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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.107/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 530/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 24 settembre
2021
PROPOSTO DA
in persona Parte_1 del suo legale rappresentante p.t., corrente in Montedoro, Via Della Cooperazione
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Ilardo, presso il cui P.IVA_1 studio, in Caltanissetta, Via La Cittadella n. 1, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] l'[...], (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Maria Carà, presso il cui studio, in
Caltanissetta, Viale della Regione n. 146, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare nulle, inammissibili, pretestuose, infondate, in fatto e in diritto e comunque non provate ed eccessive le pretese avversarie e per l'effetto disattenderle e rigettarle integralmente.
Con vittoria di spese e compensi di difesa per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello rejects diversiis, preliminarmente dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c..
Rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza per mancanza dei requisiti di legge. Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 531/2021 del 24 settembre 2021 resa nel giudizio 2250/2016 RG. Rigettare ogni altra domanda avversaria e le richieste istruttorie ex diverso formulate. In via subordinata, in caso di ammissione delle prove orali avverse, si chiede ammettersi le prove orali chieste con la memoria istruttoria ex art. 186 comma 6 n.2 del 19.01.2017 dell'attore – appellato. Con vittoria di spese
e compensi del presente in grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2016 conveniva in CP_1 giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, la Controparte_2
al fine di chiederne la condanna al risarcimento dei dati
[...] subiti, che quantificava in €. 121.372,00, in dipendenza di un sinistro a lui occorso nell'estate del 2011 mentre deambulava all'interno della predetta struttura ove era ricoverato.
A sostegno della domanda deduceva che dal 1993 fino al febbraio 2012 era stato ospite della predetta struttura e che nel mese di agosto 2011, a seguito di una violenta caduta subita all'interno dei locali della , subiva la frattura Parte_1 dell'arto inferiore sinistro.
Rappresentava che, nonostante i dolori lancinanti, solo il successivo 19 dicembre
2011, a seguito di esami radiografici, veniva diagnosticata “frattura scomposta della tibia e del perone del loto terzo distale, diffusa e marcata osteoporosi, protesi anca piuttosto ben posizionata, placche sulla diafasi femorale.” Nei mesi seguenti l'attore si sottoponeva ad ulteriori controlli specialistici che confermavano la “frattura alla gamba sinistra con deformità in varo” e, nel giugno
2014 veniva visitato dal dottor , incaricato dall' Persona_1 CP_3 convenuto, il quale accertava la sussistenza della “frattura scomposta di tibia e perone con diffusa e marcata osteoporosi.”
Deduceva, pertanto, la responsabilità della struttura che aveva omesso la dovuta assistenza e nulla aveva fatto per porre rimedio alla frattura trattandolo, per parecchi mesi, solo con farmaci antiinfiammatori ed eparina calcica.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Parte_1 convenuta che contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e contestando la qualificazione del rapporto come avente natura contrattuale.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentante della Cooperativa e dell'attore, prova per testi e c.t.u. medico legale e, all'udienza del 15 Marzo 2021, precisate le conclusioni veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda attorea condannando la al pagamento, in favore Controparte_2 del , della complessiva somma di €.109.400,03 oltre interessi dalla CP_1 sentenza al soddisfo;
Ha condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo;
Ha posto quelle di c.t.u. a carico della stessa convenuta.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato dopo avere preliminarmente qualificato il rapporto intercorrente tra l'attore e la struttura come avente natura contrattuale rigettando, conseguentemente la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sulla scorta dell'ordinario periodo decennale di prescrizione da applicarsi alle ipotesi di responsabilità contrattuale.
Nel merito, il Giudice di prime cure, rilevato che, dalla compiuta istruttoria – ed in particolare richiamando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dalla che aveva confermato che il era Parte_1 CP_1 stato visitato dai medici della struttura ammettendo che una caduta vi era stata, nonché richiamando le conclusioni della c.t.u. a firma del dottor Persona_2 all'esito della quale era emersa “una compatibilità tra le lesioni riscontrate la caduta riferita dall'attore” - ha ritenuto fondata la domanda.
