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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1417/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5396/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12240/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240153988389000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240153988389000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado fu introdotto con ricorso presentato da Ricorrente_1 innanzi alla CGT di primo grado di Napoli con il quale chiese l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 01539883 89
000 di euro 127.605,93, notificatagli il 16.1.2025, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973,
e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
Il contribuente sostenne che la cartella era invalida per i seguenti motivi:
decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria, ai sensi degli artt.
36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972;
mancanza della comunicazione preventiva;
mancanza di sottoscrizione.
Si costituì in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale difese la legittimità dell'atto con il deposito di controdeduzioni.
La CGT con sentenza n. 12240 emessa all'udienza del 10.6.2025 e depositata l'8.7.2025 rigettò il ricorso condannando lo Ricorrente_1 al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00.
La decisione è stata impugnata dal contribuente che ha concluso per la riforma integrale con vittoria di spese.
L'agenzia delle entrate ha depositato controdeduzioni contrastando i motivi di appello.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone la questione della decadenza, ma nel fare ciò, dopo avere riconosciuto in una prima parte che la cartella scaturiva da un controllo ex art. 36 bis e 54 bis, afferma che il primo giudice “ facendo confusione tra l'art. 36 bis e l'art. 36 ter del DPR 600/73, ha completamente omesso qualunque considerazione sulla censura relativa alla decadenza per la violazione dell'art. 36 ter”.
Richiamando questa ultima disposizione e ricordato che il controllo deve essere effettuato entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, sostiene che il termine sarebbe scaduto il
31.12.2024.
Il motivo è infondato.
Il controllo dal quale è scaturita l'emissione dell'atto impugnato rientra nella previsione degli articoli 36 bis e 54 bis in quanto il contribuente non aveva versato gli importi indicati in dichiarazione. Non vi erano, pertanto, incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che è alla base dei controlli ex artt.
36 ter e 54 ter.
Ai sensi dell'art. 25 del Dpr n. 602 del 1973, come mod., “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
E', pertanto, tempestiva la cartella impugnata, relativa alla dichiarazione presentata nell'anno 2022, notificata entro il 31 dicembre 2025.
L'agenzia non doveva notificare, prima della notifica della cartella, la comunicazione di irregolarità, comunque inviata, che, per costante giurisprudenza alla quale questo collegio ritiene di dare seguito, non è obbligatoria.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe rilevato la mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto. Non si sarebbe avveduto che non si trattava di un profilo di irriferibilità dell'atto
(perché l'atto era certamente riferibile ad ADER), ma della sua nullità assoluta, e non sanabile per la carenza di un suo presupposto essenziale ai fini della rispondenza al modello di documento informatico previsto dal
CAD, non recando la firma in formato cades o pades.
L'eccezione va respinta in quanto il documento reca la firma digitale di colui che lo ha emesso.
Aprendo il documento informatico depositato e utilizzando l'icona apposita deputata alla firma digitale
(rappresentata da una pennetta a sinistra del reader pdf), si trova la sottoscrizione digitale apposta da parte del referente dell'ente di riscossione e l'inesistenza di ulteriori modifiche dopo questa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5396/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12240/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240153988389000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240153988389000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado fu introdotto con ricorso presentato da Ricorrente_1 innanzi alla CGT di primo grado di Napoli con il quale chiese l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 01539883 89
000 di euro 127.605,93, notificatagli il 16.1.2025, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973,
e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
Il contribuente sostenne che la cartella era invalida per i seguenti motivi:
decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria, ai sensi degli artt.
36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972;
mancanza della comunicazione preventiva;
mancanza di sottoscrizione.
Si costituì in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale difese la legittimità dell'atto con il deposito di controdeduzioni.
La CGT con sentenza n. 12240 emessa all'udienza del 10.6.2025 e depositata l'8.7.2025 rigettò il ricorso condannando lo Ricorrente_1 al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00.
La decisione è stata impugnata dal contribuente che ha concluso per la riforma integrale con vittoria di spese.
L'agenzia delle entrate ha depositato controdeduzioni contrastando i motivi di appello.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone la questione della decadenza, ma nel fare ciò, dopo avere riconosciuto in una prima parte che la cartella scaturiva da un controllo ex art. 36 bis e 54 bis, afferma che il primo giudice “ facendo confusione tra l'art. 36 bis e l'art. 36 ter del DPR 600/73, ha completamente omesso qualunque considerazione sulla censura relativa alla decadenza per la violazione dell'art. 36 ter”.
Richiamando questa ultima disposizione e ricordato che il controllo deve essere effettuato entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, sostiene che il termine sarebbe scaduto il
31.12.2024.
Il motivo è infondato.
Il controllo dal quale è scaturita l'emissione dell'atto impugnato rientra nella previsione degli articoli 36 bis e 54 bis in quanto il contribuente non aveva versato gli importi indicati in dichiarazione. Non vi erano, pertanto, incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che è alla base dei controlli ex artt.
36 ter e 54 ter.
Ai sensi dell'art. 25 del Dpr n. 602 del 1973, come mod., “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
E', pertanto, tempestiva la cartella impugnata, relativa alla dichiarazione presentata nell'anno 2022, notificata entro il 31 dicembre 2025.
L'agenzia non doveva notificare, prima della notifica della cartella, la comunicazione di irregolarità, comunque inviata, che, per costante giurisprudenza alla quale questo collegio ritiene di dare seguito, non è obbligatoria.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe rilevato la mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto. Non si sarebbe avveduto che non si trattava di un profilo di irriferibilità dell'atto
(perché l'atto era certamente riferibile ad ADER), ma della sua nullità assoluta, e non sanabile per la carenza di un suo presupposto essenziale ai fini della rispondenza al modello di documento informatico previsto dal
CAD, non recando la firma in formato cades o pades.
L'eccezione va respinta in quanto il documento reca la firma digitale di colui che lo ha emesso.
Aprendo il documento informatico depositato e utilizzando l'icona apposita deputata alla firma digitale
(rappresentata da una pennetta a sinistra del reader pdf), si trova la sottoscrizione digitale apposta da parte del referente dell'ente di riscossione e l'inesistenza di ulteriori modifiche dopo questa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.