Articolo 22 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 21Articolo 23
Versione
2 ottobre 1962
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11 novembre 1967
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Versione
22 giugno 2000
Art. 22.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione.
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidita'.
L'assicurato che al compimento del 650 anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita', spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.
I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato.
La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma. ((6))
Lo stato di inabilita' totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidita'.
La concessione della pensione di invalidita' e' subordinata agli accertamenti che l'Ente riterra' opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.
L'Ente puo' disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilita' totale che da' diritto a pensione.
La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti dell'interessato che ritenti di sottoporsi ai controlli suddetti.
Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidita' decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.
I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.
La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-13 giugno 2000, n. 187 (in G.U. 1ª s.s. 21/6/2000, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilita' in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato".
Entrata in vigore il 22 giugno 2000
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