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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 959/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CASTELLARIN SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LO ER e dell'avv.ta PAOLA TANZI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente, come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioé “- pronunciarsi la separazione coniugale dei SIg.ri
1 e coniugi per matrimonio contratto in Parte_1 CP_1
HO (Burkina Faso) il 28 novembre 2007; - disporsi l'affidamento dei minori e alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Persona_1 Persona_2
responsabilità genitoriale, la madre potrà esercitare in via autonoma e senza il consenso del padre ogni decisione relativa alla residenza, all'espatrio,
istruzione e salute dei minori;
- disporsi che i minori, restino collocati e con residenza presso la madre nella casa familiare sita Travesio Piazza XXIV
Maggio n. 10, che resta assegnata alla SI.ra con tutti gli Parte_1
arredi e pertinenze;
- disporsi che il padre possa vedere e tenere presso di sé il
Per_ figlio i fine settimana e sulla base di accordi diretti tra padre e Per_2
figlio e/o secondo le modalità che verranno individuate dal Servizio Sociale in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile;
- disporsi che il padre concorra al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese;
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, primo aggiornamento settembre 2026; le spese straordinarie al 50%
tra i genitori, come da Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018, - assegno unico nella misura del 100% in favore della SI.ra ; - detrazioni Parte_1
fiscali in misura del 50%, qualora effettivamente sostenute dai coniugi per giusta metà; diversamente in favore del genitore che le sostiene effettivamente;
- disporsi, in ogni caso, il mantenimento dell'affiancamento del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e della presa in carico del minore
Per_ da parte della Neuropsichiatria Infantile al fine di monitoraggio e supporto educativo dei minori e della madre. Spese rifuse”;
per parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta “Piaccia
all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: In via preliminare in merito ai provvedimenti provvisori: si chiede la modifica dei provvedimenti
2 provvisori resi all'udienza dell'11 settembre 2023 nei seguenti termini: -
assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con i Parte_1
figli minori con relativo canone di locazione a carico della stessa;
- disporsi l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori che vivranno stabilmente con la madre, con diritto del padre di tenerli con sé dal sabato alle ore 14.00
sino alla domenica alle ore 21.00; - disporsi, a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore la somma di €. 100,00 mensili (e così complessivamente €. 200,00
mensili), da versarsi alla sig.ra secondo modalità Parte_1
tracciabili entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie per i figli ripartite fra i coniugi al
50%; assegno unico universale al 100% a favore della madre;
detrazione fiscali a favore di entrambi i coniugi al 50%. Nel merito della domanda giudiziale: 1)
assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con i Parte_1
figli minori con relativo canone di locazione a carico della stessa;
2) disporsi l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori che vivranno stabilmente con la madre, con diritto del padre di tenerli con sé dal sabato alle ore 14.00
sino alla domenica alle ore 21.00. Il padre avrà, altresì, diritto a tenere con sé i figli per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, che alternativamente comprenderanno o il giorno di Natale o l'ultimo dell'anno, per 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni durante le vacanze estive;
3) disporsi, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a CP_1
titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore la somma di €.
100,00 mensili (e così complessivamente €. 200,00 mensili), da versarsi alla sig.ra secondo modalità tracciabili entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese;
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo, con prima decorrenza dal corrispondente mese dell'anno successivo al primo versamento;
4) disporsi che le spese
3 straordinarie per i figli dovranno essere ripartite fra la sig.ra Parte_1
e il sig. nella percentuale pari al 50%, spese da
[...] CP_1
individuarsi e regolarsi come da Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale
di Pordenone. Dette spese dovranno essere rimborsate dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione comprovante la relativa spesa;
5) disporsi che alla sig.ra Parte_1
verrà versato l'assegno unico universale per il nucleo familiare;
6) detrazione fiscali a favore di entrambi i coniugi al 50%. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nel mese di settembre
2022, il sig. ha consegnato alla sig.ra Parte_2 Parte_1
la somma di €. 500,00 su richiesta del sig. ; Teste: CP_1 Parte_2
2) “Vero che nel mese di luglio 2023, il sig. ha
[...] Parte_2
consegnato alla sig.ra la somma di €. 300,00 su richiesta Parte_1
del sig. ; Teste: 3) “Vero che nel mese di CP_1 Parte_2
agosto 2023, il sig. ha consegnato alla sig.ra Parte_3 Parte_1
la somma di €. 250,00 su richiesta del sig. ; Teste:
[...] CP_1
4) “Vero che nel mese di settembre 2023, la sig.ra Parte_3 [...]
ha consegnato alla sig.ra la somma di €. 170,00 Pt_4 Parte_1
su richiesta del sig. ; Teste: Si indicano a CP_1 Parte_4
testi:1) sig. residente a [...]
Vecchia n. 20/c; 2) sig. residente a [...]
Nazionale n. 34; 3) sig.ra residente a [...]
Mazzini n. 14. In via istruttoria non ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali dedotte da controparte. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti: 1) estratto conto corrente anno 2022; 2) estratto conto corrente anno 2020; 3) estratto conto corrente anno 2021; 4) estratto conto corrente anno
2023; 5) Modello 730/2023; 6) Modello 730/2022; 7) Modello 730/2021; 8) piano
4 genitoriale. In via istruttoria si fa espressa riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con ricorso depositato il 05/05/2023 Parte_1
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con CP_1
il quale aveva contratto matrimonio in HO (Burkina Faso), in data
28/11/2007, non trascritto in Italia, precisando che dalla detta unione erano nati i figli in data 25.02.2009, e in data 16.03.2014, occorre Persona_4 Per_2
osservare quanto segue:
non vi è contendere sulla domanda di separazione, anche se dovrà essere esaminato, in via preliminare, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico del matrimonio contratto all'estero dalle parti;
non vi è contendere nemmeno sulla collocazione prevalente dei figli presso la madre e sull'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, dalla quale il marito si è
già allontanato;
parimenti, le conclusioni delle parti convergono sull'equa ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale, sulla ripartizione al 50% delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, e sull'attribuzione esclusiva alla madre dell'assegno unico universale. Su tali questioni, pertanto, potrà provvedersi in conformità alle domande sostanzialmente identiche delle parti, non ravvisandosi contrarietà
all'interesse dei figli minori, come si avrà modo di argomentare nei paragrafi
5 successivi.
Rimangono, di conseguenza, questioni controverse:
- l'affido dei figli minori, in quanto la moglie attrice chiede che sia esclusivo, a suo favore, con facoltà di adottare in autonomia e senza il concerto del padre le decisioni di maggior interesse per i figli, mentre il marito convenuto, per contro, ha chiesto di esercitare l'affido condiviso;
- le frequentazioni tra padre e figli, giacché la moglie ha chiesto che le stesse siano sostanzialmente supervisionate dai Servizi sociali e dal Servizio di neuropsichiatria infantile, che ha in carico i figli (con contestuale permanenza di un mandato di sostegno e monitoraggio in capo ai Servizi), mentre il marito ha domandato l'applicazione di un calendario fisso che preveda le visite nei fine settimana e nei periodi di vacanze scolastiche;
- il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli.
2. Merito della lite.
2.1. Status.
Preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dai coniugi, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Burkina Faso
dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti
6 derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Sui limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, occorre tuttavia soffermarsi, in quanto, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio prodotto in atti, i coniugi avevano avuto la possibilità di scegliere che il matrimonio assumesse le prerogative della monogamia o della poligamia e,
nella fattispecie, avevano optato per la poligamia.
Come è noto, la poligamia non è istituto proprio anche del nostro ordinamento giuridico e, pertanto, si pone la questione se e in che modo il matrimonio per cui è causa abbia validità nel nostro ordinamento giuridico e possa, di conseguenza, pronunciarsi la separazione chiesta dalle parti, con applicazione della legge italiana.
Orbene, nel caso di specie, gli effetti del matrimonio poligamico non implicano, tuttavia, alcuna rilevanza rispetto alla materia del contendere,
perché quello che chiedono i coniugi in concreto è una pronuncia che comporti l'affievolimento dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio contratto, con specifico riferimento ai rapporti personali tra i coniugi, e che regolamenti, nell'ambito della crisi coniugale, l'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli. In altre parole, le domande avanzate dalle parti non implicano il coinvolgimento, neanche indiretto, dell'istituto della poligamia;
ad esempio, ciò sarebbe potuto avvenire se la moglie avesse chiesto l'addebito della separazione al marito per aver quest'ultimo contratto matrimonio con altra donna, ma una simile richiesta non è materia del contendere. Il contenzioso tra i coniugi, più precisamente, si concentra sul solo affido e mantenimento dei figli, dal momento che nelle proprie conclusioni vi
7 è sostanziale convergenza sulla separazione (non essendosi il marito formalmente opposto nelle proprie conclusioni), e, pertanto, per quanto rileva in questo processo, il matrimonio contratto dalle parti, ancorché secondo una legge prevedente la scelta della poligamia, se validamente contratto nel loro paese e non diversamente dichiarato nullo o annullato, produce effetti anche nel nostro ordinamento giuridico.
Una simile conclusione, per di più, è suffragata dalla condivisibile tendenza della giurisprudenza di legittimità a fare ricorso, in casi simili, al cd. “ordine pubblico attenuato”, permettendo di riconoscere situazioni afferenti allo status coniugale che, altrimenti, non potrebbero costituirsi nel nostro ordinamento giuridico. Sul punto si richiama una nota pronuncia di legittimità, non superata da interventi più recenti, secondo la quale “In virtù del principio del
"favor matrimoni", l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento;
ne consegue che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero, pur secondo una legge prevedente la poligamia e il ripudio,
ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l'idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto” (Cass.
Sez. 1, 02/03/1999, n. 1739: nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il profilo dell'ordine pubblico e del buon costume,
connessi alle caratteristiche della poligamia e del ripudio, proprie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affermato il rilievo in sede ereditaria dello status di coniuge acquisito in virtù
di matrimonio celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla "lex loci" ed in presenza dei requisiti di stato e capacità delle persone).
8 Assodata, dunque, la validità del matrimonio contratto tra le parti, l'assenza della trascrizione in Italia non implica che essa sia elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia
sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Sulla domanda di separazione troverà applicazione, in difetto di accordo, la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ai sensi dell'art. 31 legge 218/95 e art. 8 Reg.
2010/1259/UE e, cioè, nel caso di specie, la legge italiana, avendo entrambe le parti residenza abituale in Italia al momento del deposito del ricorso.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta da Parte_1
, alla quale la controparte non si è opposta, deve essere accolta,
[...]
posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile.
2.2. Affidamento della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori, di anni 16 e 11, alla madre, disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Sul punto, giova premettere che eccezione alla regola dell'affido condiviso è
l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
9 Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Richiamando i principi di diritto sopra enunciati, nel caso di specie, plurime situazioni inducono a ritenere che, al momento, appaia maggiormente tutelante per i minori il mantenimento dell'affido esclusivo alla madre e della facoltà per quest'ultima di adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per i figli.
Infatti, alla luce delle relazioni redatte dal Consultorio Familiare di Maniago e dai Servizi Sociali dell'Ambito Valli e Dolomiti Friulane, emerge un quadro familiare complesso, caratterizzato da una grave compromissione della collaborazione genitoriale e da una situazione di vulnerabilità educativa e relazionale che coinvolge entrambi i figli minori, e Persona_5 Per_2
10 Il signor ha manifestato una rigida opposizione alla Parte_5
collaborazione con i servizi territoriali, rifiutando il supporto del Consultorio
Familiare e della Neuropsichiatria Infantile, nonostante le evidenti fragilità
Per cognitive e comportamentali del figlio (v. Relazione Consultorio
13.11.2024 e Relazione Servizi Sociali 29.11.2024). Ha inoltre banalizzato le problematiche scolastiche del figlio, sostenendo che, in caso di abbandono scolastico, "andrà a lavorare".
La sua posizione ideologica, che non distingue tra il piano coniugale e quello genitoriale, ha impedito ogni forma di collaborazione con la madre e con i servizi, rendendo impraticabile la bigenitorialità. Tale atteggiamento ha avuto
Per_ ricadute negative dirette sui figli, in particolare su che ha assunto condotte oppositive e distanzianti, non rispettando le regole familiari e scolastiche (v. Relazione 26.02.2024).
La signora , pur presentando limiti linguistici e culturali, Parte_1
ha dimostrato responsabilità, ascolto e apertura alla guida dei servizi. Ha
aderito alle progettualità proposte, tra cui il programma PIPPI per Per_2
e ha partecipato attivamente agli incontri con gli insegnanti e gli operatori (v.
Relazione 26.02.2024 e Relazione Consultorio 13.11.2024).
Per La madre ha espresso preoccupazione per le condotte del figlio cercando di coinvolgere il padre nella gestione educativa, ma senza alcun riscontro. Ha
inoltre accettato la proposta di frequentazione libera dei figli col padre, pur nella consapevolezza delle difficoltà relazionali (v. Relazione Consultorio
13.11.2024).
Alla luce dell'assenza di collaborazione del padre, della sua mancata assunzione di responsabilità genitoriale, e della necessità di interventi tempestivi e mirati per i figli, si ritiene opportuno che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione e alla crescita dei minori, senza il concerto del padre, al fine di garantire
11 continuità e efficacia agli interventi già avviati (v. Relazione 26.02.2024 e
Relazione Servizi Sociali 29.11.2024).
Tutti i servizi coinvolti hanno evidenziato la necessità di proseguire il mandato di sostegno e vigilanza conferito dal Tribunale, al fine di:
- monitorare l'evoluzione del comportamento dei minori;
- supportare la madre nel suo ruolo educativo;
- coordinare gli interventi specialistici e scolastici;
- garantire un presidio istituzionale in una situazione familiare fragile e conflittuale (v. Relazione Servizi Sociali 29.11.2024, v. Relazione Consultorio
13.11.2024).
In conclusione, si ritiene che l'affido esclusivo alla madre, con facoltà di decisione autonoma per le questioni di maggior interesse dei figli e il mantenimento del mandato ai Servizi Sociali, rappresenti la soluzione più
idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo dei minori.
Per quanto concerne le visite padre-figli, preso atto dell'impraticabilità degli incontri presso i Servizi sociali per opposizione del padre, come dichiarato dai
Servizi medesimi, considerato che la madre non si è di fatto opposta ad una frequentazione libera e che tali incontri concretamente si sono tenuti, si può
stabilire nell'interesse dei minori che il padre possa tenerli e vederli con sé a fine settimana alternati (per consentire il godimento dei giorni festivi con entrambi i genitori), dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
restano fermi il monitoraggio e gli interventi educativi dei Servizi sociali che potranno supportare i genitori ad formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo.
2.2.1. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Maniago e dai
Servizi Sociali dell , si ritiene che l'ascolto Parte_6
diretto dei minori , di anni 16, e di anni 11, Persona_6 Persona_2
12 non sia conforme al loro interesse. Innanzitutto, per quanto concerne il minore egli è infradodicenne e non sono emersi elementi che consentano Per_2
di ritenerlo capace di discernimento. Inoltre, è inserito in un percorso educativo e specialistico delicato, che mira a consolidare la sua stabilità
emotiva e scolastica (Relazione 26.02.2024). L'esposizione a un contesto giudiziario potrebbe interferire con tale percorso.
Per In secondo luogo, le relazioni evidenziano che il figlio maggiore, presenta significative fragilità cognitive e comportamentali, con atteggiamenti oppositivi e distanzianti nei confronti della madre e delle figure adulte di riferimento (v. relazione Consultorio 13.11.2024 e relazione 26.02.2024). La sua condotta è caratterizzata da chiusura, assenze scolastiche non giustificate, e rifiuto delle regole familiari, rendendo l'audizione potenzialmente disfunzionale e non costruttiva.
Inoltre, le relazioni descrivono un conflitto genitoriale profondo e non risolto,
con il padre che rifiuta ogni forma di collaborazione e, come già detto, non distingue tra il piano coniugale e quello genitoriale (Relazione Servizi Sociali
29.11.2024). In tale contesto, l'audizione del minore rischierebbe di esporlo a pressioni emotive e a una polarizzazione dei ruoli genitoriali, con effetti potenzialmente dannosi.
I Servizi Sociali e il Consultorio Familiare hanno già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto dei figli, sulle dinamiche familiari e sulle esigenze educative e relazionali (v. relazione 26.02.2024; relazione Consultorio
13.11.2024). Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del loro interesse, senza necessità di un'audizione diretta.
2.3. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie volta all'attribuzione di un contributo del marito al mantenimento dei figli.
13 Al tempo dell'udienza presidenziale, parte attrice percepiva un reddito mensile netto medio pari ad euro 500,00 (su base dodici), per gli anni di imposta 2021 e 2022; dagli estratti di conto corrente si evincono salari di importo superiore, in quanto l'attrice è bracciante agricola, dunque lavora solo per alcuni mesi all'anno e la media sopra calcolata tiene conto del reddito netto diviso per dodici mesi;
durante i mesi di inattività, percepisce assegno di disoccupazione;
al giugno del 2023, alla conclusione del contratto di lavoro, ha percepito liquidazione pari a circa 2.000,00; parte convenuta percepisce un reddito mensile netto medio pari ad euro 800,00 (su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte (anni di imposta 2020, 2021 e 2022);
anche nel suo caso trattasi di bracciante agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato (e dunque anche nel suo caso il reddito netto è stato diviso per dodici mesi); a giugno degli ultimi tre anni ha percepito liquidazione per circa 3.000,00/4.000,00 euro;
la casa familiare è condotta in locazione e,
all'inizio della causa, il canone era versato dal marito, poi tale adempimento è
stato sospeso dal convenuto per asserito stato di disoccupazione. Il marito non ha documentato di sostenere altri oneri per la propria sistemazione abitativa.
In corso di causa parte attrice ha prodotto le buste paga relative alle mensilità
marzo-giugno 2023, con salario medio pari a circa 630,00 euro;
ha prodotto le buste paga relative alle mensilità novembre-dicembre 2023, con salario medio di circa 1.100,00. Dall'estratto di conto corrente prodotto (periodo marzo 2023-
febbraio 2024) si evince anche la percezione di liquidazione nel mese di giugno e uno sporadico sostegno da parte del comune di residenza (pari ad euro 400,00). Ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati.
Il convenuto ha prodotto in corso di causa copia delle buste paga per il periodo novembre - 2023 gennaio 2024, con salario medio pari ad euro 900,00
circa; ha allegato la copia dell'estratto conto del c/c personale relativo al
14 periodo novembre 2023 - febbraio 2024, da cui si evince conferma della media sopra indicata.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti, come sopra ricostruiti, ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite, considerate le presumibili esigenze dei figli, destinate a crescere con l'età adolescenziale, i tempi di permanenza di gran lunga prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 300,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
2.4. Spese di lite.
Per quanto concerne le spese di lite, deve valorizzarsi, da un lato, il venire meno del contenzioso su alcune questioni (collocamento prevalente dei figli,
assegnazione della casa familiare, spese straordinarie, assegno unico) con conseguente dimostrazione da ambo le parti di un atteggiamento processuale collaborativo;
dall'altro lato, deve considerarsi la soccombenza del convenuto sulle altre questioni residue che sono rimaste controverse sino al termine della lite (affido e mantenimento); tale situazione giustifica la compensazione per le spese di lite per ½, mentre per l'altra metà le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte
15 le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
Poiché la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
del d.P.R. n. 115 del 2002, senza obbligo di quantificare le spese in misura ridotta (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22017; conforme Ordinanza n.
11590 del 03/05/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Niaogho, Burkina Faso, in CP_1
data 28/11/2007, non trascritto in Italia;
affida i figli minori e in atti generalizzati, Persona_7 Persona_2
alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il
16 consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori
(concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale resta assegnata, con ogni arredo e pertinenza, la casa coniugale sita in Travesio
(PN), Piazza XXIV Maggio n. 10;
conferma il conferimento al Servizio Sociale del Comune di Travesio (Pn) di un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori
[...]
e , in atti generalizzati, entrambi residenti a Persona_8 Persona_2
Travesio (Pn); il Servizio sociale potrà operare in collaborazione con il
Consultorio familiare Distretto delle Dolomiti Friulane ed espleterà un sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio;
dispone che possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le CP_2
seguenti modalità: a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_2
mantenimento dei figli minori, da corrispondere ad Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile,
con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
17 dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto affidataria in via esclusiva e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
Si comunichi al Servizio Sociale competente per il Comune di Travesio (Pn).
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 959/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CASTELLARIN SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LO ER e dell'avv.ta PAOLA TANZI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente, come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioé “- pronunciarsi la separazione coniugale dei SIg.ri
1 e coniugi per matrimonio contratto in Parte_1 CP_1
HO (Burkina Faso) il 28 novembre 2007; - disporsi l'affidamento dei minori e alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Persona_1 Persona_2
responsabilità genitoriale, la madre potrà esercitare in via autonoma e senza il consenso del padre ogni decisione relativa alla residenza, all'espatrio,
istruzione e salute dei minori;
- disporsi che i minori, restino collocati e con residenza presso la madre nella casa familiare sita Travesio Piazza XXIV
Maggio n. 10, che resta assegnata alla SI.ra con tutti gli Parte_1
arredi e pertinenze;
- disporsi che il padre possa vedere e tenere presso di sé il
Per_ figlio i fine settimana e sulla base di accordi diretti tra padre e Per_2
figlio e/o secondo le modalità che verranno individuate dal Servizio Sociale in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile;
- disporsi che il padre concorra al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese;
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, primo aggiornamento settembre 2026; le spese straordinarie al 50%
tra i genitori, come da Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018, - assegno unico nella misura del 100% in favore della SI.ra ; - detrazioni Parte_1
fiscali in misura del 50%, qualora effettivamente sostenute dai coniugi per giusta metà; diversamente in favore del genitore che le sostiene effettivamente;
- disporsi, in ogni caso, il mantenimento dell'affiancamento del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e della presa in carico del minore
Per_ da parte della Neuropsichiatria Infantile al fine di monitoraggio e supporto educativo dei minori e della madre. Spese rifuse”;
per parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta “Piaccia
all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: In via preliminare in merito ai provvedimenti provvisori: si chiede la modifica dei provvedimenti
2 provvisori resi all'udienza dell'11 settembre 2023 nei seguenti termini: -
assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con i Parte_1
figli minori con relativo canone di locazione a carico della stessa;
- disporsi l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori che vivranno stabilmente con la madre, con diritto del padre di tenerli con sé dal sabato alle ore 14.00
sino alla domenica alle ore 21.00; - disporsi, a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore la somma di €. 100,00 mensili (e così complessivamente €. 200,00
mensili), da versarsi alla sig.ra secondo modalità Parte_1
tracciabili entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie per i figli ripartite fra i coniugi al
50%; assegno unico universale al 100% a favore della madre;
detrazione fiscali a favore di entrambi i coniugi al 50%. Nel merito della domanda giudiziale: 1)
assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con i Parte_1
figli minori con relativo canone di locazione a carico della stessa;
2) disporsi l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori che vivranno stabilmente con la madre, con diritto del padre di tenerli con sé dal sabato alle ore 14.00
sino alla domenica alle ore 21.00. Il padre avrà, altresì, diritto a tenere con sé i figli per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, che alternativamente comprenderanno o il giorno di Natale o l'ultimo dell'anno, per 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni durante le vacanze estive;
3) disporsi, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a CP_1
titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore la somma di €.
100,00 mensili (e così complessivamente €. 200,00 mensili), da versarsi alla sig.ra secondo modalità tracciabili entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese;
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo, con prima decorrenza dal corrispondente mese dell'anno successivo al primo versamento;
4) disporsi che le spese
3 straordinarie per i figli dovranno essere ripartite fra la sig.ra Parte_1
e il sig. nella percentuale pari al 50%, spese da
[...] CP_1
individuarsi e regolarsi come da Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale
di Pordenone. Dette spese dovranno essere rimborsate dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione comprovante la relativa spesa;
5) disporsi che alla sig.ra Parte_1
verrà versato l'assegno unico universale per il nucleo familiare;
6) detrazione fiscali a favore di entrambi i coniugi al 50%. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nel mese di settembre
2022, il sig. ha consegnato alla sig.ra Parte_2 Parte_1
la somma di €. 500,00 su richiesta del sig. ; Teste: CP_1 Parte_2
2) “Vero che nel mese di luglio 2023, il sig. ha
[...] Parte_2
consegnato alla sig.ra la somma di €. 300,00 su richiesta Parte_1
del sig. ; Teste: 3) “Vero che nel mese di CP_1 Parte_2
agosto 2023, il sig. ha consegnato alla sig.ra Parte_3 Parte_1
la somma di €. 250,00 su richiesta del sig. ; Teste:
[...] CP_1
4) “Vero che nel mese di settembre 2023, la sig.ra Parte_3 [...]
ha consegnato alla sig.ra la somma di €. 170,00 Pt_4 Parte_1
su richiesta del sig. ; Teste: Si indicano a CP_1 Parte_4
testi:1) sig. residente a [...]
Vecchia n. 20/c; 2) sig. residente a [...]
Nazionale n. 34; 3) sig.ra residente a [...]
Mazzini n. 14. In via istruttoria non ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali dedotte da controparte. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti: 1) estratto conto corrente anno 2022; 2) estratto conto corrente anno 2020; 3) estratto conto corrente anno 2021; 4) estratto conto corrente anno
2023; 5) Modello 730/2023; 6) Modello 730/2022; 7) Modello 730/2021; 8) piano
4 genitoriale. In via istruttoria si fa espressa riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con ricorso depositato il 05/05/2023 Parte_1
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con CP_1
il quale aveva contratto matrimonio in HO (Burkina Faso), in data
28/11/2007, non trascritto in Italia, precisando che dalla detta unione erano nati i figli in data 25.02.2009, e in data 16.03.2014, occorre Persona_4 Per_2
osservare quanto segue:
non vi è contendere sulla domanda di separazione, anche se dovrà essere esaminato, in via preliminare, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico del matrimonio contratto all'estero dalle parti;
non vi è contendere nemmeno sulla collocazione prevalente dei figli presso la madre e sull'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, dalla quale il marito si è
già allontanato;
parimenti, le conclusioni delle parti convergono sull'equa ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale, sulla ripartizione al 50% delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, e sull'attribuzione esclusiva alla madre dell'assegno unico universale. Su tali questioni, pertanto, potrà provvedersi in conformità alle domande sostanzialmente identiche delle parti, non ravvisandosi contrarietà
all'interesse dei figli minori, come si avrà modo di argomentare nei paragrafi
5 successivi.
Rimangono, di conseguenza, questioni controverse:
- l'affido dei figli minori, in quanto la moglie attrice chiede che sia esclusivo, a suo favore, con facoltà di adottare in autonomia e senza il concerto del padre le decisioni di maggior interesse per i figli, mentre il marito convenuto, per contro, ha chiesto di esercitare l'affido condiviso;
- le frequentazioni tra padre e figli, giacché la moglie ha chiesto che le stesse siano sostanzialmente supervisionate dai Servizi sociali e dal Servizio di neuropsichiatria infantile, che ha in carico i figli (con contestuale permanenza di un mandato di sostegno e monitoraggio in capo ai Servizi), mentre il marito ha domandato l'applicazione di un calendario fisso che preveda le visite nei fine settimana e nei periodi di vacanze scolastiche;
- il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli.
2. Merito della lite.
2.1. Status.
Preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dai coniugi, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Burkina Faso
dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti
6 derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Sui limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, occorre tuttavia soffermarsi, in quanto, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio prodotto in atti, i coniugi avevano avuto la possibilità di scegliere che il matrimonio assumesse le prerogative della monogamia o della poligamia e,
nella fattispecie, avevano optato per la poligamia.
Come è noto, la poligamia non è istituto proprio anche del nostro ordinamento giuridico e, pertanto, si pone la questione se e in che modo il matrimonio per cui è causa abbia validità nel nostro ordinamento giuridico e possa, di conseguenza, pronunciarsi la separazione chiesta dalle parti, con applicazione della legge italiana.
Orbene, nel caso di specie, gli effetti del matrimonio poligamico non implicano, tuttavia, alcuna rilevanza rispetto alla materia del contendere,
perché quello che chiedono i coniugi in concreto è una pronuncia che comporti l'affievolimento dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio contratto, con specifico riferimento ai rapporti personali tra i coniugi, e che regolamenti, nell'ambito della crisi coniugale, l'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli. In altre parole, le domande avanzate dalle parti non implicano il coinvolgimento, neanche indiretto, dell'istituto della poligamia;
ad esempio, ciò sarebbe potuto avvenire se la moglie avesse chiesto l'addebito della separazione al marito per aver quest'ultimo contratto matrimonio con altra donna, ma una simile richiesta non è materia del contendere. Il contenzioso tra i coniugi, più precisamente, si concentra sul solo affido e mantenimento dei figli, dal momento che nelle proprie conclusioni vi
7 è sostanziale convergenza sulla separazione (non essendosi il marito formalmente opposto nelle proprie conclusioni), e, pertanto, per quanto rileva in questo processo, il matrimonio contratto dalle parti, ancorché secondo una legge prevedente la scelta della poligamia, se validamente contratto nel loro paese e non diversamente dichiarato nullo o annullato, produce effetti anche nel nostro ordinamento giuridico.
Una simile conclusione, per di più, è suffragata dalla condivisibile tendenza della giurisprudenza di legittimità a fare ricorso, in casi simili, al cd. “ordine pubblico attenuato”, permettendo di riconoscere situazioni afferenti allo status coniugale che, altrimenti, non potrebbero costituirsi nel nostro ordinamento giuridico. Sul punto si richiama una nota pronuncia di legittimità, non superata da interventi più recenti, secondo la quale “In virtù del principio del
"favor matrimoni", l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento;
ne consegue che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero, pur secondo una legge prevedente la poligamia e il ripudio,
ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l'idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto” (Cass.
Sez. 1, 02/03/1999, n. 1739: nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il profilo dell'ordine pubblico e del buon costume,
connessi alle caratteristiche della poligamia e del ripudio, proprie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affermato il rilievo in sede ereditaria dello status di coniuge acquisito in virtù
di matrimonio celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla "lex loci" ed in presenza dei requisiti di stato e capacità delle persone).
8 Assodata, dunque, la validità del matrimonio contratto tra le parti, l'assenza della trascrizione in Italia non implica che essa sia elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia
sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Sulla domanda di separazione troverà applicazione, in difetto di accordo, la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ai sensi dell'art. 31 legge 218/95 e art. 8 Reg.
2010/1259/UE e, cioè, nel caso di specie, la legge italiana, avendo entrambe le parti residenza abituale in Italia al momento del deposito del ricorso.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta da Parte_1
, alla quale la controparte non si è opposta, deve essere accolta,
[...]
posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile.
2.2. Affidamento della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori, di anni 16 e 11, alla madre, disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Sul punto, giova premettere che eccezione alla regola dell'affido condiviso è
l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
9 Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Richiamando i principi di diritto sopra enunciati, nel caso di specie, plurime situazioni inducono a ritenere che, al momento, appaia maggiormente tutelante per i minori il mantenimento dell'affido esclusivo alla madre e della facoltà per quest'ultima di adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per i figli.
Infatti, alla luce delle relazioni redatte dal Consultorio Familiare di Maniago e dai Servizi Sociali dell'Ambito Valli e Dolomiti Friulane, emerge un quadro familiare complesso, caratterizzato da una grave compromissione della collaborazione genitoriale e da una situazione di vulnerabilità educativa e relazionale che coinvolge entrambi i figli minori, e Persona_5 Per_2
10 Il signor ha manifestato una rigida opposizione alla Parte_5
collaborazione con i servizi territoriali, rifiutando il supporto del Consultorio
Familiare e della Neuropsichiatria Infantile, nonostante le evidenti fragilità
Per cognitive e comportamentali del figlio (v. Relazione Consultorio
13.11.2024 e Relazione Servizi Sociali 29.11.2024). Ha inoltre banalizzato le problematiche scolastiche del figlio, sostenendo che, in caso di abbandono scolastico, "andrà a lavorare".
La sua posizione ideologica, che non distingue tra il piano coniugale e quello genitoriale, ha impedito ogni forma di collaborazione con la madre e con i servizi, rendendo impraticabile la bigenitorialità. Tale atteggiamento ha avuto
Per_ ricadute negative dirette sui figli, in particolare su che ha assunto condotte oppositive e distanzianti, non rispettando le regole familiari e scolastiche (v. Relazione 26.02.2024).
La signora , pur presentando limiti linguistici e culturali, Parte_1
ha dimostrato responsabilità, ascolto e apertura alla guida dei servizi. Ha
aderito alle progettualità proposte, tra cui il programma PIPPI per Per_2
e ha partecipato attivamente agli incontri con gli insegnanti e gli operatori (v.
Relazione 26.02.2024 e Relazione Consultorio 13.11.2024).
Per La madre ha espresso preoccupazione per le condotte del figlio cercando di coinvolgere il padre nella gestione educativa, ma senza alcun riscontro. Ha
inoltre accettato la proposta di frequentazione libera dei figli col padre, pur nella consapevolezza delle difficoltà relazionali (v. Relazione Consultorio
13.11.2024).
Alla luce dell'assenza di collaborazione del padre, della sua mancata assunzione di responsabilità genitoriale, e della necessità di interventi tempestivi e mirati per i figli, si ritiene opportuno che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione e alla crescita dei minori, senza il concerto del padre, al fine di garantire
11 continuità e efficacia agli interventi già avviati (v. Relazione 26.02.2024 e
Relazione Servizi Sociali 29.11.2024).
Tutti i servizi coinvolti hanno evidenziato la necessità di proseguire il mandato di sostegno e vigilanza conferito dal Tribunale, al fine di:
- monitorare l'evoluzione del comportamento dei minori;
- supportare la madre nel suo ruolo educativo;
- coordinare gli interventi specialistici e scolastici;
- garantire un presidio istituzionale in una situazione familiare fragile e conflittuale (v. Relazione Servizi Sociali 29.11.2024, v. Relazione Consultorio
13.11.2024).
In conclusione, si ritiene che l'affido esclusivo alla madre, con facoltà di decisione autonoma per le questioni di maggior interesse dei figli e il mantenimento del mandato ai Servizi Sociali, rappresenti la soluzione più
idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo dei minori.
Per quanto concerne le visite padre-figli, preso atto dell'impraticabilità degli incontri presso i Servizi sociali per opposizione del padre, come dichiarato dai
Servizi medesimi, considerato che la madre non si è di fatto opposta ad una frequentazione libera e che tali incontri concretamente si sono tenuti, si può
stabilire nell'interesse dei minori che il padre possa tenerli e vederli con sé a fine settimana alternati (per consentire il godimento dei giorni festivi con entrambi i genitori), dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
restano fermi il monitoraggio e gli interventi educativi dei Servizi sociali che potranno supportare i genitori ad formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo.
2.2.1. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Maniago e dai
Servizi Sociali dell , si ritiene che l'ascolto Parte_6
diretto dei minori , di anni 16, e di anni 11, Persona_6 Persona_2
12 non sia conforme al loro interesse. Innanzitutto, per quanto concerne il minore egli è infradodicenne e non sono emersi elementi che consentano Per_2
di ritenerlo capace di discernimento. Inoltre, è inserito in un percorso educativo e specialistico delicato, che mira a consolidare la sua stabilità
emotiva e scolastica (Relazione 26.02.2024). L'esposizione a un contesto giudiziario potrebbe interferire con tale percorso.
Per In secondo luogo, le relazioni evidenziano che il figlio maggiore, presenta significative fragilità cognitive e comportamentali, con atteggiamenti oppositivi e distanzianti nei confronti della madre e delle figure adulte di riferimento (v. relazione Consultorio 13.11.2024 e relazione 26.02.2024). La sua condotta è caratterizzata da chiusura, assenze scolastiche non giustificate, e rifiuto delle regole familiari, rendendo l'audizione potenzialmente disfunzionale e non costruttiva.
Inoltre, le relazioni descrivono un conflitto genitoriale profondo e non risolto,
con il padre che rifiuta ogni forma di collaborazione e, come già detto, non distingue tra il piano coniugale e quello genitoriale (Relazione Servizi Sociali
29.11.2024). In tale contesto, l'audizione del minore rischierebbe di esporlo a pressioni emotive e a una polarizzazione dei ruoli genitoriali, con effetti potenzialmente dannosi.
I Servizi Sociali e il Consultorio Familiare hanno già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto dei figli, sulle dinamiche familiari e sulle esigenze educative e relazionali (v. relazione 26.02.2024; relazione Consultorio
13.11.2024). Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del loro interesse, senza necessità di un'audizione diretta.
2.3. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie volta all'attribuzione di un contributo del marito al mantenimento dei figli.
13 Al tempo dell'udienza presidenziale, parte attrice percepiva un reddito mensile netto medio pari ad euro 500,00 (su base dodici), per gli anni di imposta 2021 e 2022; dagli estratti di conto corrente si evincono salari di importo superiore, in quanto l'attrice è bracciante agricola, dunque lavora solo per alcuni mesi all'anno e la media sopra calcolata tiene conto del reddito netto diviso per dodici mesi;
durante i mesi di inattività, percepisce assegno di disoccupazione;
al giugno del 2023, alla conclusione del contratto di lavoro, ha percepito liquidazione pari a circa 2.000,00; parte convenuta percepisce un reddito mensile netto medio pari ad euro 800,00 (su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte (anni di imposta 2020, 2021 e 2022);
anche nel suo caso trattasi di bracciante agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato (e dunque anche nel suo caso il reddito netto è stato diviso per dodici mesi); a giugno degli ultimi tre anni ha percepito liquidazione per circa 3.000,00/4.000,00 euro;
la casa familiare è condotta in locazione e,
all'inizio della causa, il canone era versato dal marito, poi tale adempimento è
stato sospeso dal convenuto per asserito stato di disoccupazione. Il marito non ha documentato di sostenere altri oneri per la propria sistemazione abitativa.
In corso di causa parte attrice ha prodotto le buste paga relative alle mensilità
marzo-giugno 2023, con salario medio pari a circa 630,00 euro;
ha prodotto le buste paga relative alle mensilità novembre-dicembre 2023, con salario medio di circa 1.100,00. Dall'estratto di conto corrente prodotto (periodo marzo 2023-
febbraio 2024) si evince anche la percezione di liquidazione nel mese di giugno e uno sporadico sostegno da parte del comune di residenza (pari ad euro 400,00). Ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati.
Il convenuto ha prodotto in corso di causa copia delle buste paga per il periodo novembre - 2023 gennaio 2024, con salario medio pari ad euro 900,00
circa; ha allegato la copia dell'estratto conto del c/c personale relativo al
14 periodo novembre 2023 - febbraio 2024, da cui si evince conferma della media sopra indicata.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti, come sopra ricostruiti, ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite, considerate le presumibili esigenze dei figli, destinate a crescere con l'età adolescenziale, i tempi di permanenza di gran lunga prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 300,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
2.4. Spese di lite.
Per quanto concerne le spese di lite, deve valorizzarsi, da un lato, il venire meno del contenzioso su alcune questioni (collocamento prevalente dei figli,
assegnazione della casa familiare, spese straordinarie, assegno unico) con conseguente dimostrazione da ambo le parti di un atteggiamento processuale collaborativo;
dall'altro lato, deve considerarsi la soccombenza del convenuto sulle altre questioni residue che sono rimaste controverse sino al termine della lite (affido e mantenimento); tale situazione giustifica la compensazione per le spese di lite per ½, mentre per l'altra metà le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte
15 le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
Poiché la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
del d.P.R. n. 115 del 2002, senza obbligo di quantificare le spese in misura ridotta (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22017; conforme Ordinanza n.
11590 del 03/05/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Niaogho, Burkina Faso, in CP_1
data 28/11/2007, non trascritto in Italia;
affida i figli minori e in atti generalizzati, Persona_7 Persona_2
alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il
16 consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori
(concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale resta assegnata, con ogni arredo e pertinenza, la casa coniugale sita in Travesio
(PN), Piazza XXIV Maggio n. 10;
conferma il conferimento al Servizio Sociale del Comune di Travesio (Pn) di un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori
[...]
e , in atti generalizzati, entrambi residenti a Persona_8 Persona_2
Travesio (Pn); il Servizio sociale potrà operare in collaborazione con il
Consultorio familiare Distretto delle Dolomiti Friulane ed espleterà un sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio;
dispone che possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le CP_2
seguenti modalità: a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_2
mantenimento dei figli minori, da corrispondere ad Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile,
con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
17 dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto affidataria in via esclusiva e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
Si comunichi al Servizio Sociale competente per il Comune di Travesio (Pn).
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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