Con riferimento alla sua quantificazione il Decidente, tenuto conto dell'età dell'attore, della percentuale di danno biologico residuato, nonché della I.T.T. e
I.T.P. come accertate dall'Ausiliario, ha liquidato le somme di cui in dispositivo in applicazione dei criteri elaborati dalle tabelle c.d. milanesi alle quali, generalmente, può riconoscersi valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico in assenza di circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Il Tribunale ha, infine, escluso ogni forma di personalizzazione in aumento del punto percentuale rilevando come, in assenza di particolari allegazioni, la sofferenza oggettiva doveva considerarsi pienamente ristorata dall'importo liquidato.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la Controparte_2 per i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 Marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la deduce la infondatezza ed Parte_1 illegittimità della sentenza impugnata nonché la erronea ricostruzione del rapporto intercorrente tra la medesima e l'attore, con violazione e falsa Parte_1 applicazione degli articoli 163, 164, 183, c.p.c. 1176 ,1218 e 2967 c.c.
A sostegno del motivo si osserva come il Giudice di prime cure, muovendo dalla erronea equiparazione tra casa di cura e casa di riposo, qual è quella gestita dall' appellante, è pervenuto ad una soluzione inesatta non valutando che, solo nelle case di cura, in considerazione del diverso grado di autosufficienza degli ospiti,
l'obbligo di vigilanza e controllo è senz'altro maggiore rispetto a quello previsto nelle case di riposo. Ne discende, continua l'appellante, che alla non Parte_1 possono addebitarsi obblighi o doveri di vigilanza e protezione ulteriori rispetto a quelli che la stessa, in generale, adotta in favore di tutti gli ospiti ed ha adottato nei confronti del . CP_1
Al contrario, proprio la genericità dell'aspetto descrittivo, prontamente eccepito, in ordine alle modalità di verificazione del presunto sinistro non hanno consentito di accertare se l'evento lesivo possa ricondursi ad un difetto di diligenza o di cautela ovvero a fattori esterni esclusivamente attribuibili all'attore oggi appellato.
Il parametro della responsabilità della casa di riposo non muta anche quando, specifica l'appellante, la avesse garantito Parte_1 Parte_2
l'assistenza medica di base, non trasformando, tale servizio assistenziale, l'attività erogata in una assimilabile a quella dovuta dalle case di cura in quanto la presenza del personale medico è posta a garanzia di ospiti per lo più autosufficienti.
*******
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità, infondatezza, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza per violazione degli articoli 112,
115, 116, 163, 164, 183 c.p.c. e 1176, 1218 e 2967 c.c..
Si deduce, in proposito che, contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la pretesa caduta non risulta affatto dimostrata nel corso del giudizio.
L'istruttoria espletata, infatti, non ha consentito di accertare né quando né dove essa sarebbe avvenuta né che le lesioni subite dal possano causalmente CP_1 attribuirsi a tale evento.
Si osserva in proposito che, ad esempio, nella domanda introduttiva del giudizio si fa riferimento genericamente ad un sinistro avvenuto all'interno della struttura senza alcuna altra indicazione e senza specificarne le modalità né indicare se qualcuno (tra ospiti e personale) era presente o era intervenuto a soccorrere il atteso che, per come evidenziato dal c.t.u., la caduta avrebbe CP_1 immediatamente causato un intenso dolore che esclude che il - le cui CP_1 funzioni deambulatorie erano già limitate – sarebbe stato in grado di rialzarsi da solo. Solo con le memorie rese ex articolo 183 co. 6 n. 3 c.p.c. l'attore, a fronte delle obiezioni sul punto, ha meglio specificato alcune circostanze indicando, in modo tardivo ed inammissibile, prova testimoniale volta a dare contezza sia del giorno esatto della caduta (22.07.2011), sia del luogo (corridoio nei pressi della stanza del
) impedendo, così, al convenuto di articolare eventuali prove contrarie. Pt_3
In definitiva il Giudice di prime cure, precisa l'appellante, non si è avveduto che la
, oltre ad eccepire la genericità della domanda, aveva anche articolato Parte_1 specifici capitoli di prova volti a confermare che l'attore trascorreva lunghi periodi al di fuori della struttura (presso i parenti) e che ove tali prove fossero state ammesse sarebbe stato agevole ingenerare il dubbio che il sinistro si fosse verificato al di fuori dei locali della Pt_1
Si ritiene, pertanto, che abbia errato il Tribunale laddove ha ritenuto, per un verso, che era onere della provare che si fosse Controparte_4 CP_1 allontanato dalla struttura e, per altro, non ammettere la prova sulle specifiche circostanze.
