TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1835 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1835 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), quale genitore esercente la Parte_1 CodiceFiscale_1 responsabilità genitoriale sul minore (c.f. Persona_1
), elettivamente domiciliata in Torano Castello alla c/da CodiceFiscale_2
Peritano n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvana Morcavallo, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_3
- RESISTENTE –
NONCHE'
PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA IN Controparte_2
SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI 2
Per la ricorrente come da verbale di udienza del 7.7.2025 dinanzi al relatore
(“L'avv. Morcavallo conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e insiste ai fini dell'affido esclusivo del minore alla ricorrente anche alla luce del comportamento processuale ed extraprocessuale ad oggi tenuto dal resistente. Insiste altresì ai fini della fissazione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente e a titolo di concorso al mantenimento del minore, da quantificarsi nella misura di euro 300,00 mensili ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ragione delle precarie condizioni economiche della ricorrente. Insiste affinché la ricorrente sia autorizzata alla percezione integrale dell'assegno unico, ammontante ad euro 200,00 mensili. Insiste infine ai fini della condanna alle spese del resistente, chiedendo che a carico di quest'ultimo siano poste anche le spese di ctu, allo stato anticipate dalla ricorrente. Rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi”).
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2180/2024, questo Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande della parte ricorrente, dichiarava che , nato a Persona_1
Cosenza il 27.4.2023, è figlio di , autorizzando l'aggiunta del CP_1 cognome paterno a quello della madre, posposto ad esso.
Con contestuale ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo ai fini della decisione sulle restanti domande della ricorrente dovendosi, in particolare, regolare, all'esito del passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale (avvenuto il 3.1.2025, come da attestazione di cancelleria), l'affido, il collocamento e il mantenimento del piccolo . Persona_1
2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che debba trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente. Pacifico è, invero, che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli possa derogarsi nell'attuale assetto normativo solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019; Cass. 24526/2010; Cass. 16593/2008).
Evidenti, tuttavia, nel caso di specie appaiono le carenze dell'altro genitore che non solo non riconosceva spontaneamente il bambino (costringendo la ricorrente all'esperimento dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, malgrado la 3
scelta del concepimento fosse concordata, per come evincibile dalla messaggistica tra le parti), ma anche una volto sottopostosi al test del DNA e appreso inequivocamente della propria paternità alcun contatto prendeva con l'altro genitore, anche solo per contribuire economicamente ai bisogni del minore. Tale comportamento appare non giustificabile anche considerandosi il contesto familiare del (sposato e con figli nati dal matrimonio), trattandosi evidentemente di CP_1 situazione di cui non può e non deve rispondere il piccolo , anche Persona_1 una volta venuti meno i rapporti tra i genitori.
Non sussistono, almeno allo stato, i presupposti per le ulteriori misure limitative di cui all'art. 337 quater c.c., confidandosi nella responsabilizzazione del CP_1 quantomeno con riferimento alle decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore.
Quanto al diritto di visita del genitore non affidatario, non essendo mai nato un rapporto padre/figlio, si reputa opportuno stabilire che le visite avvengano per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che predisporranno un calendario di incontri ove vi sia la richiesta del . CP_1
A carico del , quale genitore non affidatario, va posto l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento ordinario del figlio minore, attraverso il versamento mensile di un assegno in favore del genitore collocatario. In ordine alla predetta domanda, non disponendosi di alcun elemento in ordine alla posizione economica del (al di CP_1 là della sua qualifica di avvocato), sono state acquisite d'ufficio le dichiarazioni fiscali del resistente relative all'ultimo triennio, esibite da Agenzia delle Entrate con deposito del 6.6.2025 (dai predetti documenti si evince che il dichiarava CP_1 rispetto al 2021 redditi tassabili per euro 9.380,00 euro;
rispetto al 2022 redditi tassabili per euro10.460,00; rispetto al 2023 redditi tassabili per euro 7.478,00).
Tenendosi, pertanto, conto:
a) dell'età della minore (nato nel 2023) e delle prevedibili esigenze connesse;
b) dei redditi dichiarati dal , svolgente comunque attività di avvocato;
CP_1
c) dei redditi della (pari a circa 13.000,00 euro lordi annui, come da Pt_1 documentazione fiscale esibita);
d) della circostanza che il mantenimento ordinario è destinato a rimanere in via assolutamente prevalente a carico della non esistendo, allo stato, un Pt_1 rapporto diretto padre/figlio; 4
e) del fatto che in forza del disposto affido esclusivo la ricorrente beneficerà per intero dell'assegno unico familiare;
tutto ciò considerato, appare congruo stabilire a carico del un assegno di CP_1 mantenimento mensile pari a euro 250,00, quale somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, non comprensiva delle spese straordinarie, da ripartirsi invece tra i genitori nella misura del 50%. Il dovere di mantenimento del genitore decorre, evidentemente, dalla nascita del bambino, trattandosi di pronuncia avente effetti non costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale (Cass. 4224/2021). Avendo, tuttavia, la Pt_1 agito esclusivamente nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , non può esaminarsi in questa sede la domanda diretta Persona_1
a far decorrere dalla data della nascita l'obbligo del mantenimento, dovendo tale domanda riqualificarsi come volta a far valere il rimborso delle somme anticipate in via esclusiva dalla ricorrente in surroga dei doveri dell'altro genitore, quale richiesta che presuppone la legittimazione esclusiva della persona del genitore in proprio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (indeterminabile e inquadrabile, sulla base dell'interesse dedotto, nello scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e in applicazione dei medi tabellari, congrui per tutte le fasi in relazione alle caratteristiche del giudizio. Viene disposta la distrazione in favore del difensore costituito della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, come liquidate dal relatore con decreto del 22.11.2024 (e corrisposte dalla ricorrente all'ausiliario, per come documentato con deposito del 4.7.2025) vengono poste per le medesime ragioni a carico del resistente, con obbligo di rifondere alla ricorrente quanto versato al predetto titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, all'esito di sentenza parziale n. 1835/2023, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo alla ricorrente del minore;
Persona_1
2. regola il diritto di visita del resistente nei termini indicati in motivazione;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio mediante versamento all'altro genitore della somma Persona_1 5
mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire alle spese CP_1 straordinarie riguardanti il figlio minore nella misura del 50%;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
6. pone a carico del le spese di CTU come liquidate dal relatore in corso CP_1 di causa, con obbligo di rifondere alla ricorrente quanto pagato in esecuzione del decreto del 22.11.2024;
7. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma