Art. 23. (( 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute umana, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di un'attivita' analoga per la durata di cinque anni ))
2. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute umana, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di un'attivita' analoga per la durata di cinque anni ))