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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5951/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mignano Monte Lungo - Sede 81049 Mignano Monte Lungo CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5201/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 3 e pubblicata il 14/11/2018
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT N 7462 DEL 14-12-2017 SA (COMUNALE-PROVINCIALE)
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7329/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia verte sulla legittimità del Secondo Avviso di accertamento SA 2012 emesso dal Comune di Mignano Monte Lungo nei confronti della Enel Produzione S.p.A., in relazione alla condotta di adduzione all'interno della galleria insistente nel territorio comunale.
Con Sentenza di rinvio n. 771/2025, la Corte di Cassazione ha cassato la Sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 63 del D.Lgs. n.
446/1997 ed ha rinviato la causa dinanzi a questa Corte. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di Tosap, alla società di produzione dell'energia elettrica ( Ricorrente_1 SpA) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio
(aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà)
e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)”.
Presenta quindi ricorso per la riassunzione del giudizio la Società contribuente, ritenendo che il Collegio sia tenuto a pronunciarsi sulla eccezione relativa alla illegittimità del Secondo Avviso di accertamento SA
2012 per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 63 del D.
Lgs. n. 446/1997, tenendo conto della “vincolatività” del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, immodificabile e non più controvertibile, al quale lo stesso è tenuto ad uniformarsi, senza possibilità alcuna di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisita nei precedenti gradi di giudizio (in tal senso, ex multis, Cass. sent. 10 gennaio 2023, n. 345; Cass. ord. 22 maggio 2020, n. 9447; Cass. ord. 13 novembre
2019, n. 29328). Inoltre, la Società chiede che la Corte rilevi la sussistenza del giudicato interno relativo all'annullamento delle sanzioni e degli interessi formatosi per mancata impugnazione da parte del Comune del relativo autonomo capo della Sentenza di primo grado, come stabilito dalla Suprema Corte che ha espressamente statuito che “spetta al giudice del rinvio valutare se la debenza delle sanzioni è ancora in discussione”.
Si costituisce il Comune di Mignano Monte Lungo, che richiamando giurisprudenza amministrativa e di legittimità asseritamente favorevoli alla proprie tesi difensive, ribadisce l'insussistenza oggettiva degli elementi indefettibili e non surrogabili ai fini dell'applicazione della tariffazione agevolata, unitamente alla sussistenza del presupposto dell'occupazione materiale del suolo comunale, che imporrebbe l'applicazione della tariffa ordinaria, con esclusione di qualsivoglia agevolazione tariffaria per insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 46, e 47, D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 63, D.Lgs. n.
446/1997, in conformità all'orientamento di legittimità favorevole all'Ente (Ord. Cass. n. 13142 del 2022;
Ord. Cass. n. 13332 del 2022), secondo cui il citato regime non può essere riconosciuto a favore di chi, come la Società ricorrente, nell'esercizio di una attività commerciale con scopo di lucro, producendo energia elettrica ma non provvedendo alla sua distribuzione, non cura l'espletamento di tale ultimo servizio di rilevanza pubblicistica.
Risultano depositate memorie illustrative da entrambe le controparti.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 546/1992, il giudizio di rinvio (a seguito della decisione della Corte di Cassazione) si definisce come processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, essendo preclusa la richiesta di nuove prove, fatta eccezione per le ipotesi in cui siano state eccezionalmente consentite nuove conclusioni. Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha quindi soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo, in coerenza con l'orientamento per il quale “la ricostruzione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (di recente, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti" (Cass. Ord. n. 25969/2023; cfr: Cass. Ord. n. 15971/2024).
Tanto osservato, la Cassazione ha così statuito: “I motivi, che pongono la questione se la tariffa "agevolata ", prevista prima dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, devono, pertanto, essere trattati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione. In primo luogo deve osservarsi che la quantificazione in via equitativa del tributo, da parte del giudice, non solo non è prevista dalla legge, ma risulterebbe in contrasto con l'art. 23 Cost. Il giudice tributario può, in virtù dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, solo disapplicare il provvedimento che determina la tariffa, ove illegittimo, ma non rideterminare la tariffa e neppure annullarla (…). Sono, dunque, fondati il quarto motivo del ricorso principale e, limitatamente alla contestazione della quantificazione forfettaria della tariffa, anche il primo motivo del ricorso incidentale. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore questione dell'applicazione del regime agevolato, previsto prima dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 446 del 1997, anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, è fondato il quinto motivo del ricorso principale, non potendo condividersi la prospettazione difensiva del Comune [e pertanto] alla società Ricorrente_1 S.p.A., quale soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Più precisamente, l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all'utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica". La Corte di Cassazione, superando il proprio precedente orientamento di segno contrario, ha quindi affermato che il regime agevolativo è applicabile anche alle società di produzione dell'energia elettrica, quale Ricorrente_1 S.p.A., in quanto soggetti che svolgono attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio.
In relazione alle sanzioni, la Suprema Corte, tenuto conto che il Comune nel proprio atto di appello non ha contestato l'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi, limitandosi a censurare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha disapplicato la tariffa prevista nel Regolamento comunale, ha espressamente statuito che “spetta al giudice del rinvio valutare se la debenza delle sanzioni
è ancora in discussione”.
Tali principi, formulati nella Sentenza di rinvio n. 771/2025, configurano la cassazione con rinvio cd.
“prosecutorio” della pronuncia di secondo grado attraverso la enunciazione di un “principio di diritto”, immodificabile e non più controvertibile, al quale il Collegio ritiene di doversi uniformare, ex art. 384 c.p.c., in conformità al principio consolidato per cui nel caso di rinvio cd. “proprio” o “prosecutorio”, il Giudice del rinvio è chiamato ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nonché alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (Cfr: Cass. Ord. n.
345/2023).
Ne deriva, in primo luogo, l'accoglimento del V Motivo del ricorso introduttivo con cui la Società ha eccepito l'illegittimità dell'Atto impugnato per non avere il Comune applicato i criteri previsti dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 507/1993 nonché dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, in quanto in tema di Tosap, alla Ricorrente_1 s.p.a. è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del
1997, poichè esso si qualifica come soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio,
e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente.
Non risulta accoglibile pertanto quanto invocato dall'Ente impositore, che chiede il rigetto dell'appello della
Società contribuente sulla scorta del precedente orientamento della Suprema Corte che, con la Sentenza di rinvio n. 771/2025, viene espressamente superato: “Parimenti, non possono valorizzarsi in senso contrario alla conclusione raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupazioni con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 1659). (…) Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma “agevolativa”, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). (…) Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva”.
Inoltre, in relazione alla richiesta dell'Ente di fornire "nella motivazione di questa statuizione, adeguati e puntuali chiarimenti in ordine al quomodo applicativo ed ai criteri concreti di quantificazione della stessa tariffa", il Collegio osserva che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che in relazione alla applicazione della tariffa disciplinata negli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993, nelle anzidette norme sono disciplinati i criteri per la determinazione del quantum del tributo, senza peraltro subordinarne l'applicazione ad una espressa richiesta da parte del contribuente, ex art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Infine, in relazione all'annullamento delle sanzioni e degli interessi dell'atto impugnato, tenuto conto che il
Comune nel proprio atto di appello non ha contestato l'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi, limitandosi a censurare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha disapplicato la tariffa prevista nel Regolamento comunale, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale qualora la statuizione costituisca un capo autonomo della sentenza e risolva quindi una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e autonomia, ove non sia fatta oggetto di una autonoma impugnazione è suscettibile di formare oggetto di giudicato interno (in tal senso, Cass. ord. n. 5017/2024; Cass. ord. n. 20951/2022; Cass. ord. n. 40276/2021), la Corte rileva la sussistenza del giudicato interno relativo all'annullamento delle sanzioni e degli interessi formatosi per mancata impugnazione da parte del Comune del relativo autonomo capo della Sentenza di primo grado.
