TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5585/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5585/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso nel presente procedimento Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristiano Anselmi e all'avv Stanislao Fella, presso i quali è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
, (codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini presso il quale è CP_2
elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024 il procuratore di parte attrice ha concluso come da atto di citazione in opposizione;
il procuratore di parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 26.10.2021 in forza del decreto ingiuntivo n. 842/2012 con il quale gli era stato ingiunto quale fideiussore della società per il pagamento di € 327.349,10 oltre interessi Controparte_3
spese, compensi e accessori di legge, precettati per la complessiva somma di euro 331.686,51.
Ha dedotto l'opponente che:
- difettasse la titolarità del credito e comunque la legittimazione ad agire in via esecutiva della precettante per non aver fornito la prova ai sensi dell'art. 58 TUB della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
- la fideiussione dovesse ritenersi estinta ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. in quanto il creditore non aveva colposamente proposto nessuna azione concreta per il recupero delle somme nei confronti del debitore principale, peraltro dichiarato fallito;
- il fideiussore dovesse ritenersi liberato per violazione dell'art. 1957 cod, civ. da parte del creditore che non aveva proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale;
- la fideiussione fosse nulla in quanto redatta in conformità ad uno schema prestabilito standardizzato adottato da tutti gli istituti bancari, (c.d. schema A.B.I.) adottato in violazione delle regole concorrenziali e di mercato.
Ha quindi concluso chiedendo “Dichiarare per l'effetto che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, per i motivi esposti in premessa;
Dichiarare inoltre che il decreto ingiuntivo azionato n.843/2012 emesso dal Tribunale di Perugia in data 22.05.2012 non può ritenersi idoneo titolo esecutivo e quindi non può valere per l'esercizio dell'azione esecutiva. Dichiarare, comunque, nullo e/o inefficace e privo di giuridico effetto il precetto di pagamento notificato il
26.10.2021. Il tutto per le ragioni pregiudiziali e di merito enunciate e di cui in narrativa. Con vittoria di spese diritti onorari e compensi professionali”
Si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, al giudizio è stato riunito il procedimento iscritto al nr 5096/2022 introdotto a seguito dell'opposizione proposta avverso la pagina 2 di 6 notifica di un secondo atto di precetto notificato in data 14.10.2022 in forza del medesimo titolo esecutivo, nella quale, oltre ai motivi di opposizione sopra illustrati, l'opponente aveva disconosciuto il contratto e le firme apposte in calce alla fideiussione.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione ex art. 183 co. VI c.p.c., deve rilevarsi quanto segue in merito alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Come già osservato nell'ordinanza del 24.11.2023, rispetto ad un titolo di formazione giudiziale
– quale è un decreto ingiuntivo non opposto che sia stato emesso sia nei confronti del debitore garantito sia del fideiussore (il precetto è stato intimato in base al titolo esecutivo costituito dal D.I. 842/2012 emesso dal Tribunale di Perugia in data 22.05.2012) – non sono prospettabile quale motivi di opposizione all'esecuzione eventuali vizi del provvedimento o ragioni di ingiustizia della decisione che potevano essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso ovvero, in caso di procedimento monitorio, attraverso l'opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 2785/2025, che ha ribadito che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica” – ipotesi che non è all'evidenza quella in esame – restando esclusa l'ammissibilità della deduzione di tutte le altre eccezioni attinenti alla formazione del titolo). E ciò a tacere del fatto, comunque esplorato nella richiamata ordinanza, della non fondatezza dei motivi dedotti a supporto della prospettata liberazione dalla garanzia fideiussorio ovvero della sua nullità.
Le argomentazioni sopra svolte valgono anche con riferimento al preteso disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta, a nome dell'opponente, nell'atto di fideiussione, trattandosi di vizio relativo alla formazione del titolo da far valere dinanzi al giudice della cognizione e, quindi, mediante l'opposizione, non proposta, ex art. 645 c.p.c. (il giudice, difatti, si forma anche in riferimento ad un decreto monitorio non opposto e copre “il dedotto ed il deducibile”)1.
Posto quindi che i motivi di opposizione attinenti alla formazione del titolo non sono ammissibili (in quanto avrebbero dovuto essere posti in sede di cognizione tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo invece divenuto esecutivo), è da rilevare che è infondato anche il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione della precettante la quale, al contrario, agisce quale titolare del credito precettato, acquistato – come attestano l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
Parte II n.93 del 08.08.2017 e la dichiarazione della cedente depositata come allegato 9 della comparsa 1 Non vie era quindi materia per dare corso al procedimento di verificazione in quanto la scrittura privata non può essere successivamente contesta l'autenticità di una scrittura privata non tempestivamente disconosciuta. pagina 3 di 6 di costituzione e risposta – nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione mediante cessione in blocco di crediti deteriorati dei quali faceva parte anche il credito originariamente vantato da nei confronti di Controparte_4 Parte_2
derivanti dai rapporti di conto corrente numeri 29395515 e 500082552. Come sostenuto
[...]
dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, la prova della inclusione del credito controverso in quelli oggetto della cessione in blocco nell'operazione può essere fornita dal cessionario attraverso il risconto delle indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le quali possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, ovvero anche in altro modo (v. Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024)2.
Anche la censura prospettata dall'opponente nella memoria del 14.2.2024 secondo la quale sarebbero da sanzionare le iniziative esecutive intraprese da mandataria non iscritta nello speciale albo ex art. 106 TUB, non considera che, ove non sia contestata l'iscrizione del “Master Servicer” nello speciale albo, quest'ultimo può delegare ad un sub-servicer, il compito, tra gli altri, di riscossione e gestione dei crediti e tale compito è svolto da in forza di apposita licenza ex art. 115 CP_2
TULPS., trattandosi di mandatario impiegato per esternalizzare il compimento delle attività esecutive di recupero dei crediti ceduti in blocco. In punto di diritto, soccorre l'orientamento espresso, senza esitazioni, in sede di legittimità. Con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa - è sufficiente richiamare la citata pronunzia di legittimità – Cass. 7243/2024 – la quale testualmente qualifica come
“artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici3.
Dato che l'opponente – come risulta dalla visura camerale della società Servizi Tecnici delle
Costruzioni Srl - è stato socio di maggioranza della società fallita con l'88% delle partecipazioni, oltre a rivestire la carica di amministratore prima e di liquidatore poi, non è non applicabile la disciplina prevista dalla direttiva 93/13 e dell'art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, ravvisandosi nei suddetti elementi - quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale - collegamenti funzionali che legavano il fideiussore alla società (Cass. n.5868 del 2023).
Le due opposizioni riunite – n. 585/2021 e n. 5096/2022 – devono essere quindi rigettate.
Al rigetto dell'opposizione segue – in applicazione della regola di cui all'art.91 c.p.c. - la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo (parametri del d.m. 55/2014, prossimi ai minimi, ulteriormente ridotti per l'assenza di questioni di fatto e di diritto)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta con la domanda introduttiva del giudizio n. 585/2021 e con la domanda introduttiva del giudizio riunito n. 5096/2022; 3
E' già stato osservato in altri precedenti dell'Ufficio l'infondatezza dell'interpretazione che vorrebbe trarre dall'iscrizione del servicer nell'albo ex art. 115 TULPS la carenza di legittimazione a svolgere attività giudiziale di recupero del credito. La licenza prevista dalla legislazione di P.S. riserva l'esercizio dell'attività stragiudiziale di recupero crediti ai soggetti iscritti nello speciale Albo ma non esclude affatto i soggetti, autorizzati all'esercizio di attività stragiudiziale, dall'esercizio dell'attività giudiziale che, a differenza della prima, si svolge nelle forme previste dal codice di rito civile attraverso legali abilitati al patrocinio. L'individuazione del Master Servicer, e quindi del Servicer al quale è esternalizzata l'attività di recupero del singolo credito che, unitamente alle posizioni acquistate in blocco deve gestire il Master Servicer, è rimessa all'autonomia della cessionaria e, quindi, non rilevano le considerazioni svolte dall'opponente relativamente al preteso vincolo di nomina della società indicata nell'avviso pubblicato in G.U.
Osserva in proposito la Corte di legittimità che “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”. Ad avviso del Collegio, quindi “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Conclude quindi la Corte come “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”
. pagina 5 di 6 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva se dovuta e non detraibile come per legge.
Perugia, 4 aprile 2025
Giudice
(dott.ssa Stefania Monaldi)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 A tale proposito, va quindi rilevato come l'indirizzo espresso di recente da Cass. 3405/2024 (“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”), non sia effettivamente innovativo. Esso si pone piuttosto nel solco di un orientamento giurisprudenziale di legittimità il quale - lungi dall'imporre in modo tassativo il deposito del contratto di cessione del credito quale unica prova della titolarità del credito precettato dalla cessionaria – afferma che ove il debitore ceduto contesti specificamente l'esistenza del contratto di cessione deve procedersi, ai fini della relativa prova, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione riveste certamente significativo valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 22 giugno 2023, n. 17944) pagina 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5585/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso nel presente procedimento Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristiano Anselmi e all'avv Stanislao Fella, presso i quali è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
, (codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini presso il quale è CP_2
elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024 il procuratore di parte attrice ha concluso come da atto di citazione in opposizione;
il procuratore di parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 26.10.2021 in forza del decreto ingiuntivo n. 842/2012 con il quale gli era stato ingiunto quale fideiussore della società per il pagamento di € 327.349,10 oltre interessi Controparte_3
spese, compensi e accessori di legge, precettati per la complessiva somma di euro 331.686,51.
Ha dedotto l'opponente che:
- difettasse la titolarità del credito e comunque la legittimazione ad agire in via esecutiva della precettante per non aver fornito la prova ai sensi dell'art. 58 TUB della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
- la fideiussione dovesse ritenersi estinta ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. in quanto il creditore non aveva colposamente proposto nessuna azione concreta per il recupero delle somme nei confronti del debitore principale, peraltro dichiarato fallito;
- il fideiussore dovesse ritenersi liberato per violazione dell'art. 1957 cod, civ. da parte del creditore che non aveva proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale;
- la fideiussione fosse nulla in quanto redatta in conformità ad uno schema prestabilito standardizzato adottato da tutti gli istituti bancari, (c.d. schema A.B.I.) adottato in violazione delle regole concorrenziali e di mercato.
Ha quindi concluso chiedendo “Dichiarare per l'effetto che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, per i motivi esposti in premessa;
Dichiarare inoltre che il decreto ingiuntivo azionato n.843/2012 emesso dal Tribunale di Perugia in data 22.05.2012 non può ritenersi idoneo titolo esecutivo e quindi non può valere per l'esercizio dell'azione esecutiva. Dichiarare, comunque, nullo e/o inefficace e privo di giuridico effetto il precetto di pagamento notificato il
26.10.2021. Il tutto per le ragioni pregiudiziali e di merito enunciate e di cui in narrativa. Con vittoria di spese diritti onorari e compensi professionali”
Si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, al giudizio è stato riunito il procedimento iscritto al nr 5096/2022 introdotto a seguito dell'opposizione proposta avverso la pagina 2 di 6 notifica di un secondo atto di precetto notificato in data 14.10.2022 in forza del medesimo titolo esecutivo, nella quale, oltre ai motivi di opposizione sopra illustrati, l'opponente aveva disconosciuto il contratto e le firme apposte in calce alla fideiussione.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione ex art. 183 co. VI c.p.c., deve rilevarsi quanto segue in merito alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Come già osservato nell'ordinanza del 24.11.2023, rispetto ad un titolo di formazione giudiziale
– quale è un decreto ingiuntivo non opposto che sia stato emesso sia nei confronti del debitore garantito sia del fideiussore (il precetto è stato intimato in base al titolo esecutivo costituito dal D.I. 842/2012 emesso dal Tribunale di Perugia in data 22.05.2012) – non sono prospettabile quale motivi di opposizione all'esecuzione eventuali vizi del provvedimento o ragioni di ingiustizia della decisione che potevano essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso ovvero, in caso di procedimento monitorio, attraverso l'opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 2785/2025, che ha ribadito che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica” – ipotesi che non è all'evidenza quella in esame – restando esclusa l'ammissibilità della deduzione di tutte le altre eccezioni attinenti alla formazione del titolo). E ciò a tacere del fatto, comunque esplorato nella richiamata ordinanza, della non fondatezza dei motivi dedotti a supporto della prospettata liberazione dalla garanzia fideiussorio ovvero della sua nullità.
Le argomentazioni sopra svolte valgono anche con riferimento al preteso disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta, a nome dell'opponente, nell'atto di fideiussione, trattandosi di vizio relativo alla formazione del titolo da far valere dinanzi al giudice della cognizione e, quindi, mediante l'opposizione, non proposta, ex art. 645 c.p.c. (il giudice, difatti, si forma anche in riferimento ad un decreto monitorio non opposto e copre “il dedotto ed il deducibile”)1.
Posto quindi che i motivi di opposizione attinenti alla formazione del titolo non sono ammissibili (in quanto avrebbero dovuto essere posti in sede di cognizione tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo invece divenuto esecutivo), è da rilevare che è infondato anche il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione della precettante la quale, al contrario, agisce quale titolare del credito precettato, acquistato – come attestano l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
Parte II n.93 del 08.08.2017 e la dichiarazione della cedente depositata come allegato 9 della comparsa 1 Non vie era quindi materia per dare corso al procedimento di verificazione in quanto la scrittura privata non può essere successivamente contesta l'autenticità di una scrittura privata non tempestivamente disconosciuta. pagina 3 di 6 di costituzione e risposta – nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione mediante cessione in blocco di crediti deteriorati dei quali faceva parte anche il credito originariamente vantato da nei confronti di Controparte_4 Parte_2
derivanti dai rapporti di conto corrente numeri 29395515 e 500082552. Come sostenuto
[...]
dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, la prova della inclusione del credito controverso in quelli oggetto della cessione in blocco nell'operazione può essere fornita dal cessionario attraverso il risconto delle indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le quali possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, ovvero anche in altro modo (v. Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024)2.
Anche la censura prospettata dall'opponente nella memoria del 14.2.2024 secondo la quale sarebbero da sanzionare le iniziative esecutive intraprese da mandataria non iscritta nello speciale albo ex art. 106 TUB, non considera che, ove non sia contestata l'iscrizione del “Master Servicer” nello speciale albo, quest'ultimo può delegare ad un sub-servicer, il compito, tra gli altri, di riscossione e gestione dei crediti e tale compito è svolto da in forza di apposita licenza ex art. 115 CP_2
TULPS., trattandosi di mandatario impiegato per esternalizzare il compimento delle attività esecutive di recupero dei crediti ceduti in blocco. In punto di diritto, soccorre l'orientamento espresso, senza esitazioni, in sede di legittimità. Con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa - è sufficiente richiamare la citata pronunzia di legittimità – Cass. 7243/2024 – la quale testualmente qualifica come
“artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici3.
Dato che l'opponente – come risulta dalla visura camerale della società Servizi Tecnici delle
Costruzioni Srl - è stato socio di maggioranza della società fallita con l'88% delle partecipazioni, oltre a rivestire la carica di amministratore prima e di liquidatore poi, non è non applicabile la disciplina prevista dalla direttiva 93/13 e dell'art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, ravvisandosi nei suddetti elementi - quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale - collegamenti funzionali che legavano il fideiussore alla società (Cass. n.5868 del 2023).
Le due opposizioni riunite – n. 585/2021 e n. 5096/2022 – devono essere quindi rigettate.
Al rigetto dell'opposizione segue – in applicazione della regola di cui all'art.91 c.p.c. - la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo (parametri del d.m. 55/2014, prossimi ai minimi, ulteriormente ridotti per l'assenza di questioni di fatto e di diritto)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta con la domanda introduttiva del giudizio n. 585/2021 e con la domanda introduttiva del giudizio riunito n. 5096/2022; 3
E' già stato osservato in altri precedenti dell'Ufficio l'infondatezza dell'interpretazione che vorrebbe trarre dall'iscrizione del servicer nell'albo ex art. 115 TULPS la carenza di legittimazione a svolgere attività giudiziale di recupero del credito. La licenza prevista dalla legislazione di P.S. riserva l'esercizio dell'attività stragiudiziale di recupero crediti ai soggetti iscritti nello speciale Albo ma non esclude affatto i soggetti, autorizzati all'esercizio di attività stragiudiziale, dall'esercizio dell'attività giudiziale che, a differenza della prima, si svolge nelle forme previste dal codice di rito civile attraverso legali abilitati al patrocinio. L'individuazione del Master Servicer, e quindi del Servicer al quale è esternalizzata l'attività di recupero del singolo credito che, unitamente alle posizioni acquistate in blocco deve gestire il Master Servicer, è rimessa all'autonomia della cessionaria e, quindi, non rilevano le considerazioni svolte dall'opponente relativamente al preteso vincolo di nomina della società indicata nell'avviso pubblicato in G.U.
Osserva in proposito la Corte di legittimità che “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”. Ad avviso del Collegio, quindi “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Conclude quindi la Corte come “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”
. pagina 5 di 6 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva se dovuta e non detraibile come per legge.
Perugia, 4 aprile 2025
Giudice
(dott.ssa Stefania Monaldi)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 A tale proposito, va quindi rilevato come l'indirizzo espresso di recente da Cass. 3405/2024 (“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”), non sia effettivamente innovativo. Esso si pone piuttosto nel solco di un orientamento giurisprudenziale di legittimità il quale - lungi dall'imporre in modo tassativo il deposito del contratto di cessione del credito quale unica prova della titolarità del credito precettato dalla cessionaria – afferma che ove il debitore ceduto contesti specificamente l'esistenza del contratto di cessione deve procedersi, ai fini della relativa prova, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione riveste certamente significativo valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 22 giugno 2023, n. 17944) pagina 4 di 6