Art. 27.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui allo articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonche' la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui allo articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonche' la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.