L'appello della società contribuente deve quindi essere accolto e l'atto impugnato integralmente annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello della Società, compensando le spese di lite dei giudizi di merito e di quello di legittimità, attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato e compensa le spese dell'intero giudizio
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5951/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mignano Monte Lungo - Sede 81049 Mignano Monte Lungo CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5201/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 3 e pubblicata il 14/11/2018
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT N 7462 DEL 14-12-2017 SA (COMUNALE-PROVINCIALE)
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7329/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia verte sulla legittimità del Secondo Avviso di accertamento SA 2012 emesso dal Comune di Mignano Monte Lungo nei confronti della Enel Produzione S.p.A., in relazione alla condotta di adduzione all'interno della galleria insistente nel territorio comunale.
Con Sentenza di rinvio n. 771/2025, la Corte di Cassazione ha cassato la Sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 63 del D.Lgs. n.
446/1997 ed ha rinviato la causa dinanzi a questa Corte. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di Tosap, alla società di produzione dell'energia elettrica ( Ricorrente_1 SpA) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio
(aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà)
e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)”.
Presenta quindi ricorso per la riassunzione del giudizio la Società contribuente, ritenendo che il Collegio sia tenuto a pronunciarsi sulla eccezione relativa alla illegittimità del Secondo Avviso di accertamento SA
2012 per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 63 del D.
Lgs. n. 446/1997, tenendo conto della “vincolatività” del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, immodificabile e non più controvertibile, al quale lo stesso è tenuto ad uniformarsi, senza possibilità alcuna di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisita nei precedenti gradi di giudizio (in tal senso, ex multis, Cass. sent. 10 gennaio 2023, n. 345; Cass. ord. 22 maggio 2020, n. 9447; Cass. ord. 13 novembre
2019, n. 29328). Inoltre, la Società chiede che la Corte rilevi la sussistenza del giudicato interno relativo all'annullamento delle sanzioni e degli interessi formatosi per mancata impugnazione da parte del Comune del relativo autonomo capo della Sentenza di primo grado, come stabilito dalla Suprema Corte che ha espressamente statuito che “spetta al giudice del rinvio valutare se la debenza delle sanzioni è ancora in discussione”.
Si costituisce il Comune di Mignano Monte Lungo, che richiamando giurisprudenza amministrativa e di legittimità asseritamente favorevoli alla proprie tesi difensive, ribadisce l'insussistenza oggettiva degli elementi indefettibili e non surrogabili ai fini dell'applicazione della tariffazione agevolata, unitamente alla sussistenza del presupposto dell'occupazione materiale del suolo comunale, che imporrebbe l'applicazione della tariffa ordinaria, con esclusione di qualsivoglia agevolazione tariffaria per insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 46, e 47, D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 63, D.Lgs. n.
446/1997, in conformità all'orientamento di legittimità favorevole all'Ente (Ord. Cass. n. 13142 del 2022;
Ord. Cass. n. 13332 del 2022), secondo cui il citato regime non può essere riconosciuto a favore di chi, come la Società ricorrente, nell'esercizio di una attività commerciale con scopo di lucro, producendo energia elettrica ma non provvedendo alla sua distribuzione, non cura l'espletamento di tale ultimo servizio di rilevanza pubblicistica.
Risultano depositate memorie illustrative da entrambe le controparti.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 546/1992, il giudizio di rinvio (a seguito della decisione della Corte di Cassazione) si definisce come processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, essendo preclusa la richiesta di nuove prove, fatta eccezione per le ipotesi in cui siano state eccezionalmente consentite nuove conclusioni. Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha quindi soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo, in coerenza con l'orientamento per il quale “la ricostruzione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (di recente, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti" (Cass. Ord. n. 25969/2023; cfr: Cass. Ord. n. 15971/2024).
