TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2664/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Sezione I civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rivellini Fabio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2664/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianandrea Parte_1 C.F._1
NI e CO IA del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria 56, è elettivamente domiciliato
- ATTORE OPPONENTE- contro (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dottor CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Borsani del Foro di Como, presso il cui Controparte_2 studio in Como, piazzale Gerbetto n. 6, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via Principale nel merito Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. N.674\2022 – R.G. 977\2022, emesso dal Tribunale di Varese per i motivi di cui in narrativa, nonché l'inesistenza del credito oggetto di ricorso, dichiarando che il dott.
[...]
nulla deve alla in forza del titolo dedotto in giudizio;
In via subordinata Nella Pt_1 CP_1 denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, revocare il giuridico il Decreto Ingiuntivo n. N.674\2022 – R.G. 977\2022 ed accertare quanto effettivamente dovuto in forza dell'espletata istruttoria In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rassegante in atti opponendosi a quelle avverse per i motivi tutti richiamati di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. In ogni caso Spese e competenze rifuse ex art.91 c.p.c.”. - Per parte attrice -
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: In via preliminare: - Concedere: in via primaria, la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nr. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese, dottor Fabio Rivellini, in data 11.07.2022, depositato il 12.07.2022, notificato il 09.08.2022, per i motivi indicati in narrativa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via subordinata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c del decreto ingiuntivo opposto nr. 674/2022
pagina 1 di 8 emesso dal Tribunale di Varese, dottor Fabio Rivellini, in data 11.07.2022, depositato il 12.07.2022, notificato il 09.08.2022, sulle fatture n. 2180086 del 20.12.2019, n. 2062677 del 07.07.2015, n. 2180083 del 20.12.209 non contestate. Nel merito: In via principale: - rigettare l'opposizione proposta dal signor , siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, Parte_1 con essa, ogni domanda ivi formulata e per l'effetto, - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese, dottor Fabio Rivellini, in data 11.07.2022, depositato il 12.07.2022, notificato il 09.08.2022; In via subordinata: - condannare comunque il signor , (C.F. ), residente in [...] C.F._1 Provinciale Rasa, n.35, al pagamento della somma di € 19.746,00, o di quella diversa maggiore o minore somma risultante dovuta all'esito dell'esperenda istruttoria o ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre gli interessi moratori convenzionali concordati mora al tasso di riferimento BCE maggiorato del 3,5%, e decorrenti dal decimo giorno successivo alla scadenza delle fatture;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e rifuse Iva e Cpa come per legge;
In via istruttoria: - si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rassegnate in atti, ai quali integralmente ci si riporta, in particolare per l'ammissione a prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, precedute dalla formula di rito “Vero che”. - Per parte convenuta -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese in data 11 luglio 2022, ha convenuto in giudizio chiedendo all'intestato Parte_1 CP_3 Tribunale, accertata l'inesistenza del credito oggetto di ricorso, di revocare il decreto opposto e dichiarare l'insussistenza del credito vantato da in forza del titolo dedotto in giudizio o, in CP_1 subordine, accertare, previa apposita CTU, quanto effettivamente dovuto dall'attore alla società convenuta in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. A fondamento dell'opposizione l'attore esponeva:
- di risiedere dal 1978 nella villa singola appartenente alla propria famiglia, sita in Varese, in Strada Provinciale per la Rasa 35;
- di aver sottoscritto, con (oggi un contratto per la fornitura di acqua potabile e CP_4 CP_1 che il relativo consumo da parte del nucleo familiare residente nell'immobile era sempre stato, come emerge dalle fatture prodotte, di circa 400 metri cubi di acqua all'anno, per un costo annuo tra 300 e 400 euro;
- che, in data 08.08.2022, era stato notificato da parte di , subentrata ad nella CP_1 CP_4 gestione del servizio, il decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 19746,00 quale corrispettivo dei consumi di acqua potabile, determinato sulla base di quattro fatture tra cui la fattura n. 2140779 del 28.12.2016, che contemplava un periodo di oltre due anni di erogazione, dal maggio 2014 al settembre 2016, computando un consumo di 14127 metri cubi di acqua;
- che l'anomalia di tali consumi, del tutto esorbitanti rispetto alle esigenze di un qualsiasi nucleo familiare, poteva spiegarsi solo quale conseguenza di una perdita occulta, totalmente imprevedibile e non dipendente da un comportamento omissivo dell'attore/opponente, non riscontrabile o evitabile con ordinaria diligenza;
- che infatti il consumo medio annuo di acqua del nucleo familiare servito dall'utenza in oggetto era di circa 400/500 mc;
- che a fronte di una misurazione di consumi totalmente ingiustificata è onere del fornitore dare la prova del corretto funzionamento del contatore;
- che inoltre era obbligo del gestore provvedere alla periodica lettura del contatore cosa che evidentemente non era avvenuto nel periodo oggetto della fattura contestata, rendendo impossibile verificare la correttezza dei consumi. pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la provvisoria esecuzione ex art. CP_1 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo nr. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Esponeva che la società aveva tentato di eseguire regolarmente la lettura annuale dei consumi effettivi, nel rispetto delle frequenze minime stabilite dalla Deliberazione Arera 218/2016/R/idr. ovvero mediante n. 2 tentativi di raccolta all'anno per utenti finali con consumi medi annui fino a 3000 mc, ma di non aver potuto adempiere perché il contatore non era accessibile per la lettura. In particolare, pur dando atto che il consumo anomalo non era stato immediatamente registrato, CP_1 esponeva che appena ottenuto l'accesso ai dati di consumo effettivi (in data 29.04.2016 lettura
[...] rilevata ma non registrata) informò immediatamente l'utente, con il quale concordò lo svolgimento di un sopralluogo (che avvenne con figlio del signor in data 19.5.2016), durante il quale Parte_1 le parti verificarono congiuntamente collocazione e integrità del contatore e constatavano che lo stesso aveva registrato un consumo effettivo di 14.127 metri cubi di acqua da parte dell'utente a far data dalla precedente lettura (doc. 4 e doc. 5) . In tale occasione non furono rilevati danneggiamenti del contatore, che si era si era dimostrato funzionante, tanto che, già nello stesso sopralluogo le parti avevano appurato che il consumo dell'acqua successivo alla rilevazione dell'anomalia, ossia già dal mese di aprile 2016, era tornato nella norma;
tutte le letture successive hanno poi proseguito a rilevare un consumo nella media dei consumi di acqua usufruita in precedenza dall'utente. Ciò premesso, la società convenuta non poteva farsi carico dei consumi imputabili a guasti occulti sulla rete privata dell'utente, essendo il gestore del servizio idrico responsabile della gestione delle proprie tubature sino al contatore del cliente finale, punto di consegna della fornitura di acqua;
da lì in poi, la responsabilità delle rotture o malfunzionamenti dell'impianto idrico dell'utente è di competenza di quest'ultimo, con pieno diritto del gestore del servizio idrico di chiedere ed ottenere il pagamento della fornitura di acqua che ha consegnato sino all'utente finale.
, pertanto, considerata la sussistenza e l'ammontare del credito azionato sorretto da prova CP_1 scritta, insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal signor e per la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna del signor , al pagamento della Parte_1 somma di € 19746,00, o di quella diversa maggiore o minore somma risultante dovuta all'esito dell'istruttoria. Quanto all'adempimento degli obblighi gravanti sulla società fornitrice, ha ricordato che CP_1 in forza dell'art.7 della Del. Arera 218/2016 (“Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale”): “Il gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura: a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.00 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno”). Nel caso in esame tale obbligo era stato rispettato dalla società in quanto aveva effettuato due tentativi di letture ogni anno come già dettagliato nel documento n. 3 (“letture
”). Parte_1 Semmai, rileva la convenuta, tale picco ingiustificato di consumi sarebbe stato evitato se l'utente avesse effettuato una autolettura nel periodo preso in esame;
costui ha infatti l'onere di verificare periodicamente il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e di effettuare l'autolettura dei consumi. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione che le parti hanno depositato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c., all'esito dei quali il giudice ritenute le prove orali irrilevanti ai fini della decisione ha disposto una CTU, incaricando il perito di rispondere al seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuato un sopralluogo, ove ritenuto necessario, acquisite (se del caso) le informazioni e l'ulteriore documentazione necessaria alla stima, sentite le parti ed i consulenti eventualmente nominati, a) accerti il CTU il corretto funzionamento del contatore per cui è pagina 3 di 8 causa e l'assenza di anomalie;
b) dica, ove possibile, se il contatore risulti essere stato oggetto di manomissione o di interventi di manutenzione, riferendone l'epoca; c) accerti, quindi, se i consumi stimati dal distributore con riferimento al periodo 09/05/2014 – 08/09/2016 e riportati in seno alle fatture oggetto di contestazione siano congrui o meno e perché; d) in caso di accertata incongruità, valuti la connessione causale tra i consumi sovrastimati e le eventuali anomalie riscontrate, ricalcando nel caso i consumi effettivi sulla scorta di dati obiettivi ovvero, in subordine, sulla scorta dei consumi medi storici che dovessero emergere dall'analisi della fatturazione inerente l'intero rapporto di somministrazione” All'udienza del 29 ottobre 2024, procuratori delle parti insistevano nelle ulteriori istanze istruttorie svolte in atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per consentire alle parti di precisare le rispettive conclusioni;
la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
I. I risultati della CTU in ordine al funzionamento del contatore sulla base della documentazione in atti Così riassunte le posizioni delle parti, l'esame nel merito della controversia deve partire dalle risultanze della CTU. L'ing. ha sottoposto l'apparecchio contatore installato al punto di consegna Tes_1 dell'abitazione dell'attore a verifica presso il Laboratorio Nazionale di taratura per contatori d'acqua della Camera di Commercio di Asti ove sono state eseguite le prove certificate di portata, tramite i test eseguiti sullo strumento;
all'esito di tali test il CTU ha verificato che il contatore che misurava i consumi dell'abitazione di proprietà dell'attore funzionava in modo corretto, non era stato manomesso e non era stato oggetto di interventi di manutenzione. La fattura di dicembre 2016, posta a sostegno del decreto ingiuntivo per un importo di € 19568,00 relativa al periodo maggio 2014 – settembre 2016 si riferisce ad un quantitativo di 14127 mc di acqua, che a questo punto, si deve presumere siano arrivati effettivamente al punto di consegna dell'utente. L'anomalia per eccesso della quantità di acqua consumata è indubbia. Ha rilevato il CTU che nel periodo compreso tra il 6 marzo 2011 e il 9 maggio 2014 (1490 giorni) il consumo effettivamente misurato è stato di 1264 mc con un consumo medio di circa 0,848 mc/giorno. Il consumo tra il 9 maggio 2014 e l'8 settembre 2016 (853 giorni) è stato di 14127 mc con un consumo medio di 16,56 mc/giorno. Successivamente a tale data, nel periodo compreso tra l'8 settembre 2016 e il 13 maggio 2024 (2804 giorni) il consumo è stato di 3564 mc con un consumo medio di 1,271 mc/giorno. Emerge pertanto un consumo anomalo e del tutto sproporzionato misurato nel periodo compreso tra il 9 maggio 2014 e l'8 settembre 2016: in tale periodo, prendendo a parametro la media degli altri periodi, il consumo si sarebbe dovuto assestare attorno a 959 mc mentre il volume misurato in eccesso è pari a circa 13167 mc, volume che non si spiega in ragione delle esigenze di un'utenza come quella dell'attore. Poiché non veniva riscontrato alcun malfunzionamento del contatore in seguito agli accertamenti di laboratorio eseguiti, secondo il CTU la causa dell'eccessivo consumo era attribuibile presumibilmente a una perdita nell'impianto di distribuzione successivamente riparata o a un rubinetto lasciato inavvertitamente aperto per un lungo periodo di tempo.
II. L'inadempimento degli obblighi gravanti sull'ente gestore. Fermi questi dati, risulta dalla documentazione in atti, oltre a costituire una circostanza pacifica tra le parti, che la società fornitrice aveva omesso di rilevare i consumi dal 9 maggio 2014 al 26 aprile 2016 non avendo effettuato durante tale periodo letture reali del contatore. In tale frazione temporale, si è pagina 4 di 8 verificata la dispersione che ha causato l'eccesso dei consumi idrici, che sono stati poi misurati solo nel mese di aprile 2016, senza che sia stato poi possibile spiegare il motivo della perdita. Sul punto, la stessa società convenuta ha fatto riferimento agli obblighi di raccolta delle misure di utenza previsti dall'allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, che disciplina il servizio di misura di utenza del servizio idrico integrato definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. A dimostrazione della correttezza del proprio operato, ha esposto che era dovere del gestore quello di CP_1 eseguire dei tentavi di lettura e non delle misurazioni effettive;
a dimostrazione di ciò nel periodo intercorrente tra il 9.05.2014 e l'8.09.2016 erano stati effettuati diversi tentativi, in loco, di lettura dei consumi dell'utente: rispettivamente, in data 23.10.2014, in data 07.05.2015 e in data 19.10.2015 come risulta dal documento allegato alla comparsa sub.
3. In tali occasioni, rileva la convenuta, non fu possibile registrare i dati di lettura in quanto il contatore non era accessibile, con ciò ritenendo adempiuto l'obbligo di procedere ad almeno un tentativo di lettura a bimestre. L'art. 7, richiamato dalla società convenuta, tuttavia non si limita a prevedere che il gestore sia tenuto a effettuare almeno due tentavi l'anno di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc. Il comma 4 del medesimo articolo prevede a carico del gestore l'obbligo di avvertire l'utente prima di eseguire ogni tentativo di lettura, stabilendo che “nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura previste ai commi 7.1 e 7.3 , il gestore è tenuto a: i) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure;
tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente”. Non da ultimo, il comma 5 dell'articolo in questione prevede che “in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui al comma 7.4 lettera i)”. Alla luce di tali disposizioni, emerge con chiarezza che: - il soggetto preposto ed obbligato alla lettura del contatore è il gestore, e non l'utente, il quale piuttosto deve essere avvertito della data e ora di arrivo dei tecnici in modo tale da consentire lo svolgimento delle operazioni;
- solo in mancanza della possibilità di accedere al contatore e di avere dati provenienti dalla società erogatrice l'utente ha il dovere di comunicare l'autolettura; - per questo, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'intestatario il fallimento di ciascun tentativo di accesso, al fine di consentirgli di ovviare mediante la trasmissione dell'autolettura. Muovendo da tali considerazioni, si reputa che la perdita che ha causato i consumi anomali sia imputabile alla società di gestione del servizio (all'epoca Aspem Reti), la quale non ha ottemperato alle obbligazioni imposte dalla normativa secondaria che integra la disciplina del contratto di servizio;
in particolare la società ha omesso per oltre due anni la rilevazione dei consumi sul contatore collegato all'utenza dell'attore e, altresì, non ha dato alcuna comunicazione della asserita impossibilità di verifica all'utente, impedendo ogni accertamento sulla autenticità dei consumi e sulla eventuale anomalia degli stessi in modo da poter prontamente porre rimedio in caso di relativo riscontro. La società convenuta ha allegato che le misurazioni furono ostacolate dall'inaccessibilità del contatore, in quanto situato in un apposito pozzetto nel giardino di proprietà. Tuttavia, al fine di dimostrare l'impossibilità di effettuare le misure, nel corso degli anni, la società ricorrente si è limitata a produrre una schermata a computer (doc. 3), priva di riferimento a circostanze concrete (operatori incaricati, data e ora dell'intervento, motivi della mancata lettura, avviso all'utente, presenza o meno di pagina 5 di 8 quest'ultimo ecc.), redatta dalla medesima società e dunque di per sé senza significativa rilevanza probatoria. Pertanto, non vi è prova che avesse in concreto effettuato i tentativi di lettura del contatore CP_1 riferibile all'utenza intestata al sig. , non riuscendovi a causa di circostanze del tutto Pt_1 imprecisate. D'altra parte, anche laddove tali tentativi si fossero effettivamente svolti ed il personale addetto avesse cercato di accedere al misuratore collocato nel pozzetto, senza riuscirvi, sarebbe comunque stato onere della società di cercare di concordare con l'utente gli accessi in sua presenza ed eventualmente, a seguito del fallimento del tentativo, comunicare l'esito all'utente onde metterlo in condizione di effettuare una verifica personalmente e di prendere contezza di una qualsivoglia anomalia dell'impianto idrico. Si deve, pertanto, ritenere che il comportamento inerte della società erogatrice del servizio sia stato contrario al principio di buona fede che regola il rapporto contrattuale anche in fase esecutiva, poiché se è vero che la perdita si trovava all'interno della proprietà dell'utente, tenuto senz'altro alla relativa manutenzione, è altresì vero e dirimente nel caso di specie che questi - con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza - non poteva accorgersi della dispersione di acqua derivante da una tubazione interrata, se non mediante la diligente attività di misurazione da parte della società concessionaria del servizio. A dimostrazione dell'importanza dell'obbligo della società di provvedere alla lettura effettiva dei consumi, si consideri che proprio grazie alla misurazione eseguita in data 29 aprile del 2016, inspiegabilmente dopo più di due anni dalla precedente, fu rilevato un consumo effettivo di 14127 metri cubi di acqua (doc. 4) e solo a questo punto la società di gestione informò l'utente dell'anomalia e concordò il successivo sopralluogo congiunto effettuato in data 19.5.2016 (verbale doc. 5). Nella propria costituzione la società convenuta espone infatti: “È stato eseguito anche l'ulteriore accesso del 29.04.2016 durante il quale è stato rilevato, per la prima volta, un consumo effettivo di 14.127 metri cubi di acqua: molto alto rispetto alla media (doc. n. 4). Proprio con riferimento a questo consumo anomalo, ha ritenuto di non registrare la rilevazione e informare l'Utente al fine CP_1 di concordare un sopralluogo e una lettura in contraddittorio volta a verificare l'origine di tale anomalia”. Rimane allora da capire perché in data 29 aprile 2016 gli operatori riuscirono ad accedere al contatore, informare l'utente e concordare con lui un sopralluogo congiunto contrariamente a quanto avvenuto precedentemente nel corso dei tentativi asseritamente svolti in data 23.10.2014, 7.05.2015 e 19.10.2015 (doc. n. 3), in occasione dei quali il misuratore si dimostrò “inaccessibile” senza che fu instaurata alcuna interlocuzione con l'utente. L'assenza di letture e di iniziative a tutela del cliente per un periodo di circa due anni costituisce, secondo il Tribunale, inadempimento imputabile alla società convenuta. Infatti, laddove quest'ultima avesse effettuato letture “reali” dei consumi dell'utente (quantomeno a cadenza semestrale), o in alternativa avesse informato l'utente della impossibilità di eseguire tali verifiche, costui avrebbe verosimilmente rilevato consumi anomali, verificato la sussistenza di perdite nei propri impianti e vi avrebbe posto rimedio. L'omissione di ha quindi avuto un'incidenza causale determinante CP_1 nei consumi d'acqua oltre la soglia di normalità. L'inevitabile ritardo nella comunicazione dei consumi eccessivi, per omesse letture, rappresenta un'espressione di mancata applicazione del principio di buona fede che costituisce uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale;
e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (Cass SS UU, Sent. 15.11.2007 n. 23726). In particolare, si è riconosciuto al principio della buona fede contrattuale il valore di un vero e proprio dovere giuridico – espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione – la cui violazione costituisce, quindi, già di per sé, inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716 cit.; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. civ., sez. I, 6 pagina 6 di 8 agosto 2008, n. 21250; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273). D'altra parte, è la stessa Corte di legittimità a precisare che il contenuto della regola della buona fede deve in ogni caso essere adattato al caso concreto;
ciò in quanto essa ha la funzione di integrare, di volta in volta, il contenuto dell'obbligazione del debitore costituendo un limite all'esercizio delle corrispondenti pretese (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, 22819). Pertanto, in sede esecutiva del contratto la buona fede costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti nell'adempimento, in quanto queste sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte, nell'obbligo di solidarietà di cui all'art. 2 Cost, nell'obbligo di protezione, ovvero di evitare che i beni o la persona dell'altra parte subiscano pregiudizi. A conferma di tale conclusione, si ricorda che in una fattispecie analoga la stessa Corte di Cassazione (Ord. 24904/2021) ha avuto modo di rilevare che “Quest'ultima (la Corte di Appello), richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta); ha aggiunto che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonchè di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonchè con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente” (per l'applicazione di tali criteri in fattispecie analoga si veda Tribunale di Savona sentenza n. 423 del 18.5.2021).
III. La rideterminazione del credito Di conseguenza, all'esito di tale argomentazione si ritiene che l'opponente possa validamente eccepire l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 1460 c.c. per tutto quel volume di acqua che non è stato “consumato” ma semplicemente disperso a causa della condotta inadempiente della parte convenuta. L'attore opponente può essere quindi condannato a pagare unicamente i consumi “ordinari”, ossia il corrispettivo dei consumi che, nel periodo compreso tra il 9 maggio 2014 e il 8 settembre 2016, il CTU ha stimato che sarebbero avvenuti in assenza di perdite (ossia 959 mc), ricostruiti sulla base dei consumi pregressi e successivi al periodo isolato. Per quanto riguarda quindi il calcolo del quantum effettivo addebitabile al sig. , si considerano Pt_1 le fatture esposte nel decreto ingiuntivo ossia la n. 2180068 del 20.12.2019 per il residuo importo di € 181,00, n. 2062677 del 07.07.2015 per € 10,00, n. 2180083 del 20.12.2019 per € 13,00 e la fattura contestata n. 2140779 del 28.12.2016, scaduta il 30.01.2017, per € 19.568,00. L'importo oggetto di tale fattura deve essere rideterminato nella misura di € 1319,67 sulla base delle indicazioni del CTU mediante la seguente operazione:
pagina 7 di 8 dove 14220 sono i mc totali della bolletta contestata, € 19568 il corrispettivo dovuto per tale consumo e 959 consumo dei mc stimato dal CTU per il periodo oggetto della fattura sulla base della media dei consumi del periodo successivo e antecedente. Il risultato è di € 1319,67 quale corrispettivo dovuto, stimato per un consumo medio plausibile di 959 mc per il periodo oggetto della fattura. Il tutto per un debito complessivo di € 1523,67, comprensivo degli importi delle altre fatture allegare al ricorso. Alla lue di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 674/2022 RGN 977/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data 12.07.2022. Nondimeno, parte opponente deve essere condannata al pagamento nei confronti di CP_1 della somma accertata come dovuta nella misura di € 1523,67 oltre interessi di mora.
[...]
V. Il tasso e la decorrenza degli interessi Quanto al tasso di interesse moratorio ha fatto riferimento ad un tasso convenzionale CP_1
“pari al tasso Euribor 3 aumentato di 3 punti percentuali”; tuttavia non risulta agli atti alcuna pattuizione contrattuale di tale saggio;
la stessa parte creditrice richiama tali interessi convenzionali senza fare alcun riferimento ad una precisa pattuizione. Ne consegue che in conformità all'art. 1284 co III c.c. gli interessi moratori per il debito pecuniario devono essere determinati nella misura legale. Pertanto, gli interessi decorrono dalla data della messa in mora (21.1.2022, data del ricevimento della diffida di cui al doc. 3 allegato al ricorso per d.i.) al saggio di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. mentre dal momento della proposizione della domanda il saggio è determinato ai sensi del comma IV dell'art. 1284 c.c.
VI Le spese di lite. Quanto, infine, alle spese legali, si ritiene che nel caso in esame sussistano i requisiti per disporre l'integrale compensazione tra le parti. Se da un lato, infatti, la parte convenuta in sede di opposizione ha ottenuto la condanna al pagamento di una parte del credito oggetto del ricorso, l'opposizione al decreto ingiuntivo si è dimostrata in gran parte fondata anche considerando che la parte opponente ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata al rigetto della domanda, di limitare la condanna al pagamento del corrispettivo della somministrazione a quanto effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico solidale delle parti nella misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 674/2022 (RGN 977/2022), emesso dal Tribunale di Varese in data 12.07.2022;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della Parte_1 CP_1 somma di € 1523,67, oltre agli interessi legali con tasso e decorrenza indicati in motivazione (capo V);
3) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio e pone definitivamente a carico solidale delle parti, per ciascuna per la quota della metà, le spese di CTU liquidate con decreto del 3.12.2024. Così deciso in Varese il 6.10.2025.
