Art. 4.
Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all' art. 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.
La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, e' di competenza delle Amministrazioni statali interessate.
E' in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.
Nulla e' innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.
Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all' art. 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.
La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, e' di competenza delle Amministrazioni statali interessate.
E' in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.
Nulla e' innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.