Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da AR RN, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Faraone, PEC faraone0075@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
società agricola Cargroup, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Cadeddu, PEC simonecadeddu@ordineavvocatiroma.org, Jacopo Nardelli, PEC jacopo.nardelli@ordineavvocatipadova.it, Camilla Triboldi, PEC camillatriboldi@ordineavvocatiroma.org, e AN Moreschini, PEC arianna.moreschini@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Bernalda sull’istanza del sig. AR RN del 13.5.2025, volta ad ottenere la locazione e/o l’acquisto dei terreni, di proprietà comunale, foglio di mappa n. 102, particelle nn. 175, 176, 177, 185, 186 e 187;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad opponendum, proposto dalla società agricola Cargroup;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il Cons. LE UO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. AR RN:
-prima con istanza del 13.5.2025 ha chiesto al Comune di Bernalda la locazione e/o l’acquisto dei terreni, di proprietà comunale, foglio di mappa n. 102, particelle nn. 175, 176, 177, 185, 186 e 187;
-e poi con il presente ricorso, notificato 24.6.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde comunebernalda@pcert.postacert.it e depositato il 26.6.2025, ha impugnato il silenzio inadempimento, che si sarebbe formato sulla predetta istanza, in quanto per tale istanza sarebbe stato prestabilito il termine procedimentale ex art. 2 L. n. 241/1990 di 30 giorni, deducendo la violazione dello stesso art. 2 L. n. 241/1990.
Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 2.10.2025 e depositato il 3.10.2025, la società agricola Cargroup ha:
1) eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe dovuto essere notificato anche all’interveniente ad opponendum, perché il ricorrente con l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 235/2025 aveva impugnato la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole della Regione Basilicata n. 886 del 9.7.2024, con la quale era stata disposta l’affrancazione di alcuni terreni, gravati da usi civici, tra cui anche quello, foglio n. 102, particella n. 175, in favore della società agricola Cargroup, sul quale doveva essere installato un impianto fotovoltaico, la cui installazione era stata contestata dal ricorrente con i Ricorsi nn. 194 e 235 del 2025;
2) dedotto l’infondatezza del gravame, in quanto l’art. 5 del Regolamento, con il quale il Comune di Bernalda ha disciplinato i fondi, ricadenti nel demanio comunale, ha previsto la loro assegnazione “sulla base di una graduatoria, da redigersi ogni anno, per procedere a nuove assegnazioni”.
Con memorie del 4.10.2025 e del 20.10.2025 il ricorrente ha:
1) eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse del predetto atto di intervento ad opponendum, in quanto, poiché il suddetto terreno, foglio n. 102, particella n. 175, non era ancora stato assegnato al ricorrente, la società agricola Cargroup non poteva essere qualificato come soggetto controinteressato;
2) ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso, specificando che: A) l’integrazione del contraddittorio poteva essere ordinata dal Tribunale adito; B) comunque, il Comune di Bernalda era rimasto illegittimamente inerte.
Con memorie del 20.10.2025 e del 25.10.2025 l’interveniente ad opponendum ha insistito per l’accoglimento della suddetta eccezione di inammissibilità del ricorso in esame e/o per la reiezione del ricorso in epigrafe.
Nella Camera di Consiglio del 5.11.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va rilevato che risulta inutile ordinare la rinotificazione del ricorso al Comune di Bernalda, perché è stata depositata in giudizio esclusivamente la relata in forma scritta della notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica comunebernalda@pcert.postacert.it, ma non anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata, contenente il ricorso ed anche la procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., tenuto conto dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui prevede i casi in cui non è necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, cioè quando il ricorso “sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”.
Infatti, il presente ricorso:
-oltre che inammissibile, perché risulta provato, che il ricorrente era a conoscenza della circostanza, che il citato terreno, foglio n. 102, particella n. 175, richiesto direttamente in assegnazione dallo stesso ricorrente con la suddetta istanza del 13.5.2025, era già stato assegnato alla società agricola Cargroup,
-risulta anche, nel merito, infondato, in quanto dal Regolamento del Comune di Bernalda, disciplinante i fondi del demanio comunale, risulta che tali terreni non possono essere assegnati direttamente ai singoli istanti, come richiesto dal ricorrente con l’istanza del 13.5.2025, perché le relative assegnazioni possono essere effettuate esclusivamente all’esito di un apposito procedimento di evidenza pubblica;
-al riguardo, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3803 del 10.7.2001; TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 710 del 22.4.2015; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 5310 del 28.6.2006; TAR Napoli Sez. II Sent. n. 649 del 27.1.2023), condiviso anche da questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 461 del 26.9.2024 e n. 668 del 16.11.2023), ai sensi del quale il dovere della Pubblica Amministrazione ex art. 2 L. n. 241/1990, di concludere il procedimento, deve essere verificato in concreto, in quanto non sarebbe utile imporre all’Amministrazione l’obbligo di una decisione espressa in presenza di una pretesa manifestamente infondata.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente, sig. AR RN, al pagamento, in favore dell’interveniente ad opponendum società agricola Cargroup, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LE, Presidente
LE UO, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE UO | ST LE |
IL SEGRETARIO