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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5430 del R.G. 2018, riservata per la decisione con ordinanza del 12.03.2025 e avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Alfredo Molendini, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Ospedalicchio n. 9, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
-resistente contumace –
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
All'udienza, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 17.10.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi;
nulla opponeva il P.M. con visto del 02.04.2025
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 13.07.2018, il sig. , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario, a Taranto, in data 03.06.1998, con CP_1 dalla cui unione era nato il figlio (il 26.02.1993), proponeva domanda di Per_1 separazione personale con addebito all'altro coniuge, responsabile della fine dell'unione coniugale per aver intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale
1 ; chiedeva, inoltre, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la Persona_2 corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia;
insisteva, altresì, per la condanna della resistente alla restituzione delle somme arbitrariamente sottratte dal conto corrente familiare;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda di addebito, precisava di aver scoperto la relazione extraconiugale della moglie nel luglio 2014 e che la stessa, in maniera del tutto inaspettata, si era allontanata dalla casa coniugale trasferendosi, unitamente al nuovo compagno, in un'altra abitazione in Taranto, alla via Acclavio.
Quanto ai profili economici, precisava di aver lavorato presso Essetieffe Sli Servizi
Logistici Integrati Srl, ma di essere allo stato disoccupato, anche perché affetto da patologie invalidanti che ne riducevano notevolmente la capacità lavorativa;
mentre la moglie svolgeva attività lavorativa presso “il . Parte_2
All'udienza presidenziale del 18.12.2018, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnando la casa coniugale al ricorrente, che la abiterà con il figlio maggiorenne, non ancora dotato di autonomia reddituale;
rimetteva, dunque, le parti innanzi a sé quale Giudice istruttore, assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative.
Pronunciata la separazione dei coniugi, con sentenza non definitiva n.1802/2020 pubbl. il 20.10.2020, la causa veniva rimessa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, 6° co. c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e indagini reddituali, delegate alla Guardia di Finanza al fine di accertare le condizioni economico-reddituali delle parti.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttorie ed espletata l'istruttoria orale, all'udienza a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., il ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti;
con ordinanza del 12.03.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi
Avendo il Tribunale già pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con la sentenza non definitiva n. 1802/2020, pubbl. in data 20.10.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
3. Sull'addebito della separazione.
Com'è noto, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale
2 nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. n. 4038/2024; Cass. n.33961/2022).
In particolare, per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che, "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre,
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (tra le tante Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo" (Cass. n. 20866 del 21/07/2021).
Nella specie, esaminate le complessive emergenze istruttorie, va accolta la domanda di addebito formulata dal ricorrente.
In particolare, quanto dedotto dal ricorrente circa la relazione extraconiugale della moglie, ha trovato puntuale riscontro nell'istruttoria svolta: il teste dichiara Tes_1
“confermo la circostanza sub C) (ovvero che “il 29 luglio 2014, confessava CP_1
3 di intrattenere una relazione extraconiugale con , suo collega di Persona_2 lavoro”) in quanto ero presente personalmente. In quel periodo mi recavo spesso a casa del sig. e ho assistito personalmente alla confessione della sig.ra (cfr. Parte_1 CP_1 verbale di udienza del 09.06.2022); il teste , precisa di “(…) aver avuto Persona_2 una relazione con la sig.ra dal dicembre 2014 al novembre 2018 circa;
CP_1 nel mese di luglio 2014 eravamo solo colleghi di lavoro” (cfr. verbale di udienza del
23.03.2023).
Il breve lasso temporale trascorso tra la richiesta della scelta di addivenire alla separazione (luglio 2018), la scoperta del tradimento (estate 2018) e l'inizio della convivenza della sig.ra con il nuovo compagno (dicembre 2018), sono CP_1 emblematici dell'esistenza del nesso causale tra l'infedeltà coniugale e l'irreversibilità della crisi familiare. Può, infatti, ragionevolmente presumersi che la scoperta dell'infedeltà coniugale abbia assunto un ruolo determinante nella definitiva intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in tale contesto e in assenza di elementi contrari offerti dalla resistente, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, dichiarando che la separazione è addebitabile alla moglie, sig.ra CP_1
4. Sulla richiesta di mantenimento.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, il Tribunale ritiene che i provvedimenti accessori disposti in sede di udienza presidenziale appaiano adeguati a regolare la separazione giudiziale dei coniugi e possano, dunque, in questa sede essere confermati
E' noto, infatti, che il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti oltre alla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (presupponendo l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale a differenza che, in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che ha natura assistenziale, compensativa e perequativa ed è volto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge, sul punto, Cass. n. 5605/2020) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis: Cass. n.770/2018).
Tanto premesso, nella specie, i coniugi si trovano in situazioni comparabili.
In particolare, dalla documentazione reddituale emerge che per l'anno d'imposta 2022
(cfr. CU 2023), il ricorrente ha prodotto redditi da lavoro dipendente, pari ad € 17.813,64;
4 a sua volta, la resistente, per l'anno 2022, ha prodotto redditi pari ad € 17.037,17 (cfr. informative GdF del 11.07.2023).
Pertanto, valutate le rispettive condizioni economiche delle parti e le capacità lavorative sostanzialmente equivalenti tra i coniugi, la richiesta di mantenimento formulata dal ricorrente va rigettata.
Quanto all'ulteriore domanda formulata dal ricorrente, di assegnazione della casa coniugale, la stessa va accolta, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria, eventi sopravvenuti da cui desumere il venir meno dei presupposti accertati nella fase presidenziale (cfr. decreto del 18.12.2018).
Infine, la domanda di restituzione somme, che il ricorrente assume essere state indebitamente prelevate dalla moglie dal conto cointestato, è inammissibile nell'odierno giudizio di separazione coniugi, perché trattasi di domande soggette a riti diversi e non cumulabili nel medesimo giudizio.
L'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (ex artt.31, 32, 34, 35,
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi
(domande di restituzione, di pagamento somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare)
(cfr. Cass. n. 4367/2003; Cass. n. 6660/2001).
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle ragioni sottese alla decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
a) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
b) assegna la casa coniugale, sita in Taranto, via Archimede n.9 al ricorrente;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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