TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2897 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierpaolo Coco Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Laura Loreni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato dall' sulla pensione IR n. 31050558 con nota del 6.8.2020 per l'importo di € 8.639,28 – è CP_1 fondata e deve essere accolta.
3. Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente è stato titolare di pensione cat.
INVCIV n. 07024694 - pensione cat. IR n. 31050558 e, con decorrenza dal 01.06.2020, della pensione cat. SR n. 32057349.
Con il presente giudizio è stata impugnata la nota di indebito del 6.8.2020 sulla pensione IR n.
31050558 deducendo la insussistenza dell'indebito.
4. Pacifico tra le parti che l'indebito trovi causa nella mancata produzione della dichiarazione relativa ai redditi del 2014 a fronte della quale l'istituto ha provveduto alla revoca della prestazione ed alla comunicazione dell'indebito per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015, dapprima con nota del 25.10.2017 e poi con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione
(doc. 1 fasc. ricorr.).
5. Il ricorrente nel proprio ricorso ha tuttavia evidenziato e documentato di aver presentato a mezzo del proprio patronato, successivamente alla nota di indebito, due domande di ricostituzione delle pensioni in godimento (cfr. domanda n. 2080864500105 sulla pensione IR
31050558 in data 1.9.2020 all. 3 fasc. ricorr. e domanda n. 2080865500109 sulla pensione
INVCIV n. 07024694 in data 1.9.2020 all. 4 fasc. ricorr.)
Nella domanda di ricostituzione sulla pensione IR 31050558 viene espressamente indicato il riferimento all'indebito per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 e segue la dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2014 al 2020.
Emerge inoltre dall'esame della documentazione prodotta a corredo del ricorso ed ivi richiamata la comunicazione del 23.9.2020, che ha fatto seguito alla domanda di CP_1 ricostituzione, rubricata espressamente “comunicazione di riliquidazione assegno n. 31050558 cat. IR”, con cui l' ha informato che “l'assegno in oggetto è stato ricalcolato e che a CP_1 seguito del ricalcolo non sono risultate somme a debito o a credito” (cfr. all. 5 fasc. ricorr.)
2 Nella successiva comunicazione di liquidazione del 6.4.2022 della pensione n. 32057349 cat.
SR decorrente dal 1.6.2020, l nel calcolare gli arretrati da corrispondere nella misura di € CP_1
8.896,24, detrae la somma di € 8.560,49 a titolo di indebito (cfr. all. 6).
6. Orbene, come indicato anche in ricorso, non è chiara la ragione per cui, a fronte della ricostituzione reddituale sulla pensione IR effettuata in data 1.9.2020 (all. 3) ed accolta dall' con nota del 23.9.2020, indicando “l'assenza di somme a credito o a debito” (all. 5), CP_1
l'istituto poi nella successiva liquidazione della pensione SR n. 32057349 abbia nuovamente indicato la sussistenza dell'indebito sulla pensione IR, portando il debito rivendicato in compensazione con il credito dovuto sui ratei della pensione IR.
7. Tale rilievo già emergeva nel corpo del ricorso e sul punto l non aveva fornito CP_1 spiegazioni.
L'Ufficio a seguito dell'esame del fascicolo ha quindi ritenuto di sollecitare il contraddittorio sul punto sollecitando chiarimenti con ordinanza del 5.5.2023.
Tuttavia l' non ha chiarito la circostanza, riportandosi alla nota amministrativa allegata CP_2 alla produzione del 6.5.2024, nella quale non si risponde a quanto richiesto e non si spiega la ragione per cui, a seguito della comunicazione di riliquidazione del 23.9.2020 (ove, lo si CP_ ribadisce, a seguito dei ricalcoli l' ha dichiarato la insussistenza di debiti/crediti), l CP_2 poi in sede di liquidazione della successiva prestazione cat. SR del 6.4.2022 ha rivendicato nuovamente l'indebito.
8. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e dichiarata la insussistenza dell'indebito.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa
(scaglione € 5.200 – 26.000) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 2897/2022 ), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara la insussistenza dell'indebito rivendicato dall' sulla CP_1 pensione IR n. 31050558 con nota del 6.8.2020 per l'importo di € 8.639,28 e, per l'effetto, la illegittimità della trattenuta operata a tale titolo sulla pensione n. 32057349 cat. SR di cui alla comunicazione del 6.4.2022;
- condanna l' alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 3.529,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2897 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierpaolo Coco Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Laura Loreni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato dall' sulla pensione IR n. 31050558 con nota del 6.8.2020 per l'importo di € 8.639,28 – è CP_1 fondata e deve essere accolta.
3. Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente è stato titolare di pensione cat.
INVCIV n. 07024694 - pensione cat. IR n. 31050558 e, con decorrenza dal 01.06.2020, della pensione cat. SR n. 32057349.
Con il presente giudizio è stata impugnata la nota di indebito del 6.8.2020 sulla pensione IR n.
31050558 deducendo la insussistenza dell'indebito.
4. Pacifico tra le parti che l'indebito trovi causa nella mancata produzione della dichiarazione relativa ai redditi del 2014 a fronte della quale l'istituto ha provveduto alla revoca della prestazione ed alla comunicazione dell'indebito per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015, dapprima con nota del 25.10.2017 e poi con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione
(doc. 1 fasc. ricorr.).
5. Il ricorrente nel proprio ricorso ha tuttavia evidenziato e documentato di aver presentato a mezzo del proprio patronato, successivamente alla nota di indebito, due domande di ricostituzione delle pensioni in godimento (cfr. domanda n. 2080864500105 sulla pensione IR
31050558 in data 1.9.2020 all. 3 fasc. ricorr. e domanda n. 2080865500109 sulla pensione
INVCIV n. 07024694 in data 1.9.2020 all. 4 fasc. ricorr.)
Nella domanda di ricostituzione sulla pensione IR 31050558 viene espressamente indicato il riferimento all'indebito per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 e segue la dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2014 al 2020.
Emerge inoltre dall'esame della documentazione prodotta a corredo del ricorso ed ivi richiamata la comunicazione del 23.9.2020, che ha fatto seguito alla domanda di CP_1 ricostituzione, rubricata espressamente “comunicazione di riliquidazione assegno n. 31050558 cat. IR”, con cui l' ha informato che “l'assegno in oggetto è stato ricalcolato e che a CP_1 seguito del ricalcolo non sono risultate somme a debito o a credito” (cfr. all. 5 fasc. ricorr.)
2 Nella successiva comunicazione di liquidazione del 6.4.2022 della pensione n. 32057349 cat.
SR decorrente dal 1.6.2020, l nel calcolare gli arretrati da corrispondere nella misura di € CP_1
8.896,24, detrae la somma di € 8.560,49 a titolo di indebito (cfr. all. 6).
6. Orbene, come indicato anche in ricorso, non è chiara la ragione per cui, a fronte della ricostituzione reddituale sulla pensione IR effettuata in data 1.9.2020 (all. 3) ed accolta dall' con nota del 23.9.2020, indicando “l'assenza di somme a credito o a debito” (all. 5), CP_1
l'istituto poi nella successiva liquidazione della pensione SR n. 32057349 abbia nuovamente indicato la sussistenza dell'indebito sulla pensione IR, portando il debito rivendicato in compensazione con il credito dovuto sui ratei della pensione IR.
7. Tale rilievo già emergeva nel corpo del ricorso e sul punto l non aveva fornito CP_1 spiegazioni.
L'Ufficio a seguito dell'esame del fascicolo ha quindi ritenuto di sollecitare il contraddittorio sul punto sollecitando chiarimenti con ordinanza del 5.5.2023.
Tuttavia l' non ha chiarito la circostanza, riportandosi alla nota amministrativa allegata CP_2 alla produzione del 6.5.2024, nella quale non si risponde a quanto richiesto e non si spiega la ragione per cui, a seguito della comunicazione di riliquidazione del 23.9.2020 (ove, lo si CP_ ribadisce, a seguito dei ricalcoli l' ha dichiarato la insussistenza di debiti/crediti), l CP_2 poi in sede di liquidazione della successiva prestazione cat. SR del 6.4.2022 ha rivendicato nuovamente l'indebito.
8. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e dichiarata la insussistenza dell'indebito.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa
(scaglione € 5.200 – 26.000) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 2897/2022 ), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara la insussistenza dell'indebito rivendicato dall' sulla CP_1 pensione IR n. 31050558 con nota del 6.8.2020 per l'importo di € 8.639,28 e, per l'effetto, la illegittimità della trattenuta operata a tale titolo sulla pensione n. 32057349 cat. SR di cui alla comunicazione del 6.4.2022;
- condanna l' alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 3.529,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4