Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Laporta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
della nota della Prefettura di Catanzaro prot. n. -OMISSIS-, contenente il rigetto dell'istanza di revoca del decreto di divieto di detenzioni armi munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Catanzaro e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto ha respinto la richiesta di revoca del decreto di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi adottato nei suoi confronti.
Espone, in particolare, di essere titolare della licenza di detenzioni armi per uso caccia dall’anno 1999, puntualmente rinnovata ogni cinque anni, fino al 2018, quando è stato destinatario di un controllo effettuato nella propria abitazione ad opera dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, da cui è emersa il possesso di “ un numero superiore di munizioni rispetto a quelle denunciate…, ovvero… n.r. 96 (novantasei) cartucce calibro 30.30 anziché 80 (ottanta) – regolarmente denunciate – e n.56 (cinquantasei) cartucce calibro 22 L.R. mai denunciate ”.
A seguito di contraddittorio procedimentale il Prefetto ha quindi emanato il decreto di divieto di detenzioni di armi munizioni ed esplosivi adottato prot. n. -OMISSIS- e il provvedimento di revoca della licenza del 2017.
Il parallelo processo penale per detenzione abusiva di cartucce è stato intanto definito con sentenza del -OMISSIS- di estinzione del reato.
L’esponente, quindi, in considerazione dell’estinzione del reato, il -OMISSIS- ha presentato istanza di revoca del decreto di divieto detenzione armi, tuttavia respinta con l’avversato decreto, del quale il deducente denuncia l’illegittimità per violazione di legge, difetto di motivazione e vizio di eccesso di potere.
2. Resiste l’amministrazione intimata.
3. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, in vista della quale la difesa erariale ha depositato una memoria, la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Lamenta il ricorrente, con una serie di censure suscettibili di trattazione congiunta, che il decreto risulterebbe adatto in assenza di adeguata istruttoria e motivazione, dalla quale non sarebbe rinvenibile alcun riferimento alla sopravvenuta estinzione del reato. Inoltre, l’esponente avrebbe giustificato la presenza di un esubero di cartucce calibro 22, poiché al momento dell’acquisto di una carabina non aveva controllato il contenuto del fodero.
In considerazione della condotta irreprensibile dal medesimo osservata, il giudizio di inaffidabilità risulterebbe pertanto illegittimo.
L’assunto va disatteso.
Ai fini della decisione risulta utile, in via preliminare, una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale inerente alla fattispecie in esame.
In particolare, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone, all’ultimo comma, che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”, mentre ai sensi dell’art. 39, comma 1, “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
Dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza la determinazione avversata resiste alle censure.
La valutazione compiuta dal Prefetto, infatti, è ragionevole, avuto riguardo alla condotta tenuta dal ricorrente -consistita nel possesso di cartucce non denunciate- che ha indotto la resistente p.a. a dubitare della sua affidabilità -tenuto conto inoltre della postuma ed inattendibile giustificazione resa dal medesimo ricorrente- a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche rispetto all’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 maggio 2023, n. 776).
In sostanza, l’amministrazione procedente ha ritenuto, in linea con i richiamati assunti della giurisprudenza, che l’accertata violazione di specifiche norme in materia di armi giustifichi il perdurante giudizio di inaffidabilità, considerato che sotto tale profilo non risulta dirimente la successiva estinzione del reato contestato.
5. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.