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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 25.3.2025 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 14510/2024
tra
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Giuseppe Iorio ed Parte_1
Alessia Iorio ricorrente E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi, domiciliato come in atti resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 dell'Istituto
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 20.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato dipendente del in Controparte_1 liquidazione, con rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di operatore ecologico livello 3A dal 02/01/2001 al 30/06/2013. Deduceva di non aver ricevuto all'atto della cessazione del rapporto il tfs. Allegava, altresì, che il in data 7.11.2019 aveva compilato ed inviato all' il CP_1 CP_2 modello TFR01, contenente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro ed alla conseguente liquidazione del tfs in suo favore. Dava atto che in data 14/11/2024 l' corrispondeva al ricorrente l'importo di € 9.020,00 CP_2
a titolo di TFR/TFS, ma che detto pagamento non era corretto in quanto parziale, avendo l'istante diritto ad un importo superiore, pari a € 18.998,93, come da CUD versato in atti.
Tanto premesso, chiedeva a questo giudice condannarsi l' al pagamento in suo favore CP_2 della differenza di TFS maturato in suo favore, quantificato in € 9.978,93. Si costituiva il CUB, che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' , CP_2 essendo il consorzio un ente pubblico. Si costituiva l' che rilevava di aver provveduto alla liquidazione del TFS sulla base dei CP_2 dati indicati nel modello TFR1. All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione. ******** Il ricorso è infondato e va rigettato. L'erogazione effettuata dall'Ente Previdenziale è disciplinata dalla legge 152/68 per l'IPS e per il TFR, le circolari dell'ex n. 11/2001 e n. 30/2002, secondo cui il TFR si CP_3 calcola sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione con il modello TFR1. Ed infatti risulta incontestato che l' , con ciò riconoscendo anche la propria CP_2 legittimazione passiva, ha provveduto, con valuta del 14.11.2024, al versamento in favore del ricorrente a titolo di TFS della somma di euro 9.020,00 al lordo delle ritenute. Al riguardo va osservato che come correttamente osservato dall' , le somme risultano CP_2 calcolate come per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce CP_1 mensili dei datori di lavoro pubblici. Né parte ricorrente ha dedotto e provato le ragioni per le quali residuerebbe il credito di € 9.978,93 asseritamente richiesto. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, tenuto conto della giurisprudenza contrastante, vanno interamente compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Aversa, 26.3.2025
Il giudice dr ssa Ida Ponticelli