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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI ALDO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI Controparte_1 C.F._2
LAURA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti congiuntamente con note scritte depositate il 17.02.2025:
“Voglia il Tribunale di Macerata:
pagina 1 di 5 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Treia (MC) Via Giovanni Paolo I, n. 5 al resistente CP_1
, perché vi viva coi figli;
[...]
3) corrisponderà a titolo di mantenimento a l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 160,00 da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo
l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
4) Disporre che e contribuiscano al mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_1
sostenendo rispettivamente il le spese di mantenimento ordinario e il 90% delle Controparte_1
spese straordinarie e la sig.ra il 10% delle spese straordinarie regolamentate in Parte_1
base al protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
5) Disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio"
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione personale da con cui ha contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
06/07/1997 e dalla cui unione sono nati due figli: nato il [...] e Persona_1 [...]
nata il [...]. Per_2
La ricorrente ha dedotto che:
- La crisi della convivenza sarebbe sorta a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi nonché al comportamento del marito che aveva trascurato la relazione coniugale sin dai primissimi anni dell'unione affettiva;
- Tra le parti, ella era il coniuge economicamente più debole, e pertanto chiedeva l'assegno mensile di 200 euro a titolo di mantenimento e che il versasse 400 euro per ciascuno CP_1
dei figli a titolo di mantenimento e la loro collocazione presso di lei
Notificato il ricorso e l'udienza di comparizione dei coniugi al ricorrente in data 17.04.2023, si costituiva in giudizio che pur contestando quanto prodotto e dedotto da parte Controparte_1
ricorrente, non si opponeva alla separazione.
In particolare, il resistente deduceva che:
- la crisi della relazione, al contrario di quanto ritenuto da parte ricorrente, era da ricondurre alle relazioni extraconiugali avute dalla moglie, sin dai primissimi anni della loro relazione coniugale, in palese violazione dei doveri matrimoniali previsti dall'art. 143 c.c, con conseguente domanda di addebito della separazione alla moglie;
pagina 2 di 5 - la figlia , divenuta maggiorenne in pendenza del presente giudizio, e il figlio Per_2 Per_1
studente universitario ad Ancona, non erano ancora autosufficienti e che non avevano riferito, alcuna preferenza rispetto al genitore con cui rimanere, ma che la figlia avrebbe preferito rimanere nella residenza familiare (All. 2 dichiarazione dei figli);
- la casa familiare era di sua proprietà esclusiva, avendola l'uomo acquistata nel 1994 (all. comparsa di risposta doc. n. 3), ossia 3 anni prima di contrarre matrimonio con la ricorrente.
- Di conseguenza, era la ricorrente a dover lasciare la casa coniugale in modo che il padre vi restasse a vivere con i figli maggiorenni, con conseguente onere della di Parte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli, l'assegno mensile di 200 euro per ciascuno, da versare direttamente presso il conto dei figli, visto la loro maggiore età.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi il 10.05.2023, comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti.
La ricorrente, sentita personalmente dichiarava che, a causa dello stato di salute, non poteva lavorare a tempo pieno svolgendo un'attività lavorativa a tempo parziale, nello specifico cuoca presso la scuola materna di Macerata “Villa Serra” percependo un reddito mensile pari a 640 e che, pertanto, non aveva la capacità economica ai fini del versamento del contributo di mantenimento per i figli e comunque negava l'esistenza di sue relazioni extraconiugali.
Parte resistente, sentita personalmente, dichiarava di lavorare come operaio presso un calzaturificio, percependo un reddito mensile di circa 1600 euro;
che i figli, pur maggiorenni, non erano economicamente autosufficienti, vivendo con lui nell'abitazione coniugale, visto che il padre si faceva carico integralmente delle spese necessarie per questi;
parte resistente rappresentava inoltre la sua disponibilità ad erogare una somma a titolo di mantenimento alla coniuge se questa avesse lasciato la casa coniugale.
Tentata dal Giudice la conciliazione, questa aveva esito negativo, pertanto, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del l'assegno mensile di 300 euro in favore della CP_1
e poi fissava l'udienza di prima comparizione davanti al Giudice istruttore il 26.3.2023, Parte_1 differita al 07.11.2023, alla quale comparivano entrambe le parti e il Giudice rinviava all'udienza del
05.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte) affinché le parti addivenissero ad un accordo.
Con ordinanza del 05.12.2023, visto che la non aveva ancora lasciato la casa coniugale, il Parte_1
Giudice, riduceva a 150 euro l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della CP_1
donna.
Inoltre, veniva formulata dal Giudice proposta conciliativa all'udienza del 18.06.2024 che prevedeva in carico al il contributo al mantenimento di 180,00 euro e la ripartizione delle spese CP_1
pagina 3 di 5 straordinarie per i figli per il 30% in capo alla e per il 70% al La proposta Parte_1 CP_1
conciliativa veniva accettata solo da parte ricorrente ma non da parte resistente che appunto dichiarava di non riuscire a versare la suddetta somma a titolo di mantenimento.
Con ordinanza del 30.11.2024 veniva formulata ulteriore proposta conciliativa, che riduceva l'assegno di mantenimento a favore della a 160,00 euro e prevedeva altresì la contribuzione della Parte_1
alle spese straordinarie per i figli nella misura del 10% e il restante 90% a carico del Parte_1
accettata da entrambe le parti. CP_1
Fissata l'udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni congiunte in data 21.01.2025 si presentavano le parti, assistite dai rispettivi legali e concludevano congiuntamente.
Veniva chiesta da parte resistente udienza successiva, fissata il 09.02.2025, per verificare che la avesse lasciato la casa coniugale, in quanto, solo a seguito di tale evento avrebbe avuto Parte_1 decorrenza l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della CP_1 Parte_1
All'udienza del 10.02.2025 si dava atto che la in data 09.02.2025, aveva lasciato la casa Parte_1
coniugale e il 14.02.2025 le parti formalizzavano mediante verbale, il rilascio delle chiavi di casa da parte della (cfr. all. 22 depositato mediante il deposito di note scritte in sostituzione Parte_1 dell'udienza del 17.02.2025).
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice, considerate le conclusioni congiunte delle parti depositate con note scritte il 17.02.2025 e la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda avanzata da parte ricorrente diretta ad ottenere la pronuncia della separazione personale ex art. 151, primo comma, c.c. va accolta, in quanto fondata.
Difatti sussistono i presupposti richiesti dalla legge in quanto è incontestato che la convivenza matrimoniale, seppur questa sia proseguita solo come mera coabitazione dal 2022 senza però che abbia assunto i connotati della vita matrimoniale, sia ormai divenuta intollerabile. Per di più, la comune volontà delle parti di volersi separare è sufficiente ai fini della fondatezza della domanda di separazione, senza che sia richiesto al Giudice, appunto perché non necessario, di svolgere un'esplicita verifica atta a dimostrare l'effettiva intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni, vengono in rilievo figli maggiori d'età, il Tribunale ritiene le stesse non contrarie a norme imperative né contrastanti con gli interessi della prole (i figli permangono nella casa coniugale col padre, il quale è il genitore con il maggior reddito ed è prevista una minimale contribuzione della madre, che, in posizione deteriore, percepisce anche un assegno di mantenimento).
Le spese si intendono compensate come dalle parti concordemente stabilito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in data 06/07/1997 nel Comune di Appignano (registro atti di matrimonio del Comune di Appignano atto n. 8, parte II Serie A Ufficio 1 dell'Anno 1997) alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti il 17.02.2025, con note scritte per l'udienza del
18.2.2025
- Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appignano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Spese di lite compensate
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI ALDO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI Controparte_1 C.F._2
LAURA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti congiuntamente con note scritte depositate il 17.02.2025:
“Voglia il Tribunale di Macerata:
pagina 1 di 5 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Treia (MC) Via Giovanni Paolo I, n. 5 al resistente CP_1
, perché vi viva coi figli;
[...]
3) corrisponderà a titolo di mantenimento a l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 160,00 da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo
l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
4) Disporre che e contribuiscano al mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_1
sostenendo rispettivamente il le spese di mantenimento ordinario e il 90% delle Controparte_1
spese straordinarie e la sig.ra il 10% delle spese straordinarie regolamentate in Parte_1
base al protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
5) Disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio"
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione personale da con cui ha contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
06/07/1997 e dalla cui unione sono nati due figli: nato il [...] e Persona_1 [...]
nata il [...]. Per_2
La ricorrente ha dedotto che:
- La crisi della convivenza sarebbe sorta a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi nonché al comportamento del marito che aveva trascurato la relazione coniugale sin dai primissimi anni dell'unione affettiva;
- Tra le parti, ella era il coniuge economicamente più debole, e pertanto chiedeva l'assegno mensile di 200 euro a titolo di mantenimento e che il versasse 400 euro per ciascuno CP_1
dei figli a titolo di mantenimento e la loro collocazione presso di lei
Notificato il ricorso e l'udienza di comparizione dei coniugi al ricorrente in data 17.04.2023, si costituiva in giudizio che pur contestando quanto prodotto e dedotto da parte Controparte_1
ricorrente, non si opponeva alla separazione.
In particolare, il resistente deduceva che:
- la crisi della relazione, al contrario di quanto ritenuto da parte ricorrente, era da ricondurre alle relazioni extraconiugali avute dalla moglie, sin dai primissimi anni della loro relazione coniugale, in palese violazione dei doveri matrimoniali previsti dall'art. 143 c.c, con conseguente domanda di addebito della separazione alla moglie;
pagina 2 di 5 - la figlia , divenuta maggiorenne in pendenza del presente giudizio, e il figlio Per_2 Per_1
studente universitario ad Ancona, non erano ancora autosufficienti e che non avevano riferito, alcuna preferenza rispetto al genitore con cui rimanere, ma che la figlia avrebbe preferito rimanere nella residenza familiare (All. 2 dichiarazione dei figli);
- la casa familiare era di sua proprietà esclusiva, avendola l'uomo acquistata nel 1994 (all. comparsa di risposta doc. n. 3), ossia 3 anni prima di contrarre matrimonio con la ricorrente.
- Di conseguenza, era la ricorrente a dover lasciare la casa coniugale in modo che il padre vi restasse a vivere con i figli maggiorenni, con conseguente onere della di Parte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli, l'assegno mensile di 200 euro per ciascuno, da versare direttamente presso il conto dei figli, visto la loro maggiore età.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi il 10.05.2023, comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti.
La ricorrente, sentita personalmente dichiarava che, a causa dello stato di salute, non poteva lavorare a tempo pieno svolgendo un'attività lavorativa a tempo parziale, nello specifico cuoca presso la scuola materna di Macerata “Villa Serra” percependo un reddito mensile pari a 640 e che, pertanto, non aveva la capacità economica ai fini del versamento del contributo di mantenimento per i figli e comunque negava l'esistenza di sue relazioni extraconiugali.
Parte resistente, sentita personalmente, dichiarava di lavorare come operaio presso un calzaturificio, percependo un reddito mensile di circa 1600 euro;
che i figli, pur maggiorenni, non erano economicamente autosufficienti, vivendo con lui nell'abitazione coniugale, visto che il padre si faceva carico integralmente delle spese necessarie per questi;
parte resistente rappresentava inoltre la sua disponibilità ad erogare una somma a titolo di mantenimento alla coniuge se questa avesse lasciato la casa coniugale.
Tentata dal Giudice la conciliazione, questa aveva esito negativo, pertanto, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del l'assegno mensile di 300 euro in favore della CP_1
e poi fissava l'udienza di prima comparizione davanti al Giudice istruttore il 26.3.2023, Parte_1 differita al 07.11.2023, alla quale comparivano entrambe le parti e il Giudice rinviava all'udienza del
05.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte) affinché le parti addivenissero ad un accordo.
Con ordinanza del 05.12.2023, visto che la non aveva ancora lasciato la casa coniugale, il Parte_1
Giudice, riduceva a 150 euro l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della CP_1
donna.
Inoltre, veniva formulata dal Giudice proposta conciliativa all'udienza del 18.06.2024 che prevedeva in carico al il contributo al mantenimento di 180,00 euro e la ripartizione delle spese CP_1
pagina 3 di 5 straordinarie per i figli per il 30% in capo alla e per il 70% al La proposta Parte_1 CP_1
conciliativa veniva accettata solo da parte ricorrente ma non da parte resistente che appunto dichiarava di non riuscire a versare la suddetta somma a titolo di mantenimento.
Con ordinanza del 30.11.2024 veniva formulata ulteriore proposta conciliativa, che riduceva l'assegno di mantenimento a favore della a 160,00 euro e prevedeva altresì la contribuzione della Parte_1
alle spese straordinarie per i figli nella misura del 10% e il restante 90% a carico del Parte_1
accettata da entrambe le parti. CP_1
Fissata l'udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni congiunte in data 21.01.2025 si presentavano le parti, assistite dai rispettivi legali e concludevano congiuntamente.
Veniva chiesta da parte resistente udienza successiva, fissata il 09.02.2025, per verificare che la avesse lasciato la casa coniugale, in quanto, solo a seguito di tale evento avrebbe avuto Parte_1 decorrenza l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della CP_1 Parte_1
All'udienza del 10.02.2025 si dava atto che la in data 09.02.2025, aveva lasciato la casa Parte_1
coniugale e il 14.02.2025 le parti formalizzavano mediante verbale, il rilascio delle chiavi di casa da parte della (cfr. all. 22 depositato mediante il deposito di note scritte in sostituzione Parte_1 dell'udienza del 17.02.2025).
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice, considerate le conclusioni congiunte delle parti depositate con note scritte il 17.02.2025 e la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda avanzata da parte ricorrente diretta ad ottenere la pronuncia della separazione personale ex art. 151, primo comma, c.c. va accolta, in quanto fondata.
Difatti sussistono i presupposti richiesti dalla legge in quanto è incontestato che la convivenza matrimoniale, seppur questa sia proseguita solo come mera coabitazione dal 2022 senza però che abbia assunto i connotati della vita matrimoniale, sia ormai divenuta intollerabile. Per di più, la comune volontà delle parti di volersi separare è sufficiente ai fini della fondatezza della domanda di separazione, senza che sia richiesto al Giudice, appunto perché non necessario, di svolgere un'esplicita verifica atta a dimostrare l'effettiva intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni, vengono in rilievo figli maggiori d'età, il Tribunale ritiene le stesse non contrarie a norme imperative né contrastanti con gli interessi della prole (i figli permangono nella casa coniugale col padre, il quale è il genitore con il maggior reddito ed è prevista una minimale contribuzione della madre, che, in posizione deteriore, percepisce anche un assegno di mantenimento).
Le spese si intendono compensate come dalle parti concordemente stabilito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in data 06/07/1997 nel Comune di Appignano (registro atti di matrimonio del Comune di Appignano atto n. 8, parte II Serie A Ufficio 1 dell'Anno 1997) alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti il 17.02.2025, con note scritte per l'udienza del
18.2.2025
- Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appignano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Spese di lite compensate
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 5 di 5