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14220 :19568=959 : x
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Sezione I civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rivellini Fabio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2664/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianandrea Parte_1 C.F._1
NI e CO IA del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria 56, è elettivamente domiciliato
- ATTORE OPPONENTE- contro (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dottor CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Borsani del Foro di Como, presso il cui Controparte_2 studio in Como, piazzale Gerbetto n. 6, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via Principale nel merito Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. N.674\2022 – R.G. 977\2022, emesso dal Tribunale di Varese per i motivi di cui in narrativa, nonché l'inesistenza del credito oggetto di ricorso, dichiarando che il dott.
[...]
nulla deve alla in forza del titolo dedotto in giudizio;
In via subordinata Nella Pt_1 CP_1 denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, revocare il giuridico il Decreto Ingiuntivo n. N.674\2022 – R.G. 977\2022 ed accertare quanto effettivamente dovuto in forza dell'espletata istruttoria In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rassegante in atti opponendosi a quelle avverse per i motivi tutti richiamati di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. In ogni caso Spese e competenze rifuse ex art.91 c.p.c.”. - Per parte attrice -
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: In via preliminare: - Concedere: in via primaria, la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nr. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese, dottor Fabio Rivellini, in data 11.07.2022, depositato il 12.07.2022, notificato il 09.08.2022, per i motivi indicati in narrativa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via subordinata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c del decreto ingiuntivo opposto nr. 674/2022
pagina 1 di 8 emesso dal Tribunale di Varese, dottor Fabio Rivellini, in data 11.07.2022, depositato il 12.07.2022, notificato il 09.08.2022, sulle fatture n. 2180086 del 20.12.2019, n. 2062677 del 07.07.2015, n. 2180083 del 20.12.209 non contestate. Nel merito: In via principale: - rigettare l'opposizione proposta dal signor , siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, Parte_1 con essa, ogni domanda ivi formulata e per l'effetto, - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese, dottor Fabio Rivellini, in data 11.07.2022, depositato il 12.07.2022, notificato il 09.08.2022; In via subordinata: - condannare comunque il signor , (C.F. ), residente in [...] C.F._1 Provinciale Rasa, n.35, al pagamento della somma di € 19.746,00, o di quella diversa maggiore o minore somma risultante dovuta all'esito dell'esperenda istruttoria o ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre gli interessi moratori convenzionali concordati mora al tasso di riferimento BCE maggiorato del 3,5%, e decorrenti dal decimo giorno successivo alla scadenza delle fatture;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e rifuse Iva e Cpa come per legge;
In via istruttoria: - si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rassegnate in atti, ai quali integralmente ci si riporta, in particolare per l'ammissione a prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, precedute dalla formula di rito “Vero che”. - Per parte convenuta -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese in data 11 luglio 2022, ha convenuto in giudizio chiedendo all'intestato Parte_1 CP_3 Tribunale, accertata l'inesistenza del credito oggetto di ricorso, di revocare il decreto opposto e dichiarare l'insussistenza del credito vantato da in forza del titolo dedotto in giudizio o, in CP_1 subordine, accertare, previa apposita CTU, quanto effettivamente dovuto dall'attore alla società convenuta in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. A fondamento dell'opposizione l'attore esponeva:
- di risiedere dal 1978 nella villa singola appartenente alla propria famiglia, sita in Varese, in Strada Provinciale per la Rasa 35;
- di aver sottoscritto, con (oggi un contratto per la fornitura di acqua potabile e CP_4 CP_1 che il relativo consumo da parte del nucleo familiare residente nell'immobile era sempre stato, come emerge dalle fatture prodotte, di circa 400 metri cubi di acqua all'anno, per un costo annuo tra 300 e 400 euro;
- che, in data 08.08.2022, era stato notificato da parte di , subentrata ad nella CP_1 CP_4 gestione del servizio, il decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 19746,00 quale corrispettivo dei consumi di acqua potabile, determinato sulla base di quattro fatture tra cui la fattura n. 2140779 del 28.12.2016, che contemplava un periodo di oltre due anni di erogazione, dal maggio 2014 al settembre 2016, computando un consumo di 14127 metri cubi di acqua;
- che l'anomalia di tali consumi, del tutto esorbitanti rispetto alle esigenze di un qualsiasi nucleo familiare, poteva spiegarsi solo quale conseguenza di una perdita occulta, totalmente imprevedibile e non dipendente da un comportamento omissivo dell'attore/opponente, non riscontrabile o evitabile con ordinaria diligenza;
- che infatti il consumo medio annuo di acqua del nucleo familiare servito dall'utenza in oggetto era di circa 400/500 mc;
- che a fronte di una misurazione di consumi totalmente ingiustificata è onere del fornitore dare la prova del corretto funzionamento del contatore;
- che inoltre era obbligo del gestore provvedere alla periodica lettura del contatore cosa che evidentemente non era avvenuto nel periodo oggetto della fattura contestata, rendendo impossibile verificare la correttezza dei consumi. pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la provvisoria esecuzione ex art. CP_1 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo nr. 674/2022 emesso dal Tribunale di Varese, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Esponeva che la società aveva tentato di eseguire regolarmente la lettura annuale dei consumi effettivi, nel rispetto delle frequenze minime stabilite dalla Deliberazione Arera 218/2016/R/idr. ovvero mediante n. 2 tentativi di raccolta all'anno per utenti finali con consumi medi annui fino a 3000 mc, ma di non aver potuto adempiere perché il contatore non era accessibile per la lettura. In particolare, pur dando atto che il consumo anomalo non era stato immediatamente registrato, CP_1 esponeva che appena ottenuto l'accesso ai dati di consumo effettivi (in data 29.04.2016 lettura
[...] rilevata ma non registrata) informò immediatamente l'utente, con il quale concordò lo svolgimento di un sopralluogo (che avvenne con figlio del signor in data 19.5.2016), durante il quale Parte_1 le parti verificarono congiuntamente collocazione e integrità del contatore e constatavano che lo stesso aveva registrato un consumo effettivo di 14.127 metri cubi di acqua da parte dell'utente a far data dalla precedente lettura (doc. 4 e doc. 5) . In tale occasione non furono rilevati danneggiamenti del contatore, che si era si era dimostrato funzionante, tanto che, già nello stesso sopralluogo le parti avevano appurato che il consumo dell'acqua successivo alla rilevazione dell'anomalia, ossia già dal mese di aprile 2016, era tornato nella norma;
tutte le letture successive hanno poi proseguito a rilevare un consumo nella media dei consumi di acqua usufruita in precedenza dall'utente. Ciò premesso, la società convenuta non poteva farsi carico dei consumi imputabili a guasti occulti sulla rete privata dell'utente, essendo il gestore del servizio idrico responsabile della gestione delle proprie tubature sino al contatore del cliente finale, punto di consegna della fornitura di acqua;
da lì in poi, la responsabilità delle rotture o malfunzionamenti dell'impianto idrico dell'utente è di competenza di quest'ultimo, con pieno diritto del gestore del servizio idrico di chiedere ed ottenere il pagamento della fornitura di acqua che ha consegnato sino all'utente finale.
, pertanto, considerata la sussistenza e l'ammontare del credito azionato sorretto da prova CP_1 scritta, insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal signor e per la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna del signor , al pagamento della Parte_1 somma di € 19746,00, o di quella diversa maggiore o minore somma risultante dovuta all'esito dell'istruttoria. Quanto all'adempimento degli obblighi gravanti sulla società fornitrice, ha ricordato che CP_1 in forza dell'art.7 della Del. Arera 218/2016 (“Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale”): “Il gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura: a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.00 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno”). Nel caso in esame tale obbligo era stato rispettato dalla società in quanto aveva effettuato due tentativi di letture ogni anno come già dettagliato nel documento n. 3 (“letture
”). Parte_1 Semmai, rileva la convenuta, tale picco ingiustificato di consumi sarebbe stato evitato se l'utente avesse effettuato una autolettura nel periodo preso in esame;
costui ha infatti l'onere di verificare periodicamente il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e di effettuare l'autolettura dei consumi. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione che le parti hanno depositato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c., all'esito dei quali il giudice ritenute le prove orali irrilevanti ai fini della decisione ha disposto una CTU, incaricando il perito di rispondere al seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuato un sopralluogo, ove ritenuto necessario, acquisite (se del caso) le informazioni e l'ulteriore documentazione necessaria alla stima, sentite le parti ed i consulenti eventualmente nominati, a) accerti il CTU il corretto funzionamento del contatore per cui è pagina 3 di 8 causa e l'assenza di anomalie;
b) dica, ove possibile, se il contatore risulti essere stato oggetto di manomissione o di interventi di manutenzione, riferendone l'epoca; c) accerti, quindi, se i consumi stimati dal distributore con riferimento al periodo 09/05/2014 – 08/09/2016 e riportati in seno alle fatture oggetto di contestazione siano congrui o meno e perché; d) in caso di accertata incongruità, valuti la connessione causale tra i consumi sovrastimati e le eventuali anomalie riscontrate, ricalcando nel caso i consumi effettivi sulla scorta di dati obiettivi ovvero, in subordine, sulla scorta dei consumi medi storici che dovessero emergere dall'analisi della fatturazione inerente l'intero rapporto di somministrazione” All'udienza del 29 ottobre 2024, procuratori delle parti insistevano nelle ulteriori istanze istruttorie svolte in atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per consentire alle parti di precisare le rispettive conclusioni;
la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
I. I risultati della CTU in ordine al funzionamento del contatore sulla base della documentazione in atti Così riassunte le posizioni delle parti, l'esame nel merito della controversia deve partire dalle risultanze della CTU. L'ing. ha sottoposto l'apparecchio contatore installato al punto di consegna Tes_1 dell'abitazione dell'attore a verifica presso il Laboratorio Nazionale di taratura per contatori d'acqua della Camera di Commercio di Asti ove sono state eseguite le prove certificate di portata, tramite i test eseguiti sullo strumento;
all'esito di tali test il CTU ha verificato che il contatore che misurava i consumi dell'abitazione di proprietà dell'attore funzionava in modo corretto, non era stato manomesso e non era stato oggetto di interventi di manutenzione. La fattura di dicembre 2016, posta a sostegno del decreto ingiuntivo per un importo di € 19568,00 relativa al periodo maggio 2014 – settembre 2016 si riferisce ad un quantitativo di 14127 mc di acqua, che a questo punto, si deve presumere siano arrivati effettivamente al punto di consegna dell'utente. L'anomalia per eccesso della quantità di acqua consumata è indubbia. Ha rilevato il CTU che nel periodo compreso tra il 6 marzo 2011 e il 9 maggio 2014 (1490 giorni) il consumo effettivamente misurato è stato di 1264 mc con un consumo medio di circa 0,848 mc/giorno. Il consumo tra il 9 maggio 2014 e l'8 settembre 2016 (853 giorni) è stato di 14127 mc con un consumo medio di 16,56 mc/giorno. Successivamente a tale data, nel periodo compreso tra l'8 settembre 2016 e il 13 maggio 2024 (2804 giorni) il consumo è stato di 3564 mc con un consumo medio di 1,271 mc/giorno. Emerge pertanto un consumo anomalo e del tutto sproporzionato misurato nel periodo compreso tra il 9 maggio 2014 e l'8 settembre 2016: in tale periodo, prendendo a parametro la media degli altri periodi, il consumo si sarebbe dovuto assestare attorno a 959 mc mentre il volume misurato in eccesso è pari a circa 13167 mc, volume che non si spiega in ragione delle esigenze di un'utenza come quella dell'attore. Poiché non veniva riscontrato alcun malfunzionamento del contatore in seguito agli accertamenti di laboratorio eseguiti, secondo il CTU la causa dell'eccessivo consumo era attribuibile presumibilmente a una perdita nell'impianto di distribuzione successivamente riparata o a un rubinetto lasciato inavvertitamente aperto per un lungo periodo di tempo.
II. L'inadempimento degli obblighi gravanti sull'ente gestore. Fermi questi dati, risulta dalla documentazione in atti, oltre a costituire una circostanza pacifica tra le parti, che la società fornitrice aveva omesso di rilevare i consumi dal 9 maggio 2014 al 26 aprile 2016 non avendo effettuato durante tale periodo letture reali del contatore. In tale frazione temporale, si è pagina 4 di 8 verificata la dispersione che ha causato l'eccesso dei consumi idrici, che sono stati poi misurati solo nel mese di aprile 2016, senza che sia stato poi possibile spiegare il motivo della perdita. Sul punto, la stessa società convenuta ha fatto riferimento agli obblighi di raccolta delle misure di utenza previsti dall'allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, che disciplina il servizio di misura di utenza del servizio idrico integrato definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. A dimostrazione della correttezza del proprio operato, ha esposto che era dovere del gestore quello di CP_1 eseguire dei tentavi di lettura e non delle misurazioni effettive;
a dimostrazione di ciò nel periodo intercorrente tra il 9.05.2014 e l'8.09.2016 erano stati effettuati diversi tentativi, in loco, di lettura dei consumi dell'utente: rispettivamente, in data 23.10.2014, in data 07.05.2015 e in data 19.10.2015 come risulta dal documento allegato alla comparsa sub.
3. In tali occasioni, rileva la convenuta, non fu possibile registrare i dati di lettura in quanto il contatore non era accessibile, con ciò ritenendo adempiuto l'obbligo di procedere ad almeno un tentativo di lettura a bimestre. L'art. 7, richiamato dalla società convenuta, tuttavia non si limita a prevedere che il gestore sia tenuto a effettuare almeno due tentavi l'anno di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc. Il comma 4 del medesimo articolo prevede a carico del gestore l'obbligo di avvertire l'utente prima di eseguire ogni tentativo di lettura, stabilendo che “nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura previste ai commi 7.1 e 7.3 , il gestore è tenuto a: i) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure;
tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente”. Non da ultimo, il comma 5 dell'articolo in questione prevede che “in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui al comma 7.4 lettera i)”. Alla luce di tali disposizioni, emerge con chiarezza che: - il soggetto preposto ed obbligato alla lettura del contatore è il gestore, e non l'utente, il quale piuttosto deve essere avvertito della data e ora di arrivo dei tecnici in modo tale da consentire lo svolgimento delle operazioni;
- solo in mancanza della possibilità di accedere al contatore e di avere dati provenienti dalla società erogatrice l'utente ha il dovere di comunicare l'autolettura; - per questo, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'intestatario il fallimento di ciascun tentativo di accesso, al fine di consentirgli di ovviare mediante la trasmissione dell'autolettura. Muovendo da tali considerazioni, si reputa che la perdita che ha causato i consumi anomali sia imputabile alla società di gestione del servizio (all'epoca Aspem Reti), la quale non ha ottemperato alle obbligazioni imposte dalla normativa secondaria che integra la disciplina del contratto di servizio;
in particolare la società ha omesso per oltre due anni la rilevazione dei consumi sul contatore collegato all'utenza dell'attore e, altresì, non ha dato alcuna comunicazione della asserita impossibilità di verifica all'utente, impedendo ogni accertamento sulla autenticità dei consumi e sulla eventuale anomalia degli stessi in modo da poter prontamente porre rimedio in caso di relativo riscontro. La società convenuta ha allegato che le misurazioni furono ostacolate dall'inaccessibilità del contatore, in quanto situato in un apposito pozzetto nel giardino di proprietà. Tuttavia, al fine di dimostrare l'impossibilità di effettuare le misure, nel corso degli anni, la società ricorrente si è limitata a produrre una schermata a computer (doc. 3), priva di riferimento a circostanze concrete (operatori incaricati, data e ora dell'intervento, motivi della mancata lettura, avviso all'utente, presenza o meno di pagina 5 di 8 quest'ultimo ecc.), redatta dalla medesima società e dunque di per sé senza significativa rilevanza probatoria. Pertanto, non vi è prova che avesse in concreto effettuato i tentativi di lettura del contatore CP_1 riferibile all'utenza intestata al sig. , non riuscendovi a causa di circostanze del tutto Pt_1 imprecisate. D'altra parte, anche laddove tali tentativi si fossero effettivamente svolti ed il personale addetto avesse cercato di accedere al misuratore collocato nel pozzetto, senza riuscirvi, sarebbe comunque stato onere della società di cercare di concordare con l'utente gli accessi in sua presenza ed eventualmente, a seguito del fallimento del tentativo, comunicare l'esito all'utente onde metterlo in condizione di effettuare una verifica personalmente e di prendere contezza di una qualsivoglia anomalia dell'impianto idrico. Si deve, pertanto, ritenere che il comportamento inerte della società erogatrice del servizio sia stato contrario al principio di buona fede che regola il rapporto contrattuale anche in fase esecutiva, poiché se è vero che la perdita si trovava all'interno della proprietà dell'utente, tenuto senz'altro alla relativa manutenzione, è altresì vero e dirimente nel caso di specie che questi - con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza - non poteva accorgersi della dispersione di acqua derivante da una tubazione interrata, se non mediante la diligente attività di misurazione da parte della società concessionaria del servizio. A dimostrazione dell'importanza dell'obbligo della società di provvedere alla lettura effettiva dei consumi, si consideri che proprio grazie alla misurazione eseguita in data 29 aprile del 2016, inspiegabilmente dopo più di due anni dalla precedente, fu rilevato un consumo effettivo di 14127 metri cubi di acqua (doc. 4) e solo a questo punto la società di gestione informò l'utente dell'anomalia e concordò il successivo sopralluogo congiunto effettuato in data 19.5.2016 (verbale doc. 5). Nella propria costituzione la società convenuta espone infatti: “È stato eseguito anche l'ulteriore accesso del 29.04.2016 durante il quale è stato rilevato, per la prima volta, un consumo effettivo di 14.127 metri cubi di acqua: molto alto rispetto alla media (doc. n. 4). Proprio con riferimento a questo consumo anomalo, ha ritenuto di non registrare la rilevazione e informare l'Utente al fine CP_1 di concordare un sopralluogo e una lettura in contraddittorio volta a verificare l'origine di tale anomalia”. Rimane allora da capire perché in data 29 aprile 2016 gli operatori riuscirono ad accedere al contatore, informare l'utente e concordare con lui un sopralluogo congiunto contrariamente a quanto avvenuto precedentemente nel corso dei tentativi asseritamente svolti in data 23.10.2014, 7.05.2015 e 19.10.2015 (doc. n. 3), in occasione dei quali il misuratore si dimostrò “inaccessibile” senza che fu instaurata alcuna interlocuzione con l'utente. L'assenza di letture e di iniziative a tutela del cliente per un periodo di circa due anni costituisce, secondo il Tribunale, inadempimento imputabile alla società convenuta. Infatti, laddove quest'ultima avesse effettuato letture “reali” dei consumi dell'utente (quantomeno a cadenza semestrale), o in alternativa avesse informato l'utente della impossibilità di eseguire tali verifiche, costui avrebbe verosimilmente rilevato consumi anomali, verificato la sussistenza di perdite nei propri impianti e vi avrebbe posto rimedio. L'omissione di ha quindi avuto un'incidenza causale determinante CP_1 nei consumi d'acqua oltre la soglia di normalità. L'inevitabile ritardo nella comunicazione dei consumi eccessivi, per omesse letture, rappresenta un'espressione di mancata applicazione del principio di buona fede che costituisce uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale;
e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (Cass SS UU, Sent. 15.11.2007 n. 23726). In particolare, si è riconosciuto al principio della buona fede contrattuale il valore di un vero e proprio dovere giuridico – espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione – la cui violazione costituisce, quindi, già di per sé, inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716 cit.; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. civ., sez. I, 6 pagina 6 di 8 agosto 2008, n. 21250; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273). D'altra parte, è la stessa Corte di legittimità a precisare che il contenuto della regola della buona fede deve in ogni caso essere adattato al caso concreto;
ciò in quanto essa ha la funzione di integrare, di volta in volta, il contenuto dell'obbligazione del debitore costituendo un limite all'esercizio delle corrispondenti pretese (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, 22819). Pertanto, in sede esecutiva del contratto la buona fede costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti nell'adempimento, in quanto queste sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte, nell'obbligo di solidarietà di cui all'art. 2 Cost, nell'obbligo di protezione, ovvero di evitare che i beni o la persona dell'altra parte subiscano pregiudizi. A conferma di tale conclusione, si ricorda che in una fattispecie analoga la stessa Corte di Cassazione (Ord. 24904/2021) ha avuto modo di rilevare che “Quest'ultima (la Corte di Appello), richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta); ha aggiunto che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonchè di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonchè con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente” (per l'applicazione di tali criteri in fattispecie analoga si veda Tribunale di Savona sentenza n. 423 del 18.5.2021).
III. La rideterminazione del credito Di conseguenza, all'esito di tale argomentazione si ritiene che l'opponente possa validamente eccepire l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 1460 c.c. per tutto quel volume di acqua che non è stato “consumato” ma semplicemente disperso a causa della condotta inadempiente della parte convenuta. L'attore opponente può essere quindi condannato a pagare unicamente i consumi “ordinari”, ossia il corrispettivo dei consumi che, nel periodo compreso tra il 9 maggio 2014 e il 8 settembre 2016, il CTU ha stimato che sarebbero avvenuti in assenza di perdite (ossia 959 mc), ricostruiti sulla base dei consumi pregressi e successivi al periodo isolato. Per quanto riguarda quindi il calcolo del quantum effettivo addebitabile al sig. , si considerano Pt_1 le fatture esposte nel decreto ingiuntivo ossia la n. 2180068 del 20.12.2019 per il residuo importo di € 181,00, n. 2062677 del 07.07.2015 per € 10,00, n. 2180083 del 20.12.2019 per € 13,00 e la fattura contestata n. 2140779 del 28.12.2016, scaduta il 30.01.2017, per € 19.568,00. L'importo oggetto di tale fattura deve essere rideterminato nella misura di € 1319,67 sulla base delle indicazioni del CTU mediante la seguente operazione:
pagina 7 di 8 dove 14220 sono i mc totali della bolletta contestata, € 19568 il corrispettivo dovuto per tale consumo e 959 consumo dei mc stimato dal CTU per il periodo oggetto della fattura sulla base della media dei consumi del periodo successivo e antecedente. Il risultato è di € 1319,67 quale corrispettivo dovuto, stimato per un consumo medio plausibile di 959 mc per il periodo oggetto della fattura. Il tutto per un debito complessivo di € 1523,67, comprensivo degli importi delle altre fatture allegare al ricorso. Alla lue di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 674/2022 RGN 977/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data 12.07.2022. Nondimeno, parte opponente deve essere condannata al pagamento nei confronti di CP_1 della somma accertata come dovuta nella misura di € 1523,67 oltre interessi di mora.
[...]
V. Il tasso e la decorrenza degli interessi Quanto al tasso di interesse moratorio ha fatto riferimento ad un tasso convenzionale CP_1
“pari al tasso Euribor 3 aumentato di 3 punti percentuali”; tuttavia non risulta agli atti alcuna pattuizione contrattuale di tale saggio;
la stessa parte creditrice richiama tali interessi convenzionali senza fare alcun riferimento ad una precisa pattuizione. Ne consegue che in conformità all'art. 1284 co III c.c. gli interessi moratori per il debito pecuniario devono essere determinati nella misura legale. Pertanto, gli interessi decorrono dalla data della messa in mora (21.1.2022, data del ricevimento della diffida di cui al doc. 3 allegato al ricorso per d.i.) al saggio di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. mentre dal momento della proposizione della domanda il saggio è determinato ai sensi del comma IV dell'art. 1284 c.c.
VI Le spese di lite. Quanto, infine, alle spese legali, si ritiene che nel caso in esame sussistano i requisiti per disporre l'integrale compensazione tra le parti. Se da un lato, infatti, la parte convenuta in sede di opposizione ha ottenuto la condanna al pagamento di una parte del credito oggetto del ricorso, l'opposizione al decreto ingiuntivo si è dimostrata in gran parte fondata anche considerando che la parte opponente ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata al rigetto della domanda, di limitare la condanna al pagamento del corrispettivo della somministrazione a quanto effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico solidale delle parti nella misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 674/2022 (RGN 977/2022), emesso dal Tribunale di Varese in data 12.07.2022;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della Parte_1 CP_1 somma di € 1523,67, oltre agli interessi legali con tasso e decorrenza indicati in motivazione (capo V);
3) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio e pone definitivamente a carico solidale delle parti, per ciascuna per la quota della metà, le spese di CTU liquidate con decreto del 3.12.2024. Così deciso in Varese il 6.10.2025.
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14220 :19568=959 : x