Con il motivo in esame l'appellante censura la sentenza de qua anche nella parte in cui si afferma che la discrasia tra quanto indicato in citazione (caduta avvenuta nel mese di agosto 2011) e quando poi meglio specificato (ovvero che la caduta fosse avvenuta nel luglio del 2011) sarebbe irrilevante e comunque giustificata atteso il lungo lasso temporale trascorso senza valutare che, tale precisazione, avvenuta come detto solo con le memorie 183 co. 6 n. 3 c.p.c., doveva ritenersi tardiva ed inutilizzabile essendo decorsi termini preclusivi ed i limiti deduttivi previsti dal codice di rito.
Nell'illustrare il motivo di gravame l'appellante si sofferma, sull' ulteriore aspetto, di natura medica, dedotto nella c.t.u. e nella c.t.p. secondo cui né la data del luglio
2011 né quella iniziale dell'agosto 2011 sarebbero compatibili con il fatto che l'esame radiografico cui il si sottopose il 19 dicembre 2011 aveva CP_1 evidenziato una calcificazione dell'osso riferibile ad una frattura di non più di
30/40 giorni prima della radiografia stessa, ovvero in ogni caso in epoca incompatibile con le date indicate.
Nè appare corretta l'affermazione del Tribunale, continua l'appellante, in base alla quale la prova che l'evento lesivo si fosse verificato all'interno della struttura potesse desumersi dall'esito dell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della Cooperativa – Sig.ra - atteso che ella aveva CP_5 soltanto riconosciuto che il “in seguito al sinistro era stato visitato dai Pt_3 medici della struttura e dai medici di base”.
Tale affermazione, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, non appare assertiva e/o ammissiva dei fatti così come dedotti in citazione, in quanto ammettere che il era stato visitato dai medici della struttura non significa CP_1 ammettere che la caduta fosse avvenuta all'interno dei locali o, invece al di fuori di essa, ricordando, in proposito, che la c.t. di parte aveva accertato che con ogni probabilità “la frattura si era verificata non in seguito a caduta ma in dipendenza della insufficienza elastica dell'osso che ne ha cagionato lo stress.”
In definitiva la mancata descrizione dell'evento ha reso arduo alla
[...] apprestare adeguatamente le proprie difese e dimostrare che nessun CP_4 rimprovero e/o scarsa diligenza o imperizia poteva attribuirsi al personale della
. Parte_1
Per_ Sul punto si evidenzia che anche il Dott. , c.t.u. nominato in corso di causa, ha dato atto del fatto che il caso d'esame presenta “delle insanabili difficoltà di definizione legate essenzialmente alla carenza documentale in atti, con elementi talora contrastanti che non consentono una definizione del nesso di casualità materiale in termini di assoluta certezza”.
Anche il consulente medico, pertanto, si è mostrato più che dubbioso in merito al realizzarsi del riferito evento così come narrato dall'attore, in quanto, come detto, nessun elemento concreto era stato fornito da controparte in proposito.
Si osserva ancora che il Tribunale, valutando tali elementi, avrebbe dovuto rigettare l'ulteriore domanda volta all'accertamento del presunto inadempimento della struttura consistente nell'asserita mancata tempestiva prestazione di cure adeguate conseguenti alla frattura.
In verità, non essendo stato dimostrato né quando nè dove sarebbe avvenuta detta caduta, era evidente che nessun addebito poteva essere mosso alla Cooperativa anche perché da nessun atto istruttorio era emerso che il , nel periodo CP_1 compreso tra il luglio ed agosto 2011, avesse mai lamentato i “forti dolori” a suo dire provocatigli dalle lesioni riportate.
Con riferimento alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. Dott. , l'appellante Persona_2 rileva che lo stesso consulente ha ritenuto di poter affermare che “gli elementi raccolti non consentono di ritenere soddisfatti con assoluta certezza i criteri sintomatologico e di esclusione di altre cause sicché permane il dubbio della sussistenza del nesso di causalità materiale tra la riferita caduta del 22.07.2011 e la frattura in oggetto.
Tale incertezza è imputabile al fatto che nessun elemento concreto è stato mai fornito da parte attrice per cui è evidente che, ove il Giudice di prime cure avesse adeguatamente valutato quanto scritto dal suo Ausiliario, avrebbe raggiunto conclusioni totalmente diverse da quelle di cui in sentenza in quanto neppure applicando il criterio valutativo “del più probabile che non” poteva ritenersi dimostrata la sussistenza del nesso causale tra la pretesa caduta e la frattura riscontrata all'attore.
Il fatto che il si fosse sottoposto a esame radiografico solo il 19 dicembre CP_1
2011, diversamente da quanto asserito dal Tribunale, conferma che mai, prima di allora, egli aveva manifestato dolore riconducibile ad un evento verificatosi mesi prima.
Ciò senza dimenticare, precisa l'appellante, che a tale oggettive valutazioni devono aggiungersi quelle raggiunte dal c.t. di parte convenuta, DO , Persona_3 specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale ha evidenziato che le lesioni come quella riscontrata a “si possono verificare anche senza cadute al suolo ma CP_1 sono dovute alla marcata osteoporosi in un soggetto con preesistente compromissione deambulatoria e con tendenza all'immobilismo dell'arto inferiore.”
E' evidente, conclude l'appellante che a fronte di un quadro probatorio che non dà alcuna contezza dell'evento nonché a fronte dei dubbi riscontrati dallo stesso c.t.u. il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea proprio in quanto sfornita di prova.
****** Con il terzo motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata per eccessiva quantificazione dei danni.
A sostegno del motivo si osserva che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, Per_ così come rilevato dal Dott. , anche ove effettivamente la frattura fosse riconducibile alla caduta avvenuta tra il luglio e l'agosto del 2011, le preesistenti patologie da cui era affetto il , avrebbero determinato una compromissione CP_1 dei processi di riparazione della lesione ritenendo non peregrina le ipotesi che la guarigione sarebbe comunque esitata in menomazioni - anatomo disfunzionali.
Alla luce di tali valutazioni non può che ritenersi come il danno biologico residuato all'esito della c.t.u. non sia da ricondurre totalmente e causalmente alla pretesa caduta ma a pregressi gravi patologie che hanno comunque avuto efficienza causale sugli effetti lesivi.
Pertanto, conclude l'appellante, richiamate le stesse valutazioni peritali, il danno biologico residuato avrebbe dovuto essere indicato nel 16 % e non nella percentuale riconosciuta pari al 25 %.
Anche sotto sale profilo la sentenza impugnata appare pertanto meritevole di riforma.
*******
Con il quarto e ultimo motivo di censura, infine, si deduce la erroneità della sentenza de qua in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. poste integralmente a carico della odierna appellante.
Si osserva come, alla luce delle considerazioni che precedono, esse dovevano porsi a carico di parte attrice/appellata.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla
Corte con l'Ordinanza interlocutoria dell'11 febbraio 2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato sia l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per difetto del “periculum in mora” sia le richieste istruttorie formulate dall'appellante (prove orali) in quanto irrilevanti ai fini della decisione nonché dedotti in modo generico ed imprecisato.
******
Nel merito l'appello è fondato per quanto si dirà:
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado narrava che, nel CP_1 corso del mese di agosto 2011, mentre deambulava all'interno della struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Mondo Solidale onlus, sita in Montedoro nella via A. De
Gasperi, a seguito di una violenta caduta, rimaneva infortunato all'atto inferiore sinistro e che solo il successivo 19 dicembre 2011, nonostante patisse dolori lancinanti, veniva sottoposto ad esame radiografico della dell'anca sinistra in esito alla quale veniva diagnosticata “la frattura scomposta della tibia e del perone”.
Né nell'atto di citazione né nel corpo delle successive memorie istruttorie rese ex articolo 183 comma VI nn. 1 e 2 il ebbe ad indicare, con maggiore esattezza, Pt_3 il luogo della caduta o le modalità della stessa.
Soltanto con le memorie 183 co. VI n.
3 - in seguito alle eccezioni sul punto formulate dal convenuta con la memoria di costituzione e risposta - l'attore specificò meglio tali aspetti modificando sia la data del fatto da questo momento in poi indicata in quella del 22.07.2011 sia il luogo della caduta, ovvero nel corridoio in prossimità della stanza ove alloggiava, tutte circostanze che chiedeva di dimostrare attraverso il teste , indicato proprio nelle ultime memorie istruttorie. Testimone_1
A tal proposito è opportuno rilevare che nemmeno nelle lettere di diffida inviate alla
Cooperativa in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio (raccomandata AR del 21 gennaio 2014, dell' 8.10.2014 e dell'8.01.2016) a firma dei procuratori dell'attore, veniva indicato il luogo esatto della caduta riferendosi, sempre e genericamente, a locali interni alla struttura sanitaria.
Ciò detto occorre immediatamente rilevare che l'istruttoria dibattimentale è stata caratterizzata dall'interrogatorio formale dell'attore e del legale rappresentante della
Onlus, signora , nonché dalla escussione di solo alcune delle prove CP_5 orali richieste dalle parti (e sulla valenza delle quali si ritornerà infra) atteso che, il
Tribunale, con ordinanza del 12 maggio 2017, dando atto della tardività delle prove indicate dall'attore con le memorie 183 co. VI n. 3, ha ritenuto non ammissibili sia le prove dirette che quelle indirette proposte dall'appellante.
Quanto all'esame delle dichiarazioni rese dalla , sentita all'udienza del CP_5
14 maggio 2018, - tra una serie di non ricordo – ella ha esclusivamente confermato, rispondendo “è vero” che in seguito al sinistro occorso il fosse stato visitato Pt_3 dai medici della struttura e dai medici di base (capitolato n. 8).
Come sopra ricordato sono state escusse, alla stessa udienza le Dott.sse
[...]
e , entrambe medici fiduciarie della Testimone_2 Testimone_3 struttura, le cui dichiarazioni nulla hanno apportato al materiale probatorio atteso che la loro dichiarazioni, farcite “da non ricordo”, sono risultate palesemente irrilevanti tanto che, il Tribunale, con la sentenza oggi gravata, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le opportune valutazioni di competenza.
*****
All'esito di tali prove orali il Tribunale, con Ordinanza del 7 settembre 2018, dispose procedersi a consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico peritale in un primo tempo il dottor e, in seguito alla mancata comparizione in udienza Persona_4 di quest'ultimo, al DO a cui venne chiesto di accertare: a) se le Persona_2 lesioni refertate all'attore in data 19.12.2011 siano etiologicamente riconducibili al sinistro per cui a causa;
b) L'eventuale riduzione percentuale permanente dell'integrità fisica riportata dall'attore casualmente connessa al sinistro descritto in atto di citazione nonché l'eventuale ITT ed ITP;
c) Se il personale sanitario della struttura convenuta si sia, nell'occasione attenuta alle linee guida e dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica in materia;
d) Quale avrebbe dovuto essere, sulla base degli elementi disponibili, la condotta diligente, prudente e perita cui doveva uniformarsi il personale sanitario della struttura convenuta;
e) La riduzione percentuale permanente dell'integrità fisica riportata dall'attore casualmente connesso al trattamento sanitario descritto in atto di citazione.”
Con relazione scritta depositata presso la Cancelleria del Tribunale il DO Per_2
, che ha svolto tutte le attività nel continuo confronto con i c.t. di parte DO
[...]
e DO ha, in risposta ai quesiti a lui sottoposti Persona_5 Persona_3 dal Tribunale ha concluso che: “gli elementi in nostro possesso non ci consentono di ritenere soddisfatti, con assoluta certezza, i criteri sintomatologico e di esclusione di altre cause, motivo per cui deve essere considerato dubbio il nesso di causalità materiale tra la riferita caduta del 22.07.2011 e la frattura in oggetto. Vi è tuttavia da sottolineare che ove, come sembra, sia stato quello riferito l'unico evento traumatico a livello della caviglia di sinistra a realizzarsi in occasione del ricovero presso una struttura per anziani, risulterebbe più plausibile, l'accettazione piuttosto che l'esclusione del nesso casuale. (pagina 9 della c.t.u.)”
Per_ Il DO giunge alle su richiamate conclusione dopo avere dato atto che il caso in esame “presenta delle insormontabili difficoltà di definizione legate essenzialmente alla carenza documentale in atti con elementi talora contrastanti e che non consentono una definizione del nesso di causalità materiali in termini di assoluta certezza. La documentazione sanitaria risulta, infatti, sostanzialmente limitata ad una radiografia eseguita a distanza di circa 5 mesi dal riferito evento traumatico e, in assenza di ulteriori indicazioni che consentano di accertare in maniera circostanziata e probante il realizzarsi del riferito evento, comunque emergente ad un obiettivo riscontro non nei termina astratti del mero riferito ma nella tangibile verifica di elementi documentali. (pagina 6 della c.t.u.)
L' Ausiliario spiega in modo analitico le ragioni del suo dubitare evidenziando che tali fratture (ovvero quelle riscontrate al ) si associano generalmente ad un CP_1 complesso quadro clinico caratterizzato da intenso dolore, tumefazione ed impotenza funzionale dell'arto con importanti ripercussioni sulla funzione deambulatoria che si sarebbero dovute realizzare nell'immediatezza dell'evento.
Per_ Su tali presupposi, pertanto, il Dott. ritiene non soddisfatto il criterio sintomatologico in quanto dagli atti a sua disposizione non risultava alcun sintomo o segno clinico a carico della caviglia durante l'intero periodo di degenza presso la casa di riposo almeno sino al 19 dicembre 2011 quando l'attore decise di sottoporsi, finalmente, ad un esame radiografico.
Il consulente ritiene soddisfatti i criteri topografici e di efficienza adesiva ma non quello cronologico per le motivazioni sopra richiamate concludendo, in buona sostanza, che “i dati documentali, gli elementi obiettivi in nostro possesso non ci consentono di ritenere il criterio di esclusione di altre cause soddisfatto con certezza non essendo possibile conoscere se nel lungo lasso di tempo intercorso tra la data dell'evento riferito (22.07.2011) e il riscontro della frattura attraverso esame radiografico del 19.12.2011 si siano realizzati ulteriori eventi traumatici di per sé sufficienti a determinare una frattura ossea anche al di fuori della struttura per anziani (pag. 6).
