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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LL RO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1867/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la cartella di pagamento sopra specificata sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate, costituita, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo ad una parte della pretesa tributaria concludendo per il resto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza congiunta del 29.11.2025 la ricorrente rappresentava di aver aderito alla definizione agevolata ex L. 197/2022 (come da documentazione allegata) e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito come conseguenza della definizione agevolata ex L. 197/2022 documentata dalla ricorrente.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LL RO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1867/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210016156866000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la cartella di pagamento sopra specificata sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate, costituita, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo ad una parte della pretesa tributaria concludendo per il resto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza congiunta del 29.11.2025 la ricorrente rappresentava di aver aderito alla definizione agevolata ex L. 197/2022 (come da documentazione allegata) e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito come conseguenza della definizione agevolata ex L. 197/2022 documentata dalla ricorrente.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.