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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9048 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 22256/2024 RG Lavoro TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
RL AP elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villaricca (Na) alla Via
E. Fermi n. 238; (comunicazioni alle mail: Email_1
)
-ricorrente-
E
(p. iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura in calce alla memoria difensiva dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega con i quali elettivamente domicilia in alla via L. Bianchi (comunicazioni alla pec: CP_1 Email_2
)
- convenuta - OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto del sig. dipendente dell' Parte_1 CP_2 all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive come documentati e provati;
per l'effetto condannare l' a Controparte_3 corrispondere al sig. la somma complessiva di € 4.414,18 giusta conteggi Parte_1 elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, CP_2 ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario”. per parte resistente:
“(…) da ciò l'estinzione del diritto di credito quanto meno per l'anno 2019 posto che unico atto interruttivo è rappresentato dal ricorso notificato solo in data 19.11.2024 pertanto il credito maturato a tutto il 1.11.2019. Si chiede quindi un breve rinvio dell'udienza per la composizione bonaria. del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: Controparte_1
-di essere stato assunto a far data dal 1.8.2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e svolge la propria prestazione lavorativa con qualifica di operatore infermiere, ctg D, in Servizio presso UOC UTIC Cardiologia del PO Monaldi;
-di avere, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza, svolto e svolgere tuttora la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
-di avere, in virtù di tale articolazione, svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come è facilmente desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze mensile “Stampa Cartellino” elaborata dal sistema gestionale informatizzato dell' CP_3
-di non avere, a fronte di tali giornate lavorate, avanzato alcuna richiesta, nel mese successivo, del turno di riposo c.d. compensativo;
-che, sebbene abbia prestato la propria attività professionale nei giorni festivi infrasettimanali – l' – per il periodo dal 2019 al 2022 - non ha riconosciuto CP_3 alcun compenso aggiuntivo né tantomeno lo stesso ha usufruito – nel mese successivo – del riposo compensativo così come previsto dal CCNL di categoria;
-che per l'anno 2023, invece, nei mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre l'odierna resistente ha riconosciuto la suddetta indennità per le giornate lavorate nei mesi di gennaio, aprile, maggio, agosto e settembre dell'anno 2023, pertanto deve ritenersi che l' CP_1 abbia riconosciuto ed applicato il diritto così come articolato in ricorso e si aggiunga che il compenso riconosciuto in busta paga è stato calcolato moltiplicando le ore effettivamente lavorate come da tabulato presenze per l'importo unitario/per ora dello straordinario festivo, così come previsto dalla norma del CCNL sopra richiamata e lo stesso dicasi per Con l'anno 2024 poiché nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio l' ha corrisposto la predetta indennità relativa ai mesi di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, aprile 2024 e maggio 2024, come si evince dalle buste paga che si versano in atti;
-di aver avanzato formale richiesta all' di riconoscimento della predetta CP_2 indennità, detta formale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite l' Controparte_1 rassegnando le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 1.4.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Parte resistente ha, preliminarmente rilevato di aver già provveduto, in attuazione della determina GRU n. 848 del 21.10.2024 al pagamento col cedolino di ottobre 2024 della somma di € 3.545,16 come da istruttoria GRU prot. 8473 del 20.3.2025 quanto alle ulteriori somme le stesse non sono dovute in quanto imputabili a un periodo prescritto.
Infatti, la somma pretesa afferisce al periodo lavorativo svolto nel periodo compreso tra il
2019 e il 2022.
Nel merito ha osservato che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente Azienda ospedaliera quale “turnista” e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale ed ordinaria articolazione dei turni.
Al riguardo, la convenuta ha rilevato che le norme contrattuali richiamate dal ricorrente non possono trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Tale evenienza può configurarsi o nel caso in cui il dipendente turnista si trovi, in via eccezionale, a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ha poi asserito che, mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per la qual cosa trova immediata e sicura applicazione la norma di cui all'art. 9, poi trasfuso nell'art. 29 del suddetto CCNL comparto Sanità, per il dipendente turnista, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia o meno verificato un surplus lavorativo e solo in caso affermativo potrà farsi applicazione di quanto in essa contemplato.
Parte convenuta ha poi asserito che il dipendente che intende rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9, oggi art. 29 CCNL deve allegare e provare, non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche di avere, per effetto di ciò, superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori;
in relazione a ciò, ha rilevato che parte ricorrente non ha adempiuto al relativo onere probatorio in quanto le allegazioni di cui al ricorso non contengono alcuno specifico riferimento alla effettiva articolazione oraria della prestazione di lavoro nel periodo in contestazione né, tantomeno, in ordine al superamento dell'orario di lavoro normalmente richiesto dalla resistente Azienda ospedaliera alla generalità dei lavoratori, né infine contengono riferimenti specifici al fatto che il predetto orario di lavoro normale si riduce per la generalità dei lavoratori, e non anche per i turnisti, in coincidenza delle giornate festive infrasettimanali.
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'esito del deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 4.11.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
In via preliminare è da considerarsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, relativamente alle eventuali differenze che potessero essere riconosciute rispetto a quanto da lei già corrisposto, dal momento in cui la somma pretesa afferisce al periodo lavorativo svolto nel periodo successivo al mese di aprile del 2019 e fino al dicembre dell'anno 2022.
Tuttavia, atteso che vi è missiva di messa in mora interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione ritualmente versata in atti e inviata in data 5.2.2024 a mezzo pec all'indirizzo:
e ritualmente ricevuta in data 6.2.2024, la pretesa attorea riguarda tutte voci retributive maturate successivamente al 6 febbraio 2019; in altre parole non sono state avanzate richiesta per il periodo antecedente al 6.2.2019.
Atteso che il primo giorno festivo infrasettimanale richiesto è il 22.4.2019 non può dirsi decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Va anche sottolineato che la somma pretesa dall'attore ridotta nelle note di discussione ad
€ 868/52 non è stata ritenuta condivisibile dalla parte convenuta unicamente in ragione del fatto che le ulteriori somme pretese dal ricorrente “non sono dovute in quanto imputabili a periodo prescritto”.
Parte convenuta, quindi, non ha contestato i conteggi ed i criteri di calcolo ivi utilizzati ma si
è limitata a sostenere, occorre ribadire, che le ulteriori somme pretese dal “non sono Pt_1 dovute in quanto imputabili a periodo prescritto”; per le ragioni sopra esplicitate non vi è, invero, alcun periodo prescritto. Deve ulteriormente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e
12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del
2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Parte Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo indicato, che va dal 22.4.2019 al 26. 12.2022, possono essere utilizzati i conteggi attorei, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea ineriscono ad aspetti su cui la Suprema Corte si è già pronunciata in senso favorevole al ricorrente. Pertanto, assorbita ogni altra questione, l' va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della ulteriore somma di € 868,52 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per ¾ delle medesime in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della Controparte_1 convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 22.4.2019 al 26. 12.2022;
2) condanna per l'effetto l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro € 868,52 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) compensa per 3/4 le spese del giudizio e condanna la resistente Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del
[...] restante 1/4 che liquida in tale misura ridotta in € 500,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 22256/2024 RG Lavoro TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
RL AP elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villaricca (Na) alla Via
E. Fermi n. 238; (comunicazioni alle mail: Email_1
)
-ricorrente-
E
(p. iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura in calce alla memoria difensiva dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega con i quali elettivamente domicilia in alla via L. Bianchi (comunicazioni alla pec: CP_1 Email_2
)
- convenuta - OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto del sig. dipendente dell' Parte_1 CP_2 all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive come documentati e provati;
per l'effetto condannare l' a Controparte_3 corrispondere al sig. la somma complessiva di € 4.414,18 giusta conteggi Parte_1 elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, CP_2 ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario”. per parte resistente:
“(…) da ciò l'estinzione del diritto di credito quanto meno per l'anno 2019 posto che unico atto interruttivo è rappresentato dal ricorso notificato solo in data 19.11.2024 pertanto il credito maturato a tutto il 1.11.2019. Si chiede quindi un breve rinvio dell'udienza per la composizione bonaria. del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: Controparte_1
-di essere stato assunto a far data dal 1.8.2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e svolge la propria prestazione lavorativa con qualifica di operatore infermiere, ctg D, in Servizio presso UOC UTIC Cardiologia del PO Monaldi;
-di avere, in ragione della categoria lavorativa di appartenenza, svolto e svolgere tuttora la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
-di avere, in virtù di tale articolazione, svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come è facilmente desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze mensile “Stampa Cartellino” elaborata dal sistema gestionale informatizzato dell' CP_3
-di non avere, a fronte di tali giornate lavorate, avanzato alcuna richiesta, nel mese successivo, del turno di riposo c.d. compensativo;
-che, sebbene abbia prestato la propria attività professionale nei giorni festivi infrasettimanali – l' – per il periodo dal 2019 al 2022 - non ha riconosciuto CP_3 alcun compenso aggiuntivo né tantomeno lo stesso ha usufruito – nel mese successivo – del riposo compensativo così come previsto dal CCNL di categoria;
-che per l'anno 2023, invece, nei mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre l'odierna resistente ha riconosciuto la suddetta indennità per le giornate lavorate nei mesi di gennaio, aprile, maggio, agosto e settembre dell'anno 2023, pertanto deve ritenersi che l' CP_1 abbia riconosciuto ed applicato il diritto così come articolato in ricorso e si aggiunga che il compenso riconosciuto in busta paga è stato calcolato moltiplicando le ore effettivamente lavorate come da tabulato presenze per l'importo unitario/per ora dello straordinario festivo, così come previsto dalla norma del CCNL sopra richiamata e lo stesso dicasi per Con l'anno 2024 poiché nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio l' ha corrisposto la predetta indennità relativa ai mesi di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, aprile 2024 e maggio 2024, come si evince dalle buste paga che si versano in atti;
-di aver avanzato formale richiesta all' di riconoscimento della predetta CP_2 indennità, detta formale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite l' Controparte_1 rassegnando le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 1.4.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Parte resistente ha, preliminarmente rilevato di aver già provveduto, in attuazione della determina GRU n. 848 del 21.10.2024 al pagamento col cedolino di ottobre 2024 della somma di € 3.545,16 come da istruttoria GRU prot. 8473 del 20.3.2025 quanto alle ulteriori somme le stesse non sono dovute in quanto imputabili a un periodo prescritto.
Infatti, la somma pretesa afferisce al periodo lavorativo svolto nel periodo compreso tra il
2019 e il 2022.
Nel merito ha osservato che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente Azienda ospedaliera quale “turnista” e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale ed ordinaria articolazione dei turni.
Al riguardo, la convenuta ha rilevato che le norme contrattuali richiamate dal ricorrente non possono trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Tale evenienza può configurarsi o nel caso in cui il dipendente turnista si trovi, in via eccezionale, a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ha poi asserito che, mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per la qual cosa trova immediata e sicura applicazione la norma di cui all'art. 9, poi trasfuso nell'art. 29 del suddetto CCNL comparto Sanità, per il dipendente turnista, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia o meno verificato un surplus lavorativo e solo in caso affermativo potrà farsi applicazione di quanto in essa contemplato.
Parte convenuta ha poi asserito che il dipendente che intende rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9, oggi art. 29 CCNL deve allegare e provare, non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche di avere, per effetto di ciò, superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori;
in relazione a ciò, ha rilevato che parte ricorrente non ha adempiuto al relativo onere probatorio in quanto le allegazioni di cui al ricorso non contengono alcuno specifico riferimento alla effettiva articolazione oraria della prestazione di lavoro nel periodo in contestazione né, tantomeno, in ordine al superamento dell'orario di lavoro normalmente richiesto dalla resistente Azienda ospedaliera alla generalità dei lavoratori, né infine contengono riferimenti specifici al fatto che il predetto orario di lavoro normale si riduce per la generalità dei lavoratori, e non anche per i turnisti, in coincidenza delle giornate festive infrasettimanali.
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'esito del deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 4.11.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
In via preliminare è da considerarsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, relativamente alle eventuali differenze che potessero essere riconosciute rispetto a quanto da lei già corrisposto, dal momento in cui la somma pretesa afferisce al periodo lavorativo svolto nel periodo successivo al mese di aprile del 2019 e fino al dicembre dell'anno 2022.
Tuttavia, atteso che vi è missiva di messa in mora interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione ritualmente versata in atti e inviata in data 5.2.2024 a mezzo pec all'indirizzo:
e ritualmente ricevuta in data 6.2.2024, la pretesa attorea riguarda tutte voci retributive maturate successivamente al 6 febbraio 2019; in altre parole non sono state avanzate richiesta per il periodo antecedente al 6.2.2019.
Atteso che il primo giorno festivo infrasettimanale richiesto è il 22.4.2019 non può dirsi decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Va anche sottolineato che la somma pretesa dall'attore ridotta nelle note di discussione ad
€ 868/52 non è stata ritenuta condivisibile dalla parte convenuta unicamente in ragione del fatto che le ulteriori somme pretese dal ricorrente “non sono dovute in quanto imputabili a periodo prescritto”.
Parte convenuta, quindi, non ha contestato i conteggi ed i criteri di calcolo ivi utilizzati ma si
è limitata a sostenere, occorre ribadire, che le ulteriori somme pretese dal “non sono Pt_1 dovute in quanto imputabili a periodo prescritto”; per le ragioni sopra esplicitate non vi è, invero, alcun periodo prescritto. Deve ulteriormente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e
12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del
2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Parte Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo indicato, che va dal 22.4.2019 al 26. 12.2022, possono essere utilizzati i conteggi attorei, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea ineriscono ad aspetti su cui la Suprema Corte si è già pronunciata in senso favorevole al ricorrente. Pertanto, assorbita ogni altra questione, l' va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della ulteriore somma di € 868,52 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per ¾ delle medesime in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della Controparte_1 convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 22.4.2019 al 26. 12.2022;
2) condanna per l'effetto l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro € 868,52 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) compensa per 3/4 le spese del giudizio e condanna la resistente Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del
[...] restante 1/4 che liquida in tale misura ridotta in € 500,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile