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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2940/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli avv. ti SALZANO RITA e LAMBIASE GIUSEPPE, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
CP_1
Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24.05.2023 la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 senza soluzione di continuità, in maniera irregolare dal 20.11.2017 al 16.01.2020 e con contratto a tempo determinato part time al 60% dal 17.01.2020 al 9.09.2022. Rappresentava di essere stata inquadrata al livello 5 del CCNL Commercio-Confcommercio con qualifica di operaio e mansioni di scaffalista, sempre sottoposta al potere gerarchico, direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e dei suoi preposti. Riferiva di aver lavorato 7 giorni su 7, con due domeniche libere al mese, alternando il turno di mattina con quello pomeridiano, percependo € 550,00 al mese per il periodo non contrattualizzato e, per il restante periodo, quanto indicato nelle buste paga recanti giorni ed ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte. Lamentava il mancato pagamento delle spettanze dovute per i mesi da aprile a settembre 2022, delle indennità per permessi, ex festività e ferie non goduti, della tredicesima
-tranne che per gli anni 2020 e 2021-, della quattordicesima mensilità e del
TFR. Evidenziava che nessun riscontro aveva avuto l'invito al tentativo di conciliazione inviato alla società in data 4.11.2022 e che, pertanto, restava creditrice della società per l'importo totale di € 123.075,04 lordi come da conteggi allegati.
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “a) Accogliere il presente ricorso, accertare e dichiarare la continuità del rapporto di lavoro per il periodo dal 20/11/2017 al 09/09/2022 e conseguentemente dichiarare
,le somme analiticamente dovute alla ricorrente, Sig.ra Parte_1
riportate in ricorso per le voci ivi indicate, per il periodo di lavoro dal
20/11/2017 al 09/09/2022, anche ex art. 2126 c.c. e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentanteCP_1 pro tempore, con sede legale in Marcianise (81025) (CE) alla Via Grillo, 35, cod. fis. e P.Iva P.IVA 1 al pagamento immediato in favore della '
ricorrente della somma di € 123.075,04 lordi, di cui € 10.598,04 a titolo di
TFR, per le causali di cui innanzi e come analiticamente indicate nei conteggi allegati al presente ricorso, o a quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti ".
La società convenuta non si costituiva in giudizio. Pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.09.2024 il giudice emetteva ordinanza provvisionale, disponendo il pagamento da parte della società convenuta della somma lorda di euro 5.864,00 a titolo di mensilità da aprile 2022 a settembre 2022
e della somma lorda di euro 2.019,94 a titolo di Tfr, in assenza della prova del relativo pagamento.
Terminata l'attività istruttoria, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.09.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente giova rilevare che costituisce principio indiscusso in giurisprudenza quello secondo cui la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può soltanto concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (cfr Cass. n. 7739/2007; Cass. n. 10947/2003; Cass.
n. 21251/2010).
La mancata costituzione di una parte, infatti, non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.
La contumacia, infatti, integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.
Ad avviso della Suprema Corte, in realtà, peculiare è la considerazione del silenzio quando la parte, come nel caso in esame, sia rimasta contumace.
Questo silenzio, per il codice, ha ancor meno valore. L'art. 115 impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". Il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr Cass. SS.
UU. 2951/2016).
Ciò posto, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente avanza una domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di differenza paga per lavoro supplementare, straordinario festivo, indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi, differenze sulla 13^ mensilità, ratei 13^ mensilità anno 2022, 14^ mensilità e Tfr.
CP_1 sin dal 20.11.2017,Sostiene di aver lavorato alle dipendenze della sebbene regolarizzata solo a partire dal 17.01.2020, e fino al 09.09.2022, con le mansioni di scaffalista, dalle ore 7:30 alle ore 14:00 il lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 14:00 alle 20:30 il martedì, giovedì e sabato, oltre due domeniche al mese dalle ore 7:30 alle 14:00, percependo solo la retribuzione risultante dalle buste paga (ed euro 550,00 mensili prima della regolarizzazione), non godendo di ferie, nulla percependo a titolo di 14^ mensilità, né a titolo di ratei 13^ mensilità per l'anno 2022, né le mensilità da aprile a settembre 2022 ed il Tfr.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time a 24h settimanali
-
successivamente trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal
17.01.2022 , inquadrata nel livello V del CCNL Commercio - Confcommercio con la qualifica di "commesso delle vendite al minuto”. Il rapporto è stato poi risolto in data 09.09.2022 per “cessazione attività” (cfr buste paga, C/2 storico lavoratore).
Ciò premesso, in primo luogo, va disattesa la domanda attorea di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta CP_1 per il periodo antecedente alla dedotta regolarizzazione avvenuta il 17.01.2020.
