Articolo 23 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 22Articolo 23 bis
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27 settembre 1963
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18 luglio 1968
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13 marzo 2001
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6 marzo 2011
Art. 23. (( 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute umana, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di un'attivita' analoga per la durata di cinque anni ))
Entrata in vigore il 6 marzo 2011
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