In buone sostanza, nel suo elaborato peritale il consulente rimanda all'esame di ulteriori elementi utili all'accertamento dei fatti da parte del Giudice comunque estranei all'operato del medico legale a cui demandare, in concreto, la valutazione del caso specifico e l'accertamento in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità. *****
All'esito di quanto sino ad ora riportato, osserva la Corte, può serenamente affermarsi che dalla compiuta istruttoria non è emerso, in modo certo, che l'evento lesivo cui l'attore attribuisce la frattura alla tibia e al perone della gamba sinistra sia causalmente legato alla asserita caduta avvenuta nel periodo compreso tra luglio ed agosto del 2011 all'interno dei locali della convenuta. Pt_1
In particolare l'istruttoria ha consentito di appurare soltanto:
a) che nessun elemento specifico è stato mai indicato dall'attore a indicare con esattezza il luogo della caduta e delle modalità con la quale la stessa si fosse effettivamente verificata;
b) la data di verificazione dell'evento, indicata sia nelle lettere di messa in mora antecedenti all'instaurazione del giudizio sia nell'atto introduttivo, nel mese di agosto 2011, solo con le memorie 183 co. VI n. 3 è stata modificata nel mese di luglio 2011;
c) Non è stata allegata alcuna prova (documentale o orale) da cui potersi desumersi che nel lungo arco temporale trascorso tra l'estate del 2011 e il dicembre dello stesso anno il abbia effettivamente sofferto di dolori lancinanti alla gamba CP_1
o, per come chiaramente indicato dal c.t.u. nell'arto arto non siano emerse tumefazioni o fosse stata notata una complessa incapacità a deambulare con impotenza funzionale dell'arto inferiore;
d) Nessun teste è stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie
183 co. VI nn. 1 e 2 in grado di riferire sulla modalità della caduta o sull'eventuale soccorso al all'interno dei locali della apparendo oggettivamente CP_1 Pt_1 strano che nessuno sia intervenuto per soccorrerlo o abbia quantomeno assistito ai momenti successivi alla caduta;
e) La consulenza medica a firma del DO di fatto rimanda al Persona_2
Tribunale ogni valutazione in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità tra l'evento così come descritto da e le lesioni subite, nesso da accertare sulla CP_1 base di altri elementi – di natura non medica – eventualmente emersi in sede di istruttoria, non risultando soddisfatti né il criterio sintomatologico né quello cronologico, così che da non potersi escludere altre cause a cui legare causalmente gli esiti della caduta, in quanto, solo se si dovesse appurare che l'unico evento traumatico subito dal tra il luglio del 2011 e il dicembre dello stesso anno CP_1 fosse la riferita caduta, allora il nesso causale potrebbe dirsi soddisfatto;
f) Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla – che ha CP_5 ammesso solo che il era stato visitato da medici della struttura – non CP_1 consentono di ritenere dimostrati i fatti nella loro oggettiva materialità.
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In ragione di quanto sopra detto appaiono accoglibili i puntuali motivi di censura così come articolati dall'appellante.
È opportuno ricordare come nella gravata sentenza il Tribunale ha dedicato ampia parte del compendio motivazionale a richiamare le considerazioni del c.t.u. giustificando le perplessità relative al mancato soddisfacimento dei criteri sintomatologici e di quello di esclusione di altre cause sul presupposto che non vi era documentazione medica idonea a giustificarne la sussistenza ritenendo tuttavia superabili tali perplessità spiegando che, ove non vi fosse stato dolore non si comprenderebbe del perché, nel dicembre 2011, siano stati eseguiti quegli accertamenti radiologici da cui era emersa l'esistenza della frattura.
Tuttavia per quanto sopra richiamato, ritiene la Corte, che la prova per poter considerare, anche sotto il profilo del più probabile che non (o del più provato che non) non è stata raggiunta e che non può escludersi che, visto il lungo lasso di tempo trascorso dalla lesione al suo accertamento (circa 5 mesi) la frattura alla gamba possa essere stata cagionata con modalità diverse rispetto a quelle narrate in citazione e anche al di fuori della struttura stessa essendo onere della parte attrice dimostrare, in giudizio che l'evento lesivo dei cui effetti si chiede il ristoro si sia effettivamente verificato così come narrato.
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La sentenza deve, pertanto, interamente riformarsi.
la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083,
Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre
2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n.
32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
530/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 24 settembre 2021 ed appellata dalla , in persona del Controparte_6 suo legale rappresentante pro tempore rigetta le domande avanzate da
[...]
con l'atto di citazione introduttivo della lite. CP_1
Condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che liquida in €. 13.430,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa;
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in €. 1.138,50 per spese, oltre ad €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Pone le spese di c.t.u. del primo grado, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'appellato.
Caltanissetta, 18 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico