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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. AN ER, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 352/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] l'[...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio
[...]
dell'avvocato Maurizio Barrella, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana
Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.2.2024 la signora ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti dell' , in qualità di coniuge superstite CP_1
del signor (nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
31.10.2020), domandando l'accertamento del proprio diritto alla rendita
pagina 1 dovuta ai superstiti ed all'assegno funerario, in relazione ai quali aveva presentato, in data 22.12.2020, domanda amministrativa, rigettata anche in sede di opposizione.
A fondamento del ricorso ha esposto che il coniuge defunto era titolare, in vita, di una rendita nella misura dell'80%, CP_1
commisurata ad un grado di inabilità del 60% per silicosi polmonare,
oltre ad altre patologie da lui contratte a causa dell'attività lavorativa svolta in miniera, con conseguente esposizione all'inalazione di polveri.
Parte ricorrente ha allegato di aver presentato, in data 22.10.2020,
domanda per ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario ma che, l'Ente convenuto aveva respinto la domanda.
Anche la successiva opposizione, con richiesta di collegiale medica, si era conclusa con esito negativo.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e sostenendo che il decesso del lavoratore non potesse essere posto in relazione causale, o anche solo concausale, con le lavorazioni svolte.
Ed infatti, l'Istituto ha rilevato come nel certificato di morte fosse stata indicata come causa del decesso l'insufficienza respiratoria acuta, e,
come prima patologia, il morbo di Parkinson.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
********
4. Al fine di verificare la derivazione del decesso dalle presunte patologie di origine professionale, da cui il era affetto in vita, Per_1
quantomeno come fattore aggravante o accelerante, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di un attento studio della documentazione medica in atti, è giunto alle conclusioni medico-legali e diagnostiche di cui alla relazione, da intendersi qui integralmente richiamate.
pagina 2 L'ausiliario ha accertato che il signor “era affetto da Per_1
quadro patologico piuttosto complesso, ma certamente caratterizzato da
una grave compromissione dell'apparato respiratorio, che, agendo in
associazione la silicosi ed in concorrenza alla stessa, ha determinato la
sua morte in Guspini in data 31.10.20”.
Il consulente officiato dal Tribunale ha riconosciuto l'origine professionale della malattia che ha determinato l'exitus del signor
, affermando che “nel caso in oggetto, è estremamente Per_1
probabile, che la morte del Sig. sia stata causata da un Persona_1
quadro patologico piuttosto complesso ma certamente caratterizzato da
una grave compromissione dell'apparato respiratorio;
infatti dal foglio
di dimissione del 28.10.20 dal P.O. NS di Bonaria di San Gavino
Monreale si legge: “(..) diagnosi dimissione: insufficienza respiratoria in
silicosi polmonare, infezione da Rinovirus, acidosi mista. Insufficienza
renale. Scompenso cardiaco in versamento pleurico ed edemi declivi arti
inferiori, disidratazione (..)”. Mentre nella certificazione della causa di morte del 17.12.20 da cui si legge: “(..) deceduto in data 31.10.20 con le
seguenti informazioni sulle cause: parte I: insufficienza respiratoria
acuta (..) Parte II: morbo di Parkinson, silicosi, fibrillazione atriale
cronica (..)”.
Lo stesso consulente ha infine concluso ritenendo che “nella
valutazione del caso in oggetto è impossibile negare che la morte del Sig.
sia avvenuta, in Guspini in data 31.10.20, a causa di un Persona_1
quadro patologico piuttosto complesso ma certamente caratterizzato da
una grave compromissione dell'apparato respiratorio”.
Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo fondate su un'indagine esauriente ed essendo motivate in maniera logica e consequenziale, previa corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Ritiene pertanto il giudicante che la tecnopatia silicotica, che ha svolto un ruolo attivo nei processi patologici che hanno determinato il decesso
pagina 3 del signor il 31.10.2020, sia di origine professionale. Per_1
Ne consegue che all'odierna ricorrente in qualità di coniuge Parte_1
superstite, deve essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario, con decorrenza di legge dal decesso dell'assicurato
(31.10.2020).
L' deve essere, pertanto, condannato alla costituzione in favore CP_1
della ricorrente della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge dal 31.10.2020, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le decorrenze di legge.
5. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L' deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore CP_1
della ricorrente delle spese processuali, calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale, e tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia (compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente CP_1
le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor è deceduto a Persona_1
causa della tecnopatia silicotica di origine professionale, e che, per l'effetto, la ricorrente, signora in qualità di coniuge superstite, Parte_1
ha diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno
pagina 4 funerario;
2) per l'effetto, condanna l' alla costituzione in favore CP_1
della ricorrente della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria se maggiore, nella misura e con le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 6.115,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maurizio Barrella;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
Il Giudice
dott. AN ER
pagina 5