze della convenuta, come esposte nelle fatture da costei emesse, sia un fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio e che, pertanto, si sia verificata una causa di cessazione della materia del contendere.
titolare della dotta LO LE, ha infatti ottenuto il bene Controparte_1 della vita al quale ambiva quando ha agito in via monitoria bei confronti di , Parte_1 ovvero il danaro oggetto del credito vantato nei confronti di quest'ultima.
Secondo gli insegnamenti della suprema Corte, invero, se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione -
è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. Pertanto, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale
5 della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c.. Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. Civ. 26922/2022).
4.
Per quanto riguarda le spese di questo giudizio, da liquidare tenendo conto dei principi visti sopra, nonché avendo riguardo che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 17256/2023).
Ebbene, a prescindere su chi debba essere ritenuto virtualmente soccombente, la particolarità della vicenda sottoposta a giudizio, nella quale vi era un accordo negoziale atipico che effettivamente poteva dare adito a dubbi interpretativi, costituisce giustificato motivo per dichiarare interamente compensate le spese di questo giudizio di opposizione.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. DICHIARA interamente COMPENSATE tra le parti le spese di questo giudizio di opposizione.
Così deciso in Belluno, 28 maggio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2023 promossa da:
(p. Parte_1 iva / c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luce Del Moro, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Belluno, p.le Cesare Battisti 3
– attore – contro
, titolare della ditta LO LE (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Frate, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Belluno, Piazza Castello 24
– convenuto –
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Conclusioni per l'attore: come da note scritte congiunte tempestivamente depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
Conclusioni per il convenuto: come da note scritte congiunte tempestivamente depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
[..
[...] , titolare della ditta LO LE, al fine di ottenere la revoca del decreto
[...] ingiuntivo n.78/2023 emesso dall'intestato Tribunale.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 16 giugno 2023, CP_1
, titolare della ditta LO LE chiedendo, in via preliminare, la
[...] concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 27 settembre 2023, l'attore rappresentava che, essendo avvenuto il pagamento degli incentivi da parte del GSE nelle more de giudizio, era disposta a riconoscere a versare all'opposta la somma Pt_1 capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto a fronte della rinuncia al Decreto ingiuntivo e con compensazione delle spese di questo Giudizio di opposizione. Il giudice disponeva pertanto un rinvio della causa all'udienza del 29 novembre 2023 al fine di consentire al procuratore della convenuta di consultarsi con il proprio assistito.
All'udienza del 29 novembre 2023, parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta e formulava la seguente controproposta: pagamento integrale della somma capitale e delle spese e le anticipazioni del decreto ingiuntivo e una compartecipazione per le spese relative all'opposizione e con rinuncia agli interessi moratori. Le parti chiedevano un rinvio al fine di avviare trattative e la causa era aggiornata all'udienza del
31 gennaio 2024.
All'udienza del 31 gennaio 2024 parte attrice rilevava di avere provveduto al pagamento della somma capitale portata dal decreto ingiuntivo, e ribadiva la proposta di definizione alle condizioni già illustrate, ovvero rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta e compensazione delle spese di questo giudizio di opposizione.
Parte convenuta, dal canto suo, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva termine per memorie ex art. 183, 6° c., c.p.c. Il giudice, ritenuto che l'opposizione fosse fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione, data, tra l'altro, dalla pendenza di un procedimento penale, non concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 5 giugno 2024, per la decisione su mezzi di prova.
All'udienza del 5 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2025, ove la causa era
2 trattenuta in decisione con concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.
L'attrice opponente sostiene di avere inizialmente negato il pagamento delle fatture azionate in via monitoria, in quanto tali documenti contabili si sarebbero riferiti esclusivamente alla voce di corrispettivo qualificata come “extraprezzo da filiera corta”, la quale costituirebbe essenzialmente l'incentivo statale che riceve dal ministero Pt_1 delle politiche agricole qualora utilizzi nel proprio impianto biomassa proveniente dalla
“filiera corta”, ovvero da aree situate a non più di 70 km dall'impianto. Rileva l'attrice che la falsità delle dichiarazioni in merito alla provenienza della biomassa è sanzionata, tra l'altro dalle disposizioni contenute nel DM 2 marzo 2010, che prevede la decadenza dai benefici, nonché dall'art. 42, 3° c., D. Lgs. 23/2011, che prevede, tra l'altro, anche il recupero degli incentivi indebitamente percepiti.
Secondo la prospettazione attorea, il fatto che l'opposta avrebbe fatturato i corrispettivi azionati come “extraprezzo da filiera corta”, sarebbe sintomatica della volontà delle parti di volere condizionare l'effettiva debenza di tale corrispettivo al fatto che fossero riconosciuti tali incentivi, ed il fatto, pertanto, che al momento dell'emissione delle fatture gli incentivi non fossero ancora stati corrisposti, legittimerebbe la debitrice a sottrarsi al relativo pagamento.
Inoltre, sempre secondo , avrebbe reso del tutto probabile che gli incentivi Parte_1
a suo favore non sarebbero stati riconosciuti, il fatto, da un lato che la documentazione fornita da LO LE fosse carente, e, dall'altro, che la titolare della ditta oggi convenuta, fosse stata coinvolta in un procedimento penale, Controparte_1 tanto da essere stata rinviata a giudizio in concorso con altri soggetti in relazione ai delitti di truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal Pubblica Ufficiale, previsti e puniti dagli artt. 640 e 479 c.p., per vicende che inerivano proprio la concessione delle sovvenzioni oggetto di causa.
La convenuta, dal canto suo, rileva che il proprio ruolo nella vicenda sarebbe del tutto marginale e che la documentazione fornita sarebbe completa. Inoltre, a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni di controparte, l'attrice, negando il pagamento per le ragioni addotte, non farebbe altro che spostare indebitamente il rischio di impresa e
3 sarebbe venuta meno rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza che devono essere mantenuti nell'adempimento delle obbligazioni.
Alla luce della ricostruzione dei fatti come proposta dalle parti, e come risultante dalla documentazione versata in atti, ritiene il Tribunale che sia pienamente credibile che le parti avessero subordinato il pagamento del corrispettivo azionato al riconoscimento degli incentivi a favore dell'attrice opponente, anche perché altrimenti non si spiegherebbe la determinazione della convenuta di emettere le fatture inserendo la voce di corrispettivo espressamente denominata come “extraprezzo da filiera corta”.
D'altronde, dall'esame del panorama normativo e regolamentare, non può farsi a meno di notare che l'effettivo riconoscimento dell'incentivo fosse subordinato ad una precisa attività in capo alla convenuta. Ed invero risulta per tabulas che il contratto di fornitura perfezionato tra la convenuta e , allegato da costei sub doc. 22, è Parte_2 effettivamente privo della data di sottoscrizione, e, inoltre, non Controparte_1 ha provato e non si è offerta di provare a mezzo prova costituenda di avere effettivamente fatto pervenire a le dichiarazioni sostitutive dell'atto di Parte_1 notorietà relativamente al 2021.
Ma non solo. Dalla lettura dei capi di imputazione contestati alla convenuta si deduce che costei sarebbe di lì a poco tratta a giudizio proprio su fatti inerenti la corretta certificazione della provenienza delle biomasse al fine di ottenere gli incentivi pubblici.
È evidente che, qualora i fatti contestati alla convenuta fossero stati accertati all'esito del processo, sarebbe stato oltremodo probabile la revoca degli incentivi a favore dell'attrice.
Non sfugga, inoltre, che il procedimento penale aveva trovato impulso proprio da una querela sporta da , e che quest'ultima si era costituita parte civile, come risulta Parte_1 dal decreto che dispone il giudizio. Si era pertanto al cospetto di fatti che avevano superato il vaglio dell'udienza preliminare, ed in merito ai quali gli elementi acquisiti non impedivano di formulare una ragionevole previsione di condanna, in quanto, diversamente, sarebbe stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 c.p.p.
Ebbene, deve ritenersi che, in tale contesto, la determinazione di di non Parte_1 corrispondere il sovraprezzo da filiera corta sia stata pienamente legittima. Tenendo conto che è provato, come anticipato supra, che tra le parti vi fosse un accordo che
4 prevedeva il pagamento del sovraprezzo al riconoscimento dell'incentivo da parte del
GSE, e che il riconoscimento di tale sovraprezzo prevedeva il compimento da parte di di ben precise attività, alle quali costei si è sottratta, il rifiuto, Controparte_1 espressamente qualificato come momentaneo, di adempiere all'obbligazione di pagamento si appalesa del tutto conforme alla previsione di cui all'art. 1460 c.c.
In forza delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che, quando le fatture furono emesse, e quando il decreto ingiuntivo fu chiesto e notificato, CP_1
non fosse creditrice delle somme azionate.
[...]
3.
Risulta per via documentale, e non è contestato dalle parti, che l'attrice opponente ha provveduto al pagamento della somma ingiunta, limitatamente al capitale, e senza procedere pertanto al saldo degli interessi e delle spese del monitorio, con bonifico bancario in data 30 gennaio 2024.
Tale pagamento è avvenuto pacificamente subito dopo il versamento degli incentivi da parte del GSE, ed è stato oggetto della proposta transattiva formulata in occasione delle udienze del 27 settembre 2023 e del 29 novembre 2023, come risulta dai verbali redatti in occasione di tali adempimenti.
Deve pertanto ritenersi che il saldo delle spettanze della convenuta, come esposte nelle fatture da costei emesse, sia un fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio e che, pertanto, si sia verificata una causa di cessazione della materia del contendere.
titolare della dotta LO LE, ha infatti ottenuto il bene Controparte_1 della vita al quale ambiva quando ha agito in via monitoria bei confronti di , Parte_1 ovvero il danaro oggetto del credito vantato nei confronti di quest'ultima.
Secondo gli insegnamenti della suprema Corte, invero, se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione -
è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. Pertanto, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale
5 della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c.. Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. Civ. 26922/2022).
4.
Per quanto riguarda le spese di questo giudizio, da liquidare tenendo conto dei principi visti sopra, nonché avendo riguardo che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 17256/2023).
Ebbene, a prescindere su chi debba essere ritenuto virtualmente soccombente, la particolarità della vicenda sottoposta a giudizio, nella quale vi era un accordo negoziale atipico che effettivamente poteva dare adito a dubbi interpretativi, costituisce giustificato motivo per dichiarare interamente compensate le spese di questo giudizio di opposizione.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. DICHIARA interamente COMPENSATE tra le parti le spese di questo giudizio di opposizione.
Così deciso in Belluno, 28 maggio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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