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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 26 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3920, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti GALATI PIETRO ATTILIO e MARZANO ETTORE,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 01.07.2024 la parte ricorrente Parte_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 7 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento con certificato n. 13585524 Cat. VO anche per effetto dell'applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile relativo ai periodi di malattia descritti in narrativa per un importo alla decorrenza della pensione, novembre 2020, di euro 1.178,61 o nella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati CP_1 derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori;
c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47, co. 2 e 6, del DPR n.
639/1970 e s.m.i.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in questione.
* * *
Il ricorso è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 47, co. 2 e 6, del DPR n. 639/1970 e s.m.i. sollevata dalla parte convenuta.
In punto di fatto occorre evidenziare che nel caso di specie:
- la parte ricorrente ha presentato domanda di pensione di vecchiaia in data
16.09.2020;
2 - la parte convenuta ha accolto tale domanda e ha iniziato ad erogare la prestazione in parola (cat. VO n. 13585524) a partire dal 1.11.2020 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente);
- in data 1.07.2024 la parte ricorrente ha depositato il ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio, chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, già in godimento, in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dalla parte convenuta a partire dal 1.11.2020.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 47 del DPR n. 639/1970 e s.m.i. stabilisce che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […]
(6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
In base al secondo periodo del comma 6 della disposizione appena citata, il termine di decadenza triennale di cui al comma 2 della medesima disposizione decorre – in caso di accoglimento della domanda amministrativa e di avvenuto riconoscimento (soltanto parziale) della prestazione previdenziale oggetto di domanda – dal momento in cui vi è stato
3 accoglimento della domanda o comunque dal momento in cui la prestazione è stata pagata in misura inferiore a quella (maggiore) asseritamente spettante.
Nel caso di specie, quindi, il termine di decadenza triennale di cui all'art. 47, co. 2 e 6, del DPR n. 639/1970 e s.m.i. è iniziato a decorrere dal 1.11.2020.
L'art. 34 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. (in materia di “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”) ha inoltre stabilito che “
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio
2020 e sino al 1° giugno 2020 [dunque per 100 giorni complessivi] il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' è sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo CP_1 CP_2 periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.
Facendo applicazione, rispetto al caso concreto, della sospensione straordinaria appena indicata, la scadenza del termine di decadenza triennale di cui all'art. 47, co. 2 e 6, del DPR n. 639/1970 e s.m.i. – che si sarebbe ordinariamente verificata in data 1.11.2023, è stata posticipata al 9.02.2024.
Tuttavia, come già rilevato, il ricorso giurisdizionale è stato depositato soltanto in data 1.07.2024: pertanto esso è inammissibile in ragione della intervenuta decadenza triennale di cui all'art. 47, co. 2 e 6, del DPR n.
639/1970 e s.m.i., verificatasi prima del deposito del medesimo ricorso.
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte ricorrente.
Tali spese sono liquidate – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
4 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura di euro
1.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in euro 1.400,00, oltre accessori di legge.
Velletri, 26 marzo 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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