Sul punto, i testi escussi hanno dichiarato che il supermercato presso il quale avevano reso la prestazione lavorativa, prima del gennaio 2020, era gestito da altra società, la Torrione srl, per la quale anche la ricorrente aveva lavorato.
Pertanto, avendo invece la ricorrente sostenuto di aver lavorato in maniera continuativa alle dipendenze della CP_1 in assenza di altre allegazioni, la domanda va disattesa. Ciò detto, occorre verificare se, a fronte di un contratto di lavoro part time al
60%, la ricorrente abbia invece lavorato oltre quanto risultante dalle buste paga in atti nel periodo dal 17.01.2020 al 09.09.2022.
In punto di diritto, si richiamano i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3).
Rileva ancora richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, secondo cui la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore. Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432
c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
L'affermazione poi della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr. Cass.
11536/2006). Incombe comunque sul lavoratore che reclama il compenso per le ore di lavoro straordinario dimostrare di averlo effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro e che, in difetto di tale prova sulla sussistenza del diritto, non si può procedere a una liquidazione equitativa del compenso. (cfr.
Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass. 22 dicembre 1999 n. 14460; Cass. 1389/2003).
Ebbene, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, ad avviso del giudicante, il compendio probatorio in atti ha consentito di accertare con certezza che la ricorrente ha lavorato oltre l'orario part time contrattualmente previsto.
A ben vedere, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice
-
compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Ebbene, dal compendio probatorio in atti è emerso che la ricorrente ha lavorato dal lunedì al sabato sul turno di mattina o di pomeriggio, dalle ore 7:30 alle ore
14:00 o dalle 14:00 alle 20:30, e due domeniche al mese dalle ore 8:00 alle
13:30 (e non dalle 7:30 alle 14:00 come indicato in ricorso) (cfr testi Tes_1
Testimone 3 , Giudice Tes_4 ).Testimone_2 '[...]‚
Le dichiarazioni testimoniali oltre ad essere particolareggiate sono coerenti sia intrinsecamente, che tra loro e rese da soggetti aventi una diretta percezione dei fatti di causa, in quanto tutti colleghi di lavoro della ricorrente nel periodo temporale di cui si discorre. Pertanto, può ritenersi assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente in ordine all' osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. Nell'arco di un mese, dunque, la ricorrente, a fronte di un contratto part time a 24 h settimanali, ha lavorato 39 ore per due settimane e 44,30 per altre due, in maniera alternata.
Quanto alle ferie, è costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n.
26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
Con la sentenza n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 [...] Parte_2
si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto Per_1
fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (cfr da ultimo Cass. 16603/2024).
Nella fattispecie che ci occupa, dalle buste paga in atti non risulta il godimento di alcun giorno di ferie, mentre la contrattazione di settore prevede il diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
Di qui il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Né risulta il pagamento delle mensilità da aprile 2022 a settembre 2022, dei ratei della 13^ mensilità anno 2022, della quattordicesima mensilità prevista dall'art. 221 del CCNL di settore e del Tfr. Pertanto, parte attrice avrà diritto a tali emolumenti.
Di contro, va rigettata la domanda di condanna al pagamento dei permessi, in assenza di qualsivoglia allegazione sul punto.
In relazione al quantum debeatur, si tiene conto dei minimi tabellari di cui al V livello di inquadramento come da documentazione in atti, di quanto percepito dalla ricorrente per come risultante dalle buste paga e dell'orario di lavoro per come accertato in giudizio.
Pertanto, la Pt_1 avrà diritto alla somma di euro 11.277,67 a titolo di differenze retributive in relazione all'anno 2020 (di cui euro 957,97 quale differenza su 13^ mensilità, euro 1.550,97 a tiolo di 14^ mensilità, euro
1.597,13 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute), euro 11.567,01 per l'anno 2021 (di cui euro 700,97 quale differenza su 13^ mensilità, euro
1.550,97 a tiolo di 14^ mensilità, euro 1.597,13 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute), euro 12.832,32 anno 2022 (di cui euro 7.754,85 a titolo di mensilità non corrisposte da aprile a settembre 2022, euro 1.064,72 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, euro 1.033, 98 a titolo di 13^ mensilità) ed euro 5.371, 70 a titolo di Tfr, per un totale di euro 41.048,70 oltre accessori di legge.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza parziale e sono liquidate sulla base del criterio del decisum, come da dispositivo.
Ed invero, il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione (cfr Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
41.048,70 (di cui euro 7.883,94 già oggetto di provvisionale) oltre accessori di legge per le causali di cui in motivazione;
Rigetta il ricorso per la parte restante;
Condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 4.629,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari
Salerno, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2940/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli avv. ti SALZANO RITA e LAMBIASE GIUSEPPE, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
CP_1
Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24.05.2023 la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 senza soluzione di continuità, in maniera irregolare dal 20.11.2017 al 16.01.2020 e con contratto a tempo determinato part time al 60% dal 17.01.2020 al 9.09.2022. Rappresentava di essere stata inquadrata al livello 5 del CCNL Commercio-Confcommercio con qualifica di operaio e mansioni di scaffalista, sempre sottoposta al potere gerarchico, direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e dei suoi preposti. Riferiva di aver lavorato 7 giorni su 7, con due domeniche libere al mese, alternando il turno di mattina con quello pomeridiano, percependo € 550,00 al mese per il periodo non contrattualizzato e, per il restante periodo, quanto indicato nelle buste paga recanti giorni ed ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte. Lamentava il mancato pagamento delle spettanze dovute per i mesi da aprile a settembre 2022, delle indennità per permessi, ex festività e ferie non goduti, della tredicesima
-tranne che per gli anni 2020 e 2021-, della quattordicesima mensilità e del
TFR. Evidenziava che nessun riscontro aveva avuto l'invito al tentativo di conciliazione inviato alla società in data 4.11.2022 e che, pertanto, restava creditrice della società per l'importo totale di € 123.075,04 lordi come da conteggi allegati.
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “a) Accogliere il presente ricorso, accertare e dichiarare la continuità del rapporto di lavoro per il periodo dal 20/11/2017 al 09/09/2022 e conseguentemente dichiarare
,le somme analiticamente dovute alla ricorrente, Sig.ra Parte_1
riportate in ricorso per le voci ivi indicate, per il periodo di lavoro dal
20/11/2017 al 09/09/2022, anche ex art. 2126 c.c. e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentanteCP_1 pro tempore, con sede legale in Marcianise (81025) (CE) alla Via Grillo, 35, cod. fis. e P.Iva P.IVA 1 al pagamento immediato in favore della '
ricorrente della somma di € 123.075,04 lordi, di cui € 10.598,04 a titolo di
TFR, per le causali di cui innanzi e come analiticamente indicate nei conteggi allegati al presente ricorso, o a quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti ".
La società convenuta non si costituiva in giudizio. Pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.09.2024 il giudice emetteva ordinanza provvisionale, disponendo il pagamento da parte della società convenuta della somma lorda di euro 5.864,00 a titolo di mensilità da aprile 2022 a settembre 2022
e della somma lorda di euro 2.019,94 a titolo di Tfr, in assenza della prova del relativo pagamento.
Terminata l'attività istruttoria, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.09.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente giova rilevare che costituisce principio indiscusso in giurisprudenza quello secondo cui la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può soltanto concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (cfr Cass. n. 7739/2007; Cass. n. 10947/2003; Cass.
n. 21251/2010).
La mancata costituzione di una parte, infatti, non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.
La contumacia, infatti, integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.
Ad avviso della Suprema Corte, in realtà, peculiare è la considerazione del silenzio quando la parte, come nel caso in esame, sia rimasta contumace.
Questo silenzio, per il codice, ha ancor meno valore. L'art. 115 impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". Il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr Cass. SS.
UU. 2951/2016).
Ciò posto, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente avanza una domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di differenza paga per lavoro supplementare, straordinario festivo, indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi, differenze sulla 13^ mensilità, ratei 13^ mensilità anno 2022, 14^ mensilità e Tfr.
CP_1 sin dal 20.11.2017,Sostiene di aver lavorato alle dipendenze della sebbene regolarizzata solo a partire dal 17.01.2020, e fino al 09.09.2022, con le mansioni di scaffalista, dalle ore 7:30 alle ore 14:00 il lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 14:00 alle 20:30 il martedì, giovedì e sabato, oltre due domeniche al mese dalle ore 7:30 alle 14:00, percependo solo la retribuzione risultante dalle buste paga (ed euro 550,00 mensili prima della regolarizzazione), non godendo di ferie, nulla percependo a titolo di 14^ mensilità, né a titolo di ratei 13^ mensilità per l'anno 2022, né le mensilità da aprile a settembre 2022 ed il Tfr.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time a 24h settimanali
-
successivamente trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal
17.01.2022 , inquadrata nel livello V del CCNL Commercio - Confcommercio con la qualifica di "commesso delle vendite al minuto”. Il rapporto è stato poi risolto in data 09.09.2022 per “cessazione attività” (cfr buste paga, C/2 storico lavoratore).
Ciò premesso, in primo luogo, va disattesa la domanda attorea di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta CP_1 per il periodo antecedente alla dedotta regolarizzazione avvenuta il 17.01.2020.
Sul punto, i testi escussi hanno dichiarato che il supermercato presso il quale avevano reso la prestazione lavorativa, prima del gennaio 2020, era gestito da altra società, la Torrione srl, per la quale anche la ricorrente aveva lavorato.
Pertanto, avendo invece la ricorrente sostenuto di aver lavorato in maniera continuativa alle dipendenze della CP_1 in assenza di altre allegazioni, la domanda va disattesa. Ciò detto, occorre verificare se, a fronte di un contratto di lavoro part time al
60%, la ricorrente abbia invece lavorato oltre quanto risultante dalle buste paga in atti nel periodo dal 17.01.2020 al 09.09.2022.
In punto di diritto, si richiamano i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3).
Rileva ancora richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, secondo cui la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore. Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432
c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
L'affermazione poi della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr. Cass.
11536/2006). Incombe comunque sul lavoratore che reclama il compenso per le ore di lavoro straordinario dimostrare di averlo effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro e che, in difetto di tale prova sulla sussistenza del diritto, non si può procedere a una liquidazione equitativa del compenso. (cfr.
Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass. 22 dicembre 1999 n. 14460; Cass. 1389/2003).
Ebbene, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, ad avviso del giudicante, il compendio probatorio in atti ha consentito di accertare con certezza che la ricorrente ha lavorato oltre l'orario part time contrattualmente previsto.
A ben vedere, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice
-
compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Ebbene, dal compendio probatorio in atti è emerso che la ricorrente ha lavorato dal lunedì al sabato sul turno di mattina o di pomeriggio, dalle ore 7:30 alle ore
14:00 o dalle 14:00 alle 20:30, e due domeniche al mese dalle ore 8:00 alle
13:30 (e non dalle 7:30 alle 14:00 come indicato in ricorso) (cfr testi Tes_1
Testimone 3 , Giudice Tes_4 ).Testimone_2 '[...]‚
Le dichiarazioni testimoniali oltre ad essere particolareggiate sono coerenti sia intrinsecamente, che tra loro e rese da soggetti aventi una diretta percezione dei fatti di causa, in quanto tutti colleghi di lavoro della ricorrente nel periodo temporale di cui si discorre. Pertanto, può ritenersi assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente in ordine all' osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. Nell'arco di un mese, dunque, la ricorrente, a fronte di un contratto part time a 24 h settimanali, ha lavorato 39 ore per due settimane e 44,30 per altre due, in maniera alternata.
Quanto alle ferie, è costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n.
26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
Con la sentenza n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 [...] Parte_2
si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto Per_1
fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (cfr da ultimo Cass. 16603/2024).
Nella fattispecie che ci occupa, dalle buste paga in atti non risulta il godimento di alcun giorno di ferie, mentre la contrattazione di settore prevede il diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
Di qui il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Né risulta il pagamento delle mensilità da aprile 2022 a settembre 2022, dei ratei della 13^ mensilità anno 2022, della quattordicesima mensilità prevista dall'art. 221 del CCNL di settore e del Tfr. Pertanto, parte attrice avrà diritto a tali emolumenti.
Di contro, va rigettata la domanda di condanna al pagamento dei permessi, in assenza di qualsivoglia allegazione sul punto.
In relazione al quantum debeatur, si tiene conto dei minimi tabellari di cui al V livello di inquadramento come da documentazione in atti, di quanto percepito dalla ricorrente per come risultante dalle buste paga e dell'orario di lavoro per come accertato in giudizio.
Pertanto, la Pt_1 avrà diritto alla somma di euro 11.277,67 a titolo di differenze retributive in relazione all'anno 2020 (di cui euro 957,97 quale differenza su 13^ mensilità, euro 1.550,97 a tiolo di 14^ mensilità, euro
1.597,13 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute), euro 11.567,01 per l'anno 2021 (di cui euro 700,97 quale differenza su 13^ mensilità, euro
1.550,97 a tiolo di 14^ mensilità, euro 1.597,13 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute), euro 12.832,32 anno 2022 (di cui euro 7.754,85 a titolo di mensilità non corrisposte da aprile a settembre 2022, euro 1.064,72 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, euro 1.033, 98 a titolo di 13^ mensilità) ed euro 5.371, 70 a titolo di Tfr, per un totale di euro 41.048,70 oltre accessori di legge.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza parziale e sono liquidate sulla base del criterio del decisum, come da dispositivo.
Ed invero, il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione (cfr Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
41.048,70 (di cui euro 7.883,94 già oggetto di provvisionale) oltre accessori di legge per le causali di cui in motivazione;
Rigetta il ricorso per la parte restante;
Condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 4.629,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari
Salerno, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino