Art. 16.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali e' posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovra' essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 .
Per le attivita' gia' denunciate alla data del 1 gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.
Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma e' tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare all'atto della denuncia di infortunio o malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.
In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, e' applicata dall'istituto assicuratore una sanzione amministrativa di L. 50.000.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali e' posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovra' essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 .
Per le attivita' gia' denunciate alla data del 1 gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.
Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma e' tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare all'atto della denuncia di infortunio o malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.
In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, e' applicata dall'istituto assicuratore una sanzione amministrativa di L. 50.000.