Tanto osservato, la Cassazione ha così statuito: “I motivi, che pongono la questione se la tariffa "agevolata ", prevista prima dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, devono, pertanto, essere trattati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione. In primo luogo deve osservarsi che la quantificazione in via equitativa del tributo, da parte del giudice, non solo non è prevista dalla legge, ma risulterebbe in contrasto con l'art. 23 Cost. Il giudice tributario può, in virtù dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, solo disapplicare il provvedimento che determina la tariffa, ove illegittimo, ma non rideterminare la tariffa e neppure annullarla (…). Sono, dunque, fondati il quarto motivo del ricorso principale e, limitatamente alla contestazione della quantificazione forfettaria della tariffa, anche il primo motivo del ricorso incidentale. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore questione dell'applicazione del regime agevolato, previsto prima dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 446 del 1997, anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, è fondato il quinto motivo del ricorso principale, non potendo condividersi la prospettazione difensiva del Comune [e pertanto] alla società Ricorrente_1 S.p.A., quale soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Più precisamente, l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all'utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica". La Corte di Cassazione, superando il proprio precedente orientamento di segno contrario, ha quindi affermato che il regime agevolativo è applicabile anche alle società di produzione dell'energia elettrica, quale Ricorrente_1 S.p.A., in quanto soggetti che svolgono attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio.
In relazione alle sanzioni, la Suprema Corte, tenuto conto che il Comune nel proprio atto di appello non ha contestato l'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi, limitandosi a censurare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha disapplicato la tariffa prevista nel Regolamento comunale, ha espressamente statuito che “spetta al giudice del rinvio valutare se la debenza delle sanzioni
è ancora in discussione”.
Tali principi, formulati nella Sentenza di rinvio n. 771/2025, configurano la cassazione con rinvio cd.
“prosecutorio” della pronuncia di secondo grado attraverso la enunciazione di un “principio di diritto”, immodificabile e non più controvertibile, al quale il Collegio ritiene di doversi uniformare, ex art. 384 c.p.c., in conformità al principio consolidato per cui nel caso di rinvio cd. “proprio” o “prosecutorio”, il Giudice del rinvio è chiamato ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nonché alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (Cfr: Cass. Ord. n.
345/2023).
Ne deriva, in primo luogo, l'accoglimento del V Motivo del ricorso introduttivo con cui la Società ha eccepito l'illegittimità dell'Atto impugnato per non avere il Comune applicato i criteri previsti dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 507/1993 nonché dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, in quanto in tema di Tosap, alla Ricorrente_1 s.p.a. è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del
1997, poichè esso si qualifica come soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio,
e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente.
Non risulta accoglibile pertanto quanto invocato dall'Ente impositore, che chiede il rigetto dell'appello della
Società contribuente sulla scorta del precedente orientamento della Suprema Corte che, con la Sentenza di rinvio n. 771/2025, viene espressamente superato: “Parimenti, non possono valorizzarsi in senso contrario alla conclusione raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupazioni con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 1659). (…) Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma “agevolativa”, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). (…) Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva”.
Inoltre, in relazione alla richiesta dell'Ente di fornire "nella motivazione di questa statuizione, adeguati e puntuali chiarimenti in ordine al quomodo applicativo ed ai criteri concreti di quantificazione della stessa tariffa", il Collegio osserva che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che in relazione alla applicazione della tariffa disciplinata negli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993, nelle anzidette norme sono disciplinati i criteri per la determinazione del quantum del tributo, senza peraltro subordinarne l'applicazione ad una espressa richiesta da parte del contribuente, ex art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Infine, in relazione all'annullamento delle sanzioni e degli interessi dell'atto impugnato, tenuto conto che il
Comune nel proprio atto di appello non ha contestato l'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi, limitandosi a censurare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha disapplicato la tariffa prevista nel Regolamento comunale, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale qualora la statuizione costituisca un capo autonomo della sentenza e risolva quindi una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e autonomia, ove non sia fatta oggetto di una autonoma impugnazione è suscettibile di formare oggetto di giudicato interno (in tal senso, Cass. ord. n. 5017/2024; Cass. ord. n. 20951/2022; Cass. ord. n. 40276/2021), la Corte rileva la sussistenza del giudicato interno relativo all'annullamento delle sanzioni e degli interessi formatosi per mancata impugnazione da parte del Comune del relativo autonomo capo della Sentenza di primo grado.
L'appello della società contribuente deve quindi essere accolto e l'atto impugnato integralmente annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello della Società, compensando le spese di lite dei giudizi di merito e di quello di legittimità, attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato e compensa le spese dell'intero giudizio